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Decisione

36.2005.151

richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi di cassa malati.

28 novembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa

che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata il 30 marzo 2005.

Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio

2005 è la tassazione 2001-2002.

L’assicurato

e i suoi genitori non hanno mutato le condizioni del loro reddito nel corso del

2005 come richiede la lettera d dell’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti il 14 maggio

2005 l’insorgente ha affermato di aver iniziato gli studi all’__________

dall’ottobre 2003 per cui la modifica della sua situazione è avvenuta quell’anno.

Inoltre, dagli atti emerge che il 30 marzo 2005 __________ ha affermato che “unsere

finanzielle Situation auf das Jahr 2003 und 2004 hat sich rapide verschlechtert.

Wir bitten Sie um Berücksichtigung der neuen Lage.” Per cui, semmai, il

peggioramento della situazione finanziaria è avvenuto nel 2003 e nel 2004, ma

non nel 2005. Ciò è confermato dalla circostanza che l’insorgente, nel suo

ricorso, rileva che il ritardo è dovuto al tardivo invio della tassazione 2003.

Non viene invece fatto alcun cenno ad un eventuale peggioramento della

situazione finanziaria nel 2005 (cfr. anche lettera del 14 maggio 2005 dove

viene fatto riferimento unicamente al ritardo nell’invio della tassazione

2003).

Poiché

i genitori dell’assicurato ed il ricorrente stesso sono tassati in via

ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal l’insorgente avrebbe

dovuto inoltrare la richiesta entro fine 2004, indipendentemente dalla presenza

o meno della tassazione 2003, non essendo tale tassazione determinante.

Considerandi

Ciò

trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il

Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

In

concreto, anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la

modifica entrata in vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie

(circostanza già negata da questo Tribunale: cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella

causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124),

va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi,

anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di

competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati

fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva

cambiamenti importanti della sua situazione economica.

Queste

situazioni non sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione

determinante per il diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002 periodo in cui i

genitori dell’interessato sono stati regolarmente imposti dal competente

ufficio di tassazione. Altre tassazioni non entrano in considerazione non

trattandosi della tassazione di riferimento voluta con il DE citato in

precedenza. Inoltre, come evidenziato poco sopra, eventuali cambiamenti della

situazione economica sono intervenuti nel 2003 e 2004 e non nel 2005.

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando

l’interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo, indipendentemente

dall’applicazione del nuovo art. 28 cpv. 2 LCAMal.

7.

Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni

comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze

che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8.

In

concreto, l’insorgente non fa valere alcun motivo per il suo ritardo

nell’inoltro della richiesta, se non quello non esimente del tardivo invio

della tassazione 2003. Per cui nemmeno l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal può essere

d’aiuto all’interessato.

Come

visto la negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini

stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento

del sussidio nella forma retroattiva.

Non

essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per

il sussidio 2005, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa

va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

La

presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto

ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto

cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re

B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

La

richiesta, invero imperativa, del ricorrente di avere in forma scritta le norme

applicabili non può qui essere soddisfatta. Le norme che regolano la materia

sono comunque reperibili sul sito internet dello Stato (www.ti.ch).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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