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Decisione

36.2005.164

richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

15 dicembre 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4

febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.

e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;

STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2. Il

ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della

decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti

minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile

in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

nel

merito

3. Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.

49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per

le famiglie.

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31 LCAMal.

Per

quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute

dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente

alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha

aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale

ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante

l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati

mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed

il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre

2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni

individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

4. Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei seguenti casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa

a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

5. Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il

contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.

L'art.

44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai

singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere

corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per

l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

Considerandi

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva."

6.

Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del

2005.

Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio

2005.

è la tassazione 2001-2002, notificatagli il 9 luglio 2001 (doc. 5).

L’assicurato

non ha mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la

lettera d dell’art. 45 Reg. LCAMal. Egli infatti afferma che la sua situazione

“è notevolmente cambiata col reddito 2004.” (doc. I). Per cui poteva

inoltrare la richiesta entro il 31 dicembre 2004.

Poiché

l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal

egli avrebbe dovuto inoltrare la richiesta entro fine 2004.

Ciò

trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il

Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal,

entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Anche

se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in

vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da questo

Tribunale, cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10

ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che il

Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra

l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali consolidati di

riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti

importanti della sua situazione economica.

Queste

situazioni non sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione

determinante per il diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002 periodo in cui

l’interessato è stato regolarmente imposto dal competente ufficio di

tassazione. Altre tassazioni non entrano in considerazione non trattandosi

della tassazione di riferimento voluta con il DE citato in precedenza. La

modifica del suo reddito, come da lui stesso ammesso, è invece avvenuta nel

2004.

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando

l’interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo. Una domanda

tardiva, contrariamente a quanto vorrebbe l’insorgente, non permette di

ottenere il sussidio dalla data d’inoltro della richiesta. Infatti, il

sussidio, di regola, viene concesso per un anno intero.

7.

Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente

a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato

l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8.

In concreto, l’insorgente non fa valere

motivi particolari giusitificanti il ritardo nell'inoltro della richiesta di

sussidio per il 2005 se non la notifica nel giugno 2005 della tassazione 2004.

Va tuttavia rilevato che l’autorità amministrativa non può,

come sembra richiedere il ricorrente, fare uso della decisione di tassazione

riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo

cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 nella

causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto:

" Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002."

Nel

caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2004. La scelta

dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e

revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La

maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far

capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con

il DE citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio

di Stato appare inoltre giustificata, come evocato, dalle recenti modifiche

della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi

non sono stati aumentati.

Purtroppo

neppure la circostanza che negli ultimi mesi la moglie è stata ricoverata

diverse volte in Ospedale può giustificare il ritardo nell’inoltro della

domanda.

Come

visto la negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti

dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento della

tempestività della domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del

sussidio nella forma retroattiva.

Non

essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per

il sussidio 2005, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa

va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

Alla

luce della LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA - non impone gratuità della

procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente

questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva

non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome

emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in

questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.

anche DTF 131 V 202).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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