36.2005.164
richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
15 dicembre 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
36.2005.164
Data decisione, Autorità:
15.12.2005, TCA
Titolo:
richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.164
cs
Lugano
15 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 ottobre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel __________, coniugato con __________, ha postulato, il 12 giugno
2005, la concessione del sussidio per il pagamento del premio
dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005.
L’istanza
è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio
Assicurazione Malattia. Il reclamo non ha avuto miglior sorte siccome respinto
con decisione 13 ottobre 2005.
B. Con
ricorso del 26 ottobre 2005 RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, indicando che “la mia situazione economica è notevolmente
cambiata col reddito 2004. Percepisco unicamente con mia moglie l’AI senza
altre entrate.” (doc. I). Egli chiede che la domanda di concessione del
sussidio sia accolta favorevolmente almeno “dalla data della mia domanda.”
(doc. I)
L’amministrazione
propone la reiezione del ricorso con osservazioni del 14 novembre 2005 (doc.
III).
Pendente
causa il Giudice delegato del TCA ha richiamato gli incarti fiscali
dell’insorgente dal 2001-2002 al 2004, dando la possibilità alle parti di
esprimersi entro il 9 dicembre 2005.
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;
STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile
in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa
a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere
corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
Considerandi
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
6.
Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del
2005.
Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio
2005.
è la tassazione 2001-2002, notificatagli il 9 luglio 2001 (doc. 5).
L’assicurato
non ha mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la
lettera d dell’art. 45 Reg. LCAMal. Egli infatti afferma che la sua situazione
“è notevolmente cambiata col reddito 2004.” (doc. I). Per cui poteva
inoltrare la richiesta entro il 31 dicembre 2004.
Poiché
l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal
egli avrebbe dovuto inoltrare la richiesta entro fine 2004.
Ciò
trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il
Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal,
entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Anche
se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in
vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da questo
Tribunale, cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10
ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che il
Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra
l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali consolidati di
riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti
importanti della sua situazione economica.
Queste
situazioni non sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione
determinante per il diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002 periodo in cui
l’interessato è stato regolarmente imposto dal competente ufficio di
tassazione. Altre tassazioni non entrano in considerazione non trattandosi
della tassazione di riferimento voluta con il DE citato in precedenza. La
modifica del suo reddito, come da lui stesso ammesso, è invece avvenuta nel
2004.
La
richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando
l’interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo. Una domanda
tardiva, contrariamente a quanto vorrebbe l’insorgente, non permette di
ottenere il sussidio dalla data d’inoltro della richiesta. Infatti, il
sussidio, di regola, viene concesso per un anno intero.
7.
Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente
a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato
l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
8.
In concreto, l’insorgente non fa valere
motivi particolari giusitificanti il ritardo nell'inoltro della richiesta di
sussidio per il 2005 se non la notifica nel giugno 2005 della tassazione 2004.
Va tuttavia rilevato che l’autorità amministrativa non può,
come sembra richiedere il ricorrente, fare uso della decisione di tassazione
riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo
cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 nella
causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002."
Nel
caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2004. La scelta
dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e
revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La
maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far
capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con
il DE citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio
di Stato appare inoltre giustificata, come evocato, dalle recenti modifiche
della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi
non sono stati aumentati.
Purtroppo
neppure la circostanza che negli ultimi mesi la moglie è stata ricoverata
diverse volte in Ospedale può giustificare il ritardo nell’inoltro della
domanda.
Come
visto la negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti
dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento della
tempestività della domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del
sussidio nella forma retroattiva.
Non
essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per
il sussidio 2005, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa
va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.
Alla
luce della LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA - non impone gratuità della
procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente
questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva
non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome
emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in
questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.
anche DTF 131 V 202).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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