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Decisione

36.2005.186

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

9 febbraio 2006Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

nei precedenti considerandi, questa Corte ha già statuito sull'ammissibilità,

per la Cassa malati, di procedere alla compensazione di premi scaduti con

prestazioni dovute, rinviando tra l'altro alla volontà del legislatore espressa

nel relativo messaggio. Pure la dottrina si è espressa in tal senso,

richiamando la giurisprudenza applicabile in ambito LAMI. In simili circostanze

una norma cantonale che esclude questa modalità esecutiva appare di principio

in conflitto con il diritto federale. Poiché tuttavia l'assicurazione malattia

non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale, va esaminato se la

norma in questione può essere applicata nel rispetto del diritto federale. In

proposito Eugster ha evidenziato che la compensazione dovrebbe intervenire solo

posteriormente alla messa in atto della procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2 OAMal (esecuzione

secondo la LEF, notifica all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità

preposta alla riduzione dei premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto

al pagamento dei premi in caso di indigenza dev'essere messo in condizione di

effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata prima della dichiarazione

di compensazione (Eugster, op. cit., cifra marg. 226). Se è vero, infatti, che

la compensazione permette di evitare l'emissione di attestati di carenza di

beni, un simile procedimento priva la persona assicurata della possibilità di

ottenere prestazioni assistenziali in forma di pagamento del premio, previste

dal diritto cantonale. Inoltre, in seguito alla compensazione, l'assicurato può

trovarsi senza i mezzi necessari e sufficienti per pagare le prestazioni, a

scapito del fornitore di prestazioni. In simili condizioni procedere

immediatamente ad una compensazione è contrario allo spirito della legge

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226 n. 499; si confronti anche Duc, op. cit.,

pag. 470).

6.2 Da quanto sopra

esposto risulta che l'autore si esprime in favore almeno di una limitazione

temporale dell'applicabilità della compensazione, per tener conto dello spirito

della LAMal e in considerazione delle competenze cantonali in materia di

assistenza sociale e di riduzione dei premi. Secondo questa Corte a tale

opinione si può aderire, in quanto il modo di procedere proposto, simile a

quanto previsto dal diritto cantonale, non solo non compromette, bensì

contribuisce meglio alla realizzazione della LAMal. In effetti questa modalità

di esecuzione permette sia il versamento del premio all'assicuratore malattia

in tempi brevi, che quello dell'onorario pieno al fornitore di prestazioni, in

quanto l'assicurato dispone di tutta la prestazione. L'interessato può inoltre

percepire le prestazioni assistenziali di diritto.

Alla luce di queste

considerazioni la disposizione cantonale che vieta la compensazione nei casi in

cui interviene l'assistenza sociale e vi è la possibilità di ridurre i premi,

ambiti in cui è data la competenza cantonale, entra in conflitto con il diritto

federale solo nella misura in cui l'ammissibilità della compensazione è

completamente esclusa. La norma dev'essere quindi intesa nel senso che la

compensazione non va posta in atto fintanto che la cassa malati non ha dato

seguito alla procedura prevista all'art. 9 cpv. 1

OAMal, consistente nel portare a termine la procedura esecutiva

secondo la LEF, notificare il caso all'autorità d'assistenza sociale e a quella

competente per la riduzione dei premi.

Di conseguenza la

giurisprudenza federale sull'ammissibilità per la Cassa malati di procedere alla

compensazione va compresa nel senso che essa è possibile solo posteriormente

alla messa in atto, da parte dell'assicuratore malattia, della procedura di cui

all'art. 9 cpv. 1 OAMal.

6.3 In concreto non è

contestato che la Cassa malati non ha posto in esecuzione il credito vantato

nei confronti dell'intimata, né che non ha fatto capo all'autorità

assistenziale competente per il pagamento dei premi.

In simili circostanze

non può porre in esecuzione la propria pretesa tramite compensazione. In quanto

infondato il ricorso di diritto amministrativo va pertanto respinto."

Nella

citata sentenza il TFA ha aderito all’opinione di Eugster, secondo il quale “la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2

OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226).”

A

maggior ragione, ciò che vale per la compensazione di premi impagati con

prestazioni fatte valere da un assicurato, deve trovare applicazione anche

nell’ambito della sospensione da ogni pagamento delle prestazioni in caso di

malattia.

Quest’ultima

misura è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze

per l’assicurato, rispetto a quella della compensazione.

Se

la Cassa, quando intende compensare premi impagati con prestazioni, deve

mettere l’Ufficio preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere

con la compensazione, ciò deve valere anche quando la conseguenza è la

sospensione dal pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal.

9. In

concreto la norma federale (l'art. 90 cpv. 4 OAMal) è incompleta poiché non

fissa modalità e tempi entro i quali l'autorità d'assistenza sociale deve

intervenire ad effettuare il pagamento dei premi. Essa lascia quindi al Cantone

la libertà di legiferare in merito (cfr. STFA 22 ottobre 2002 del TFA (K

102/00, riprodotta al consid. 2.7.).

In

tale prospettiva l’art. 22 cpv. 1 lett. b LCAMal ha apportato gli adeguati correttivi

e prevede che nei confronti delle persone soggette all’obbligo d’assicurazione

e per le prestazioni obbligatorie di legge l’assicuratore non può sospendere le

prestazioni.

Inoltre

per l’art. 85e Reg. LCAMal la sospensione della rimunerazione delle prestazioni

può avvenire solo dopo aver ricevuto la conferma dell’IAS di sospensione del

pagamento dei crediti irrecuperabili.

Nel

caso di specie l’autorità cantonale, pendente causa, ha rilevato che “qualsiasi

pregiudiziale relativa alle pretese dell’assicuratore malattie viene lasciata

cadere da parte dello scrivente Ufficio.” (doc. VIII).

Con

scritto del 13 gennaio 2006 alla Cassa, l’IAS ha affermato che “gli ACB n. __________,

__________ e __________ sono stati da noi ritornati all’assicuratore malattie

in data 12 agosto 2004. Riposto mente alla pratica, i medesimi sono da

ritornare allo scrivente Ufficio per una nuova entrata in materia circa le

pretese dell’assicuratore.” (doc. VIII bis).

In

concreto l’assicuratore non ha rispettato il diritto cantonale, sospendendo il

pagamento delle prestazioni senza aver ottenuto la conferma da parte dell’autorità

cantonale di sospensione del versamento degli arretrati. Nella fattispecie

l’autorità cantonale ha lasciato cadere qualsiasi pregiudiziale relativa alle

pretese dell’assicuratore (doc. VIII). Vi è pertanto la garanzia dello Stato

circa un prossimo pagamento degli importi rimasti ancora insoluti.

Poiché

l’assicuratore non ha rispettato il diritto cantonale, la decisione impugnata

va annullata.

10. In

concreto, a differenza dei numerosi altri casi già giudicati da questo TCA, la

cassa non viene condannata al pagamento della tassa di giustizia, delle spese

processuali e delle spese sopportate dalla ricorrente per la procedura, poiché

dagli atti emerge che l’IAS dopo aver inizialmente ritornato gli ACB

all’assicuratore in data 12 agosto 2004, ha modificato la propria presa di

posizione lasciando cadere ogni pregiudiziale.

Copia

della presente va trasmessa all’IAS, quale parte interessata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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