36.2005.180
Sussidio 2005. Respinto siccome intempestivo ecomunque il ricorrente non ne avrebbe avuto diritto per il superamento dei limiti di reddito. Carico di tassa di giustizia e spese siccome applicabile la
10 gennaio 2006Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2005.180
Data decisione, Autorità:
10.01.2006, TCA
Titolo:
Sussidio 2005. Respinto siccome intempestivo ecomunque il ricorrente non ne avrebbe avuto diritto per il superamento dei limiti di reddito. Carico di tassa di giustizia e spese siccome applicabile la LPAMM.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.180
ir/td
Lugano
10 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 13 ottobre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Con
formulario pervenuto il 22 febbraio 2005 all'Ufficio Assicurazione Malattia RI
1, 1971, domiciliato a __________ ha postulato l'aiuto sociale per fronteggiare
Fatti
i premi dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie per sè e per la
moglie __________ e per i figli minorenni __________ (2000) e __________
(2003).
La
domanda è accompagnata da uno scritto 28 giugno 2005 da cui si desume che il
ritardo nell'invio è riconducibile al tardivo invio dell'assicuratore malattie
delle polizze, pervenute solo nel corso del 2005.
La
domanda è stata respinta siccome intempestiva. Il reclamo non ha avuto migliore
sorte poiché respinto con decisione del 13 ottobre 2005 con medesime
motivazioni.
B. Avverso
la decisione dell'UAM emessa su reclamo è risorto l'assicurato, patrocinato
dall'avv. __________ dello studio RA 1 di __________, con allegato inutilmente
prolisso in cui si lamenta l'applicazione eccessivamente rigorosa dei "crismi legali di cui si dirà in
seguito".
La
decisione non sarebbe inoltre motivata poiché "appare ingiustificatamente rigorosa" non considerando la "specificità del caso" e
costituirebbe un eccesso di formalismo. Il signor RI 1 avrebbe presentato
tardi la domanda di riduzione dei premi perché il nuovo assicuratore ha
trasmesso le polizze "verso
la metà .. di febbraio 2005" ed egli ha
ritenuto di attendere tale atto invece di inoltrare la richiesta, segnalare
l'assenza dal documento e trasmetterlo non appena pervenuto. Per RI 1 l'attesa
nell'inoltro dell'istanza avrebbe permesso di evitare onere amministrativo all'amministrazione
cantonale. La decisione dell'UAM sarebbe quindi punitiva ed il ritardo sarebbe
giustificato. In casu costituirebbe formalismo eccessivo l'imposizione del rispetto
di una "norma
formale allorquando ciò non sia … giustificato".
L'amministrazione,
con osservazioni 28 novembre 2005, propone la reiezione dell'impugnativa
osservando che andava prodotta la polizza malattia 2004 ed osservando come le
norme legali fissino la procedura da seguire.
RI
1, invitato ad esprimersi ulteriormente od a formulare richieste di assunzione
di prove, ha comunicato di non avere prove da offrire e di chiamare il suo
gravame.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Considerandi
2.
Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti amministrative
applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo
del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,
ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla
somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito
dell’assicurata in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31
LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004.
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola
eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1.
gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5.
Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
44.
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta
collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere
ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza.
L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo
ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
6.
Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del
febbraio 2005 ed è quindi tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del sussidio
2005.
è la tassazione 2001-2002. Poiché RI 1 è tassato in via ordinaria, in
virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua
richiesta entro fine 2004. Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il
Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la previgente
regolamentazione:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurata
non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli
assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se
date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.
La
domanda pervenuta nel corso del febbraio 2005 è quindi intempestiva. Questo
Tribunale deve allora verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia
scusabile.
Da
evidenziare come dalla tassazione dei signori RI 1 risulti che il reddito
imponibile per il biennio 2001-2002 assommava a CHF 35'103.-- a fronte di un
reddito lordo del marito di CHF 58'990.-- e della moglie di CHF 10'442.-- e
redditi da capitali per CHF 274.--. Il reddito imponibile così come ritenuto è
superiore ai limiti per l'ottenimento del sussidio e, quand'anche formulata
tempestivamente, la richiesta di sussidio avrebbe dovuto essere respinta.
Il
patrocinatore del ricorrente non ha neppure sostenuto (oltre che non comprovato
nonostante possibilità offerta) che, nel corso del 2005, sia intervenuta una
diminuzione del reddito dei signori RI 1.
Va
quindi ritenuta una richiesta tardiva.
7.
L’art.
45.
cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre
scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a
tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005
in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il
ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione
formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,
laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della
famiglia regolarmente assicurata”. Ora il concetto di famiglia, come precisato
più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che
all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in
altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto
che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4.
agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004.
di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione
relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) …
all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel
2004.
– potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale
relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata
notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della
decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non
costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la
buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo
nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato
in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.
36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle
norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,
in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante
il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurata sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il
ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata
adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,
allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del
dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato
da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione
non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione
dell’atto o suo ritardo.”
8.
In
concreto il ritardo è motivato con l'attesa di una polizza assicurativa nuova
che neppure - come rammenta l'Ufficio Assicurazione Malattia - andava prodotta.
RI
1.
poteva - come evidenzia l'amministrazione - inoltrare la sua domanda
tempestivamente e produrre poi la polizza, ciò senza aggravio per
l'amministrazione.
9.
La
decisione dell'UAM non costituisce palesemente un formalismo eccessivo.
I
bizantinismi non ammessi dalla giurisprudenza sono quelli leziosi fini a se
stessi inutili. I termini qui sono fissati da norme, hanno lo scopo di
garantire la sicurezza del diritto e la parità di trattamento ed appaiono
giustificati. Il termine di legge è poi facilmente ossequiabile,
sufficientemente lungo ed adeguato alle circostanze e, soprattutto, non
rigoroso come alle precedenti motivazioni.
Per quanto concerne la violazione del divieto di
formalismo eccessivo e dell’arbitrio, va rammentato che gli art. 9 e 29 Cost.
prevedono che ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il
principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e che in
procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha
diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro
un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha
rammentato che "Das
aus Art. 29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des
überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als
exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum
blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in
unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei,
ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit
Hinweisen)." Il TFA ha ancora rilevato, in DTF 130 V 177 che "Überspitzter Formalismus ist eine
besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein
Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge
sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit
übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte
Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in
unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im
Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und
rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen
Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit
Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter Formalismus
ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine
schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und
die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder
verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV
ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis)."
Va
inoltre rammentato che una decisione non è arbitraria - e quindi non viola
l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella
adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo
è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un
chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di
giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139; DTF
129.
I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio 2005
nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).
Come ritenuto nella sentenza del 9 gennaio 2006 in re M.
(36.2005.141) “l’amministrazione
si è limitata ad applicare una norma cantonale che prevede la procedura da
seguire nel caso in cui si intende ottenere il beneficio del sussidio per il
pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria. Questa norma, …, permette
all’autorità cantonale, nella misura del possibile, di decidere sul diritto al
sussidio tempestivamente per evitare che l’assicurato debba farsi carico di
premi cui non può far fronte. Chiedere agli assicurati di presentare la
richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui non ravvisabili, entro la fine
dell’anno che precede il diritto alla corresponsione del sussidio, non è
arbitrario e non viola il divieto di formalismo eccessivo. Infatti, come già
giudicato in diverse occasioni da questo Tribunale, e come ammesso
dall’amministrazione, se un assicurato non dispone ancora di tutti i documenti
necessari a stabilire la sua condizione economica, può comunque trasmettere il
formulario di richiesta con l’indicazione che la documentazione sarà inviata in
un secondo tempo (cfr. anche DTF 130 I 26, consid. 3.3.3.4 nell’ambito
dell’entrata in vigore della moratoria sull’apertura degli studi medici ove il
TF ha stabilito che i medici, non ancora in possesso dell’attestato di
equipollenza del loro titolo, potevano comunque inoltrare la loro istanza prima
dell’entrata in vigore della moratoria, indicando che la documentazione
mancante sarebbe stata trasmessa in un secondo tempo). L’inoltro della richiesta
entro la fine dell’anno che precede il diritto al sussidio non è pertanto resa
inutilmente difficile o impedita dalla norma contestata. Ciò anche se il
ricorrente, se avesse trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe avuto
diritto al sussidio”. Identica motivazione vale per il caso concreto.
In concreto non può neppure essere
ritenuta la violazione del principio della proporzionalità che esige che le
misure adottate dall’ente pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3 Cost., DTF 128 II 340
consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b). Come anche per
il caso M. citato la decisione dell’autorità cantonale, che si è limitata ad
applicare il diritto cantonale vigente in materia di procedura, non può essere
considerata sproporzionata. L’assicurato avrebbe infatti potuto postulare il
sussidio, che alla luce dell’imponibile 2001 – 2002 non sarebbe stato verosimilmente
concesso, se avesse rispettato il termine importo dall’art. 45 del Reg. LCAMal.
10.
Visto quanto precede il
ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella
presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e non
essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del 2004. Alla
luce della LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità
della procedura, si giustifica il carico di tassa di giustizia e spese al
ricorrente. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio
di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del
diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio
2005.
nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Si fa
carico al ricorrente della tassa di giustizia fissata in CHF 350.-- e delle
spese fissate in CHF 50.--. Non vengono allocate ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.-- sono poste a carico
del ricorrente. Non vengono assegnate ripetibili.
3.
- Intimazione
alle parti ai senti ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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