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Decisione

36.2005.177

Sussidio chiesto in ritardo a causa del grande disagio causato da infiltrazioni d'acqua nell'appartamento con conseguente parziale trasloco dei mobili. Impedimento parziale e limitato nel tempo a due

24 gennaio 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

6.Nel caso in esame l'istanza di sussidio

2005 è stata inoltrata nel corso del 2005. Di per sé l’istanza è tardiva,

poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto

determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la tassazione 2001-2002, che

l’assicurata aveva a disposizione (in questo senso doc. 10 dell’incarto

prodotto dall’amministrazione), in ogni caso RI 1 é tassata in via ordinaria e

disponeva comunque dei dati per inoltrare tempestivamente la sua istanza,

circostanza questa non smentita. L’assicurata non ha indicato peggioramento del

suo reddito nel corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg.

LCAMal ma ha segnalato - rispetto al reddito ritenuto in sede di tassazione

2001 – 2002, un reddito mensile di CHF 1'950,50.

Poiché

l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.

LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito

della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005,

l’esecutivo cantonale ha rammentato la previdente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se

date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, ciò non è stato fatto purtroppo.

7.Tuttavia, per l’art. 45 cpv. 2 Reg.

LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Ora,

questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata

ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza

(STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54). Nella sentenza 36.2005.116

in re S. del 6 ottobre 2005 il TCA non ha ritenuto sufficiente a giustificare

il ritardo la malattia del fratello dell’istante che aveva causato difficoltà

alla famiglia e grossi problemi.

8.Nel caso concreto RI 1 evoca le difficoltà

causate dalle infiltrazioni d’acqua nell’appartamento da lei occupato, che

hanno causato il formarsi di muffe (comprovate dalle fotografie), muffe che

hanno certamente causato dei disagi e la necessità di dovere – per i necessari

lavori – fare a meno di qualche mobile. Anche se si volesse ammettere che RI 1

abbia dovuto per tutto il periodo di interesse abbandonare l’appartamento,

senza potere recuperare i suoi oggetti e le sue carte – circostanza questa

comunque non comprovata e non ancora sufficiente a giustificare l’impossibilità

di inoltrare tempestivamente l’istanza - al punto da rendere estremamente

difficile l’inoltro tempestivo della sua domanda di sussidio, non va

dimenticato come il formulario da essa utilizzato appartiene alla categoria

(per la presenza dell’etichetta prestampata contenente il numero di

identificazione personale della ricorrente) di quelli trasmessi direttamente

dall’UAM alle persone con una tassazione 2001 – 2002 con un importo imponibile

inferiore ai parametri di concessione del sussidio. Questi formulari vengono

trasmessi molto presto nel corso dell’anno, come evocato in altre sentenze di questo

Tribunale, in particolare nella sentenza 36.2005.86 del 17 ottobre 2005 dove è

stato rammentato come:

" … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione

dei formulari (per) la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di

accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a

dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può

(identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno

d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di

una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del

destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero

di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel

corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che

nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome

della persona interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che

precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto

successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e

non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di

settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo

che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è

quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo

invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata

l'etichetta individuale con il NIP."

Il formulario usato dalla della ricorrente appartiene a questa

categoria ed indica (pagina 4) quale indicativa data per l’inoltro il 31 agosto

2004. Ebbene la per la signora RI 1 anche volendo ritenere un periodo di

difficoltà di un paio di mesi – non è stata comunque comprovata dalla

ricorrente una impossibilità duratura per tutti i due mesi di novembre e

dicembre 2004 per l’inoltro di un semplice formulario contenente la domanda di

sussidio – va considerato il lungo lasso di tempo durante il quale ha avuto a

disposizione il formulario per il suo inoltro. Come ha implicitamente

riconosciuto nella lettera 28 febbraio 2005 la ricorrente stessa il disagio

l’ha portata a dimenticare la scadenza del termine per la domanda di sussidio.

Non solo, la signora RI 1 ha ulteriormente atteso 2 mesi nel corso del 2005 per

l’inoltro della sua domanda dopo la fine del disagio dovuto alle

infiltrazioni.

9.Alla luce di quanto precede il ritardo non

appare giustificato ed il ricorso va respinto. Resta da evidenziare come norme

come quella qui applicata abbiano quale effetto di essere estremamente punitive

per un semplice ritardo. Il giudice deve applicare queste regole e non può

scostarsene, ciò anche se l’applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre

2004, comunque adeguatamente lungo come evidenziato in corso di motivazione,

appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere ad una giovane donna

con entrate decisamente ridotte, inferiori ai CHF 2'000.— netti mensili, di

beneficiare del sussidio. La legge non permette neppure, come suggerito dalla

ricorrente, di concederle un aiuto parziale (come già era capitato per

l’assicurato O. che aveva postulato un sussidio limitato a 6 mesi – in questo

senso sentenza 30 novembre 2005 36.2005.127) non può essere apportato un

correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un diritto ammesso solo a

partire dalla data dell’istanza o ridotto nel tempo.

10. Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto. La LPAmm - contrariamente alla

LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, non si giustifica comunque il

carico di tassa di giustizia e spese alla ricorrente. La presente decisione è

definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa

siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della

LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V

9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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