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Decisione

36.2005.170

Istanza tardiva di sussidio per premi di cassa malati del 2005 inviata nel 2005.Nel 2003 e 2004 diminuzione dei redditi dovuti alla separazione nel 2002. L'istanza doveva essere fatta entro il 31.12.2

1 marzo 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."

Inoltre, per l’art. 45

cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente

a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato

l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54). Nel caso giudicato

il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la

famiglia”.

8. In

concreto, la ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo

con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio.

Da un canto, la stessa

sostiene che, data la sua situazione finanziaria incerta dovuta alla procedura

di divorzio in corso, ha voluto attendere la notifica di tassazione 2003B.

Va in proposito

rilevato che l’autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessata, fare uso della decisione di

tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato

dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E.

(36.2004.112), questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002. (…)."

Poiché per la

determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2005 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti

si deducono dalla notifica di tassazione 2001-2002 (cfr. consid. 3), la

decisione di tassazione per l'anno

2003 non ha dunque alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. La scelta dell’Esecutivo cantonale,

per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in

assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei

dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di

legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta

del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata

dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la

concessione dei sussidi non sono stati aumentati.

Pertanto, l'attesa dell'istante per

l'inoltro del formulario fino

all'aprile 2005 allo scopo di

ricevere la notifica di tassazione 2003B (giunta poi il 15 giugno 2005), non

può scusare il suo ritardo nell'invio della richiesta per il sussidio per il 2005. Va ribadito che,

in virtù dell'art. 45 cpv. 1

lett. a e d RLCAMal, l'istanza

doveva imperativamente essere trasmessa all'UAM entro il 31 dicembre 2004.

D'altro canto, anche la motivazione secondo

la quale l'interessata ha

sempre presentato la domanda nell'anno di competenza e, così facendo, ha sempre ricevuto ugualmente il

sussidio, non può essere condivisa. La tesi della tutela della buona fede

avanzata dalla ricorrente a suffragio di questo suo "volontario"

ritardo anche per l'anno 2005 è

stata risolta di recente dal TCA (STCA del 24

ottobre 2005 nella causa D.S., 36.2005.117), che l'ha respinta:

" (…) 6. Il signor X ha prodotto le decisioni

dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è

stato riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia

per il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre

2003) le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione

sociale malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri

termini sia per il 2003 che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento

del reddito determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare

di rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa

l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale

circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il

tema della buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella

sentenza 36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z.

inc. 36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un principio

generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il

suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la

legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa

quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle

istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti

devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro

dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette

dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea

possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio

contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona

fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate

da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la

cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate). La

buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente

all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per

determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della

buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato

una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede.

Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in

maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla

domanda di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo

cantonale faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002,

non sono date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta

aspettativa di prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di

formulare annualmente la domanda di riduzione dei premi da parte degli

assicurati, nonostante i medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare

significativo in proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali

il sussidio è stato concesso nel 2003 e nel 2004. (…)." (sottolineature della redattrice)

In casu non occorre

quindi - come vorrebbe la ricorrente - richiamare l'incarto relativo al

sussidio 2004 della signora RI 1.

In esito alle

considerazioni che precedono, la ricorrente non apporta particolari motivazioni

a sostegno del ritardo nell'invio

della sua istanza di sussidio e la sua negligenza non è un motivo valido e

sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per

l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Pertanto, la decisione

impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto. Non si fa carico di

tasse e spese nonostante l'applicazione della LPAmm.

La presente decisione

è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la

stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione

della LAMal (DTF 131 V 202 consid. 3 e 4; DTF 124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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