36.2005.185
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16 gennaio 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
36.2005.185
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio 2005 tardiva. Arrivo in Ticino dalla Svizzera tedesca. L'assicurato non sostiene né comprova che nel 2005 ci sia stata una diminuzione dei redditi. È stato negligente. Doveva informarsi prima sulle possibilità d'ottenere un sussidio entro il 31.12.2004.Esenzione dal premio LAINF.
INTEMPESTIVITÀ
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 8 cpv. 1 LAMAL
art. 23 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. c RLCAMAL
art. 45 cpv. 2 RLCAMAL
art. 67 let. e RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.185
TB
Lugano
16 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 17 ottobre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, salariato,
è coniugato e papà di tre bambini. Il 23 maggio 2005 ha postulato la riduzione
del premio individuale dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie
per il 2005 (doc. 1).
L’Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM) ha chiesto all'assicurato di motivare il ritardo nell'inoltro della domanda. Le
spiegazioni dell'interessato
non sono state ritenute soddisfacenti e la sua richiesta è stata considerata
tardiva e respinta. Il reclamo non ha avuto miglior sorte, siccome anch'esso respinto con decisione del 17 ottobre
2005 (doc. A).
B. Con
ricorso del 14 novembre 2005 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati, a motivo che essendosi
trasferito in Ticino da poco (settembre 2004) non era a quel tempo ancora a
conoscenza della legislazione applicabile e dei termini d'inoltro della domanda.
Con osservazioni del 2
dicembre 2005 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso,
specificando che tanto la motivazione di non essere ancora in possesso di una
tassazione emessa dal Cantone Ticino quanto quella di aver saputo soltanto nell'aprile 2005 per il
tramite del segretario comunale della possibilità di chiedere la riduzione del
premio di cassa malati non può essere ritenuta valida. Egli
avrebbe dovuto imperativamente inoltrarla entro il 31 dicembre 2004 e produrre
dei giustificativi attestanti le sue entrate lorde più recenti (art. 67 lett. e
RLCAMal).
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
Considerandi
2.
La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto
per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 14
novembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge
di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola”
tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata
(l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito
dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31
LCAMal.
Per quanto concerne
l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo
cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle
modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie,
mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del
26.
ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno
2005).
4.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche
calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei
casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone
sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-
secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000,
il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali
in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta
alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone sole che
esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al
beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa
con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito
di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili." (sottolineatura
della redattrice).
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5.
Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso
dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli
assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati
che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza
nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati
che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione
intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art.
67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare
istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura
della redattrice)
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
Ora, anche se si
volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore
il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da
questo Tribunale, cfr. STCA del
7.
dicembre 2005 nella causa C.M., 36.2005.115, STCA del 5 dicembre 2005 nella causa L.S., 36.2005.168, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R.,
36.2005
, STCA del 10
ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124 e STCA del 6 ottobre 2005 nella causa S., 36.2005.116), va comunque
rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima
della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del
sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali
consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva
cambiamenti importanti della sua situazione economica.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono
essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di
riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece
giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza
del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,
oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la
competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati
di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di
competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò
che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al
quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio,
devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)
6.
Nel
caso in esame va innanzitutto osservato che l’istanza di sussidio per il 2005 è
stata inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1); di per sé, quindi, essa è tardiva,
poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal.
A motivo del ritardo
dell'inoltro della domanda RI 1 ha precisato di non sapere che fosse possibile
richiedere un sussidio cantonale per il pagamento della Cassa malati e di non conoscerne
le modalità. Egli, trasferitosi con la famiglia nel settembre 2004 dalla
Svizzera interna nel Canton Ticino, è casualmente venuto a conoscenza
dell'esistenza di questa possibilità e dei parametri applicabili soltanto nell'aprile 2005 per il tramite del segretario
comunale, in occasione della compilazione della dichiarazione d'imposta del 2004 (doc. I e 2).
La lettera c del
succitato art. 45 cpv. 1 RLCAMal concerne le mutazioni intercantonali di
domicilio. L'istante si è
stabilito nel nostro cantone nel settembre 2004, per cui avrebbe potuto eccezionalmente
chiedere il sussidio per l'anno
2004.
entro il 31 dicembre 2004, anziché rispettare
il termine del 31 dicembre 2003 come prevede la summenzionata lettera a dell'art. 45.
La lettera c non può però
essere applicata nel caso concreto, trattandosi della domanda di sussidio per l'anno 2005,
anno successivo al suo arrivo in Ticino.
RI
1.
non invoca poi una diminuzione del suo reddito nel corso del 2005 (art. 45
cpv. 1 litt. d e 67 litt. m RLCAMal).
7.
Giusta
l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dal ricorrente, il diritto al
beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a
partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata
motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva.
(…)."
Inoltre, a norma dell’art.
45.
cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
8.
In
concreto il ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo
con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio, egli invoca unicamente
l'assenza di conoscenza della possibilità di domandare la riduzione del premio.
Ora, pur potendo
comprendere che il trasferimento nel Cantone Ticino dalla Svizzera interna, per
una giovane famiglia in attesa della nascita di due gemelli, possa comportare
qualche difficoltà, un lasso di tempo di quasi quattro mesi per chiedere il
sussidio per l'anno 2005 (da
settembre a dicembre 2004) è più che sufficiente e non giustifica il ritardo
nell'inoltro della domanda di sussidio.
Tanto più se si pone
mente al fatto che anche nella Svizzera interna esiste la possibilità di
beneficiare di sussidi per il pagamento dei premi dell'assicurazione contro le
malattie, conformemente a quanto stabilito nella LAMal, legge federale del 18
marzo 1994, che all'art. 65 e art. 66 prevede la riduzione dei premi degli
assicurati grazie ai sussidi federali e cantonali.
L'assenza di
informazioni da parte dell'UAM, pretesa dal ricorrente, non giova. Infatti
nessuno può trarre beneficio dall'ignoranza della legge; spettava all'assicurato attivarsi e richiedere alla
cancelleria comunale del suo domicilio i necessari formulari per l'ottenimento del sussidio di cassa malati.
Va ancora aggiunto che
l'insorgente, anche in assenza di una tassazione fiscale, poteva inoltrare, sempre
entro il 31 dicembre 2004, una domanda volta all'ottenimento di un sussidio
esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal),
facendo poi seguire i documenti necessari per la determinazione del suo
reddito.
Visto quanto precede,
il ricorrente non apporta dunque motivazioni sufficienti a sostegno del ritardo
nell'invio della sua istanza di
sussidio e la sua negligenza non è un motivo valido per ammettere ugualmente la
domanda di riduzione del premio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3
LCAMal).
La decisione impugnata
merita conferma. Alla luce della LPAmm, che - contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità della
procedura, si potrebbe qui imporre al ricorrente il carico di una tassa di giustizia
e di spese. Eccezionalmente si prescinde dall'attribuzione a suo carico di tali costi, siccome il ricorrente - non
cognito in materia - non era rappresentato.
9.
È
doveroso, infine, rilevare che dalla polizza assicurativa del 2005 di cassa
malati agli atti dell'UAM (doc.
1) emerge che il ricorrente era assicurato anche contro gli infortuni
nell’assicurazione di base.
Ora, l’art. 8 cpv. 1
LAMal prevede che la copertura di infortuni può essere sospesa fintanto che
l’assicurato è interamente coperto per questo rischio, a titolo obbligatorio,
giusta la LAINF. L’assicuratore procede alla sospensione su richiesta
dell’assicurato, il quale deve provare di essere interamente assicurato ai
sensi della LAINF. Il premio è ridotto in proporzione.
Il ricorrente potrà
verificare il sussistere delle citate condizioni di legge.
La presente decisione
è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la
stessa, siccome emanata in applicazione del diritto autonomo cantonale di
applicazione della LAMal (DTF 131 V 202 consid. 3 e 4, DTF 124 V 9).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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