Lexipedia

Decisione

36.2005.187

Ricorso contro decisione formale e non contro decisione su opposizione. Irricevibile, atti trasmessi all'amministrazione per le sue incombenze

21 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

36.2005.187

Data decisione, Autorità:

21.11.2005, TCA

Titolo:

Ricorso contro decisione formale e non contro decisione su opposizione. Irricevibile, atti trasmessi all'amministrazione per le sue incombenze

IRRICEVIBILITÀ

art. 49 LPGA

art. 52 cpv. 1 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2005.187

Lugano

21 novembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

Visto lo scritto 17/18 novembre 2005

inoltrato a questo Tribunale da:

eRI 1

contro

la decisione del 25 ottobre 2005 emessa

dall’assicuratore malattie

CO 1

in materia assicurazione sociale contro

le malattie;

non sono state chieste osservazioni alla CO

1

considerato, in fatto

ed in diritto

• che RI 1 domiciliata a __________ ed

assicurata presso la CO 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni con atto datato 17 novembre 2005 contro un provvedimento con cui

l’assicuratore ha deciso la sospensione delle prestazioni a far tempo dal 30

giugno 2005;

• che

l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni

palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni a giudicare l'opposizione;

• che,

in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Decisione passibile

di opposizione conformemente all’art. 49 … LPGA) emerge che il rimedio

giuridico avverso il provvedimento adottato da CO 1 è l’opposizione, d’altra

parte la stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto

esperibili;

• che

al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla

contestata sospensione delle prestazioni;

• che, in diritto, va rammentato come la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in

vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle

Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in

discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie

per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che la LPGA regola il tema della

decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -

entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il

1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non

nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del

1 gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad

opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è

determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda

inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali

nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a

tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza

professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto

l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le

norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre

la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002

pag. 205 - 207);

• che nel caso in esame la decisione della

Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di

una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve

pertanto essere dichiarato irricevibile;

• che si giustifica la trasmissione degli

atti alla Cassa Malati CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed

all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere

successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei

termini di legge;

Per

questi motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso 17 novembre 2005 formulato da RI 1, Lugano, é irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue

competenze, rendendo una decisione su opposizione.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster