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Decisione

36.2005.165

Polizza dell'assicuratore malattia indicante i nuovi premi dell'assicurazione obbligatoria. Impugnazione direttamente dinanzi al TCA. Irricevibile in assenza di decisione su opposizione.

9 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

36.2005.165

Data decisione, Autorità:

09.11.2005, TCA

Titolo:

Polizza dell'assicuratore malattia indicante i nuovi premi dell'assicurazione obbligatoria. Impugnazione direttamente dinanzi al TCA. Irricevibile in assenza di decisione su opposizione.

NOTIFICA DI UNA DECISIONE

art. 49 LPGA

art. 52 cpv. 1 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2005.165

Lugano

9 novembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2005 formulato

da

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che in

data 27 ottobre 2005 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" Inoltro regolare ricorso contro l'aumento

ingiustificato del mio premio Cassa malati. A prova allego polizza 2005 e

polizza 2006. L'aumento si attesta al 14,5 %!! Inaccettabile!

L'Ufficio federale della sanità annuncia 6,4 % per il Ticino! ... e

poi l'aumento è più del doppio?

Negli ultimi anni, anche grazie alla franchigia alta, non ho nemmeno

mai usufruito di prestazioni, pertanto l'aumento generalizzato a tutti gli

utenti è ingiustificato.

L'aumento non verrà inoltre pagato, in quanto il presente ricorso ha

effetto sospensivo, fino alla definizione della vertenza." (Doc. I)

-

che l'assicurato ricevuta la polizza per i premi per il 2006 - dalla quale ha

rilevato l'aumento dei premi - si è direttamente rivolto a questo TCA

esprimendo in maniera generica le sue lamentele per il previsto aumento che non

Considerandi

rispetterebbe le quote percentuali generali indicate dall'Ufficio Federale

della Sanità;

- che

RI 1 non si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro una

decisione su opposizione emessa dall'assicuratore ma ha direttamente adito

l'autorità giudiziaria;

- che

il ricorso non è stato trasmesso per le osservazioni all'amministrazione alla

luce dell'esito della procedura;

-

che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- che

con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte

generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica

anche alla materia qui in discussione. Il complesso normativo si applica al

caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

- che

la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo

l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione

all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di

procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c.

6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che

tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura

di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della

decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c,

si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di

ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura

d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad

eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che

qui interessa, l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003,

dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre

che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber:

L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique

VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

- che,

di conseguenza, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile in

quanto il TCA può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione

emanate dall'autorità amministrativa competente;

- che

un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro la decisione su opposizione

della Cassa malati CO 1, alla quale vengono trasmessi gli atti affinché proceda

sollecitamente ad emanare la decisione di sua competenza;

- che

si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese del ricorrente;

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso 27 ottobre 2005 formulato da RI 1 é irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi alla Cassa malati CO 1, affinché proceda nell'ambito delle

sue competenze, rendendo la decisione formale di sua competenza munita di

rimedi di diritto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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