36.2005.158
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15 dicembre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
36.2005.158
Data decisione, Autorità:
15.12.2005, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio consegnata brevi manu allo sportello dell'IAS, ma l'IAS non l'ha mai ricevuta. Questione lasciata irrisolta, poiché il ricorso va accolto a motivo che da gennaio 2005 il reddito lordo è diminuito rispetto al reddito lordo esposto nella tassazione 2001-2002. Rinvio atti a cassa.
PERSONA SOLA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 cpv. 2 LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d RLCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.158
TB
Lugano
15 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
settembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
che RI 1, nata nel 1952,
salariata, nel marzo 2005 ha postulato la riduzione del premio
dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005 (doc. 1);
che l’istanza è stata
ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio Assicurazione
Malattia (UAM);
che il reclamo non ha
avuto miglior sorte, siccome respinto con decisione del 20 settembre 2005 (doc.
A1);
che con ricorso del 21
ottobre 2005 (doc. I) la ricorrente, per il tramite del RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di concederle il sussidio di
cassa malati a motivo che avrebbe compilato il formulario di richiesta già nel novembre
2004 direttamente allo sportello dell'UAM con l'aiuto di
una funzionaria, per cui sarebbe da addebitare all'UAM se la sua domanda di sussidio non è stata registrata a quel momento;
che la ricorrente fa
inoltre notare come sarebbe alquanto incomprensibile che in quella stessa
occasione ella avrebbe compilato e consegnato le due istanze di sussidio per le
figlie – alle quali è stata concessa la riduzione del premio di cassa malati -,
mentre non avrebbe consegnato la propria, ritenuto come è dal 1994 che beneficia
del predetto sussidio;
che l'insorgente sostiene ancora che in occasione
di spiegazioni chieste nel 2005 all'UAM, sarebbe emerso che la funzionaria con cui aveva parlato allo
sportello nel novembre 2004 si ricordava di averla aiutata a compilare tutte e
tre le richieste di sussidio, per cui l'assicurata respinge la tesi della tardività nella presentazione
della sua domanda di sussidio quale persona sola;
che con osservazioni
dell'8 novembre 2005 (doc. III)
l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso, sostenendo che l'insorgente sarebbe stata negligente nel
tardare ad inoltrare all'UAM la
propria richiesta di sussidio (nel marzo 2005);
che l'UAM considera inoltre che la motivazione
secondo la quale il modulo per l'ottenimento del sussidio sarebbe stato smarrito dalla stessa autorità
competente non è sostenibile in virtù dell'art. 45 cpv. 2 RLCAMal;
che, a suo dire, le
ricerche svolte all'interno del
servizio non hanno comunque confermato la tesi dell'assicurata, perciò l'istante deve sopportare le conseguenze della mancata prova d'aver effettivamente consegnato entro il 31
dicembre 2004 la sua domanda di sussidio;
che il 13 dicembre
2004 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha indetto un'udienza con le parti al fine di chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto nel
novembre 2004 allo sportello dell'IAS, ascoltando a tal proposito, quale teste, la funzionaria che
avrebbe aiutato la ricorrente a compilare la sua domanda e quelle per le due
figlie;
considerato in
diritto
che la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 LOG;
che conformemente a
quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge;
che gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i CHF 20'000.-;
che con decreto esecutivo del 18
novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,
ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti
sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le
famiglie;
che, di regola, il
reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata
al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie;
che l’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal;
che per quanto
concerne l’anno 2005, le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono
stati mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le
famiglie, mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.-
(cfr. DE del 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione
delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per
l’anno 2005);
che non va dimenticato
come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato
l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da
sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone
sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-
secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.";
che in virtù dell’art.
67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro
le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta
alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone sole che
esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al
beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa
con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito
di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili." (sottolineatura della redattrice);
che, va rammentato, a tenore dell’art.
48 RLCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal;
che, giusta l'art. 28
LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni
PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il
regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto
della stessa;
che l'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale;
che per l'art. 45 cpv.
1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso
dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli
assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati
che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza
nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati
che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione
intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art.
67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare
istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice);
che il cpv. 2 prevede
che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta;
che con il 1° gennaio
2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che
il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza
è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv.
3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di
presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa;
che, ora, anche se si
volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore
il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da
questo Tribunale, cfr. STCA 6
ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R.,
36.2005.140), va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che
Fatti
i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti
nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non
disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno
di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica;
che nel Messaggio n.
5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono
essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di
riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece
giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza
del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla
fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la
competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati
di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di
competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica
(ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base
al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio,
devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…)” (sottolineatura della redattrice);
che una di queste
situazioni appare adempiuta nel caso concreto;
che, nel caso in esame,
l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel marzo 2005 (doc. 1). Di
per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 RLCAMal;
che ritenuto che il
ricorso va comunque accolto sulla base dei nuovi elementi emersi durante l'audizione testimoniale del 13 dicembre
2005, può quindi rimanere irrisolta la questione a sapere se l’assicurata abbia
effettivamente consegnato nel novembre 2004 alla funzionaria presente allo
sportello dell'IAS anche la
sua richiesta di riduzione del premio malattia;
che, in effetti, durante
l'udienza è emerso che nel
corso del 2005 le condizioni del reddito della ricorrente sono mutate come
richiede la lettera d dell’art. 45 RLCAMal e che il 25 novembre 2005 la
stessa ha contratto nuovo matrimonio;
che dal 1° gennaio
2005 l'insorgente ha ridotto il
suo grado d'occupazione all'80%, con conseguente diminuzione del suo
reddito lordo (doc. 1);
che, pertanto, determinante
per il calcolo del sussidio 2005 non è più la tassazione 2001-2002 acquisita
agli atti dal TCA pendente
causa (doc. IX);
che sulla scorta di
quanto precede, il diritto dell'assicurata al sussidio di cassa malati quale persona sola va ricalcolato
tenendo conto dei nuovi dati concernenti il suo nuovo reddito fino al momento
del nuovo matrimonio;
che il calcolo andrà
ulteriormente rifatto tenendo pure conto che nel mese di novembre 2005 la
ricorrente si è risposata e quindi che il diritto ai sussidi dipenderà dal
reddito totale dei coniugi, da raffrontare poi con il limite di reddito valido
per le famiglie;
che, pertanto, si
giustifica di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata, rinviando
gli atti all'UAM affinché dapprima
accerti la diminuzione del reddito dell'assicurata e, successivamente, determini il totale dei redditi
conseguiti dalla ricorrente e dal suo secondo marito, con conseguente emanazione
di due nuove decisioni formali accertanti il diritto a ricevere il sussidio di
cassa malati;
che per quanto
concerne l’indennità, essa è di principio concessa non soltanto se
l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in
questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì,
genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag.
116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona
particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non
si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992
pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag.
329);
che il Tribunale
federale delle assicurazioni, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha
avuto modo di modificare la sua giurisprudenza e di ammettere che anche l'assicurato rappresentato da un sindacato ha
diritto di ricevere delle ripetibili;
che, visto l'esito
della procedura, la convenuta verserà a RI 1, rappresentata da un sindacato,
delle ripetibili di Fr. 500.- comprensive di IVA;
che la presente
decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario
contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di
applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K
165/04 e DTF 124 V 9).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione impugnata va annullata e gli atti retrocessi alla convenuta
per i suoi incombenti.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. L'Istituto assicurazioni
sociali verserà alla ricorrente Fr. 500.- a titolo di ripetibili, IVA inclusa.
3.
- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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