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Decisione

36.2005.158

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 dicembre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti

nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non

disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno

di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica;

che nel Messaggio n.

5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva

rammentato che:

" (…) I sussidi individuali devono

essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece

giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza

del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla

fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la

competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati

di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di

competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica

(ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base

al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio,

devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…)” (sottolineatura della redattrice);

che una di queste

situazioni appare adempiuta nel caso concreto;

che, nel caso in esame,

l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel marzo 2005 (doc. 1). Di

per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 RLCAMal;

che ritenuto che il

ricorso va comunque accolto sulla base dei nuovi elementi emersi durante l'audizione testimoniale del 13 dicembre

2005, può quindi rimanere irrisolta la questione a sapere se l’assicurata abbia

effettivamente consegnato nel novembre 2004 alla funzionaria presente allo

sportello dell'IAS anche la

sua richiesta di riduzione del premio malattia;

che, in effetti, durante

l'udienza è emerso che nel

corso del 2005 le condizioni del reddito della ricorrente sono mutate come

richiede la lettera d dell’art. 45 RLCAMal e che il 25 novembre 2005 la

stessa ha contratto nuovo matrimonio;

che dal 1° gennaio

2005 l'insorgente ha ridotto il

suo grado d'occupazione all'80%, con conseguente diminuzione del suo

reddito lordo (doc. 1);

che, pertanto, determinante

per il calcolo del sussidio 2005 non è più la tassazione 2001-2002 acquisita

agli atti dal TCA pendente

causa (doc. IX);

che sulla scorta di

quanto precede, il diritto dell'assicurata al sussidio di cassa malati quale persona sola va ricalcolato

tenendo conto dei nuovi dati concernenti il suo nuovo reddito fino al momento

del nuovo matrimonio;

che il calcolo andrà

ulteriormente rifatto tenendo pure conto che nel mese di novembre 2005 la

ricorrente si è risposata e quindi che il diritto ai sussidi dipenderà dal

reddito totale dei coniugi, da raffrontare poi con il limite di reddito valido

per le famiglie;

che, pertanto, si

giustifica di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata, rinviando

gli atti all'UAM affinché dapprima

accerti la diminuzione del reddito dell'assicurata e, successivamente, determini il totale dei redditi

conseguiti dalla ricorrente e dal suo secondo marito, con conseguente emanazione

di due nuove decisioni formali accertanti il diritto a ricevere il sussidio di

cassa malati;

che per quanto

concerne l’indennità, essa è di principio concessa non soltanto se

l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in

questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì,

genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag.

116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non

si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992

pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag.

329);

che il Tribunale

federale delle assicurazioni, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha

avuto modo di modificare la sua giurisprudenza e di ammettere che anche l'assicurato rappresentato da un sindacato ha

diritto di ricevere delle ripetibili;

che, visto l'esito

della procedura, la convenuta verserà a RI 1, rappresentata da un sindacato,

delle ripetibili di Fr. 500.- comprensive di IVA;

che la presente

decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario

contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di

applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K

165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione impugnata va annullata e gli atti retrocessi alla convenuta

per i suoi incombenti.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L'Istituto assicurazioni

sociali verserà alla ricorrente Fr. 500.- a titolo di ripetibili, IVA inclusa.

3.

- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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