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Decisione

36.2005.180

Sussidio 2005. Respinto siccome intempestivo ecomunque il ricorrente non ne avrebbe avuto diritto per il superamento dei limiti di reddito. Carico di tassa di giustizia e spese siccome applicabile la

10 gennaio 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i premi dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie per sè e per la

moglie __________ e per i figli minorenni __________ (2000) e __________

(2003).

La

domanda è accompagnata da uno scritto 28 giugno 2005 da cui si desume che il

ritardo nell'invio è riconducibile al tardivo invio dell'assicuratore malattie

delle polizze, pervenute solo nel corso del 2005.

La

domanda è stata respinta siccome intempestiva. Il reclamo non ha avuto migliore

sorte poiché respinto con decisione del 13 ottobre 2005 con medesime

motivazioni.

B. Avverso

la decisione dell'UAM emessa su reclamo è risorto l'assicurato, patrocinato

dall'avv. __________ dello studio RA 1 di __________, con allegato inutilmente

prolisso in cui si lamenta l'applicazione eccessivamente rigorosa dei "crismi legali di cui si dirà in

seguito".

La

decisione non sarebbe inoltre motivata poiché "appare ingiustificatamente rigorosa" non considerando la "specificità del caso" e

costituirebbe un eccesso di formalismo. Il signor RI 1 avrebbe presentato

tardi la domanda di riduzione dei premi perché il nuovo assicuratore ha

trasmesso le polizze "verso

la metà .. di febbraio 2005" ed egli ha

ritenuto di attendere tale atto invece di inoltrare la richiesta, segnalare

l'assenza dal documento e trasmetterlo non appena pervenuto. Per RI 1 l'attesa

nell'inoltro dell'istanza avrebbe permesso di evitare onere amministrativo all'amministrazione

cantonale. La decisione dell'UAM sarebbe quindi punitiva ed il ritardo sarebbe

giustificato. In casu costituirebbe formalismo eccessivo l'imposizione del rispetto

di una "norma

formale allorquando ciò non sia … giustificato".

L'amministrazione,

con osservazioni 28 novembre 2005, propone la reiezione dell'impugnativa

osservando che andava prodotta la polizza malattia 2004 ed osservando come le

norme legali fissino la procedura da seguire.

RI

1, invitato ad esprimersi ulteriormente od a formulare richieste di assunzione

di prove, ha comunicato di non avere prove da offrire e di chiamare il suo

gravame.

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Considerandi

2.

Il

ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della

decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti

minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti amministrative

applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo

del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal,

ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono

diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono

aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla

somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito

dell’assicurata in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31

LCAMal.

Per

quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute

dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente

alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha

aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale

ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante

l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati

mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed

il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre

2004.

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni

individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

4.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).

L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola

eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite

tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.

La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1.

gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal.

5.

Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il

contenuto della stessa.

L'art.

44.

Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta

collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere

ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza.

L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo

ufficiale.

Per

l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

6.

Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nel corso del

febbraio 2005 ed è quindi tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del sussidio

2005.

è la tassazione 2001-2002. Poiché RI 1 è tassato in via ordinaria, in

virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua

richiesta entro fine 2004. Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il

Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la previgente

regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurata

non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli

assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se

date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

La

domanda pervenuta nel corso del febbraio 2005 è quindi intempestiva. Questo

Tribunale deve allora verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia

scusabile.

Da

evidenziare come dalla tassazione dei signori RI 1 risulti che il reddito

imponibile per il biennio 2001-2002 assommava a CHF 35'103.-- a fronte di un

reddito lordo del marito di CHF 58'990.-- e della moglie di CHF 10'442.-- e

redditi da capitali per CHF 274.--. Il reddito imponibile così come ritenuto è

superiore ai limiti per l'ottenimento del sussidio e, quand'anche formulata

tempestivamente, la richiesta di sussidio avrebbe dovuto essere respinta.

Il

patrocinatore del ricorrente non ha neppure sostenuto (oltre che non comprovato

nonostante possibilità offerta) che, nel corso del 2005, sia intervenuta una

diminuzione del reddito dei signori RI 1.

Va

quindi ritenuta una richiesta tardiva.

7.

L’art.

45.

cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato “problemi a

tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005

in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della

famiglia regolarmente assicurata”. Ora il concetto di famiglia, come precisato

più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che

all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in

altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto

che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4.

agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004.

di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione

relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) …

all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel

2004.

– potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale

relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata

notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della

decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non

costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la

buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo

nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato

in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle

norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,

in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante

il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurata sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,

allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del

dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato

da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione

non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

8.

In

concreto il ritardo è motivato con l'attesa di una polizza assicurativa nuova

che neppure - come rammenta l'Ufficio Assicurazione Malattia - andava prodotta.

RI

1.

poteva - come evidenzia l'amministrazione - inoltrare la sua domanda

tempestivamente e produrre poi la polizza, ciò senza aggravio per

l'amministrazione.

9.

La

decisione dell'UAM non costituisce palesemente un formalismo eccessivo.

I

bizantinismi non ammessi dalla giurisprudenza sono quelli leziosi fini a se

stessi inutili. I termini qui sono fissati da norme, hanno lo scopo di

garantire la sicurezza del diritto e la parità di trattamento ed appaiono

giustificati. Il termine di legge è poi facilmente ossequiabile,

sufficientemente lungo ed adeguato alle circostanze e, soprattutto, non

rigoroso come alle precedenti motivazioni.

Per quanto concerne la violazione del divieto di

formalismo eccessivo e dell’arbitrio, va rammentato che gli art. 9 e 29 Cost.

prevedono che ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il

principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e che in

procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha

diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro

un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha

rammentato che "Das

aus Art. 29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des

überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als

exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum

blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in

unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei,

ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit

Hinweisen)." Il TFA ha ancora rilevato, in DTF 130 V 177 che "Überspitzter Formalismus ist eine

besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein

Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge

sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit

übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte

Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in

unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im

Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und

rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen

Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit

Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter Formalismus

ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine

schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und

die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder

verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV

ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis)."

Va

inoltre rammentato che una decisione non è arbitraria - e quindi non viola

l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella

adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo

è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un

chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di

giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139; DTF

129.

I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio 2005

nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).

Come ritenuto nella sentenza del 9 gennaio 2006 in re M.

(36.2005.141) “l’amministrazione

si è limitata ad applicare una norma cantonale che prevede la procedura da

seguire nel caso in cui si intende ottenere il beneficio del sussidio per il

pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria. Questa norma, …, permette

all’autorità cantonale, nella misura del possibile, di decidere sul diritto al

sussidio tempestivamente per evitare che l’assicurato debba farsi carico di

premi cui non può far fronte. Chiedere agli assicurati di presentare la

richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui non ravvisabili, entro la fine

dell’anno che precede il diritto alla corresponsione del sussidio, non è

arbitrario e non viola il divieto di formalismo eccessivo. Infatti, come già

giudicato in diverse occasioni da questo Tribunale, e come ammesso

dall’amministrazione, se un assicurato non dispone ancora di tutti i documenti

necessari a stabilire la sua condizione economica, può comunque trasmettere il

formulario di richiesta con l’indicazione che la documentazione sarà inviata in

un secondo tempo (cfr. anche DTF 130 I 26, consid. 3.3.3.4 nell’ambito

dell’entrata in vigore della moratoria sull’apertura degli studi medici ove il

TF ha stabilito che i medici, non ancora in possesso dell’attestato di

equipollenza del loro titolo, potevano comunque inoltrare la loro istanza prima

dell’entrata in vigore della moratoria, indicando che la documentazione

mancante sarebbe stata trasmessa in un secondo tempo). L’inoltro della richiesta

entro la fine dell’anno che precede il diritto al sussidio non è pertanto resa

inutilmente difficile o impedita dalla norma contestata. Ciò anche se il

ricorrente, se avesse trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe avuto

diritto al sussidio”. Identica motivazione vale per il caso concreto.

In concreto non può neppure essere

ritenuta la violazione del principio della proporzionalità che esige che le

misure adottate dall’ente pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo

desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno

pregiudizievoli per i diritti dei privati (art. 36 cpv. 3 Cost., DTF 128 II 340

consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b). Come anche per

il caso M. citato la decisione dell’autorità cantonale, che si è limitata ad

applicare il diritto cantonale vigente in materia di procedura, non può essere

considerata sproporzionata. L’assicurato avrebbe infatti potuto postulare il

sussidio, che alla luce dell’imponibile 2001 – 2002 non sarebbe stato verosimilmente

concesso, se avesse rispettato il termine importo dall’art. 45 del Reg. LCAMal.

10.

Visto quanto precede il

ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo nella

presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e non

essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del 2004. Alla

luce della LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità

della procedura, si giustifica il carico di tassa di giustizia e spese al

ricorrente. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio

di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del

diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio

2005.

nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Si fa

carico al ricorrente della tassa di giustizia fissata in CHF 350.-- e delle

spese fissate in CHF 50.--. Non vengono allocate ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.-- sono poste a carico

del ricorrente. Non vengono assegnate ripetibili.

3.

- Intimazione

alle parti ai senti ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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