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Decisione

36.2005.168

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 dicembre 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all'Autorità incompetente. Di conseguenza, il

ricorso del 9 settembre 2005 all'autorità incompetente (UAM) va considerato tempestivo, poiché formulato

nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su

reclamo, tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2005

previste dall'art. 13 LPamm.

nel

merito

3. Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche

modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui

reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui

reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997,

il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto

i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con

effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF

22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31 LCAMal.

Per quanto concerne

l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo

cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle

modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli

sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto

quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta

cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a

CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie, mentre il

reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del 26 ottobre

2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni

individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

4. Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della

tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo

cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla

legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione

(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito

lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei

limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo

del reddito nei casi:

"a) delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o

della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla

fonte;

c) delle persone

sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-

secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta

alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio,

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza

di tassazione applicabile;

d) persone sole che

esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante;

e) persone

domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

f) persone al

beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al

beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa

con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito

di maternità;

m) diminuzione

importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri

fiscali applicabili.".

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

5. Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal

prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I

moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai

potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli

richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve

essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1

RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di

presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso

dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli

assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c) gli assicurati

che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza

nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati

che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione

intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67),

ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza

nel corso dell’anno stesso.”.

Il cpv. 2 prevede che

per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni

sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti

per l'inoltro della richiesta.

Con il 1° gennaio 2005

è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2

prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è

presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3

(ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione

dell’istanza e il contenuto della stessa.

Ora, anche se si

volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore

il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da

questo Tribunale, cfr. STCA 6

ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R.,

36.2005.140), va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che

i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti

nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non

disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno

di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.

Nel Messaggio n. 5589

del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva

rammentato che:

" (…) I sussidi individuali devono

essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece

giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza

del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,

oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la

competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati

di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza

subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che

risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale

i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono

considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…)”.

Queste situazioni non

sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione determinante per il

diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002, periodo in cui l’interessato è

stato regolarmente imposto dal competente ufficio di tassazione. Altre

tassazioni non entrano in considerazione non trattandosi della tassazione di

riferimento voluta con il DE citato in precedenza.

6. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del

2005 (doc. 1). Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine

previsto dall’art. 45 RLCAMal.

L’assicurato non ha

mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la

lettera d dell’art. 45 RLCAMal. D'altronde, determinante per il calcolo

del sussidio 2005 è comunque la tassazione 2001-2002, notificatagli il 16

dicembre 2002, che ha fissato il suo reddito imponibile in Fr. 12'209.-, ciò che gli avrebbe permesso di

ricevere il sussidio di cassa malati.

Durante il 2005 la sua situazione non è mutata dal punto di vista del diritto

alla percezione del sussidio, giacché egli ha affermato di aver guadagnato

soltanto Fr. 7'500.-, ovvero un importo inferiore al

limite di Fr. 22'000.-

stabilito dal Consiglio di Stato, ciò che gli permetterebbe quindi di ricevere

il sussidio di cassa malati, poiché va considerato persona sola ai sensi dell'art. 26 LCAMal.

Tuttavia, siccome

l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a RLCAMal

egli avrebbe dovuto inoltrare la richiesta entro il 31 dicembre 2004,

quando poteva disporre dei dati necessari allo scopo. Di conseguenza, l'istanza è tardiva.

7. Giusta

l'art. 53 LCAMal, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma

retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si

verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo

nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari

AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte

dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare

le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio

retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e

fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto

dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il

riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" (…) Il riconoscimento di sussidi

retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive

e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma

tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro

dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata

motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva.

(…).".

Inoltre, per l’art. 45

cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

8. In

concreto, il ricorrente ha in primo luogo affermato che "la causa di

questo ritardo sta nel fatto che non ho ricevuto anticipatamente il formulario

come succede di solito, forse a causa di un disguido postale. Questo ha fatto

sì che non mi ponessi il problema per tempo. (…)" (doc. 1). Inoltre,

egli ha sostenuto che "essendo lavoratore indipendente, l'estate scorsa avevo una buona prospettiva

per un lavoro che mi avrebbe permesso di avere un'entrata sufficiente per non dover chiedere

il sussidio. Purtroppo questo lavoro non mi è più stato affidato, e i lavori

che ho svolto in seguito, non mi hanno portato un reddito elevato, come

dimostrato dalla mia dichiarazione d'imposta. (…)" (doc. 2).

In proposito, nella

sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) il Tribunale cantonale ha

considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il

ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del

sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La

mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di

sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo

nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad

un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a

beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un

potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in

virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che

precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.

36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati

l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale

omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la

richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro

delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La

diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di

provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali

in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)"( sottolineature della

redattrice).

Stante quanto precede,

il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la

sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la

domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Pertanto, la decisione

impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto senza carico di tasse e

spese e senza concessione di ripetibili in applicazione della LPAmm.

La presente decisione

è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la

stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione

della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B., K 165/04 e DTF

124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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