36.2005.162
Richiesta di sussidio per l'anno 2005. Istanza inoltrata tardivamente dall'assicurata a seguito di un incidente occorso alla sorella. Motivazione del ritardo non accettata.
29 novembre 2005Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2005.162
Data decisione, Autorità:
29.11.2005, TCA
Titolo:
Richiesta di sussidio per l'anno 2005. Istanza inoltrata tardivamente dall'assicurata a seguito di un incidente occorso alla sorella. Motivazione del ritardo non accettata.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 cpv. 8 LCAMAL
art. 45 cpv. 4 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.162
ir/td
Lugano
29 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 10 ottobre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato, in fatto
A. Mediante
inoltro del formulario apposito pervenutole dall’amministrazione cantonale RI 1
ha chiesto la riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per
il 2005. Il formulario è giunto all’amministrazione nel maggio 2005 nonostante
sia datato 28 agosto 2004. RI 1, nata nel 1983, indica di essere salariata,
dagli atti emerge, per il periodo di tassazione 2001/2002, un reddito
imponibile decisamente contenuto cifrato in poco più di CHF 7'200.--. L’amministrazione
ha respinto la richiesta di sussidio siccome tardiva, decisione ribadita nella
decisione su reclamo del 10 ottobre 2005 qui impugnata.
B. Nel
suo gravame 21 ottobre 2005 a questo Tribunale l’assicurata rammenta
sostanziale ricezione dei formulari per la domanda di riduzione, delega alla
sorella dell’incombenza amministrativa, ed a giustificazione del ritardo nella
presentazione dell’istanza RI 1 precisa che dopo l’allestimento dei formulari
la sorella __________ è incorsa in un incidente stradale che ha sconvolto la
famiglia, e quindi “tra
il riprendersi e tra lo spavento, questa richiesta è andata direttamente nel
dimenticatoio, potete … capire che eravamo tutti presi per mia sorella … so che
ognuno dovrebbe prendere le proprie responsabilità e non penso che una
richiesta inviata in ritardo dovrebbe penalizzarmi in questo modo”. L’amministrazione, con osservazioni dell’11 novembre 2005 che
saranno riprese laddove necessario, propone la reiezione del ricorso.
in ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c
cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.Il ricorso, formulato nel termine di legge
di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare
tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura
per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di
cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
in ordine
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato
verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a
CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie. Di regola,
il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurata in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola
eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio
fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio
di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
6. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del maggio
2005 ed è quindi tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art.
45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la
tassazione 2001-2002. Poiché RI 1 è tassata in via ordinaria, in virtù
dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta
entro fine 2004. Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di
Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in
vigore l’1.1.2005, ha rammentato la previgente regolamentazione:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurata
non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli
assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se
date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.
Alla
luce di queste considerazioni occorre ritenere tardiva la domanda pervenuta nel
corso del maggio 2005, questo Tribunale deve allora verificare se il ritardo
nell’inoltro della domanda sia scusabile.
7. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal
prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle
assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei
termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato
una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di
decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei
casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1
anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva
essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella
causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo
sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio
da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre
2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare
il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)
l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato
concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo
Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante
il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha
ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane
età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la
sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso
giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione
di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi
a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005
in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta
e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato
giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la
negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo
nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata
dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la
decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia
regolarmente assicurata”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più
sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.
X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri
termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque
i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente
vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in
formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa
all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto
2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di
X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti
che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a
fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione
relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) …
all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel
2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale
relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata
notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della
decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non
costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la
buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo
nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile
considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.
36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle
norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,
in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante
il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione
malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurata sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che soggiace al ritardo è costituita
dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di
avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata
ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato
corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se
la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente
prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora
l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato
smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da
considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non
recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione
dell’atto o suo ritardo.”
8. In
concreto il ritardo è motivato, similmente a quanto avvenuto nel caso giudicato
il 6 ottobre 2005 (36.2005116 in re Si.) dove il ritardo era giustificato dalla
malattia che aveva colpito il fratello della parte istante e che aveva sconvolto
l’intera famiglia, dalla dimenticanza del rispetto del termine conseguenza
appunto dall’incidente avvenuto alla sorella __________. Tale evento non è
sufficiente a giustificare il ritardo. La dimenticanza, la mancata verifica, la
disattenzione o distrazione appaiono costitutivi della negligenza che non può
essere, purtroppo, ritenuta pur nella consapevolezza delle difficoltà
economiche che possono attanagliare la ricorrente e pur nella consapevolezza
dell’evento importante e grave che l’ha cagionata. La situazione di
ristrettezze economiche della ricorrente e l’evento rammentato avrebbero anzi
imposto a RI 1 particolare attenzione al rispetto dei termini per evitare ciò
che si è verificato e la conseguente perdita del sussidio. La documentazione
prodotta agli atti non indica un assoluto impedimento della sorella incaricata
della tassazione della domanda di sussidio. I formulari erano anzi pronti e non
sono stati tempestivamente inoltrati a seguito dell'incidente con il rilievo
qui che l'inoltro non comportava onere o difficoltà particolare.
9. Alla luce di quanto precede
il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella
presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e non
essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del 2004.
Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate
ripetibili. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto
ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto
cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re
B; K 165/04 e DTF 124 V 9).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di leggi.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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