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Decisione

36.2005.156

Richiesta di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Tassazione di un altro Cantone non utilizzabile. Calcolo autonomo del reddito da parte dell'Amministrazion

20 febbraio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento

fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi

(art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del

compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.

L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente

al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione

non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla

LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è

considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il

genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far

capo per l’ottenimento del sussidio.

5. Nel

caso in esame il ricorrente è domiciliato a __________ nel Canton __________

(cfr. doc. 1 e allegati) e in quanto tale non ha diritto al sussidio nel Canton

Ticino (del resto la richiesta è stata fatta dalla moglie). L’insorgente ha avuto

2 figli dalla prima moglie, di cui una maggiorenne (nata nel __________), che

vive con lui nel Canton __________ (cfr. doc. XI/7), e uno minorenne (nato nel __________)

che abita con la prima moglie a __________ (Canton __________). La seconda

moglie, domiciliata in Ticino, ha anch’essa 2 figli (nati nel __________ e nel __________),

che abitano con lei ed avuti da due precedenti relazioni.

Sia

la figlia maggiorenne che il figlio minorenne domiciliati nel Canton __________

non fanno parte della famiglia che ha chiesto il sussidio in quanto il secondo

convive con la mamma nel Canton __________ e la prima è ormai maggiorenne (cfr.

art. 27 LCAMal e in tal senso anche STCA del 30 novembre 2005 nella causa F.,

36.2005.66-67, in cui il TCA ha stabilito la nozione di figlio, ossia ogni

assicurato che nell’anno di concessione del sussidio non ha ancora compiuto i

19 anni). Per cui, il sussidio può essere chiesto unicamente a favore della

moglie domiciliata in Ticino e dei due figli che abitano con lei.

Va

qui ancora ritenuto che la circostanza che nel 2004 la moglie aveva ottenuto il

sussidio non può essere d’aiuto al ricorrente. Infatti ogni anno deve essere

valutato singolarmente. Il TCA con sentenza del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117),

ha infatti rammentato:

" In concreto non appare di rilievo, per il sussidio

2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di sussidio di quegli

anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il ricorrente non può

trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della buona fede è stato

recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E. e

ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc. 36.2005.114 cons. 10. Il

diritto alla protezione della buona fede è un principio generale

dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo

fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima

fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando,

assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni

o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter

ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella

correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino

di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare

l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla

legge (STFA

del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede

dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate

da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la

cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate). La

buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente

all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per

determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della

buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato

una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede.

Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in

maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda

di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale

faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono

date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di

prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente

la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i

medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in

proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è

stato concesso nel 2003 e nel 2004.”

Neppure può essere utilizzata una tassazione differente

rispetto a quella prevista dall’Esecutivo cantonale. Va subito osservato come

l’autorità amministrativa non possa, come sembra richiedere il ricorrente nel

suo esposto, fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo

rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato

annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo

Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002."

6. In

concreto la moglie è tassata alla fonte, mentre il ricorrente è tassato nel

Canton __________. In virtù dell’art. 31 lett. b LCAMal e dell’art. 67 lett. a Reg.

LCAMal il reddito determinante va accertato autonomamente. La tassazione del

Canton __________, cui l’insorgente continua a far riferimento, non può

pertanto essere presa in considerazione, non solo perché si tratta di una

notifica di un altro Cantone (e comporta pertanto calcoli diversi rispetto a

quanto previsto in Ticino), ma anche perché il reddito va calcolato sulla base

dell’art. 72 Reg. LCAMal. Per l’art. 72 cpv. 1 Reg. LCAMal l’Istituto delle

assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione delle

contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo

accertato in reddito imponibile. Il cpv. 2 prevede che il reddito imponibile

della persona che esercita un’attività lucrativa indipendente è stabilito

defalcando dal reddito aziendale la deduzione relativa al reddito d’attività

lucrativa dei coniugi e quella per figli a carico, in analogia con i disposti

del diritto tributario.

L’amministrazione,

dopo aver rammentato che per costante giurisprudenza le uniche deduzioni

ammesse, oltre quelle previste dall’art. 72 cpv. 2 Reg. LCAMal, riguardano gli

interessi passivi e gli alimenti (cfr. STCA del 30 novembre 2005, inc.

36.2005.66-67), ha preso in considerazione il bilancio 2004 dell’attività

indipendente del ricorrente, presentato dalla moglie in sede di richiesta del

sussidio (doc. 1 e allegati), da cui emerge un utile di fr. 69'116.

Da

questo importo ha dedotto fr. 3'150 di interessi passivi, i fr. 4'400 per doppia

attività dei coniugi, fr. 16'000 per i due figli a carico, nonché l’importo di

fr. 12'300, pari agli alimenti versati annualmente per il figlio __________. Rettamente

la Cassa ha preso in considerazioni i parametri previsti dalla tassazione

2001/2002, che l’Esecutivo cantonale ha dichiarato essere la base sulla quale

fondarsi per il calcolo del sussidio del 2005. Dopo aver convertito il reddito

della moglie ed aver costatato che in virtù delle tabelle applicabili il

salario lordo da aggiungere per il calcolo del sussidio ammonta a fr. 0, è

giunta alla corretta conclusione, in sede di osservazioni, che il totale

imponibile annuo determinante per il calcolo del sussidio 2005 ammonta a fr.

33'266, ossia un importo inferiore al limite che conferisce il diritto al

sussidio (cfr. DE del 26.10.2004, art. 1 lett. c).

In

queste condizioni, il ricorso va accolto ai sensi delle considerazioni che

precedono. La decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione affinché conceda il sussidio alla moglie del ricorrente e

ai due figli domiciliati in Ticino sulla base dei parametri sopra esposti.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai sensi delle considerazioni.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAM per nuova

decisione.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati. La presente decisione, che si fonda sull’applicazione del

diritto cantonale, è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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