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Decisione

36.2005.185

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 gennaio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, salariato,

è coniugato e papà di tre bambini. Il 23 maggio 2005 ha postulato la riduzione

del premio individuale dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie

per il 2005 (doc. 1).

L’Ufficio

Assicurazione Malattia (UAM) ha chiesto all'assicurato di motivare il ritardo nell'inoltro della domanda. Le

spiegazioni dell'interessato

non sono state ritenute soddisfacenti e la sua richiesta è stata considerata

tardiva e respinta. Il reclamo non ha avuto miglior sorte, siccome anch'esso respinto con decisione del 17 ottobre

2005 (doc. A).

B. Con

ricorso del 14 novembre 2005 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati, a motivo che essendosi

trasferito in Ticino da poco (settembre 2004) non era a quel tempo ancora a

conoscenza della legislazione applicabile e dei termini d'inoltro della domanda.

Con osservazioni del 2

dicembre 2005 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso,

specificando che tanto la motivazione di non essere ancora in possesso di una

tassazione emessa dal Cantone Ticino quanto quella di aver saputo soltanto nell'aprile 2005 per il

tramite del segretario comunale della possibilità di chiedere la riduzione del

premio di cassa malati non può essere ritenuta valida. Egli

avrebbe dovuto imperativamente inoltrarla entro il 31 dicembre 2004 e produrre

dei giustificativi attestanti le sue entrate lorde più recenti (art. 67 lett. e

RLCAMal).

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 26c cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa

N., I 707/00).

Considerandi

2.

La

Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto

per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 14

novembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge

di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche

modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui

reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui

reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre

1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso

l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al

sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono

aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola”

tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata

(l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito

dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31

LCAMal.

Per quanto concerne

l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo

cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle

modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli

sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto

quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta

cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati

mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie,

mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del

26.

ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno

2005).

4.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù

della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).

L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche

calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo

mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la

concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei

casi:

"a) delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o

della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla

fonte;

c) delle persone

sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-

secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000,

il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali

in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta

alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio,

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza

di tassazione applicabile;

d) persone sole che

esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante;

e) persone

domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

f) persone al

beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al

beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa

con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito

di maternità;

m) diminuzione

importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri

fiscali applicabili." (sottolineatura

della redattrice).

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

5.

Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal

prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I

moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai

potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli

richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve

essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1

RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di

presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"a) per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso

dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli

assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c) gli assicurati

che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza

nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati

che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione

intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art.

67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare

istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura

della redattrice)

Il cpv. 2 prevede che

per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni

sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti

per l'inoltro della richiesta.

Con il 1° gennaio 2005

è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la

legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati

tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che

precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il

regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto

della stessa.

Ora, anche se si

volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore

il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da

questo Tribunale, cfr. STCA del

7.

dicembre 2005 nella causa C.M., 36.2005.115, STCA del 5 dicembre 2005 nella causa L.S., 36.2005.168, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R.,

36.2005

, STCA del 10

ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124 e STCA del 6 ottobre 2005 nella causa S., 36.2005.116), va comunque

rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima

della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del

sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali

consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva

cambiamenti importanti della sua situazione economica.

Nel Messaggio n. 5589

del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva

rammentato che:

" (…) I sussidi individuali devono

essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece

giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza

del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,

oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la

competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati

di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di

competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò

che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al

quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio,

devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)

6.

Nel

caso in esame va innanzitutto osservato che l’istanza di sussidio per il 2005 è

stata inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1); di per sé, quindi, essa è tardiva,

poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal.

A motivo del ritardo

dell'inoltro della domanda RI 1 ha precisato di non sapere che fosse possibile

richiedere un sussidio cantonale per il pagamento della Cassa malati e di non conoscerne

le modalità. Egli, trasferitosi con la famiglia nel settembre 2004 dalla

Svizzera interna nel Canton Ticino, è casualmente venuto a conoscenza

dell'esistenza di questa possibilità e dei parametri applicabili soltanto nell'aprile 2005 per il tramite del segretario

comunale, in occasione della compilazione della dichiarazione d'imposta del 2004 (doc. I e 2).

La lettera c del

succitato art. 45 cpv. 1 RLCAMal concerne le mutazioni intercantonali di

domicilio. L'istante si è

stabilito nel nostro cantone nel settembre 2004, per cui avrebbe potuto eccezionalmente

chiedere il sussidio per l'anno

2004.

entro il 31 dicembre 2004, anziché rispettare

il termine del 31 dicembre 2003 come prevede la summenzionata lettera a dell'art. 45.

La lettera c non può però

essere applicata nel caso concreto, trattandosi della domanda di sussidio per l'anno 2005,

anno successivo al suo arrivo in Ticino.

RI

1.

non invoca poi una diminuzione del suo reddito nel corso del 2005 (art. 45

cpv. 1 litt. d e 67 litt. m RLCAMal).

7.

Giusta

l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dal ricorrente, il diritto al

beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a

partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione

l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di

revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è

oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3).

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" (…) Il riconoscimento di sussidi

retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive

e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma

tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro

dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata

motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva.

(…)."

Inoltre, a norma dell’art.

45.

cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

8.

In

concreto il ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo

con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio, egli invoca unicamente

l'assenza di conoscenza della possibilità di domandare la riduzione del premio.

Ora, pur potendo

comprendere che il trasferimento nel Cantone Ticino dalla Svizzera interna, per

una giovane famiglia in attesa della nascita di due gemelli, possa comportare

qualche difficoltà, un lasso di tempo di quasi quattro mesi per chiedere il

sussidio per l'anno 2005 (da

settembre a dicembre 2004) è più che sufficiente e non giustifica il ritardo

nell'inoltro della domanda di sussidio.

Tanto più se si pone

mente al fatto che anche nella Svizzera interna esiste la possibilità di

beneficiare di sussidi per il pagamento dei premi dell'assicurazione contro le

malattie, conformemente a quanto stabilito nella LAMal, legge federale del 18

marzo 1994, che all'art. 65 e art. 66 prevede la riduzione dei premi degli

assicurati grazie ai sussidi federali e cantonali.

L'assenza di

informazioni da parte dell'UAM, pretesa dal ricorrente, non giova. Infatti

nessuno può trarre beneficio dall'ignoranza della legge; spettava all'assicurato attivarsi e richiedere alla

cancelleria comunale del suo domicilio i necessari formulari per l'ottenimento del sussidio di cassa malati.

Va ancora aggiunto che

l'insorgente, anche in assenza di una tassazione fiscale, poteva inoltrare, sempre

entro il 31 dicembre 2004, una domanda volta all'ottenimento di un sussidio

esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal),

facendo poi seguire i documenti necessari per la determinazione del suo

reddito.

Visto quanto precede,

il ricorrente non apporta dunque motivazioni sufficienti a sostegno del ritardo

nell'invio della sua istanza di

sussidio e la sua negligenza non è un motivo valido per ammettere ugualmente la

domanda di riduzione del premio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3

LCAMal).

La decisione impugnata

merita conferma. Alla luce della LPAmm, che - contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità della

procedura, si potrebbe qui imporre al ricorrente il carico di una tassa di giustizia

e di spese. Eccezionalmente si prescinde dall'attribuzione a suo carico di tali costi, siccome il ricorrente - non

cognito in materia - non era rappresentato.

9.

È

doveroso, infine, rilevare che dalla polizza assicurativa del 2005 di cassa

malati agli atti dell'UAM (doc.

1) emerge che il ricorrente era assicurato anche contro gli infortuni

nell’assicurazione di base.

Ora, l’art. 8 cpv. 1

LAMal prevede che la copertura di infortuni può essere sospesa fintanto che

l’assicurato è interamente coperto per questo rischio, a titolo obbligatorio,

giusta la LAINF. L’assicuratore procede alla sospensione su richiesta

dell’assicurato, il quale deve provare di essere interamente assicurato ai

sensi della LAINF. Il premio è ridotto in proporzione.

Il ricorrente potrà

verificare il sussistere delle citate condizioni di legge.

La presente decisione

è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la

stessa, siccome emanata in applicazione del diritto autonomo cantonale di

applicazione della LAMal (DTF 131 V 202 consid. 3 e 4, DTF 124 V 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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