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Decisione

36.2005.183

Indennità perdita di guadagno sulla base della LAMal. Inabilità lavorativa negata sulla base di più rapporti del medico fiduciario, approfonditi, seri, motivati e sorretti da analisi precise. Inabilit

13 febbraio 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

rapporti allestiti dal dott. __________ nel 2003, 2004 e 2005 sono tutti stati

trasmessi al patrocinatore del signor RI 1 il 10 maggio 2005. L'avv. __________,

l'8 giugno 2005, ha proposto ad CO 1 l'allestimento di una "super perizia da parte di un

perito designato di comune accordo", offerta declinata

dall'assicuratore dopo valutazione del caso da parte del medico fiduciario

dott. __________.

C. Helsana

ha quindi confermato, mediante decisione formale 12 luglio 2005, la cessazione

dei versamenti all'assicurato dal 15 aprile 2005. Con il patrocinio dell'avv. RA

1 RI 1 si è opposto al provvedimento ed CO 1, prima dell'emanazione della

decisione su opposizione ha concesso - alla luce delle argomentazioni sollevate

- un termine di 20 giorni all'opponente per "… trasmetterci la relativa documentazione

medica" (doc. 34). Il successivo 17 agosto

2005 l'avv. RA 1 ha chiesto all'assicuratore l'allestimento di una "perizia medica

multidisciplinare" senza precisare quali

ulteriori discipline mediche sarebbero interessate nella vicenda valetudinaria

di RI 1. Nel termine prorogato per la presentazione di documentazione medica l'avv.

RA 1 ha trasmesso un certificato medico con cui è stata semplicemente posta la

diagnosi di "sindrome

lombo-sacrale spondilogena su alterazioni degenerative e squilibrio

muscolare". Dal canto suo CO 1, prima

dell'emanazione della decisione su opposizione, ha ulteriormente interpellato

il dott. __________ il quale non ha riscontrato "nuovi aspetti clinici" nel certificato dell'internista curante ed ha ribadito le sue

considerazioni del precedente 5 aprile (cfr. doc. 39 del 12 settembre 2005). Con

decisione su opposizione 17 ottobre 2005 CO 1 ha respinto l'opposizione

dell'avv. RA 1.

D. Con

ricorso 10 novembre 2005 l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è

aggravato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni segnalando nuovamente come

CO 1 si sarebbe - in maniera ingiustificata - attenuta al parere dei medici

fiduciari. Nel suo gravame RI 1 ha ribadito la richiesta di una perizia

pluridisciplinare senza nuovamente indicare quali altre discipline mediche - al

di fuori della reumatologia in cui il dott. __________ è esperto FMH -

sarebbero coinvolte. Ciò neppure di fronte a richiesta specifica del giudice

delegato. L’assicurato ha poi prodotto il "rapporto"

(recte: certificato) medico del dott. __________ comunque antecedente - siccome

datato 16 marzo 2005 - alle valutazioni del dott. __________ dell’aprile 2005 e

dello stesso dott. __________ (doc. 37). Con risposta di causa 23 novembre

2005, CO 1 ha postulato la reiezione dell’impugnativa. Solo a seguito di

specifica richiesta RI 1 ha prodotto (il 1 dicembre 2005) il certificato del

dott. __________ di __________ (Phlebologie FMH

Allgemeine Medihin [verbatim]) che pure conclude "ab ca. Mai 2005 eine

50%ige Arbeitsfähigkeit". Nonostante già dal giugno 2005 il

patrocinatore del ricorrente fosse stato invitato a produrre documentazione

medica, egli ha postulato la concessione di ulteriore proroga del lasso di

tempo (sino al 31 gennaio 2006) per presentare nuove prove poiché "sarà verosimilmente eseguita una perizia da

parte del dott. __________ ". Il giudice delegato ha rifiutato

formale proroga indicando comunque all'avv. RA 1 che "qualora venisse allestita una verifica medica da parte del dott.

__________ potrà produrla non appena in suo possesso" (scritto

20 dicembre 2005). Entro fine gennaio 2006 RI 1 non ha prodotto nulla.

Considerandi

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.

Con

l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,

sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAMal. Da un

punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica

degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2;

DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF

121.

V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella

causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa

A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai

fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si

sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata

(STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V

366.

consid. 1b). Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto

di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante

della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003

nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C

130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29

gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3). Dal profilo

del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle

modifiche apportate dalla LPGA. Per contro, le norme procedurali

(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione

(DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76

consid. 1.2).

In

concreto, il versamento di indennità giornaliere si riferisce a periodo

successivo all'entrata in vigore della LPGA. La decisione formale e quella su

opposizione sono esse pure successive all'inizio della vigenza del nuovo corpo

normativo. Per questi motivi, sia per quanto concerne l'aspetto procedurale che

le norme materiali, trovano applicazione rispettivamente i disposti della LPGA

e la LAMal con le relative modifiche dal 1° gennaio 2003.

nel

merito

3.

Oggetto

del contendere è l'esistenza, o meno, di una capacità lavorativa di RI 1 a partire

dal 15 aprile 2005 e l'eventuale conseguente esistenza di un diritto

dell'assicurato ad indennità per perdita di guadagno da tale data.

4.

Giusta

l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la

capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà. Nel caso

concreto, le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione

collettiva d'indennità giornaliera CO 1 prevedono all'art. __________ che il

diritto all'indennità giornaliera nasce in caso di incapacità lavorativa di

almeno il 25%. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1

LAMI - applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430)

- viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più

in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura

ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di

aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; MAURER, Schweizerisches Sozial-

versicherungsrecht, T. I, pag. 286 segg.). L'art. 6

LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, prevede che è considerata incapacità al

lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella

professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un'altra professione o campo d'attività. Con il 1° gennaio 2004 è entrata in

vigore una modifica, nel senso che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi

incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,

mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella

professione o nel campo d'attività abituale. A proposito dell'art. 6 LPGA, la

dottrina, ed in particolare Kieser (Kommentar ATSG, Zurigo-Basilea-Ginevra

2003, ad art. 6 pag. 81 segg.), ritiene applicabile la giurisprudenza

sviluppata precedentemente dal TFA (cfr. in particolare pag. 82, N. 1). La

questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il

riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati

forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento

medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti

motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del

medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) - bensì la diminuzione

della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF

114.

V 283 consid. 1c). Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con

riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere,

secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente

esercitata dall'assicurato.

In relazione alle

conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche

nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a

tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,

indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V

233.

consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;

DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF

105.

V 178 consid. 2). Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va

fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che

l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per

attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione

economica. Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione

precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue

capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un

aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo

principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento

anche se presenta degli inconvenienti (PETER, Die Koordination der

Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).

5.

Il

ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la concessione di

indennità giornaliere. Nelle sue motivazioni RI 1 indica che, come evidenzia il

suo curante dott. __________, "ben difficilmente potrà riprendere al 100%

la propria attività…".

6.

In

merito alla capacità lavorativa del ricorrente nelle motivazioni precedenti già

si è evidenziato come agli atti sia contenuto l'esito di una TAC lombare da cui

emerge come RI 1 non presenti discopatie, protrusioni o ernie discali e neppure

segni per un conflitto radicolare. L'esame (cfr. doc. 4) indica solo

alterazioni degenerative a livello delle articolazioni sacro-iliache. Nel suo

rapporto 28 luglio 2004 il dott. __________, reumatologo di __________, dopo

esame ed approfondimento (si tralascia qui di riportare per esteso le

approfondite verifiche operate dal professionista rinviando all’attestazione

agli atti) ha concluso "per

quanto riguarda la problematica della capacità lavorativa con queste

alterazioni degenerative e questo decorso il paziente può riprendere l'attività

professionale anche nella forma completa".

Come

evidenziato nelle considerazioni di fatto il dott. __________, fisiatra

specialista FMH scelto da CO 1 per una valutazione, e quindi avente funzione di

medico fiduciario dell'amministrazione, ha visitato RI 1 il 31 agosto 2004 ed

ha operato un approfondito esame riassunto nel rapporto doc. 5 da cui si desume

come il ricorrente - dopo il ricovero del dicembre 2003 a __________ - sia

stato dimesso con l'indicazione di una abilità lavorativa completa. Nel suo

esame il dott. __________ prende in considerazione, oltre alle sue dirette

osservazioni, anche il rapporto __________ cui è cenno nelle righe che precedono.

Si rimanda al doc. 5 per i rilievi del dott. __________ relativi allo stato

reumatologico da lui verificato e quelli relativi allo stato neurologico

periferico. Dopo avere posto la diagnosi (cfr. supra) il professionista di __________

evidenzia una funzionalità tutto sommato buona, corrispondente all'età senza

segni di un'affezione funzionale e/o strutturale rilevante. Ciò in consonanza

con la radiografia del dott. __________ e l'esame della TAC (doc. 3). Il dott. __________

ha confermato che il ricorrente "può riprendere la sua attività lucrativa di capo muratore".

A

fronte della nuova inabilità lavorativa segnalata in maniera generica dal

curante dott. __________ (doc. 6 e 8) nell’ottobre 2004 il dott. __________ è

stato nuovamente interpellato da CO 1, ha ulteriormente visitato RI 1, ha

operato le puntuali verifiche radiografiche, ha confermato la diagnosi ed ha

concluso:

" L'evoluzione sull'arco degli ultimi 2 anni appare

altalenante con una valutazione spesso discordante tra il paziente ed i suoi

medici riguardante la capacità fisica e quella lavorativa (Clinica __________,

Dr. __________, medico curante precedente). L'esame clinico attuale non si

differenzia in maniera significativa dalle mie constatazioni del 2003 e del

2004.

Vi è una riduzione solo lieve della mobilità lombare senza una particolare

sollecitazione di dolori e senza una sindrome vertebrale maggiore. Mancano

segni in favore di una neurocompressione o di un'instabilità segmentale. Queste

constatazioni combaciano anche con i reperti morfologici che si limitano ad una

spondilosi del passaggio toracolombare (e visibile in forma più discreta anche

al livello lombare) senza compromissione degli spazi intersomatici (RX

convenzionali) e senza discopatie maggiori (TAC lombare). Ho completato l'esame

clinico con una nuova lastra del tratto lombare visto che le ultime indagini

risalgono al 2002. Il paragone con i reperti di allora mostra una situazione

morfologica del tutto stazionaria. Nell'ottica di ciò non posso che ribadire

quanto già constatato negli esami precedenti: i reperti clinici funzionali e

strutturali non giustificano un'inabilità lavorativa nemmeno parziale

nell'attività di muratore, lavoro per il quale ritengo il signor RI 1 ancora

una volta abile al lavoro in forma completa con una caricabilità fisica

corrispondente alla sua età. Come già scritto nel rapporto dell'01.09.2004 ritengo

che senza nuovi aspetti clinici e/o radiologici ulteriori interruzioni del

lavoro non potranno essere giustificate con la presente patologia del

rachide." (Doc. 20)

Da

notare che, con il sapiente patrocinio del suo legale, RI 1 ha chiesto una perizia

ad CO 1, e meglio una perizia pluridisciplinare già il 26 aprile 2005. Ciò

senza minimamente specificare quali altri settori della medicina, oltre alla

reumatologia, fossero coinvolti. In altri termini tutti i medici intervenuti

per esaminare il signor RI 1 non hanno mai evidenziato patologie diverse da

quelle esaminate, particolari e degne di nota tali da poter in qualche modo

giustificare una inabilità lavorativa o tali almeno da imporre approfondimento.

Il diligente patrocinatore non ha saputo fornire altra giustificazione alla sua

richiesta di perizia pluridisciplinare che non fosse il trascorrere del tempo e

l'età del suo patrocinato, rilievo decisamente poco consistente.

Nonostante

dall'aprile 2005 RI 1 sia adeguatamente rappresentato e nonostante sia in cura

medica da anni - come gli atti permettono di ritenere - egli non ha prodotto

alcun documento medico di rilievo. L'attestato 29 agosto 2005 del dott. __________

non indica nulla in merito all’inabilità lavorativa limitandosi a specificare

la sindrome, l'assenza di blocchi e l’esistenza di dolenzie. Di scarsa utilità

appare anche l'attestazione del dott. __________, comunque non esperto in

materia, che riporta fatti riferiti dal paziente e che non appare approfondita

con esami specifici, radiografie e comparazione con le altre attestazioni

mediche raccolte. Tale certificato non può certamente fondare in maniera

adeguata una inabilità lavorativa. Non solo. L'ultima attestazione - in ordine

temporale – allestita dal dott. __________ e quella del dott. __________ sono

state oggetto di valutazione da parte del dott. __________ che ha ulteriormente

concluso per una abilità lavorativa nella sua attività.

Nonostante

la paventata verosimile erezione di una perizia di parte a cura del dott. __________

(entro il 31 gennaio 2006) RI 1 non ha prodotto alcunché al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni.

7.

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; LOCHER, Grundriss des

Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). Secondo

la giurisprudenza, quanto alla valenza probante di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA

del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio

2003.

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122.

V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160

in fine con rinvii). In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto

sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di

una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique

VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le loro conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5). Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale, come detto, per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

8.

Nel

caso in esame non va dimenticato come i pareri degli specialisti in materia

dott. __________ e dott. __________ siano univoci, chiari, coerenti,

approfonditi, precisi, dettagliati e supportati sia dalle lastre radiografiche

- sempre attualizzate - che dalla TAC eseguita. Le conclusioni sono convincenti

e la loro motivazione chiara - i professionisti hanno giustificato con le

assenze di protrusioni di ernie, di segni di conflitto radicolare o discopatie

- in particolare - le loro conclusioni. Si rimanda alle certificazioni agli

atti che, lo si ripete, non sono state contraddette nella sostanza se non

timidamente - ma in maniera non sostanziata come visto - dal dott. __________. Non

vi è quindi nessun motivo per cui il Tribunale debba scostarsi dalle

conclusioni, ribadite motivatamente fino all'ultima attestazione del 12

settembre 2005, del dott. __________.

9.

Il

dott. __________ è stato incaricato, scelto tra i medici attivi quali

specialisti in materia nel Cantone Ticino, da CO 1. La professionalità del

dott. __________ è riconosciuta e, rettamente, il ricorrente non l'ha

minimamente posta in discussione. Egli ha funto da medico fiduciario per CO 1.

A questo proposito non va dimenticato il ruolo del medico della Cassa che la nuova LAMal regola all’art. 57:

" 4 Il medico di fiducia consiglia l’assicuratore su

questioni d’ordine medico come pure su

problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle tariffe. Esamina

in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione d’una prestazione da

parte dell’assicuratore.

5.

Il medico di fiducia decide autonomamente. Né

l’assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni

possono impartirgli istruzioni."

La

LAMal attribuisce quindi al medico fiduciario un ruolo importante rafforzato

rispetto alla vecchia LAMI. Il medico di fiducia è divenuto un organo di

applicazione dell'assicurazione malattia sociale e si occupa di valutare

l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un trattamento (EUGSTER,

Kranken-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], pagg.

32-34). Il suo ruolo consiste in particolare nell'evitare agli assicuratori

malattia la presa a carico di misure inutili e nell'offrire all'assicurato una

certa protezione contro un eventuale rifiuto ingiustificato dell'assicuratore

di versare prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001 nella causa V., K

87/00, pag. 4 consid. 2d e dottrina citata).

Ebbene

in concreto la particolare rilevanza del ruolo svolto dal professionista di __________,

alla luce delle sue argomentate e coerenti conclusioni, tali da ritenere ai

limiti della temerarietà l'impugnativa, impongono condivisione delle conclusioni

specialistiche ed ammissione di piena abilità lavorativa per RI 1 almeno a

partire dalla data ritenuta dall'assicuratore nella decisione impugnata. Il

ricorso va allora respinto senza conseguenze di tasse di giustizia e spese e

senza riconoscimento di ripetibili.

10.

Il

ricorrente, a più riprese, ha chiesto l'erezione di una perizia

pluridisciplinare. Va qui evidenziato come, viste le motivazioni che hanno

portato il TCA a respingere l’impugnativa, l’assunzione di ulteriori prove è

superflua e non potrebbe influire sull’esito del ricorso. Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320;

GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 5

giugno 2003 nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; STFA del 13 maggio 2003

nella causa T.T.C. SA, H 218/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V

344.

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10

pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv.

2.

Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344

consid. 3c e riferimenti).

In concreto, considerato

come la presente causa abbia potuto essere decisa sulla scorta degli atti già a

disposizione di questo TCA, lo stesso rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove. In merito alla perizia pluridisciplinare già si è detto, in corso di

motivazione, dell'assenza di indicazioni concrete che imporrebbero tale prova.

Nessun elemento medico agli atti permette seriamente e concretamente di

ritenere patologie diverse da quelle esaminate dagli specialisti. Nessuno dei

medici coinvolti ha evidenziato l'esistenza di altri possibili problemi di

salute tali da inibire la capacità lavorativa di RI 1. La prova (la perizia

rispettivamente la perizia pluridisciplinare) non appare rilevante alla luce

delle attestazioni agli atti valutate nel loro complesso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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