36.2005.155
Sussidio tardivamente richiesto. Ritardo ingiustificato.
2 febbraio 2006Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2005.155
Data decisione, Autorità:
02.02.2006, TCA
Titolo:
Sussidio tardivamente richiesto. Ritardo ingiustificato.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.155
ir/td
Lugano
2 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 settembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1986, allora domiciliato a __________, ha chiesto la concessione
del sussidio per fronteggiare il premio dell’assicurazione malattia 2005, con
formulario apposito reperito presso la Cancelleria Comunale di __________. La
domanda è pervenuta il 21 aprile 2005. L’amministrazione ha chiesto il 24
maggio 2005 all’assicurato, dopo avere constatato il ritardo nella formulazione
della richiesta di riduzione del premio, di giustificare il mancato rispetto
del termine scadente il 31 dicembre 2004. Nello scritto di giustificazione la
madre di RI 1, __________, ha indicato come per l’anno precedente (2004) il
termine per l’inoltro della domanda di sussidio era stato indicato nel 30
giugno 2004 (recte 2003) mentre “quest’anno (2005) non mi era pervenuta nessuna segnalazione
riguardante il nuovo termine né da parte del vostro istituto né dalla mia cassa
malati”. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha
dichiarato tardiva la richiesta di riduzione siccome non giustificata. Il
reclamo 10 luglio 2005 di RI 1, con cui è stata contestata l’esistenza di una
negligenza nel rispetto del termine ed il cambiamento del termine, non ha avuto
migliore fortuna e, con decisione del 30 settembre 2005, l’amministrazione ha
sostanzialmente ribadito la sua precedente decisione.
B. Con
ricorso del 19 ottobre 2005 RI 1 ha ribadito le sue precedenti argomentazioni,
ossia la mancata informazione relativa alla scadenza (definita “nuovo termine”) entro la quale l’istanza doveva essere introdotta. Con
l’indicazione secondo cui “…
Presumo che una tale pratica risulti da un intenzione politica con lo scopo di
effettuare delle misure di risparmio a scapito degli assicurati”. L’amministrazione, con osservazioni dell’11 novembre 2005, che saranno
riprese laddove necessario, propone la reiezione del ricorso. Alla parte
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
formulare la richiesta di acquisizione di specifiche prove.
Il
giudice delegato, a fronte delle indicazioni fornite dal ricorrente in merito
al suo reddito di giovane in formazione, ha chiesto all'UAM una presa di
posizione. L'amministrazione - accertata l'assenza di una tassazione 2001-2002
e richiamata la giurisprudenza (TCA 36.2000.44) - ha rammentato come per RI 1
si dovesse far capo al reddito di riferimento circostanza che non permette di
giustificare il ritardo nell'inoltro dell'istanza. RI 1 ha potuto esprimersi in
merito.
in ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche
di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2
della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,
Fatti
I 623/98).
2.Il ricorso, formulato nel termine di legge
di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare
tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura
per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di
cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
in ordine
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo
del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,
ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla
somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola
eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
6. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005.
Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio
2005 è la tassazione 2001-2002, che tuttavia l’assicurato non può ottenere,
essendo stato tassato la prima volta per il reddito conseguito nel 2004, anno
in cui ha compiuto i 18 anni. RI 1 essendo tassato in via ordinaria avrebbe
comunque dovuto rispettare il termine di legge, vigente già prima della novella
legislatura invocata, del 31 dicembre 2004. L’assicurato ha indicato mutazione
delle condizioni del suo reddito nel corso del 2005 ma le stesse, alla luce
della sua situazione di giovane in formazione per il quale occorre far capo al
reddito determinante, non permettono comunque un calcolo autonomo del reddito e
neppure permettono di recuperare il ritardo nell'inoltro dell'istanza come
rilevato con pertinenza in sede di duplica dall'amministrazione. Va infatti
rammentato, come già evocato nella decisione 7 marzo 2005 (in re M.,
36.2005.6), che se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una
formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente
pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a
provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione
possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento
si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il
figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio
anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in
corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di
applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a
18 anni è considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori
od il genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui
far capo per l’ottenimento del sussidio. In questo senso anche la sentenza del
TCA 19 maggio 2005 in re S. (36.2004.164).
Per
le persone sole, quale il ricorrente deve essere considerato avendo compiuto il
diciottesimo anno d’età, con un reddito imponibile nullo o riferito ad un
reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- (come è il caso in concreto stante
l’attività lavorativa svolta di apprendista) il reddito determinante è quello
della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo
sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.--. In
virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o
reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001
pag. 115 seg.)
Secondo
l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo
per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini
se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva
un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,
l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per
l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non
inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del
legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in
formazione poiché tale obbligo incombe di principio ai genitori (in questo
senso la citata TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del
15 marzo 2005). Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF
6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui
al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato
dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia
superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito
imponibile del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).
Ciò
vale anche nel caso concreto. Per il sussidio di RI 1 occorre fare capo al
reddito di riferimento già disponibile nel 2004. Purtroppo questa circostanza
non permette - come indicato - un calcolo autonomo del reddito e di porre
rimedio al ritardo nell'inoltro dell'istanza.
Che
il termine per domandare il sussidio scada alla fine dell'anno precedente
quello per il quale l'aiuto è chiesto ciò trova conferma anche nel Messaggio n.
5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005,
aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato
non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli
assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Per
quanto attiene alla lamentela circa la mancata informazione relativa al nuovo
termine per l'inoltro dell'istanza occorre evidenziare come il termine fosse,
anche precedentemente la modifica legislativa cui è fatto riferimento in sede
di ricorso, quello del 31 dicembre dell'anno che precede quello per il quale il
sussidio è richiesto. Allo Stato non può quindi essere mosso il rimprovero di
una mancata informazione, in effetti nessuno può prevalersi della misconoscenza
della legge.
La
richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando l’interessato
poteva disporre dei dati necessari, e non nel corso del mese di aprile
dell’anno seguente.
Alla
luce di queste considerazioni occorre ritenere tardiva la domanda pervenuta nel
corso di aprile 2005, questo Tribunale deve allora verificare se il ritardo
nell’inoltro della domanda sia scusabile.
7. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal
prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle
assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei
termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato
una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di
decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei
casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1
anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva
essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella
causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo
sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da
parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare
il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)
l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato
concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo
Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante
il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha
ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane
età dell'assicurato ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la
sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso
giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione
di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi
a tutta la famiglia”.
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione
malattia obbligatoria.
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo.
Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente
prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora
l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato
smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da
considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non
recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione
dell’atto o suo ritardo.”
8. In concreto RI 1 rimprovera all’amministrazione,
non diversamente da quanto emerge dagli incarti 36.2005.154 e 160, la mancata
informazione relativa al nuovo termine per l’inoltro delle domande di sussidio.
In realtà, come visto nelle considerazioni che precedono, nessun nuovo termine
è stato introdotto con la recente novella legislativa. Il termine del 31
dicembre vigeva, per le persone tassate in via ordinaria, prima della modifica
legislativa rammentata in vigore del 1° gennaio 2005 e vige ancora oggi. Nel
caso concreto l’assicurato ha agito con ritardo rispetto al termine vigente ed
il non rispetto di tale termine è da ricondurre alla mancata verifica della sua
scadenza. Il dovere di informazione che incombe in materia al Cantone non
impone all'autorità amministrativa una informazione individuale, specifica e
dettagliata. Qui poi - non essendovi mutazione dei termini - non può essere
ritenuta una lacuna da parte dell'amministrazione. Le motivazioni addotte
appaiono costitutive della negligenza che non può essere, purtroppo, ritenuta
pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche che possono attanagliare il
ricorrente. La situazione di ristrettezze economiche avrebbe imposto a RI 1
particolare attenzione al rispetto dei termini per evitare ciò che si è
verificato e la conseguente perdita del sussidio.
9. Alla luce di quanto precede
il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella
presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e non
essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del 2004.
Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate
ripetibili. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto
ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale
di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K
165/04 e DTF 124 V 9).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di leggi.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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