36.2005.177
Sussidio chiesto in ritardo a causa del grande disagio causato da infiltrazioni d'acqua nell'appartamento con conseguente parziale trasloco dei mobili. Impedimento parziale e limitato nel tempo a due
24 gennaio 2006Italiano18 min
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Numero d'incarto:
36.2005.177
Data decisione, Autorità:
24.01.2006, TCA
Titolo:
Sussidio chiesto in ritardo a causa del grande disagio causato da infiltrazioni d'acqua nell'appartamento con conseguente parziale trasloco dei mobili. Impedimento parziale e limitato nel tempo a due mesi considerato non tale da giustificare il ritardo.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.177
ir/td
Lugano
24 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8
settembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A.
Mediante formulario pervenuto all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia l’8
marzo 2005 RI 1, nata nel 1979, nubile e salariata domiciliata a __________, ha
postulato la riduzione del premio individuale dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie per il 2005. La domanda è stata respinta nonostante, con
scritto di accompagnamento del 28 febbraio 2005, l’assicurata abbia
giustificato il ritardo nell’inoltro con la formazione di grande umidità nel
suo appartamento e nella conseguente necessità di far capo ad operai dal
novembre 2004. Questo evento avrebbe condotto la signora RI 1 a dimenticare la
scadenza del termine. Sempre nel suo scritto RI 1 precisa di lavorare a __________
con uno stipendio di CHF 1950,50 mensile che non le permette di far fronte alle
spese per il suo sostentamento.
B.
L’istanza di sussidio è stata respinta con decisione del 31 maggio 2005 ed il
successivo reclamo del 13 giugno 2005 non ha avuto migliore fortuna siccome
rigettato con la decisione su reclamo 8 settembre 2005 con cui
l’amministrazione ha ritenuto la tardività della domanda, e ciò nonostante la
produzione di una attestazione dell’amministrazione dell’appartamento locato
dalla ricorrente da cui si desume che “Durante i mesi di novembre e dicembre 2004, a causa
di infiltrazioni d’acqua, … si è dovuto intervenire con lavori impegnativi che
hanno comportato lo sgombero di parte dei mobili e di oggetti vari di proprietà
degli inquilini”, ciò
che ha provocato disagio e confusione.
Con
ricorso del 30 settembre 2005 RI 1 ha ribadito le sue tesi producendo
fotografie della muffa formatasi sui muri. Il gravame è stato fatto pervenire
al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni unicamente con scritto del 18
novembre 2005 da parte dell’UAM. L’amministrazione, dal canto suo, con
osservazioni del 28 novembre 2005 ha proposto la reiezione dell’impugnativa
considerando l’istanza di sussidio tardiva ed il ritardo non giustificato.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c
cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.Il ricorso, formulato nel termine di legge
di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare
tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura
per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di
cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo
del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,
ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla
somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali
di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola eccezionalmente
da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando
il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il
calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
6.Nel caso in esame l'istanza di sussidio
2005 è stata inoltrata nel corso del 2005. Di per sé l’istanza è tardiva,
poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto
determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la tassazione 2001-2002, che
l’assicurata aveva a disposizione (in questo senso doc. 10 dell’incarto
prodotto dall’amministrazione), in ogni caso RI 1 é tassata in via ordinaria e
disponeva comunque dei dati per inoltrare tempestivamente la sua istanza,
circostanza questa non smentita. L’assicurata non ha indicato peggioramento del
suo reddito nel corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 45 Reg.
LCAMal ma ha segnalato - rispetto al reddito ritenuto in sede di tassazione
2001 – 2002, un reddito mensile di CHF 1'950,50.
Poiché
l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.
LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Nel
Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito
della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005,
l’esecutivo cantonale ha rammentato la previdente regolamentazione:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se
date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, ciò non è stato fatto purtroppo.
7.Tuttavia, per l’art. 45 cpv. 2 Reg.
LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Ora,
questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata
ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza
(STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54). Nella sentenza 36.2005.116
in re S. del 6 ottobre 2005 il TCA non ha ritenuto sufficiente a giustificare
il ritardo la malattia del fratello dell’istante che aveva causato difficoltà
alla famiglia e grossi problemi.
8.Nel caso concreto RI 1 evoca le difficoltà
causate dalle infiltrazioni d’acqua nell’appartamento da lei occupato, che
hanno causato il formarsi di muffe (comprovate dalle fotografie), muffe che
hanno certamente causato dei disagi e la necessità di dovere – per i necessari
lavori – fare a meno di qualche mobile. Anche se si volesse ammettere che RI 1
abbia dovuto per tutto il periodo di interesse abbandonare l’appartamento,
senza potere recuperare i suoi oggetti e le sue carte – circostanza questa
comunque non comprovata e non ancora sufficiente a giustificare l’impossibilità
di inoltrare tempestivamente l’istanza - al punto da rendere estremamente
difficile l’inoltro tempestivo della sua domanda di sussidio, non va
dimenticato come il formulario da essa utilizzato appartiene alla categoria
(per la presenza dell’etichetta prestampata contenente il numero di
identificazione personale della ricorrente) di quelli trasmessi direttamente
dall’UAM alle persone con una tassazione 2001 – 2002 con un importo imponibile
inferiore ai parametri di concessione del sussidio. Questi formulari vengono
trasmessi molto presto nel corso dell’anno, come evocato in altre sentenze di questo
Tribunale, in particolare nella sentenza 36.2005.86 del 17 ottobre 2005 dove è
stato rammentato come:
" … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione
dei formulari (per) la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di
accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a
dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può
(identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno
d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di
una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del
destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero
di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel
corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che
nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome
della persona interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che
precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto
successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e
non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di
settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo
che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è
quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo
invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata
l'etichetta individuale con il NIP."
Il formulario usato dalla della ricorrente appartiene a questa
categoria ed indica (pagina 4) quale indicativa data per l’inoltro il 31 agosto
2004. Ebbene la per la signora RI 1 anche volendo ritenere un periodo di
difficoltà di un paio di mesi – non è stata comunque comprovata dalla
ricorrente una impossibilità duratura per tutti i due mesi di novembre e
dicembre 2004 per l’inoltro di un semplice formulario contenente la domanda di
sussidio – va considerato il lungo lasso di tempo durante il quale ha avuto a
disposizione il formulario per il suo inoltro. Come ha implicitamente
riconosciuto nella lettera 28 febbraio 2005 la ricorrente stessa il disagio
l’ha portata a dimenticare la scadenza del termine per la domanda di sussidio.
Non solo, la signora RI 1 ha ulteriormente atteso 2 mesi nel corso del 2005 per
l’inoltro della sua domanda dopo la fine del disagio dovuto alle
infiltrazioni.
9.Alla luce di quanto precede il ritardo non
appare giustificato ed il ricorso va respinto. Resta da evidenziare come norme
come quella qui applicata abbiano quale effetto di essere estremamente punitive
per un semplice ritardo. Il giudice deve applicare queste regole e non può
scostarsene, ciò anche se l’applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre
2004, comunque adeguatamente lungo come evidenziato in corso di motivazione,
appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere ad una giovane donna
con entrate decisamente ridotte, inferiori ai CHF 2'000.— netti mensili, di
beneficiare del sussidio. La legge non permette neppure, come suggerito dalla
ricorrente, di concederle un aiuto parziale (come già era capitato per
l’assicurato O. che aveva postulato un sussidio limitato a 6 mesi – in questo
senso sentenza 30 novembre 2005 36.2005.127) non può essere apportato un
correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un diritto ammesso solo a
partire dalla data dell’istanza o ridotto nel tempo.
10. Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto. La LPAmm - contrariamente alla
LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, non si giustifica comunque il
carico di tassa di giustizia e spese alla ricorrente. La presente decisione è
definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa
siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della
LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V
9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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