36.2005.16
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18 gennaio 2006Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2005.16
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, TCA
Titolo:
Interpretazione di un articolo delle CGA. Per "prestazione" si intende l'ammontare che la beneficiaria dell'assicurazione complementare riceverà effettivamente a dipendenza della sua inabilità lavorativa e non l'importo concordato dalle parti per ogni giorno d'inabilità lavorativa (somma assicurata)
INDENNITÀ GIORNALIERA
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
art. 18 LCA
art. 100 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.16
TB
Lugano
18 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 5 febbraio
2005 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Negli
anni 2002 e 2003 AT 1 beneficiava, fra le altre, anche di un'assicurazione complementare d'indennità giornaliera __________ stipulata
presso CV 1.
Per motivi ininfluenti
ai fini della soluzione di questa vertenza, nel 2004 l'attrice ha chiesto il passaggio all'assicurazione d'indennità
giornaliera per economia domestica __________, concessole retroattivamente dal
1° agosto 2004 (doc. A6). Questa copertura, del costo di Fr. 166.- al mese,
prevedeva il diritto ad un'indennità
di Fr. 100.- al giorno nei casi di malattia o infortunio, previa attesa di
sette giorni dall'insorgenza
dell'evento (doc. 9).
B. Dal
18 luglio 2003 l'attrice è inabile
al lavoro nella misura del 50% (docc. 5 e A2), inabilità che l'assicuratore si è preso a carico in virtù
dell'allora vigente copertura __________.
Per quanto concerne
invece la nuova copertura __________, prima di procedere al versamento dell'indennità concordata l'assicuratore ha chiesto all'interessata di trasmettere "la documentazione
dei costi necessari a provare la sua perdita di guadagno" (doc. A6). La
contraente ha contestato tale richiesta, a motivo che l'art. 6.2 CSA __________ pretende l'invio di tale documentazione soltanto per le prestazioni superiori
a Fr. 50.- al giorno, circostanza che non sarebbe data in concreto siccome l'indennità giornaliera che spetterebbe all'attrice sarebbe pari a Fr. 50.-, ossia
alla metà della prestazione assicurata (Fr. 100.-) data la sua incapacità
lavorativa del 50%.
C. Il
28 dicembre 2004 (doc. A10) CV 1 si è pronunciata negativamente in proposito, evidenziando
che, siccome la prestazione assicurata è di Fr. 100.- al giorno, la contraente dovrebbe documentare i costi
derivati dalla sua malattia, indipendentemente dal suo grado d'inabilità lavorativa rispettivamente dall'importo netto d'indennità giornaliera a suo favore (Fr. 50.- a causa dell'incapacità lavorativa del 50%).
Con petizione del 5
febbraio 2005 (doc. I) l'attrice
ha ribadito la propria interpretazione dell'art. 6.2 CSA __________, chiedendo che le siano versate le indennità
giornaliere che le spettano senza dover comprovare i costi sostenuti per l'aiuto domestico.
La convenuta ha chiesto
di respingere la petizione, ribadendo la sua presa di posizione (doc. III).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
nel merito
2. Questo
TCA deve stabilire se l'assicuratore è tenuto a versare all'attrice, sulla base della copertura __________
in vigore dal 1° agosto 2004, delle indennità giornaliere per perdita di
guadagno a causa della malattia che l'ha resa inabile al lavoro al 50% dal 18 luglio 2003. La
corresponsione di queste prestazioni dipende dall'obbligo per l'attrice
di presentare, o meno, la documentazione attestante i costi sostenuti per i lavori
domestici e l'assistenza alla
famiglia, obbligo che sottostà a condizioni particolari.
3. Le
Condizioni supplementari d'assicurazione
(CSA) dell'assicurazione d'indennità giornaliera per economia
domestica __________ (doc. A13) regolano l'assicurazione che copre fino alla cifra dell'indennità giornaliera assicurata i costi documentati per l'economia domestica e per la famiglia
derivati da incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio della persona
assicurata (art. 1.1 CSA __________).
L'art. 6 CSA __________ tratta della
documentazione dei costi. Giusta l'art. 6.1 CSA __________, per prestazioni fino a Fr. 50.- al giorno l'assicuratore rinuncia ad una documentazione
dei costi. L'art. 6.2 CSA __________
prevede, a contrario, che per prestazioni superiori a Fr. 50.- al
giorno, la persona assicurata deve documentare i costi derivati da malattia o
infortunio. Sono riconosciuti come tali i costi sostenuti per i lavori
domestici e l'assistenza alla
famiglia prestati da istituzioni private e pubbliche di cura a domicilio, aiuto
domestico, aiuto familiare e simili.
La questione verte
sull'interpretazione di queste
due disposizioni, in particolare sul significato del sostantivo "prestazioni".
Per l'attrice, con "prestazioni
superiori a CHF 50.-" devono essere intese unicamente le prestazioni
di cui la contraente ha diritto di beneficiare quando l'evento
assicurato si realizza, ovvero le indennità giornaliere stipulate il 1° agosto
2004. Nel suo caso, se è vero che è stata concordata un'indennità giornaliera
di Fr. 100.-, è altrettanto vero che la stipulante si trova in una situazione d'incapacità
lavorativa del 50%. Di conseguenza, il suo diritto alle indennità si rivela
essere della metà dell'ammontare pattuito, quindi di Fr. 50.-, per cui l'attrice
non ritiene di dover fornire una documentazione dei costi sostenuti a causa
della sua incapacità lavorativa parziale; tale indennità rientrerebbe infatti nell'ipotesi
dell'art. 6.1 CSA __________ "fino a CHF 50.-" e non dell'art.
6.2 CSA __________ "superiori a CHF 50.-".
Secondo l'assicuratore ciò che conta sarebbe invece soltanto
l'ammontare della prestazione
assicurata, ovvero, in specie, i Fr. 100.- al giorno che, poiché superiori ai
Fr. 50.- di cui agli artt. 6.1 e 6.2 CSA __________, fanno sì che la persona
assicurata debba documentare i costi per l'economia domestica derivanti dalla sua malattia, indipendentemente
dal suo grado d'inabilità
lavorativa.
4. Per
interpretare i contratti d'assicurazione privata bisogna applicare le regole
generali d'interpretazione del diritto privato (per rinvio dell'art. 100 LCA;
STF in RUA XIX n. 55).
In particolare, è
necessario fondarsi sulle regole generali tratte dalla dottrina e dalla
giurisprudenza dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid.
1b; STF in RUA XVI n. 22).
L'interpretazione
delle CGA prestampate avviene secondo gli stessi principi che valgono pure per
l'interpretazione di un contratto (DTF 126 III 388 consid. 9d; DTF 122 III 118,
JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727). Tuttavia, per
l'interpretazione delle CGA conviene tenere conto del loro valore normativo:
dal momento che esse sono applicabili a tutte le persone assicurate per un
medesimo rischio, è necessario che le stesse siano interpretate in modo
uniforme e non in funzione di quello che ha capito questo o quell'interessato
(TC VD in RUA XVIII n. 45 citata in: CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance,
Losanna 2000, pag. 73 ad art. 1 LCA).
L'interpretazione di
CGA che sono oggetto di una larga diffusione deve lasciare uno spazio
preponderante all'elemento sistematico (DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805).
Inoltre, spetta
all'assicuratore provare che i termini di una clausola limitativa delle CGA, di
cui si prevale, devono essere compresi nel senso che esso attribuisce loro (STF
in RUA XIX n. 55).
Pure la prova di fatti
giustificanti l'eccezione contrattuale è posta a carico dell'assicuratore (TD
di Kreuzlingen in RUA XIV n. 44 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33
LCA).
L'onere della prova
può comunque essere attribuito all'assicurato da una clausola contrattuale (TA
LU in RUA V n. 138/334/352 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 248 ad art. 33
LCA).
Come qualsiasi altro,
un contratto d’assicurazione deve essere interpretato ricercando la reale e
concorde volontà delle parti (DTF 126 III 59 consid. 5a; DTF 117 II 609, JdT
1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).
Se la reale e concorde
volontà delle parti non può essere stabilita, occorre fondarsi sulla loro
presunta e probabile volontà, secondo il principio della buona fede e la teoria
dell'affidamento (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128
III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b;
DTF 126 III 59 consid. 5b; VIRET, Droit des assurances privées, Editions de la société
suisse des employés de commerce, Zurigo, pag. 92) e considerare
tutte le circostanze che hanno portato alla conclusione del contratto (DTF
128 III 212 consid. 2b)aa; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid.
5b; DTF 123 III 16 consid. 4b; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 264, JdT
1990 I 57; DTF 112 II 253).
Ci si atterrà all’uso
generale e quotidiano della lingua, ai termini utilizzati nel contratto (DTF
118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 268, SJ
1992 623 citate in: CARRON, La loi fédérale sur le contrat d’assurance,
Friburgo 1997, n. 209 pag. 72), al senso che l'assicuratore si aspetta che gli
assicurati attribuiscano ai suoi formulari prestampati (DTF 85 II 344, JdT 1960
Fatti
I 110; DTF 82 II 445, JdT 1957 I 360) piuttosto che al senso giuridico o
tecnico dei termini utilizzati (DTF 59 II 318; DTF 44 II 96, JdT 1918 I 468). I
termini che limitano i diritti dell'assicurato s'interpretano secondo il senso
che generalmente hanno nel linguaggio comune (DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612;
DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57; DTF 104 II 281, JdT 1980 I 9), anche se hanno un
senso giuridico più specifico (DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57). Rimangono però
riservate le accezioni tecniche proprie al rischio ritenuto (DTF 118 II 342).
Tuttavia, la parola
non deve essere snaturata dal suo reale senso al punto di designare una cosa
completamente diversa (DTF 64 II 387). Ma se le parti hanno concordemente
voluto dare ad un'espressione un'accezione diversa dal suo senso abituale, non
v'è dunque ambiguità che giustifichi un'interpretazione svantaggiosa per
l'assicurato (STF in SJ 1996 pag. 623).
Di principio, dunque,
le clausole dei contratti d'assicurazione e le dichiarazioni di volontà delle
parti devono essere interpretate in ogni caso di specie, applicando le regole
della buona fede e conformemente al principio dell'affidamento che deriva
dall'art. 2 cpv. 1 CC (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF
128 III 419 consid. 2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid.
1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609,
JdT 1992 I 727).
L’interpretazione di
una clausola contrattuale deve fondarsi pure sui motivi che hanno portato alla
conclusione del contratto e alla stipulazione della clausola di cui si impone
l’interpretazione (ROELLI/KELLER, Kommentar zum BG über den Versicherungs vertrag,
1968, pag. 459, pagg. 462-463).
Inoltre, le
dichiarazioni di volontà devono essere interpretate secondo il senso che il
destinatario poteva e doveva attribuire loro (OG SO in RUA XVI n. 25; TC NE in
RUA XV n. 47 citate in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).
Per determinare la
volontà delle parti non bisogna dimenticare che l'assicurato, a differenza
dell'assicuratore, non ha conoscenze specifiche in materia d'assicurazione (TD
di Horgen in RUA III n. 49 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 74 ad art. 1 LCA).
Il testo chiaro di una
clausola non esclude a priori la possibilità d'interpretarla (DTF 127 III 44
consid. 1b). Occorre esaminare se ci sono dei motivi per pensare che una
clausola debba essere compresa in un'altra maniera che il suo senso letterale
(DTF 128 III 212 consid. 2b)bb).
Non vi sono comunque i
presupposti per scostarsi dal senso letterale di un testo adottato dagli
interessati quando non vi sono ragioni serie per pensare che esso non
corrisponda alla loro volontà (DTF 129 III 118 consid.2.5; DTF 128 III 265
consid. 3a).
In caso di dubbio in
merito alla comprensione di una clausola contrattuale redatta
dall'assicuratore, ossia quando il senso e la portata della clausola
contrattuale non possono essere determinati con sicurezza dopo
un'interpretazione accurata ed obiettiva, quando, anzi, in buona fede (art. 2
cpv. 1 CC), per una stessa disposizione sono possibili più interpretazioni, si
deve ritenere quella che è più favorevole al beneficiario, a scapito
dell'assicuratore (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF
100 II 403, JdT 1976 I 254).
Si tratta del
principio in dubio contra assicuratorem, secondo cui, nel dubbio, la
clausola contrattuale va interpretata a sfavore di chi l’ha redatta (in dubio
contra stipulatorem o proferentem), per cui l’assicuratore non potrà
prevalersene (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF
119 II 449 consid. 3a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115 II 268 segg., JdT
1990 I 57; MAURER, Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, Berna 1995, pag.
145; KRAMER/ SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 1986, ad art. 1 CO, n. 109 pag. 142; Rep.
1993 213 segg.; VIRET, op. cit., pag. 92; MAURER, op. cit., pag. 247 e seg.).
Questo principio si
applica sia per l'interpretazione di una polizza che delle CGA (OG LU in RUA
XIV n. 37 citata in: CARRÉ, op. cit., pag. 75 ad art. 1 LCA). Tuttavia,
ricorrere, per interpretare delle CGA, direttamente al principio in dubio contra
stipulatorem - che è applicabile solo in caso di dubbio sul significato di
una clausola - costituisce una violazione del diritto federale (DTF 122 III
118; SJ 1992 623 seg.).
A titolo abbondanziale
va osservato ancora che, secondo la giurisprudenza, le clausole limitative
della copertura (clausole d’esclusione) devono essere interpretate
restrittivamente e non in modo esteso (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128; DTF 115
Considerandi
II 268; SJ 1992 623 citate in: CARRON, op. cit., n. 209 pag. 72 e n. 221 pag.
77; STF in RUA XIII n. 47; cfr. sull’interpretazione della parola “droga”: DTF
116.
II 189, JdT 1990 I 612 citate in: CARRON, op. cit., n. 282 pag. 97; MAURER,
op. cit., pag. 247). Esse possono però essere redatte in termini generali,
senza che sia necessario enumerare i casi d'esclusione, a condizione che la
categoria degli avvenimenti esclusi sia descritta in modo sufficientemente
preciso e non equivoco al fine che non sussista alcun dubbio sull'estensione
del rischio assicurato, tenendo conto del contesto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I
128).
Visto dunque quanto
precede, l’interpretazione di una clausola - ovvero la sua valutazione alla
luce del contenuto e dello scopo del contratto - è un’operazione sempre
necessaria affinché si possa determinarne la portata (Rep. 1993 213 segg.; DTF
112.
II 253 segg.; MAURER, Privatversicherungsrecht, 1986, pag. 231; DTF 116 II
345, ROELLI/KELLER, op. cit., pag. 459).
Infine, si rammenta
che le condizioni generali d'assicurazione sono parte integrante del contratto
d'assicurazione (VIRET, Assurances-maladie complémentaires et loi sur le contrat
d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des
assurances, ed. IRAL 1997, pag. 666 segg., in particolare pag. 673).
5.
Con
l'assicurazione d'indennità giornaliera in oggetto le parti hanno voluto
prevedere il versamento di indennità, da parte dell'assicuratore nei confronti
della stipulante, qualora l’attrice fosse stata incapace di eseguire i lavori
domestici e di assistere la propria famiglia a causa di una malattia o di un infortunio.
La questione verte
sull'obbligo dell'assicuratore di versare all'attrice le indennità giornaliere fissate
con la copertura __________, considerato come quest'ultima non abbia comprovato le spese sostenute per l'aiuto domiciliare come vorrebbe l'art. 6 CSA __________.
In virtù delle
summenzionate CSA, tale obbligo è dato soltanto se la parte contraente
documenta i costi sostenuti per i lavori domestici e l'assistenza alla famiglia prestati da istituzioni private e pubbliche
di cura a domicilio, aiuto domestico e aiuto familiare.
Tuttavia, come visto,
le CSA __________ non prevedono che lo stipulante debba sempre apportare la
prova delle spese sopportate. Questa esigenza esiste per "prestazioni
superiori a CHF 50.- al giorno".
Siccome questo Tribunale non ha
constatato una reale e comune intenzione delle parti a proposito del
significato dei due disposti artt. 6.1 e 6.2 CSA __________, occorre ricercare il senso che attrice e convenuta potevano e dovevano dare, in buona
fede, all'espressione "prestazioni"
usata in applicazione del principio dell'affidamento (DTF 126 III 388 consid.
5a, DTF 126 III 25 consid. 3c, DTF 126 III 59 consid. 5b).
Resta quindi da interpretare attentamente
il contenuto di dette norme sulla scorta dei princìpi giurisprudenziali sopra
esposti.
6.
Contrariamente
a quanto sostiene l'assicuratore, il sostantivo "prestazioni" va
inteso nel senso suggerito e capito dall'attrice.
Nella lingua italiana,
per "prestazione" si intende il risultato conseguito in rapporto alle
capacità (Dizionario della lingua italiana, Devoto-Oli). Già da un'interpretazione letterale di questa parola si
può capire la differenza che intercorre fra le pattuizioni concordate
tra le parti contraenti e le prestazioni effettivamente ricevute da
ciascuna. Nell'evenienza
concreta, le prime corrispondono all'importo di Fr. 100.- concordato dalle parti per ogni giorno di
incapacità lavorativa dell'attrice
dovuta a malattia o infortunio. In questo caso, le pattuizioni corrispondono
alla somma assicurata dalla stipulante. Le seconde, consistono invece nell'ammontare che la beneficiaria della
copertura __________ riceverà effettivamente a dipendenza della sua inabilità
lavorativa per malattia o infortunio.
Le stesse CSA __________
illustrano la natura di queste prestazioni. L'art. 4 CSA __________ recita che il diritto alle prestazioni esiste
in caso di incapacità lavorativa dimostrata di almeno il 50%. Il periodo di
differimento e inizio delle prestazioni è regolato dall'art. 7 CSA __________, secondo cui il diritto alle prestazioni
d'indennità giornaliera per economia domestica inizia dopo la decorrenza del periodo di
differimento concordato. Per l'art.
8.
CSA __________ relativo alla durata delle prestazioni, l'indennità giornaliera assicurata viene corrisposta durante al massimo 365 giorni civili nel corso di
5.
anni. I giorni d'incapacità
lavorativa parziale vengono contati come giorni interi. In caso d'incapacità lavorativa parziale di almeno il
50% confermata dal medico, la somma d'indennità giornaliera assicurata
viene corrisposta in proporzione al grado d'incapacità lavorativa (art. 9 CSA __________).
Da quanto precede il TCA osserva che per "prestazioni"
si intendono le indennità giornaliere assicurate a cui ha effettivamente diritto
la parte contraente, ossia i versamenti dell'assicuratore dovuti a dipendenza della somma assicurata e del grado
di inabilità lavorativa della beneficiaria della copertura assicurativa.
In specie, l'indennità giornaliera assicurata dall'attrice per un premio mensile di Fr. 166.- corrispondeva
a Fr. 100.- (docc. 9 e A13). Teoricamente, la contraente poteva quindi ottenere
una prestazione di Fr. 100.- al giorno in caso d'incapacità lavorativa totale (somma assicurata). In
realtà, considerato come la sua malattia la invalidava "soltanto"
nella misura del 50%, in virtù del citato art. 9 CSA __________ AT 1 aveva
diritto a percepire esclusivamente il 50% dell'indennità giornaliera assicurata
(prestazione effettivamente ricevuta). In tale
circostanza, la somma assicurata e la prestazione a cui l'attrice aveva diritto non coincidono. Di
conseguenza, dal 1° agosto 2004 le spettava una
prestazione di soli Fr. 50.- al giorno, contro i Fr.
100.
- pattuiti.
7.
Questa
conclusione comporta che, a dipendenza della malattia che l'ha resa inabile al lavoro nella misura del
50%, l'attrice sia esonerata
dal produrre la documentazione dei costi sostenuti per i lavori domestici e l'assistenza alla famiglia che avrebbe
ricevuto proprio a seguito della sua incapacità lavorativa. Infatti, per "prestazioni
fino a CHF 50.- al giorno" si intendono le indennità giornaliere effettivamente
versate che ammontano a Fr. 50.- al massimo, e la cifra di Fr. 50.- è quindi compresa
(art. 6.1 CSA __________).
Per contro, come lo
stesso art. 6.2 CSA __________ specifica, per "prestazioni superiori a
CHF 50.- al giorno" si intende una somma che supera, anche di soli 10
centesimi, l'importo limite
della prestazione che l'assicuratore ha fissato quale punto
di riferimento per potere esigere o meno da parte degli assicurati la comprova che
essi abbiano effettivamente sostenuto delle spese per i lavori domestici e l'assistenza
alla famiglia a causa della loro incapacità lavorativa.
La ratio di
questa norma è di limitare infatti all'indispensabile le spese amministrative che ogni sinistro comporta. L'assicuratore ha quindi fissato un tetto
massimo piuttosto contenuto che vuole escludere da un onere amministrativo non
indifferente (p. es. vaglio della documentazione attinente ai costi ingenerati
dall'aiuto domiciliare di cui
si può beneficiare a causa di un'incapacità lavorativa), controlli che invece vanno eseguiti a fronte
di indennità versate di rilievo (ossia superiori ai CHF 50.-).
Ritenuto come, nel
caso in esame, l'indennità
giornaliera effettivamente versata all'attrice non si identifichi con l'ipotesi formulata dall'art. 6.2 CSA __________, potendo infatti l'attrice beneficiare di una prestazione giornaliera - sottoforma d'indennità - di Fr. 50.-, l'assicuratore non può dunque esigere che l'interessata produca la documentazione
richiesta dall'art. 6.2 CSA __________,
applicandosi alla fattispecie l'esclusione dall'obbligo
di comprova contemplata dall'art. 6.1 CSA __________.
La petizione va quindi
accolta. Sebbene sia vincente in causa, all'attrice non vanno assegnate ripetibili siccome non patrocinata.
L'assicuratore deve versare a AT 1 le
prestazioni assicurate, ossia le indennità giornaliere concordate, sempre in
funzione del suo grado d'inabilità
lavorativa, senza potere pretendere dalla medesima alcuna documentazione aggiuntiva
nella misura in cui le prestazioni ammontano a Fr. 50.- al giorno.
8.
L'art.
43.
della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso
per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. L'OG
contempla in particolare la possibilità di adire il Tribunale Federale contro
giudizi cantonali (art. 48 OG) in procedure di carattere non pecuniario in
ambiti specifici (art. 44 OG). Rispettivamente è ammissibile il ricorso per
riforma in procedure pecuniarie in specifici ambiti del diritto senza riguardo
al valore pecuniario (art. 45 OG).
L'art. 46 OG precisa
che
" Nelle cause civili per altri
diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo
quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti
all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora 8'000 franchi
almeno.".
In concreto, il valore
litigioso è rappresentato dalle 365 indennità giornaliere (escluso il periodo
di differimento, art. 8.2 CSA __________) che l'assicuratore dovrebbe versare all'attrice a dipendenza della sua incapacità di lavoro - sorta il 18
luglio 2003 - a far conto dal 1° agosto 2004, ossia con l'entrata in vigore della nuova copertura __________.
Considerato come l'importo
totale delle indennità giornaliere che le spetterebbero di diritto superi
facilmente i succitati Fr. 8'000.-, sono dati gli estremi per un eventuale
ricorso per riforma al Tribunale Federale di Losanna.
9.
Si
osserva ancora che secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono
trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le
sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione.
Con lettera del 14
agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmettere tutte le sentenze inerenti il diritto
privato emesse, precisando che l'Ufficio federale delle assicurazioni private
non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse.
Alla luce della citata
Legge e dello scritto dell'UFAP, s'impone quindi di notificare all'autorità di
sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti ed all'UFAP, Berna
Contro il presente
giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi
degli artt. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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