36.2005.157
Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione dell'amministrazione con cui viene accolta la domanda. Stralcio della procedura siccome divenuta priva d'oggetto il principio del sussidio essendo ac
7 novembre 2005Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
36.2005.157
Data decisione, Autorità:
07.11.2005, TCA
Titolo:
Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione dell'amministrazione con cui viene accolta la domanda. Stralcio della procedura siccome divenuta priva d'oggetto il principio del sussidio essendo accolto. Il ricorrente potrà, semmai, impugnare la decisione che quantificherà la riduzione.
STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE
art. 3a LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.157
Lugano
7 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo 30 settembre 2005
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto ed in
diritto
- che,
con decisione 30 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto
il reclamo contro la decisione amministrativa del 30 giugno 2005, in materia di
riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005,
presentato da RI 1;
- che
con atto 19 ottobre 2005 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);
- che
il ricorso è stato trasmesso il 21 ottobre 2005 all'amministrazione per la
risposta di causa (II);
- che
il 4 novembre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio
della procedura siccome:
" …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità
di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in
Considerandi
epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno
accolto le richieste della parte ricorrente per quanto attiene all'osservanza
dei termini dell'inoltro della richiesta di riduzione di premio per l'anno
2005.
Nel corso delle prossime settimane la controparte riceverà una nuova
decisione basata sul reddito determinante dei genitori (cfr. documento
allegato).” (Doc. III)
- che
allegato al documento è stato prodotto uno scritto 4 novembre 2005 dell'UAM
all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte
ricorrente è stato comunicato che:
" … con riferimento al suo ricorso del 19.10.2005
avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra
decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno
2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in
data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
Al fine di permetterci di emettere una nuova decisione in sostituzione
di quella annullata, la invitiamo cortesemente a trasmetterci copia di tutti i
giustificativi attestanti l'ammontare del reddito lordo conseguito dai suoi
genitori dal 1° marzo 2005 a tutt'oggi (conteggi di indennità per perdita di
guadagno, ev. altre entrate, ecc.).
Non appena in possesso di quanto richiesto, potremo emettere una nuova
decisione basata sul reddito determinante della sua famiglia.” (Doc. III/bis)
- che
l'amministrazione, con lo scritto 4 novembre 2005 al ricorrente, ha nella
sostanza accolto le richieste del ricorso annullando il provvedimento impugnato
impegnandosi ad emanare nuova decisione - soggetta ad impugnativa - dopo gli
accertamenti del caso;
- che
la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni,
all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta,
riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova
decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la
trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di
una nuova decisione;
- che
la nuova decisione del 4 novembre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso siccome
annulla il provvedimento impugnato;
- che
alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese
e non si attribuiscono ripetibili.
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2.
non si percepiscono né
tasse né spese;
3.
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster