36.2005.165
Polizza dell'assicuratore malattia indicante i nuovi premi dell'assicurazione obbligatoria. Impugnazione direttamente dinanzi al TCA. Irricevibile in assenza di decisione su opposizione.
9 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2005.165
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, TCA
Titolo:
Polizza dell'assicuratore malattia indicante i nuovi premi dell'assicurazione obbligatoria. Impugnazione direttamente dinanzi al TCA. Irricevibile in assenza di decisione su opposizione.
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
art. 49 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.165
Lugano
9 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2005 formulato
da
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che in
data 27 ottobre 2005 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Inoltro regolare ricorso contro l'aumento
ingiustificato del mio premio Cassa malati. A prova allego polizza 2005 e
polizza 2006. L'aumento si attesta al 14,5 %!! Inaccettabile!
L'Ufficio federale della sanità annuncia 6,4 % per il Ticino! ... e
poi l'aumento è più del doppio?
Negli ultimi anni, anche grazie alla franchigia alta, non ho nemmeno
mai usufruito di prestazioni, pertanto l'aumento generalizzato a tutti gli
utenti è ingiustificato.
L'aumento non verrà inoltre pagato, in quanto il presente ricorso ha
effetto sospensivo, fino alla definizione della vertenza." (Doc. I)
-
che l'assicurato ricevuta la polizza per i premi per il 2006 - dalla quale ha
rilevato l'aumento dei premi - si è direttamente rivolto a questo TCA
esprimendo in maniera generica le sue lamentele per il previsto aumento che non
Considerandi
rispetterebbe le quote percentuali generali indicate dall'Ufficio Federale
della Sanità;
- che
RI 1 non si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro una
decisione su opposizione emessa dall'assicuratore ma ha direttamente adito
l'autorità giudiziaria;
- che
il ricorso non è stato trasmesso per le osservazioni all'amministrazione alla
luce dell'esito della procedura;
-
che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che
con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte
generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica
anche alla materia qui in discussione. Il complesso normativo si applica al
caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
- che
la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo
l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di
procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c.
6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che
tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura
di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della
decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c,
si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di
ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura
d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad
eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che
qui interessa, l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003,
dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre
che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber:
L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique
VSI 6/2002 pag. 205 - 207);
- che,
di conseguenza, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile in
quanto il TCA può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione
emanate dall'autorità amministrativa competente;
- che
un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro la decisione su opposizione
della Cassa malati CO 1, alla quale vengono trasmessi gli atti affinché proceda
sollecitamente ad emanare la decisione di sua competenza;
- che
si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese del ricorrente;
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso 27 ottobre 2005 formulato da RI 1 é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi alla Cassa malati CO 1, affinché proceda nell'ambito delle
sue competenze, rendendo la decisione formale di sua competenza munita di
rimedi di diritto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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