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Decisione

36.2005.167

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

30 gennaio 2006Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

6.1Come già accennato nei precedenti considerandi, questa Corte ha già

statuito sull'ammissibilità, per la Cassa malati, di procedere alla

compensazione di premi scaduti con prestazioni dovute, rinviando tra l'altro

alla volontà del legislatore espressa nel relativo messaggio. Pure la dottrina

si è espressa in tal senso, richiamando la giurisprudenza applicabile in ambito

LAMI. In simili circostanze una norma cantonale che esclude questa modalità

esecutiva appare di principio in conflitto con il diritto federale. Poiché

tuttavia l'assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto

federale, va esaminato se la norma in questione può essere applicata nel

rispetto del diritto federale. In proposito Eugster ha evidenziato che la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2 OAMal (esecuzione secondo la LEF,

notifica all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla

riduzione dei premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento

dei premi in caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i

pagamenti a favore della persona assicurata prima della dichiarazione di

compensazione (Eugster, op. cit., cifra marg. 226). Se è vero, infatti, che la

compensazione permette di evitare l'emissione di attestati di carenza di beni,

un simile procedimento priva la persona assicurata della possibilità di

ottenere prestazioni assistenziali in forma di pagamento del premio, previste

dal diritto cantonale. Inoltre, in seguito alla compensazione, l'assicurato può

trovarsi senza i mezzi necessari e sufficienti per pagare le prestazioni, a

scapito del fornitore di prestazioni. In simili condizioni procedere

immediatamente ad una compensazione è contrario allo spirito della legge (Eugster,

op. cit., cifra marg. 226 n. 499; si confronti anche Duc, op. cit., pag. 470).

6.2 Da quanto sopra esposto risulta che l'autore si esprime in favore

almeno di una limitazione temporale dell'applicabilità della compensazione, per

tener conto dello spirito della LAMal e in considerazione delle competenze

cantonali in materia di assistenza sociale e di riduzione dei premi. Secondo

questa Corte a tale opinione si può aderire, in quanto il modo di procedere

proposto, simile a quanto previsto dal diritto cantonale, non solo non

compromette, bensì contribuisce meglio alla realizzazione della LAMal. In

effetti questa modalità di esecuzione permette sia il versamento del premio

all'assicuratore malattia in tempi brevi, che quello dell'onorario pieno al

fornitore di prestazioni, in quanto l'assicurato dispone di tutta la

prestazione. L'interessato può inoltre percepire le prestazioni assistenziali

di diritto.

Alla luce di queste considerazioni la disposizione cantonale che vieta

la compensazione nei casi in cui interviene l'assistenza sociale e vi è la

possibilità di ridurre i premi, ambiti in cui è data la competenza cantonale,

entra in conflitto con il diritto federale solo nella misura in cui

l'ammissibilità della compensazione è completamente esclusa. La norma dev'essere

quindi intesa nel senso che la compensazione non va posta in atto fintanto che

la cassa malati non ha dato seguito alla procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 OAMal, consistente nel portare a termine la

procedura esecutiva secondo la LEF, notificare il caso all'autorità

d'assistenza sociale e a quella competente per la riduzione dei premi.

Di conseguenza la giurisprudenza federale sull'ammissibilità per la

Cassa malati di procedere alla compensazione va compresa nel senso che essa è

possibile solo posteriormente alla messa in atto, da parte dell'assicuratore

malattia, della procedura di cui all'art. 9 cpv. 1 OAMal.

6.3 In concreto non è contestato che la Cassa malati non ha posto in esecuzione

il credito vantato nei confronti dell'intimata, né che non ha fatto capo

all'autorità assistenziale competente per il pagamento dei premi.

In simili circostanze non può porre in esecuzione la propria pretesa

tramite compensazione. In quanto infondato il ricorso di diritto amministrativo

va pertanto respinto."

Nella

citata sentenza il TFA ha aderito all’opinione di Eugster, secondo il quale “la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2

OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226).”

A

maggior ragione, ciò che vale per la compensazione di premi impagati con

prestazioni fatte valere da un assicurato, deve trovare applicazione anche

nell’ambito della sospensione da ogni pagamento delle prestazioni in caso di

malattia.

Quest’ultima

misura è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze

per l’assicurato, rispetto a quella della compensazione.

Se

la Cassa, quando intende compensare premi impagati con prestazioni, deve

mettere l’Ufficio preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere

con la compensazione, ciò deve valere anche quando la conseguenza è la

sospensione dal pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal.

In

concreto dallo scritto del 18 novembre 2005 dell’IAS emerge che l’autorità

cantonale ha affermato che “per i crediti scoperti che toccano il ricorrente

vi è la garanzia di assunzione da parte del Cantone”, derivante non

solo dalla legge ma anche da uno scritto del 12 luglio 2005 dell’UAM (doc. IX).

In

quest’ultima lettera, indirizzata al ricorrente, l’autorità cantonale ha

affermato che “lo scrivente Ufficio conferma che il rimborso dei crediti

scoperti non è stato posto in discussione da parte nostra. L’assicuratore

è a conoscenza di ciò.” (doc. IX/2)

L’autorità

assistenziale non ha pertanto negato il pagamento degli arretrati dovuti dal

ricorrente.

Già

solo per questo motivo non c’è pertanto alcun fondamento per procedere con la

sospensione del pagamento delle prestazioni dovute.

9. Va

inoltre rilevato che la norma federale (l'art. 90 cpv. 4 OAMal) è incompleta

poiché non fissa modalità e tempi entro i quali l'autorità d'assistenza sociale

deve intervenire ad effettuare il pagamento dei premi. Essa lascia quindi al

Cantone la libertà di legiferare in merito (cfr. STFA 22 ottobre 2002 del TFA

(K 102/00, riprodotta precedentemente).

In

tale prospettiva l’art. 85e Reg. LCAMal ha apportato gli adeguati correttivi e

prevede che la sospensione della rimunerazione delle prestazioni può avvenire

solo dopo aver ricevuto la conferma dell’IAS di sospensione del pagamento dei

crediti irrecuperabili.

In

concreto l’assicuratore non ha rispettato il diritto cantonale, sospendendo il

pagamento delle prestazioni senza aver ottenuto la conferma dell’autorità cantonale

di sospensione del versamento degli arretrati.

Dagli

atti emerge infatti che l’IAS ha garantito all’assicuratore il pagamento degli

arretrati (cfr. doc. IX e IX/2).

La

decisione va di conseguenza annullata.

10. In

concreto l’assicuratore ha adottato una misura incisiva ed estremamente

pericolosa nei confronti di una persona con scarse (se non nulle) conoscenza

giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse siano, di regola,

garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le condizioni, provvede al

versamento del dovuto.

La

superficialità e la leggerezza dell’agire della Cassa ha imposto all'assicurato,

privo di specifiche conoscenze giuridiche, di farsi patrocinare dal RA 1, il quale

ha dovuto dapprima chiedere l’emanazione di una decisione formale, poi opporsi

alla medesima ed infine inoltrare ricorso a questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni con aggravio di impegno temporale e spese per invii e copie di

documenti.

Visto

l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va rammentato

come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale.

Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà

del processo, senza tener conto del valore litigioso.

L’indennità

è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un

avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di

rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC

1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il

patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la

questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore

abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411

consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329).

Ueli

Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta inoltre

che:

" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo

von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden

kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei

erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung

beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürcherischen

Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte

Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen

Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt

werden."

In

DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso

temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili

in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c.

4.

Nel

caso concreto la superficialità, la leggerezza e la temerarietà dell'agire

dell'assicuratore, che non ha posto rimedio al suo agire revocando il

provvedimento, impongono il carico di tasse di giustizia e spese ed il

riconoscimento di indennità adeguate in favore del ricorrente.

In

concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia di fr. 700.--

e spese processuali cifrate in fr. 200.--, nonché fr. 1’600.-- a

titolo di ripetibili.

Copia

della presente va trasmessa all’IAS, quale parte interessata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese processuali di fr. 200.--

sono poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 1’600.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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