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Decisione

36.2005.157

Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione dell'amministrazione con cui viene accolta la domanda. Stralcio della procedura siccome divenuta priva d'oggetto il principio del sussidio essendo ac

7 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

36.2005.157

Data decisione, Autorità:

07.11.2005, TCA

Titolo:

Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione dell'amministrazione con cui viene accolta la domanda. Stralcio della procedura siccome divenuta priva d'oggetto il principio del sussidio essendo accolto. Il ricorrente potrà, semmai, impugnare la decisione che quantificherà la riduzione.

STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE

art. 3a LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2005.157

Lugano

7 novembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2005

di

RI 1

contro

la decisione su reclamo 30 settembre 2005

emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio

assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato, in fatto ed in

diritto

- che,

con decisione 30 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto

il reclamo contro la decisione amministrativa del 30 giugno 2005, in materia di

riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005,

presentato da RI 1;

- che

con atto 19 ottobre 2005 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);

- che

il ricorso è stato trasmesso il 21 ottobre 2005 all'amministrazione per la

risposta di causa (II);

- che

il 4 novembre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio

della procedura siccome:

" …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità

di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in

Considerandi

epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno

accolto le richieste della parte ricorrente per quanto attiene all'osservanza

dei termini dell'inoltro della richiesta di riduzione di premio per l'anno

2005.

Nel corso delle prossime settimane la controparte riceverà una nuova

decisione basata sul reddito determinante dei genitori (cfr. documento

allegato).” (Doc. III)

- che

allegato al documento è stato prodotto uno scritto 4 novembre 2005 dell'UAM

all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte

ricorrente è stato comunicato che:

" … con riferimento al suo ricorso del 19.10.2005

avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra

decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno

2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in

data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.

Al fine di permetterci di emettere una nuova decisione in sostituzione

di quella annullata, la invitiamo cortesemente a trasmetterci copia di tutti i

giustificativi attestanti l'ammontare del reddito lordo conseguito dai suoi

genitori dal 1° marzo 2005 a tutt'oggi (conteggi di indennità per perdita di

guadagno, ev. altre entrate, ecc.).

Non appena in possesso di quanto richiesto, potremo emettere una nuova

decisione basata sul reddito determinante della sua famiglia.” (Doc. III/bis)

- che

l'amministrazione, con lo scritto 4 novembre 2005 al ricorrente, ha nella

sostanza accolto le richieste del ricorso annullando il provvedimento impugnato

impegnandosi ad emanare nuova decisione - soggetta ad impugnativa - dopo gli

accertamenti del caso;

- che

la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni,

all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta,

riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova

decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la

trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di

una nuova decisione;

- che

la nuova decisione del 4 novembre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso siccome

annulla il provvedimento impugnato;

- che

alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese

e non si attribuiscono ripetibili.

decreta 1.

il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

2.

non si percepiscono né

tasse né spese;

3.

intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il

giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano

Ranzanici

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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