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Decisione

36.2005.169

richiesta di sussidio tardiva

13 dicembre 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione

del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del

2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio

2005 è la tassazione 2001-2002, notificatagli il 21 gennaio 2002 (doc. 5).

L’assicurato

non fa valere di aver mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005

come richiede la lettera d dell’art. 45 Reg. LCAMal.

Poiché

l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.

LCAMal egli avrebbe dovuto inoltrare la richiesta entro fine 2004.

Ciò

trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il

Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Anche

se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in

vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da

questo Tribunale, cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA

del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che il

Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra

l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali consolidati di

riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti

importanti della sua situazione economica.

Queste

situazioni non sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione

determinante per il diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002 periodo in cui

l’interessato è stato regolarmente imposto dal competente ufficio di

tassazione. Altre tassazioni non entrano in considerazione non trattandosi

della tassazione di riferimento voluta con il DE citato in precedenza.

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando

l’interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo.

7. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

Considerandi

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8.

In concreto, l’insorgente afferma di aver

inoltrato la sua richiesta nel corso del 2005 poiché la tassazione 2003 è stata

emessa solo il 12 maggio 2005 e siccome non è stato informato che poteva

presentare la stessa tassazione 2001-2002. Questa motivazione non può essere

considerata come giustificazione ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal,

proprio perché, comunque, la tassazione 2003 non può entrare in considerazione.

Va aggiunto che l’autorità amministrativa non può fare uso

della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello

determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza

11.

ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002."

Nel

caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2003. La scelta

dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e

revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La

maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far

capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con

il DE citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio

di Stato appare inoltre giustificata, come evocato, dalle recenti modifiche

della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi

non sono stati aumentati.

Per

quanto concerne l’asserita mancata informazione circa la tassazione

determinante da presentare assieme alla richiesta di sussidio, va rilevato che

nel formulario per la richiesta del sussidio 2005 figura che occorre allegare “una

copia della notifica di tassazione 2001/2002 in vostro possesso.” (doc. 1)

Per

cui se l’assicurato avesse chiesto il formulario per tempo, non gli sarebbe

sfuggito che la notifica di tassazione determinante per ottenere il sussidio

2005.

non è la tassazione 2003.

Come

visto la negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini

stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento

della tempestività della domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del

sussidio nella forma retroattiva.

9.

Il ricorrente nel suo reclamo aveva

chiesto un colloquio con un funzionario “se quanto scritto non fosse sufficiente

per descrivere la nostra condizione economica e per ricevere un riscontro

positivo” (cfr. doc. II). Dagli atti non risulta che questo colloquio abbia

avuto luogo.

La questione non merita ulteriore approfondimento.

Infatti,

il TFA, con sentenza del 20 settembre 2005 (C 128/04) ha recentemente stabilito

che :

„1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung

ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra

2003.

Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November

2002,4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei

denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra

2003.

Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42

ATSG sieht mündliche

Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch

aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf

eine mündliche Anhörung.

Anhand der Akten ist

ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend

Gelegenheit hatte, zum

Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).

Es sind hier auch

keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit,

schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der

Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört

wurde.“

Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad essere sentiti

oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.

Nel

caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le

sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere

cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui, l’eventuale violazione del

diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente

ha nuovamente ribadito le sue motivazioni.

Non

essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per

il sussidio 2005, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa

va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

Alla

luce della procedura applicabile, la LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA -

non impone gratuità della procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese,

cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente

decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario

contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di

applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K

165/04 e DTF 124 V 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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