36.2005.168
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5 dicembre 2005Italiano17 min
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Numero d'incarto:
36.2005.168
Data decisione, Autorità:
05.12.2005, TCA
Titolo:
L'istanza di sussidio dei premi di cassa malati del 2005 è stata inoltrata tardivamente, ovvero nel corso del 2005. L'interessato non apporta validi motivi a giustificazione di questo ritardo. La negligenza nel non aver recuperato per tempo l'apposito formulario non è scusabile.
INTEMPESTIVITÀ
PERSONA SOLA
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 cpv. 2 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.168
TB
Lugano
5 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 luglio
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1980, indipendente, nel marzo 2005 ha postulato la riduzione del
premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005.
L’istanza
è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio
Assicurazione Malattia. Il reclamo non ha avuto miglior sorte, siccome respinto
con decisione del 26 luglio 2005 (doc. A2).
B. Con
ricorso datato 9 settembre il ricorrente si è dapprima rivolto all'UAM e successivamente, su indicazione di
quest'ultimo, ha inviato al TCA il medesimo scritto giunto solo il 20
ottobre 2005 (doc. I). Egli ha chiesto di concedergli il sussidio di cassa
malati “per me è di vitale importanza, visto che ora mi trovo a dover pagare
una cifra al di sopra delle mie capacità finanziarie.”.
L’Amministrazione
propone la reiezione del ricorso con osservazioni del 15 novembre 2005 (doc.
III).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2. Con
la citata decisione su reclamo del 27 luglio 2005 impugnata dal ricorrente, l'UAM ha avvisato l'istante che "contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso entro 30 giorni dalla notificazione al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, 6900 Lugano.". Il 9 settembre 2005 (doc. 5) l'istante ha inviato all'UAM uno scritto del medesimo tenore del
ricorso interposto presso il TCA il successivo 20 ottobre 2005. Il 21 settembre 2005 l'UAM ha avvisato il richiedente che il
ricorso andava indirizzato al TCA. Ora, la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è
applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. In
virtù dell'art. 4 cpv. 2 LPamm,
Fatti
i termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all'Autorità incompetente. Di conseguenza, il
ricorso del 9 settembre 2005 all'autorità incompetente (UAM) va considerato tempestivo, poiché formulato
nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo, tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2005
previste dall'art. 13 LPamm.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997,
il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto
i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF
22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per quanto concerne
l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo
cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle
modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a
CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie, mentre il
reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della
tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo
cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla
legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito
lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo
del reddito nei casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone
sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-
secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta
alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone sole che
esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al
beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa
con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito
di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili.".
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso
dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli
assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati
che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza
nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati
che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione
intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67),
ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza
nel corso dell’anno stesso.”.
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2
prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è
presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3
(ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione
dell’istanza e il contenuto della stessa.
Ora, anche se si
volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore
il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da
questo Tribunale, cfr. STCA 6
ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R.,
36.2005.140), va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che
i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti
nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non
disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno
di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono
essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di
riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece
giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza
del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,
oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la
competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati
di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza
subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che
risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale
i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono
considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…)”.
Queste situazioni non
sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione determinante per il
diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002, periodo in cui l’interessato è
stato regolarmente imposto dal competente ufficio di tassazione. Altre
tassazioni non entrano in considerazione non trattandosi della tassazione di
riferimento voluta con il DE citato in precedenza.
6. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del
2005 (doc. 1). Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine
previsto dall’art. 45 RLCAMal.
L’assicurato non ha
mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la
lettera d dell’art. 45 RLCAMal. D'altronde, determinante per il calcolo
del sussidio 2005 è comunque la tassazione 2001-2002, notificatagli il 16
dicembre 2002, che ha fissato il suo reddito imponibile in Fr. 12'209.-, ciò che gli avrebbe permesso di
ricevere il sussidio di cassa malati.
Durante il 2005 la sua situazione non è mutata dal punto di vista del diritto
alla percezione del sussidio, giacché egli ha affermato di aver guadagnato
soltanto Fr. 7'500.-, ovvero un importo inferiore al
limite di Fr. 22'000.-
stabilito dal Consiglio di Stato, ciò che gli permetterebbe quindi di ricevere
il sussidio di cassa malati, poiché va considerato persona sola ai sensi dell'art. 26 LCAMal.
Tuttavia, siccome
l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a RLCAMal
egli avrebbe dovuto inoltrare la richiesta entro il 31 dicembre 2004,
quando poteva disporre dei dati necessari allo scopo. Di conseguenza, l'istanza è tardiva.
7. Giusta
l'art. 53 LCAMal, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma
retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si
verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo
nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari
AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte
dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare
le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio
retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e
fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto
dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il
riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata
motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva.
(…).".
Inoltre, per l’art. 45
cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
8. In
concreto, il ricorrente ha in primo luogo affermato che "la causa di
questo ritardo sta nel fatto che non ho ricevuto anticipatamente il formulario
come succede di solito, forse a causa di un disguido postale. Questo ha fatto
sì che non mi ponessi il problema per tempo. (…)" (doc. 1). Inoltre,
egli ha sostenuto che "essendo lavoratore indipendente, l'estate scorsa avevo una buona prospettiva
per un lavoro che mi avrebbe permesso di avere un'entrata sufficiente per non dover chiedere
il sussidio. Purtroppo questo lavoro non mi è più stato affidato, e i lavori
che ho svolto in seguito, non mi hanno portato un reddito elevato, come
dimostrato dalla mia dichiarazione d'imposta. (…)" (doc. 2).
In proposito, nella
sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) il Tribunale cantonale ha
considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il
ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del
sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,
possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è
precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La
mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di
sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo
nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad
un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a
beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un
potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in
virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che
precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.
36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati
l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale
omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la
richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro
delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La
diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di
provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali
in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)"( sottolineature della
redattrice).
Stante quanto precede,
il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la
sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la
domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Pertanto, la decisione
impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto senza carico di tasse e
spese e senza concessione di ripetibili in applicazione della LPAmm.
La presente decisione
è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la
stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione
della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K 165/04 e DTF
124 V 9).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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