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Decisione

36.2005.175

richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

9 gennaio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la

corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del

2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal.

Infatti,

per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso della ricorrente

nata nel __________ e dunque maggiorenne), l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal). In

concreto la richiesta doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre 2004 quando

l’interessata doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire

il suo reddito nel corso di quell’anno.

Ciò

trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il

Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Anche

se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in

vigore l’1.1.2005 si applica al caso di specie (circostanza negata da questo

Tribunale, cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10

ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che il

Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

in casi particolari.

Queste

situazioni non sono adempiute nel caso concreto.

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando

l’interessata poteva disporre dei dati necessari allo scopo.

Considerandi

7.

Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8.

La

circostanza che l’interessata ha compilato la tassazione per la prima volta non

ha nessun influenza sulla decisione in esame. Come visto in precedenza il TCA

ha già infatti avuto modo di stabilire che la giovane età dell’assicurata e

quindi la sua inesperienza non sono motivi atti a giustificare un ritardo

nell’inoltro della richiesta di concessione del sussidio.

L’interessata

doveva comunque avere, al più tardi il 31 dicembre 2004, tutti gli elementi

atti a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno per poi inoltrare la

richiesta di sussidio entro il termine previsto dal regolamento (cfr. art. 45

Reg. LCAMal). Va poi abbondanzialmente rilevato che la tassazione 2003, anche

se non determinante per il calcolo del sussidio 2005, è stata intimata il __________,

per cui l’insorgente era comunque già in possesso di una tassazione che la

concerneva prima del 31 dicembre 2004.

Anche

la presenza di __________ non ha alcuna influenza sulla decisione impugnata.

Trattandosi infatti di maggiorenni, tutte e tre sono considerate persone sole e

come tali sono state trattate dall’amministrazione (art. 26 cpv. 1 lett. a

LCAMal).

Infine,

la ricorrente afferma di non avere mai ricevuto il formulario da compilare, a

parte per quanto concerne il sussidio del 2006.

In proposito, nella

sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) il Tribunale cantonale ha

considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali

interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di

giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo

senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato

– cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono

– gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le

cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)."

(sottolineature del redattore).

Stante quanto precede

la ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la

sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la

domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Poiché

l’insorgente non fa nemmeno valere una modifica del suo reddito o di quello

della persona di riferimento per il 2005, la decisione dell’amministrazione di

respingere la richiesta di sussidio dell’interessata, si rivela corretta.

Infatti

la negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento della

tempestività della domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del

sussidio nella forma retroattiva.

Non

essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per

il sussidio 2005, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa

va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

Alla

luce della LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA - non impone gratuità della

procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente

questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva

non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome

emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in

questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.

anche DTF 131 V 202).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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