36.2005.156
Richiesta di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Tassazione di un altro Cantone non utilizzabile. Calcolo autonomo del reddito da parte dell'Amministrazion
20 febbraio 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
36.2005.156
Data decisione, Autorità:
20.02.2006, TCA
Titolo:
Richiesta di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Tassazione di un altro Cantone non utilizzabile. Calcolo autonomo del reddito da parte dell'Amministrazione.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 72 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.156
cs
Lugano
20 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 settembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. __________,
domiciliata nel Canton Ticino, madre di due bambini, coniugata con RI 1, domiciliato
nel Canton __________, ha postulato la concessione del sussidio per
fronteggiare il premio dell’assicurazione malattia obbligatoria per l’anno 2005.
Con decisione del 31 maggio 2005, confermata il 26 settembre 2005 dopo il
reclamo interposto dal marito, l’UAM ha respinto la richiesta.
B. In
data 18 ottobre 2005, il marito, padre di due figli di un precedente matrimonio
domiciliati a __________ (__________), ha interposto tempestivo ricorso,
tradotto in italiano su ingiunzione del Giudice delegato, tramite il quale contesta
l’ammontare del reddito lordo preso in considerazione dall’UAM e fa valere che
il sussidio 2004, sulla base degli stessi parametri, era stato concesso.
L’autorità cantonale, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto utilizzare il
reddito derivante dalla tassazione 2004 del Canton __________ (doc. I). L’UAM,
tramite osservazioni del 29 novembre 2005, propone la reiezione del ricorso
poiché il reddito imponibile annuo, secondo il calcolo effettuato, ammonterebbe
a fr. 45'566 e sarebbe pertanto superiore ai parametri per ottenere il sussidio
(doc. V).
C. Il
9 dicembre 2005 l’insorgente ha rammentato di avere due figli dalla prima
moglie e ha ribadito di non comprendere per quale motivo non è stato utilizzato
il reddito imponibile tassato nel Canton __________ (doc. VII). Dopo aver
effettuato ulteriori accertamenti ed aver calcolato nuovamente il reddito imponibile
dell’insorgente, la Cassa ha proposto di accogliere il ricorso, nel senso che
il reddito determinante ammonta a fr. 33'266, poiché l’assicurato deve versare
un importo mensile di fr. 1'025 al figlio __________, domiciliato a __________
con la prima moglie (doc. XI).
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
2. Per
l'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a
carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni
minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le
famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto attiene le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per
l'anno 2005 l’Esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per
l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 –
2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole,
CHF 34'000.—per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a
CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per
l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale
malattie per l’anno 2005).
3. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone
soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
osservato, alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale,
che, quando si deve fare capo al reddito lordo per la successiva
conversione, le deduzioni ammesse sono limitatamente previste dalla legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte
dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo le
apposite tabelle sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed interessi
passivi (in questo senso STCA del 26 gennaio 2004 nella causa T., inc.
36.2003.116, del 3 settembre 2004 nella causa D., inc. 36.2004.93 e del 19
ottobre 2004 nella causa M., inc. 36.2004.129). Nella sua giurisprudenza questo
Tribunale ha ritenuto infatti che:
" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le
importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state
respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può essere
seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato
l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente
commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute
dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella
consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo
Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la
deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo
le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale
agire."
4. Va ancora osservato come la definizione di persona sola
rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3
gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge
Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio,
l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della
Legge federale per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso
rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a
fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni.
Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice
civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento
del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a
sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero,
se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie
(art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del
figlio (art. 277 CCS).
Se,
raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata,
Fatti
i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato
l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento
fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi
(art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del
compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.
L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente
al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione
non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla
LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è
considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il
genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far
capo per l’ottenimento del sussidio.
5. Nel
caso in esame il ricorrente è domiciliato a __________ nel Canton __________
(cfr. doc. 1 e allegati) e in quanto tale non ha diritto al sussidio nel Canton
Ticino (del resto la richiesta è stata fatta dalla moglie). L’insorgente ha avuto
2 figli dalla prima moglie, di cui una maggiorenne (nata nel __________), che
vive con lui nel Canton __________ (cfr. doc. XI/7), e uno minorenne (nato nel __________)
che abita con la prima moglie a __________ (Canton __________). La seconda
moglie, domiciliata in Ticino, ha anch’essa 2 figli (nati nel __________ e nel __________),
che abitano con lei ed avuti da due precedenti relazioni.
Sia
la figlia maggiorenne che il figlio minorenne domiciliati nel Canton __________
non fanno parte della famiglia che ha chiesto il sussidio in quanto il secondo
convive con la mamma nel Canton __________ e la prima è ormai maggiorenne (cfr.
art. 27 LCAMal e in tal senso anche STCA del 30 novembre 2005 nella causa F.,
36.2005.66-67, in cui il TCA ha stabilito la nozione di figlio, ossia ogni
assicurato che nell’anno di concessione del sussidio non ha ancora compiuto i
19 anni). Per cui, il sussidio può essere chiesto unicamente a favore della
moglie domiciliata in Ticino e dei due figli che abitano con lei.
Va
qui ancora ritenuto che la circostanza che nel 2004 la moglie aveva ottenuto il
sussidio non può essere d’aiuto al ricorrente. Infatti ogni anno deve essere
valutato singolarmente. Il TCA con sentenza del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117),
ha infatti rammentato:
" In concreto non appare di rilievo, per il sussidio
2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di sussidio di quegli
anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il ricorrente non può
trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della buona fede è stato
recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E. e
ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc. 36.2005.114 cons. 10. Il
diritto alla protezione della buona fede è un principio generale
dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo
fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima
fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando,
assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni
o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter
ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella
correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino
di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di
contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare
l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla
legge (STFA
del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede
dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate
da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate). La
buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente
all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per
determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della
buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato
una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede.
Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in
maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda
di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale
faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono
date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di
prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente
la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i
medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in
proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è
stato concesso nel 2003 e nel 2004.”
Neppure può essere utilizzata una tassazione differente
rispetto a quella prevista dall’Esecutivo cantonale. Va subito osservato come
l’autorità amministrativa non possa, come sembra richiedere il ricorrente nel
suo esposto, fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo
rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato
annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo
Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002."
6. In
concreto la moglie è tassata alla fonte, mentre il ricorrente è tassato nel
Canton __________. In virtù dell’art. 31 lett. b LCAMal e dell’art. 67 lett. a Reg.
LCAMal il reddito determinante va accertato autonomamente. La tassazione del
Canton __________, cui l’insorgente continua a far riferimento, non può
pertanto essere presa in considerazione, non solo perché si tratta di una
notifica di un altro Cantone (e comporta pertanto calcoli diversi rispetto a
quanto previsto in Ticino), ma anche perché il reddito va calcolato sulla base
dell’art. 72 Reg. LCAMal. Per l’art. 72 cpv. 1 Reg. LCAMal l’Istituto delle
assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione delle
contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo
accertato in reddito imponibile. Il cpv. 2 prevede che il reddito imponibile
della persona che esercita un’attività lucrativa indipendente è stabilito
defalcando dal reddito aziendale la deduzione relativa al reddito d’attività
lucrativa dei coniugi e quella per figli a carico, in analogia con i disposti
del diritto tributario.
L’amministrazione,
dopo aver rammentato che per costante giurisprudenza le uniche deduzioni
ammesse, oltre quelle previste dall’art. 72 cpv. 2 Reg. LCAMal, riguardano gli
interessi passivi e gli alimenti (cfr. STCA del 30 novembre 2005, inc.
36.2005.66-67), ha preso in considerazione il bilancio 2004 dell’attività
indipendente del ricorrente, presentato dalla moglie in sede di richiesta del
sussidio (doc. 1 e allegati), da cui emerge un utile di fr. 69'116.
Da
questo importo ha dedotto fr. 3'150 di interessi passivi, i fr. 4'400 per doppia
attività dei coniugi, fr. 16'000 per i due figli a carico, nonché l’importo di
fr. 12'300, pari agli alimenti versati annualmente per il figlio __________. Rettamente
la Cassa ha preso in considerazioni i parametri previsti dalla tassazione
2001/2002, che l’Esecutivo cantonale ha dichiarato essere la base sulla quale
fondarsi per il calcolo del sussidio del 2005. Dopo aver convertito il reddito
della moglie ed aver costatato che in virtù delle tabelle applicabili il
salario lordo da aggiungere per il calcolo del sussidio ammonta a fr. 0, è
giunta alla corretta conclusione, in sede di osservazioni, che il totale
imponibile annuo determinante per il calcolo del sussidio 2005 ammonta a fr.
33'266, ossia un importo inferiore al limite che conferisce il diritto al
sussidio (cfr. DE del 26.10.2004, art. 1 lett. c).
In
queste condizioni, il ricorso va accolto ai sensi delle considerazioni che
precedono. La decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione affinché conceda il sussidio alla moglie del ricorrente e
ai due figli domiciliati in Ticino sulla base dei parametri sopra esposti.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi delle considerazioni.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAM per nuova
decisione.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati. La presente decisione, che si fonda sull’applicazione del
diritto cantonale, è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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