Lexipedia

Decisione

36.2005.154

Sussidio rardivamente richiesto. Assenza dei presupposti per giustificare il ritardo.

2 febbraio 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurata all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurata fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005.

Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Determinante per la concessione del sussidio 2005 è,

come visto, la tassazione 2001 – 2002 che è consegnata agli atti e che indica

ancora la qui ricorrente quale coniugata con __________. Pur in assenza del

dato fiscale, come per il precedente 2004, essendo RI 1 tassata in via

ordinaria, essa avrebbe dovuto inoltrare la domanda di sussidio entro la fine

del 2004. Contrariamente all’assunto della ricorrente la normativa applicabile

alla materia in discussione non ha fissato, con il 2005, dei nuovi termini per

l’inoltro delle istanze di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie. Anche prima della modifica legale dell’art. 28 LCAMal le

norme prevedevano il rispetto del termine fissato nel 31 dicembre dell’anno

precedente quello relativo al sussidio richiesto.

Ciò

trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il

Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurata

non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli

assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Si

noti che, essendo la ricorrente tassata in via ordinaria, non sono dati gli

estremi per l'inoltro dell'istanza nel corso dell'anno di sussidio.

Anche

se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in

vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie va comunque rilevato che

il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio in

specifiche e chiare circostanze, in difetto di che valeva il termine ordinario

del 31 dicembre citato.

Si

ribadisce quindi che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima

della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del

sussidio, se date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La

richiesta dell’assicurata andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

Alla luce di queste considerazioni occorre ritenere tardiva la domanda

pervenuta nel corso di aprile 2005, questo Tribunale deve allora verificare se

il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.

7. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal

prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle

assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei

termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato

una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di

decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei

casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1

anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurata non poteva

essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella

causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo

sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio

da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre

2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare

il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore

aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso

giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione

di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi

a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005

in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della

famiglia regolarmente assicurata”. Ora il concetto di famiglia, come precisato

più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che

all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in

altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto

che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurata – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle

norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,

in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante

il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurata sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,

allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del

dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato

da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione

non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

8. In concreto l’assicurata rimprovera,

coma anche negli incarti 36.2005.154 e 160) all’amministrazione la mancata

informazione relativa al nuovo termine per l’inoltro delle domande di sussidio.

In realtà, come visto nelle considerazioni che precedono (punto 6.), nessun

nuovo termine è stato introdotto con la recente novella legislativa. In buona

sostanza il termine del 31 dicembre 2004 vigeva prima e vige ancora oggi. Nel

caso concreto l’assicurata ha agito con ritardo rispetto al termine vigente ed

il non rispetto di tale termine per la mancata verifica della sua scadenza, che

ciò sia avvenuto per disattenzione o distrazione non è qui di rilievo, appaiono

costitutivi della negligenza che non può essere, purtroppo, ritenuta pur nella

consapevolezza delle difficoltà economiche che possono attanagliare la

ricorrente. La situazione di ristrettezze economiche della ricorrente

rammentata in corso di motivazione avrebbe anzi imposto a RI 1 particolare

attenzione al rispetto dei termini per evitare ciò che si è verificato e la

conseguente perdita del sussidio.

9. RI

1 richiama la sua più recente tassazione (2004) che indica importi a lei più

favorevoli. Ora per costante giurisprudenza, non è possibile fare capo ad una

tassazione riferita ad un periodo diverso da quello indicato dal Consiglio di

Stato nel Decreto esecutivo emanato annualmente e ciò anche se i dati fiscali

2004 sono più attuali. Il principio della legalità impedisce tale uso.

10. Alla luce di quanto precede

il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella

presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e non

essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del 2004.

Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate

ripetibili. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto

ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto

cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re

B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di leggi.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster