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Decisione

36.2005.159

Sussidio chiesto da separata madre di tre figlie al beneficio di prestazioni AI chiesto intempestivamente. Ritardo dovuto alle difficoltà personali e relazionali con il marito separato. Ritardo ingius

19 gennaio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurata all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurata fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del mese

di marzo 2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine

previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. La ricorrente è tassata in via ordinaria ed

è separata dal 2001.

L’assicurata

non ha mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la

lett. d. dell'art. 45 Reg. LCAMal.

Infatti

a domande del giudice delegato l’insorgente ha dato indicazioni in questo senso

evidenziando una situazione personale certamente difficile. Il giudice è

comunque vincolato alla stretta applicazione della legge ed in virtù dell’art.

45 lett. a Reg. LCAMal la signora RI 1 avrebbe dovuto inoltrare la sua

richiesta entro fine 2004.

Ciò

trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il

Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurata

non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli

Considerandi

assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Ora,

anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica

entrata in vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie, va comunque

rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima

della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del

sussidio, tra l’altro, se l’assicurata non disponeva dei dati fiscali

consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva

cambiamenti importanti della sua situazione economica.

Queste

situazioni non sono adempiute nel caso concreto la ricorrente essendo tassata

in via ordinaria, separata da anni, e potendo inoltrare comunque l'istanza

entro la fine del 2004 con - semmai dati gli estremi - accertamento autonomo

del reddito da parte dell'UAM. La tassazione 2003 prodotta agli atti non entra

in considerazione siccome non è la tassazione di riferimento voluta con il DE

citato in precedenza. Inoltre, come evidenziato, non vi è stato un cambiamento

importante della situazione economica della signora nel corso del 2005.

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando

l’interessata poteva disporre dei dati circa il guadagno conseguito quell’anno

e non nel corso del mese di marzo dell’anno seguente.

7.

Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Ora,

questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurata non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata

ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza

(STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8.

In

concreto, l’insorgente fa valere una situazione di confusione, e le difficoltà

relazionali con il marito. Queste circostanze appaiono certamente comprensibili

umanamente ma, purtroppo, non assurgono a valido motivo giustificante il

ritardo. Già più volte il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto

che una situazione di disagio famigliare, quale la malattia di un fratello che

scombussola la gestione famigliare, non è sufficiente a giustificare il ritardo

(in questo senso la decisione Si. 36.2005.116 del 6 ottobre 2005). Anche la

semplice dimenticanza per mancata sufficiente attenzione è stata ritenuta motivo

non sufficiente. Nel caso della qui ricorrente, pur nella consapevolezza della

difficoltà economica derivante dal mantenimento delle 3 figlie e dalle entrate

comunque limitate, si deve ritenere che il motivo addotto per giustificare il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione dei premi non assurge a

sufficiente e valido motivo alla luce della costante prassi di questo Ufficio. L’insorgente

avrebbe dovuto inoltrare la domanda entro il 31 dicembre 2004, come prevede

l’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal. Come visto la negligenza a

giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non

è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva. Il giudice è vincolato all'applicazione delle severe norme

vigenti, così come l'amministrazione, pur nella consapevolezza delle difficoltà

personali, economiche o sociali in cui si trovano spesso i ricorrenti.

Non

essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per

il sussidio 2005, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa

va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

9.

Alla luce di quanto precede

il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella

presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e non

essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del 2004. Pur

essendo applicabile la LPAmm, che vuole carico di tassa di giustizia e spese

alla ricorrente soccombente, si prescinde eccezionalmente da tale carico

siccome RI 1 non era patrocinata, ed il suo ricorso meritava approfondimento.

Il carico di una tassa di giustizia e delle spese sarebbe poi inutilmente

penalizzante in una situazione non facile. La presente è definitiva non essendo

dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in

applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso

STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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