36.2005.170
Istanza tardiva di sussidio per premi di cassa malati del 2005 inviata nel 2005.Nel 2003 e 2004 diminuzione dei redditi dovuti alla separazione nel 2002. L'istanza doveva essere fatta entro il 31.12.2
1 marzo 2006Italiano24 min
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Numero d'incarto:
36.2005.170
Data decisione, Autorità:
01.03.2006, TCA
Titolo:
Istanza tardiva di sussidio per premi di cassa malati del 2005 inviata nel 2005.Nel 2003 e 2004 diminuzione dei redditi dovuti alla separazione nel 2002. L'istanza doveva essere fatta entro il 31.12.2004.Buona fede non tutelata anche se le precedenti istanze erano inoltrate nell'anno del sussidio.
BUONA FEDE
CONIUGE SEPARATO
DIVORZIO
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
TARDIVITÀ
art. 45 cpv. 1 let. a LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d LCAMAL
art. 45 cpv. 2 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 67 let. c RLCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.170
TB
Lugano
1 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 30 settembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Mediante
inoltro dell'apposito formulario,
il 14 aprile 2005 (doc. 1) RI 1 ha chiesto la riduzione individuale dei premi
dell'assicurazione di base
delle cure medico-sanitarie per il 2005.
L’istanza è stata
ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio Assicurazione
Malattia (UAM). Le giustificazioni fornite con il reclamo non sono state
considerate sufficienti, per cui anch'esso è stato respinto con decisione del 30 settembre 2005 (doc. A),
pervenuta all'interessata il 4
ottobre 2005.
B. Con
ricorso del 2 novembre 2005 (doc. I) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, si è aggravata al TCA chiedendo di concederle il sussidio di cassa malati indicando, a
giustificazione del ritardo, la non conoscenza del termine scadente il 31
dicembre 2004. D'altronde, gli
anni precedenti ella aveva presentato la domanda durante l'anno per il quale chiedeva il sussidio e sempre
le era stato concesso. Pertanto, andrebbe tutelata la sua buona fede, avendo l'UAM creato un'aspettativa in merito al riconoscimento del sussidio anche per l'anno 2005. L'interessata ha inoltre preferito attendere che la sua situazione
fiscale si definisse meglio e quindi di poter produrre la sua notifica di
tassazione 2003B, poiché nel 2004 era ancora pendente la procedura di divorzio.
La ricorrente domanda il
sussidio con effetto retroattivo – quindi per l'anno 2005 - in virtù degli artt. 54-56 LCAmal.
Con osservazioni del 17
novembre 2005 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso.
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
2. La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 2 novembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dalla ricezione della decisione su reclamo.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per quanto concerne
l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo
cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle
modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie,
mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del
26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno
2005).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche
calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei
casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o
separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di
tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili." (sottolineatura
della redattrice).
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o
d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero
di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice).
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).
Ora, anche se si
volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore
il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da
questo Tribunale, cfr. STCA del
7 dicembre 2005 nella causa C.M., 36.2005.115, STCA del 5 dicembre 2005 nella causa L.S., 36.2005.168, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R.,
36.2005.140, STCA del 10
ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124 e STCA del 6 ottobre 2005 nella causa S., 36.2005.116), va comunque
rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima
della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del
sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali
consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva
cambiamenti importanti della sua situazione economica.
6. Nel
caso in esame va innanzitutto osservato che l’istanza di sussidio per il 2005 è
stata inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1); di per sé, quindi, l’istanza è
tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a
RLCAMal.
Il Consiglio di Stato,
come visto, ha rammentato che i sussidi, prima della citata modifica dell'art. 28 LCAMal, potevano essere chiesti
nell'anno di competenza del
sussidio se erano date determinate condizioni sopra elencate (cfr. consid. 5).
Nel caso di specie, le
summenzionate condizioni eccezionali a giustificazione del ritardo con cui l'istanza per il sussidio 2005 veniva
inoltrata nell'anno di
competenza 2005 non sono, come vedremo, tuttavia date.
L'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal rinvia all'art. 67 RLCAMal. Nella fattispecie, sono
interessate le lettere c ed m di questo disposto. Per l'art. 67 lett. c RLCAMal, se vi è un matrimonio, un divorzio o separazione per sentenza
giudiziaria o di fatto e non c'è
una tassazione applicabile, allora l'IAS procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante dell'istante, mentre giusta la lettera m, l'IAS interviene con calcolo autonomo nel caso di una diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili.
Come è emerso dalla
documentazione acquisita dal TCA pendente causa presso la Pretura di __________ (doc. VI/1-3), il 25
novembre 2002 la ricorrente si è separata di fatto dal marito, circostanza che
ha comportato la successiva modifica della situazione economica della
richiedente. La dichiarazione d'imposta 2003B e quella successiva 2004 sono state redatte dalla
ricorrente quale separata e non contemplano il marito __________. Alla luce
della data della separazione e dell'esistenza di dichiarazioni fiscali singole
della ricorrente non sono dati gli estremi dell'art. 67 litt. c RegLCAMal . Dal
profilo economico va evidenziato come l'ultima mutazione è occorsa il 21 giugno
2004, quando i coniugi __________ hanno concordato e sottoscritto la
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Questo accordo è entrato
immediatamente in vigore ed ha quindi ufficialmente mutato le precedenti
condizioni patrimoniali della richiedente.
Il 21 giugno 2005 il
Pretore di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto nel 2000
ed omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, ormai in
vigore da un anno, la quale non ha però stabilito nessun nuovo versamento di
contributi alimentari fra i coniugi. La situazione economica dell'istante non è dunque variata a causa del
divorzio avvenuto durante l'anno
2005 - anno per il quale l'interessata
chiede il sussidio per l'assicurazione
malattia -, ma già prima.
Da quanto desumibile
dalla documentazione raccolta dal TCA, il peggioramento delle condizioni
finanziarie dell'istante è
intervenuto già negli anni 2003 e 2004. Per quanto concerne l'anno per il quale il sussidio è richiesto
(2005), siccome la diminuzione del reddito lordo dell'istante era presente nel 2004, va ritenuto che è già nel corso
dell'anno in cui questa
mutazione è intervenuta che, imperativamente,
l'interessata doveva postulare
la riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2005, ovvero entro la fine del 2004 (art. 45 cpv. 1 lett. d
RLCAMal).
Recentemente, il TCA ha avuto modo di risolvere questa
questione, affermando appunto che siccome il peggioramento delle condizioni
finanziarie dell'istante era
intervenuto precedentemente all'anno per il quale il sussidio era richiesto non
era possibile porre rimedio alla tardività della richiesta di sussidio
domandato nel corso dell'anno stesso facendo valere l'eccezione dell'art.
45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (STCA
del 28 novembre 2005 nella causa D.B., 36.2005.151).
Stanti così le cose,
da un punto di vista formale non è possibile procedere con l'accertamento autonomo dei redditi percepiti
nell'anno 2005 dall'assicurata. La separazione di fatto data
infatti del novembre 2002, la ricorrente ha allestito dichiarazioni fiscali
singole e nel corso del 2005 non vi è stato peggioramento delle condizioni
economiche comprovato dalla ricorrente (art. 67 lett. c RLCAMal).
Non risulta infatti
che nel 2005 vi sia effettivamente stata una diminuzione del reddito lordo dell'assicurata giusta l'art. 67 lett. m RLCAMal, diminuzione che, comunque, la ricorrente
nemmeno ha invocato e sostenuto, contrariamente a quanto prevede il citato art.
45 cpv. 1 lett. d RLCAMal. Se è vero che spetta all'IAS accertare autonomamente il reddito determinante nel caso vi sia
stata una separazione fra coniugi (art. 67 lett. c RLCAMal), è altrettanto vero
che alla persona chiedente il sussidio è fatto obbligo di dimostrare che nel
corso dell'anno per il quale
viene chiesta la riduzione del premio i suoi redditi siano effettivamente
diminuiti (art. 67 lett. m RLCAMal). Se quest'ultima riteneva di rientrare nel diritto al sussidio di cassa malati
(art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal), toccava alla stessa comprovare che nel 2005
vi sarebbe eventualmente stata una diminuzione dei suoi redditi lordi. Una tale
prova avrebbe ovviato alla manifesta tardività della domanda di riduzione del
premio di cassa malati (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal).
Ne discende che
siccome l'assicurata è stata
tassata in via ordinaria in virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal RI 1 avrebbe dovuto trasmettere la
richiesta di sussidio nel corso dell'anno che precede l'anno
di competenza, ovvero entro la fine del 2004, conformemente al citato art. 45
cpv. 1 lett. a RLCAMal. La domanda inoltrata soltanto il 14 aprile 2005 è
tardiva.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre ancora verificare se il ritardo con cui la domanda di
riduzione del premio di cassa malati è stata presentata sia scusabile.
7. Giusta
l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dalla ricorrente, il diritto al
beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a
partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
Fatti
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."
Inoltre, per l’art. 45
cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente
a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato
l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54). Nel caso giudicato
il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di
tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la
famiglia”.
8. In
concreto, la ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo
con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio.
Da un canto, la stessa
sostiene che, data la sua situazione finanziaria incerta dovuta alla procedura
di divorzio in corso, ha voluto attendere la notifica di tassazione 2003B.
Va in proposito
rilevato che l’autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessata, fare uso della decisione di
tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato
dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E.
(36.2004.112), questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002. (…)."
Poiché per la
determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2005 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti
si deducono dalla notifica di tassazione 2001-2002 (cfr. consid. 3), la
decisione di tassazione per l'anno
2003 non ha dunque alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. La scelta dell’Esecutivo cantonale,
per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in
assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei
dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di
legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta
del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata
dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la
concessione dei sussidi non sono stati aumentati.
Pertanto, l'attesa dell'istante per
l'inoltro del formulario fino
all'aprile 2005 allo scopo di
ricevere la notifica di tassazione 2003B (giunta poi il 15 giugno 2005), non
può scusare il suo ritardo nell'invio della richiesta per il sussidio per il 2005. Va ribadito che,
in virtù dell'art. 45 cpv. 1
lett. a e d RLCAMal, l'istanza
doveva imperativamente essere trasmessa all'UAM entro il 31 dicembre 2004.
D'altro canto, anche la motivazione secondo
la quale l'interessata ha
sempre presentato la domanda nell'anno di competenza e, così facendo, ha sempre ricevuto ugualmente il
sussidio, non può essere condivisa. La tesi della tutela della buona fede
avanzata dalla ricorrente a suffragio di questo suo "volontario"
ritardo anche per l'anno 2005 è
stata risolta di recente dal TCA (STCA del 24
ottobre 2005 nella causa D.S., 36.2005.117), che l'ha respinta:
" (…) 6. Il signor X ha prodotto le decisioni
dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è
stato riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia
per il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre
2003) le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione
sociale malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri
termini sia per il 2003 che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento
del reddito determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare
di rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa
l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale
circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il
tema della buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella
sentenza 36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z.
inc. 36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un principio
generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il
suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la
legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa
quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle
istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti
devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro
dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette
dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea
possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio
contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona
fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate
da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate). La
buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente
all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per
determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della
buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato
una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede.
Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in
maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla
domanda di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo
cantonale faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002,
non sono date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta
aspettativa di prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di
formulare annualmente la domanda di riduzione dei premi da parte degli
assicurati, nonostante i medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare
significativo in proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali
il sussidio è stato concesso nel 2003 e nel 2004. (…)." (sottolineature della redattrice)
In casu non occorre
quindi - come vorrebbe la ricorrente - richiamare l'incarto relativo al
sussidio 2004 della signora RI 1.
In esito alle
considerazioni che precedono, la ricorrente non apporta particolari motivazioni
a sostegno del ritardo nell'invio
della sua istanza di sussidio e la sua negligenza non è un motivo valido e
sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per
l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Pertanto, la decisione
impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto. Non si fa carico di
tasse e spese nonostante l'applicazione della LPAmm.
La presente decisione
è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la
stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione
della LAMal (DTF 131 V 202 consid. 3 e 4; DTF 124 V 9).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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