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Decisione

36.2005.179

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di caenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

30 gennaio 2006Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

6.1 Come già accennato nei precedenti considerandi, questa Corte ha

già statuito sull'ammissibilità, per la Cassa malati, di procedere alla

compensazione di premi scaduti con prestazioni dovute, rinviando tra l'altro

alla volontà del legislatore espressa nel relativo messaggio. Pure la dottrina

si è espressa in tal senso, richiamando la giurisprudenza applicabile in ambito

LAMI. In simili circostanze una norma cantonale che esclude questa modalità

esecutiva appare di principio in conflitto con il diritto federale. Poiché

tuttavia l'assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto

federale, va esaminato se la norma in questione può essere applicata nel

rispetto del diritto federale. In proposito Eugster ha evidenziato che la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2 OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione (Eugster,

op. cit., cifra marg. 226). Se è vero, infatti, che la compensazione permette

di evitare l'emissione di attestati di carenza di beni, un simile procedimento

priva la persona assicurata della possibilità di ottenere prestazioni

assistenziali in forma di pagamento del premio, previste dal diritto

cantonale. Inoltre, in seguito alla compensazione, l'assicurato può

trovarsi senza i mezzi necessari e sufficienti per pagare le prestazioni, a

scapito del fornitore di prestazioni. In simili condizioni procedere

immediatamente ad una compensazione è contrario allo spirito della legge (Eugster,

op. cit., cifra marg. 226 n. 499; si confronti anche Duc, op. cit., pag. 470).

6.2 Da quanto sopra esposto risulta che l'autore si esprime in favore

almeno di una limitazione temporale dell'applicabilità della compensazione, per

tener conto dello spirito della LAMal e in considerazione delle competenze

cantonali in materia di assistenza sociale e di riduzione dei premi. Secondo

questa Corte a tale opinione si può aderire, in quanto il modo di procedere

proposto, simile a quanto previsto dal diritto cantonale, non solo non

compromette, bensì contribuisce meglio alla realizzazione della LAMal. In

effetti questa modalità di esecuzione permette sia il versamento del premio

all'assicuratore malattia in tempi brevi, che quello dell'onorario pieno al

fornitore di prestazioni, in quanto l'assicurato dispone di tutta la

prestazione. L'interessato può inoltre percepire le prestazioni assistenziali

di diritto.

Alla luce di queste considerazioni la disposizione cantonale che vieta

la compensazione nei casi in cui interviene l'assistenza sociale e vi è la possibilità

di ridurre i premi, ambiti in cui è data la competenza cantonale, entra in

conflitto con il diritto federale solo nella misura in cui l'ammissibilità

della compensazione è completamente esclusa. La norma dev'essere quindi intesa

nel senso che la compensazione non va posta in atto fintanto che la cassa

malati non ha dato seguito alla procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 OAMal, consistente nel portare a termine la

procedura esecutiva secondo la LEF, notificare il caso all'autorità

d'assistenza sociale e a quella competente per la riduzione dei premi.

Di conseguenza la giurisprudenza federale sull'ammissibilità per la

Cassa malati di procedere alla compensazione va compresa nel senso che essa è

possibile solo posteriormente alla messa in atto, da parte dell'assicuratore

malattia, della procedura di cui all'art. 9 cpv. 1 OAMal.

6.3 In concreto non è contestato che la Cassa malati non ha posto in

esecuzione il credito vantato nei confronti dell'intimata, né che non

ha fatto capo all'autorità assistenziale competente per il pagamento dei premi.

In simili circostanze non può porre in esecuzione la propria pretesa

tramite compensazione. In quanto infondato il ricorso di diritto amministrativo

va pertanto respinto."

Nella

citata sentenza il TFA ha aderito all’opinione di Eugster, secondo il quale “la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2

OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226).”

A

maggior ragione, ciò che vale per la compensazione di premi impagati con

prestazioni fatte valere da un assicurato, deve trovare applicazione anche

nell’ambito della sospensione da ogni pagamento delle prestazioni in caso di

malattia. Quest’ultima misura è infatti nettamente più incisiva e maggiormente

gravida di conseguenze per l’assicurato, rispetto a quella della compensazione.

Se la Cassa, quando intende compensare premi impagati con prestazioni, deve

mettere l’Ufficio preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere

con la compensazione, ciò deve valere anche quando la conseguenza è la

sospensione dal pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal.

9. In

concreto dallo scritto del 5 dicembre 2005 dell’IAS emerge che l’autorità

cantonale ha pagato interamente tutti gli attestati di carenza beni presentati,

inerenti la ricorrente. Inoltre, non risultano pendenti richieste posteriori al

mese di maggio 2004. Per cui gli ACB del 2005, nonché quello del 18 ottobre

2004, non sono neppure stati presentati all’IAS (cfr. doc. VI, il cui contenuto

non è stato contestato dalla Cassa; cfr. doc. IX). L’autorità assistenziale non

ha pertanto potuto esprimersi in merito alle richieste della Cassa, la quale

non poteva di conseguenza sospendere le prestazioni dell’assicurata (cfr. anche

il consid. precedente e la citata DTF 129 V 455). Già solo in virtù del diritto

federale non c’è pertanto alcun motivo per procedere con la sospensione del

pagamento delle prestazioni dovute.

10. Va

inoltre rilevato che la norma federale (l'art. 90 cpv. 4 OAMal) è incompleta

poiché non fissa modalità e i tempi entro i quali l'autorità d'assistenza

sociale deve intervenire ad effettuare il pagamento dei premi. Essa lascia

quindi al Cantone la libertà di legiferare in merito (cfr. STFA 22 ottobre 2002

del TFA (K 102/00, riprodotta precedentemente). In tale prospettiva l’art. 85e

Reg. LCAMal ha apportato gli adeguati correttivi e prevede che la sospensione

della rimunerazione delle prestazioni può avvenire solo dopo aver ricevuto la

conferma dell’IAS di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili.

In

concreto l’assicuratore non ha rispettato il diritto cantonale, sospendendo il

pagamento delle prestazioni senza aver ottenuto la conferma dell’autorità

cantonale di sospensione del versamento degli arretrati. Dagli atti emerge

infatti che l’IAS ha garantito all’assicuratore il pagamento delle prestazioni

rimaste impagate (cfr. doc. A6). Anche per questo motivo la decisione va

annullata.

11. In

concreto l’assicuratore ha agito con estrema leggerezza, facendo inizialmente

valere la presenza di 24 ACB impagati e riducendo poi la pretesa a 5 ACB, di

cui tre non presentati all’IAS e due pagati successivamente dal Cantone e non

prendendo in considerazione il fatto che l’autorità competente non ha messo in

discussione il pagamento degli arretrati. L’assicuratore ha adottato una misura

incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di una persona con scarse (se

non nulle) conoscenza giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse

siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le

condizioni, provvede al versamento del dovuto. La superficialità e la

leggerezza dell’agire della Cassa ha imposto all'assicurata, priva di

specifiche conoscenze giuridiche, dapprima di chiedere l’emanazione di una

decisione formale, poi di opporsi alla medesima ed infine di inoltrare ricorso

a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con aggravio di impegno

temporale e spese per invii e copie di documenti. Visto

l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va rammentato

come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale.

Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà

del processo, senza tener conto del valore litigioso. L’indennità è, di

principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato -

in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso

spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983

pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è

assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica

considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a

titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF

108 V 271 = RCC 1983 pag. 329).

Ueli

Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta inoltre

che:

" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo

von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden

kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei

erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine

Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND,

Kommentar zum zürucherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240).

Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der

gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht

zugestimmt werden."

In

DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso

temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili

in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c.

4.

Nel

caso concreto la superficialità, la leggerezza e la temerarietà dell'agire dell'assicuratore,

che non ha posto rimedio al suo agire revocando il provvedimento, impongono il

carico di tasse di giustizia e spese ed il riconoscimento di indennità adeguate

in favore della ricorrente.

Come

rammentato nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni (36.2004.34):

" In virtù del diritto cantonale la materia è retta

dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la

marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese

processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato

ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per

quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con

sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA)

(…)

in questa circostanza le spese vive desumibili degli atti sopportate

dalla ricorrente possono – in virtù della procedura cantonale – essere poste a

carico di X."

In

concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia di fr.

700.-- e spese processuali cifrate in fr. 200.--, nonché fr. 100.--

a titolo di rimborso spese sopportate per la procedura.

Copia

della presente va trasmessa all’IAS, quale parte interessata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese processuali di fr. 200.--

sono poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 100.-- a titolo di rimborso

per le spese sopportate per la procedura.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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