36.2005.151
richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi di cassa malati.
28 novembre 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
36.2005.151
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, TCA
Titolo:
richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi di cassa malati.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.151
cs
Lugano
28 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 agosto
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel __________, studente, ha postulato, il 30 marzo 2005, la
concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base
delle cure medico-sanitarie per il 2005.
L’istanza
è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio
Assicurazione Malattia. Il reclamo non ha avuto miglior sorte siccome respinto
con decisione 29 agosto 2005.
B. Con
ricorso del 24 settembre 2005 RI 1, si è aggravato al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, rilevando di aver inoltrato la richiesta nel corso del 2005
poiché il calcolo dell’imposta 2005 è stato mandato “in ritardo”.
L’insorgente chiede infine che “se l’istanza in questione non fosse accolta
nuovamente, esigo" (sic!) "che mi siano mandati per iscritto gli
articoli in riferimento e un esempio di adeguata giustificazione.” (doc. I)
L’amministrazione
propone la reiezione del ricorso con osservazioni del 31 ottobre 2005 (doc. V).
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c
cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.Nel proprio ricorso l’insorgente afferma
che è stata respinta l’istanza “riguardante la riduzione dei premi per me e
per i miei genitori.” (doc. I) Chiamato a trasmettere la decisione contro
la quale si è aggravato, l’assicurato ha inviato la decisione su reclamo del 29
agosto 2005 indirizzata a RI 1, dalla quale emerge che l’amministrazione ha
respinto la sua richiesta personale volta all’ottenimento del sussidio per il
2005.
Solo questa decisione (doc. III Bis, cfr. anche decisione formale
del 31 maggio 2005 e doc. 1, richiesta di sussidio personale) è pertanto
oggetto di ricorso e di esame da parte di questo TCA. Nemmeno le richieste di
sussidio 2003 e 2004, di cui è cenno in uno scritto del 14 maggio 2005 all’IAS,
sono oggetto della presente procedura. Il gravame è inoltre tempestivo e
conforme ai dettami procedurali della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, esso è pertanto ricevibile.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo
cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla
legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito
lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo
del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5.Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art.
40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è
corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina
le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il
1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso
che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria,
l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di
competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le
modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere
corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa
che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata il 30 marzo 2005.
Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio
2005 è la tassazione 2001-2002.
L’assicurato
e i suoi genitori non hanno mutato le condizioni del loro reddito nel corso del
2005 come richiede la lettera d dell’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti il 14 maggio
2005 l’insorgente ha affermato di aver iniziato gli studi all’__________
dall’ottobre 2003 per cui la modifica della sua situazione è avvenuta quell’anno.
Inoltre, dagli atti emerge che il 30 marzo 2005 __________ ha affermato che “unsere
finanzielle Situation auf das Jahr 2003 und 2004 hat sich rapide verschlechtert.
Wir bitten Sie um Berücksichtigung der neuen Lage.” Per cui, semmai, il
peggioramento della situazione finanziaria è avvenuto nel 2003 e nel 2004, ma
non nel 2005. Ciò è confermato dalla circostanza che l’insorgente, nel suo
ricorso, rileva che il ritardo è dovuto al tardivo invio della tassazione 2003.
Non viene invece fatto alcun cenno ad un eventuale peggioramento della
situazione finanziaria nel 2005 (cfr. anche lettera del 14 maggio 2005 dove
viene fatto riferimento unicamente al ritardo nell’invio della tassazione
2003).
Poiché
i genitori dell’assicurato ed il ricorrente stesso sono tassati in via
ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal l’insorgente avrebbe
dovuto inoltrare la richiesta entro fine 2004, indipendentemente dalla presenza
o meno della tassazione 2003, non essendo tale tassazione determinante.
Considerandi
Ciò
trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il
Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
In
concreto, anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la
modifica entrata in vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie
(circostanza già negata da questo Tribunale: cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella
causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124),
va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi,
anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di
competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati
fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva
cambiamenti importanti della sua situazione economica.
Queste
situazioni non sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione
determinante per il diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002 periodo in cui i
genitori dell’interessato sono stati regolarmente imposti dal competente
ufficio di tassazione. Altre tassazioni non entrano in considerazione non
trattandosi della tassazione di riferimento voluta con il DE citato in
precedenza. Inoltre, come evidenziato poco sopra, eventuali cambiamenti della
situazione economica sono intervenuti nel 2003 e 2004 e non nel 2005.
La
richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando
l’interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo, indipendentemente
dall’applicazione del nuovo art. 28 cpv. 2 LCAMal.
7.
Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni
comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze
che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
8.
In
concreto, l’insorgente non fa valere alcun motivo per il suo ritardo
nell’inoltro della richiesta, se non quello non esimente del tardivo invio
della tassazione 2003. Per cui nemmeno l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal può essere
d’aiuto all’interessato.
Come
visto la negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini
stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento
del sussidio nella forma retroattiva.
Non
essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per
il sussidio 2005, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa
va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.
La
presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto
ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto
cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re
B; K 165/04 e DTF 124 V 9).
La
richiesta, invero imperativa, del ricorrente di avere in forma scritta le norme
applicabili non può qui essere soddisfatta. Le norme che regolano la materia
sono comunque reperibili sul sito internet dello Stato (www.ti.ch).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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