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Decisione

36.2005.160

sussidio tardivamente richiesto.

2 febbraio 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

6.Nel caso in esame l'istanza di sussidio

2005 è stata inoltrata nel corso dell’aprile 2005 ed è quindi tardiva, poiché

trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto

determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la tassazione 2001-2002.

L’assicurata non ha a disposizione la tassazione per tale periodo, essa risulta

comunque tassata in via ordinaria. RI 1 avrebbe dunque dovuto domandare entro

la fine del 2004 il sussidio ed il reddito sarebbe stato determinato dall’amministrazione

in assenza della tassazione applicabile all’assicurata stessa. Di rilievo

comunque il fatto che per la domanda di sussidio di RI 1, in formazione ancora,

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia avrebbe dovuto fare capo al reddito di

riferimento ossia al reddito dei genitori imposto nel biennio 2001 - 2002. Nel

corso dell'istruttoria è stata accertata una attività lucrativa svolta dalla

ricorrente sino al settembre 2005 prima di iniziare degli studi. Il reddito conseguito,

escluso il mantenimento paterno, assomma a complessivamente CHF 15'200.--. Va

rammentato (cfr anche la sentenza 7 marzo 2005 in re M., 36.2005.6) che se,

raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata,

i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento

fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi

(art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del

compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.

L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente

al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione

non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla

LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è

considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il

genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far

capo per l’ottenimento del sussidio. In questo senso anche la sentenza del TCA

19 maggio 2005 in re S. (36.2004.164).

Per

le persone sole, quale la ricorrente deve essere considerata avendo compiuto il

diciottesimo anno d’età, con un reddito imponibile nullo o riferito ad un

reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della

persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo

sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.--. In

virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

" Le persone sole con reddito imponibile nullo o

reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale

determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al

limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni

complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001

pag. 115 seg.)

Secondo

l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo

per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini

se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva

un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-,

l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per

l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non

inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del

legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in

formazione poiché tale obbligo incombe di principio ai genitori (in questo

senso la citata TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del

15 marzo 2005). Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF

6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui

al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato

dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia

superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito

imponibile del genitore della persona assicurata (TCA 36.2004.149 citata).

Nel

caso concreto non occorre analizzare oltre la tematica alla luce del fatto che

comunque RI 1 non ha conseguito un reddito sufficiente per il calcolo autonomo

da parte dell’amministrazione. La circostanza allora non può porre rimedio al

ritardo nell'inoltro dell'istanza.

7.Non appaiono dati quindi gli estremi per

potere inoltrare nell’anno di sussidio la domanda. Come detto, poiché RI 1 è

tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, avrebbe

dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Nel Messaggio n. 5589 del 15

ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28

cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la previgente

regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurata

non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati

che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella

loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal –

art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per

l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e

familiari più recenti).”

Le

tassazioni dei periodi successivi al 2001-2002 non possono essere considerate

alla luce della costante prassi di questo Tribunale anche se contengono dati

più attuali, infatti la mancanza di attualità dei dati fiscali può essere

corretta unicamente mediante applicazione dell'art. 67 Reg. LCAMal. La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

Si

ribadisce che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima

della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del

sussidio se date precise condizioni. Per quanto attiene alla lamentela circa la

mancata informazione relativa al nuovo termine per l'inoltro dell'istanza

occorre quindi evidenziare come il termine fosse, anche precedentemente la

modifica legislativa cui è fatto riferimento in sede di ricorso, quello del 31

dicembre dell'anno che precede quello per il quale il sussidio è richiesto.

8. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal

prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle

assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei

termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato

una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di

decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei

casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1

anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva

essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella

causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo

sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio

da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre

2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare

il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)

l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato

concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo

Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante

il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha

ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane

età dell'assicurato ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la

sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso

giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione

di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi

a tutta la famiglia”.

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria.

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,

allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del

dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato

da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione

non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

9. In concreto l’assicurata rimprovera

all’amministrazione la mancata informazione relativa al nuovo termine per

l’inoltro delle domande di sussidio. In realtà, come visto nelle considerazioni

che precedono (punto 6.), nessun nuovo termine è stato introdotto con la

recente novella legislativa. In buona sostanza il termine del 31 dicembre

vigeva, per le persone tassate in via ordinaria, prima della novella

legislativa rammentata in vigore dal 1 gennaio 2005 e vige ancora oggi. Nel

caso concreto l’assicurata ha agito con ritardo rispetto al termine vigente ed

il non rispetto di tale termine è conseguenza della mancata verifica della sua

scadenza, che ciò sia avvenuto per disattenzione o distrazione non è qui di

rilievo, l'omissione appare costitutivo di una negligenza che non può essere,

purtroppo, ritenuta pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche che

possono attanagliare la ricorrente. La situazione di ristrettezze economiche

della ricorrente rammentata in corso di motivazione avrebbe imposto a RI 1 particolare

attenzione al rispetto dei termini per evitare ciò che si è verificato e la

conseguente perdita del sussidio.

10. Alla luce di quanto precede

il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella

presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e non

essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del 2004.

Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate

ripetibili. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto

ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto

cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re

B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di leggi.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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