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Decisione

36.2005.166

Mancato pagamento di 3 premi mensili LAMal. L'assicurato non è in grado di comprovarne il versamento che si desume comunque dai conteggi dell'assicuratore. Opposizione al PE mantenuta.

24 luglio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i premi di settembre, ottobre e novembre 2003, alla base del precetto esecutivo

n. __________, sono stati tutti interamente saldati,

in queste circostanze,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni

sociali, il TCA si attiene allo

stato di cose secondo cui l'assicuratore malattia non è riuscito a comprovare

sufficientemente in maniera limpida e chiara la pretesa creditoria,

al contrario, la

documentazione agli atti dimostra che i premi LAMal di settembre, ottobre e

novembre 2003 sono stati interamente saldati dal ricorrente (in particolare:

Considerandi

doc. VII/3),

che quest'ultimo non è dunque più debitore di CO 1 di

alcunché per quanto concerne i tre mesi di premi LAMal oggetto del PE n. __________,

di conseguenza, l'opposizione dell'insorgente al citato PE va mantenuta e quindi non è ammesso il

rigetto definitivo dell'opposizione

al PE come preteso dall'assicuratore

malattia,

alla luce di tutto quanto sopra esposto

discende che il ricorso va dunque accolto, mentre la decisione su opposizione

dell'assicuratore deve essere annullata, nel senso che RI 1 non deve a versare

ad CO 1 la somma di Fr. 839,45 a dipendenza dei premi LAMal della sua famiglia

relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2003,

malgrado sia vincente in causa, al

ricorrente non vanno assegnate ripetibili siccome non patrocinato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

1.1. La

decisione su opposizione di CO 1 va annullata.

1.2. È mantenuta l'opposizione formulata avverso il precetto

esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2004 dall'__________ nei confronti del ricorrente.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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