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Decisione

36.2005.189

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 gennaio 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, coniugato e papà di una bambina, esercita un'attività indipendente. Il 27 aprile 2005 ha postulato la riduzione

del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005. L'istanza

è pervenuta all'autorità

competente il 13 maggio 2005 (doc. 1).

L’Ufficio

Assicurazione Malattia (UAM) ha chiesto all'assicurato di motivare il ritardo nell'inoltro della domanda. Le spiegazioni

dell'interessato non sono state

ritenute e la sua richiesta è stata considerata tardiva e respinta. Il reclamo

non ha avuto miglior sorte, siccome anch'esso respinto con decisione del 19 ottobre 2005 (doc. A1).

B. Con

ricorso del 16 novembre 2005 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati a motivo che

la domanda “è stata inoltrata in ritardo rispetto al termine 31 dicembre

2004, semplicemente perché ho voluto attendere l'esito della mia domanda per il 2004, essendo la prima volta che

inoltravo tale istanza di riduzione. Contavo anche di poter ricevere la

notifica di tassazione 2004 così da poter disporre di dati aggiornati sulla mia

situazione finanziaria. (…)".

Con osservazioni del 7

dicembre 2005 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso,

specificando d'un lato che la

motivazione dell'attesa della

notifica di tassazione per l'anno

2004 (giunta solo nel 2005) non può essere ritenuta valida. D'altro lato, per l'amministrazione siccome già

nel 2004 il reddito della moglie era diminuito la domanda di sussidio doveva

essere imperativamente inoltrata entro il 31 dicembre 2004.

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 26c cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa

N., I 707/00).

Considerandi

2.

La

Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in

concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il

ricorso del 16 novembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel

termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su

reclamo.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche

modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui

reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui

reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre

1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso

l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al

sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono

aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31.

LCAMal.

Per quanto concerne

l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo

cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle

modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli

sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto

quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta

cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati

mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie,

mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del

26.

ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle

riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno

2005).

4.

Non

va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù

della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).

L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare

da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite

tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.

La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle

persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o

della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla

fonte;

c) delle persone

sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-

secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67

del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le

malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di

Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio

2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni

sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta

alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio,

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza

di tassazione applicabile;

d) persone sole che

esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante;

e) persone

domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

f) persone al

beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al

beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa

con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito

di maternità;

m) diminuzione

importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri

fiscali applicabili.".

Va rammentato che, a tenore dell’art.

48.

RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in

materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di

cui al citato art. 67 RLCAMal.

5.

Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni

PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il

regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto

della stessa.

L'art. 44 RLCAMal

prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I

moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai

potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli

richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve

essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1

RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di

presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"a) per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso

dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli

assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c) gli assicurati

che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza

nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati

che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione

intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art.

67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare

istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura

della redattrice).

Il cpv. 2 prevede che

per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni

sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti

per l'inoltro della richiesta.

Con il 1° gennaio 2005

è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la

legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati

tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che

precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il

regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto

della stessa.

Ora, anche se si

volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore

il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da

questo Tribunale, cfr. STCA del

7.

dicembre 2005 nella causa C.M., 36.2005.115, STCA del 5 dicembre 2005 nella causa L.S., 36.2005.168, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R.,

36.2005

, STCA del 10

ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124 e STCA del 6 ottobre 2005 nella causa S., 36.2005.116), va comunque

rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima

della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del

sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali

consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva

cambiamenti importanti della sua situazione economica.

Nel Messaggio n. 5589

del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva

rammentato che:

" (…) I sussidi individuali devono

essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece

giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza

del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,

oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la

competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati

di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di

competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica

(ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base

al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio,

devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).

6.

Nel

caso in esame va innanzitutto osservato che l’istanza di sussidio per il 2005 è

stata inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1); di per sé, quindi, essa è tardiva,

poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal.

Malgrado ciò, in virtù

dell'art. 67 lett. m RLCAMal a

cui rinvia l'art. 45 cpv. 1

lett. d RLCAMal, v'è da

considerare l'intervenuta

modifica della situazione economica del richiedente. Ora, questo cambiamento,

come affermato dall'interessato

medesimo (doc. 6), è tuttavia subentrato già nel corso del 2004, e

meglio dal mese di febbraio 2004, quando il reddito conseguito dalla moglie in

qualità di igienista dentale è sensibilmente diminuito. Di conseguenza, è già

nel corso dell'anno in

cui è intervenuta questa mutazione che, imperativamente,

l'interessato doveva postulare

la riduzione del premio di cassa malati per il 2005 (art. 45 cpv. 1 lett. d

RLCAMal).

Recentemente, questo

Tribunale ha avuto modo di risolvere questa questione, affermando appunto che

siccome il peggioramento delle condizioni finanziarie dell'istante era intervenuto nel 2003 e non nel

2005, non era possibile porre rimedio alla tardività della richiesta di

sussidio per il 2005, inoltrata nel corso del 2005, facendo valere l'eccezione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (STCA del 28 novembre 2005 nella causa D.B., 36.2005.151).

Ne discende che siccome

l’assicurato è tassato in via ordinaria giusta l’art. 45 cpv. 1 lett. a

RLCAMal egli avrebbe dovuto inoltrare la richiesta nel corso dell'anno che precede la corresponsione del

sussidio, ovvero entro il 31 dicembre 2004, quando già poteva disporre

dei dati necessari allo scopo, giacché la moglie ha ridotto il proprio reddito

dal mese di febbraio 2004. Inoltrando la richiesta di sussidio soltanto nel

2005, la stessa, come detto, è di principio tardiva. Come visto, nemmeno la

circostanza che nel 2004 la sua situazione di reddito è mutata come dispone l'art. 67 lett. m RLCAMal, a cui rinvia l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, può

comunque giustificare questo suo ritardo.

7.

Giusta

l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dal ricorrente, il diritto al

beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a

partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione

l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di

revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è

oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3).

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" (…) Il riconoscimento di sussidi

retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive

e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma

tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro

dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata

motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva.

(…).".

Inoltre, per l’art. 45

cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

8.

In

concreto, il ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo

con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio. Si limita a sostenere di avere

atteso che l'UAM stesso decidesse

sulla richiesta relativa all'anno

2004.

e che fosse in possesso di tutti i dati necessari, in particolare della

notifica di tassazione 2004.

Va in proposito rilevato

che l’autorità amministrativa non può, come sembra richiedere il ricorrente,

fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a

quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella

sentenza dell'11 ottobre 2004

nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente

una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio

di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di

sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58

Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto

evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione

relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di

importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata

trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da

quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste)

per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle

legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in

particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è

verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non

modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare

comunque alla tassazione 2001-2002. (…).".

Poiché per la

determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2005 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti

si deducono dalla notifica di tassazione 2001-2002 (cfr. consid. 3), la decisione

di tassazione per l'anno 2004 non

ha dunque alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. La scelta dell’Esecutivo cantonale,

per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in

assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei

dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di

legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta

del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata

dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la

concessione dei sussidi non sono stati aumentati.

Pertanto, l'attesa dell'istante,

protrattasi fino al maggio 2005, per la ricezione della notifica di tassazione

2004.

non può scusare il suo ritardo nell'invio della richiesta per il sussidio per il 2005 che, va ribadito, in

virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett.

a e d RLCAMal doveva imperativamente essere trasmessa all'UAM entro il 31 dicembre 2004, ritenuto che

una riduzione del reddito complessivo dell'insorgente era già intervenuta nel corso di quell'anno.

Per i medesimi motivi va

respinta anche la giustificazione secondo cui il ritardo nell'inoltro della domanda di sussidio in esame

va ricondotto all'intenzione di

produrre all'UAM gli estratti

bancari attestanti il debito ipotecario al 1° semestre 2005.

Alla stessa stregua, la

motivazione data dal ricorrente per il quale l'attesa nell'inoltro della

richiesta di sussidio sarebbe dovuta all'esigenza di conoscere prima l'esito della richiesta di sussidio per l'anno 2004 onde evitare di introdurre inutilmente la domanda per il

2005, non può essere condivisa. Come visto, il diritto al sussidio per l'anno 2005 dipende dal reddito determinante

fissato con la notifica di tassazione 2001-2002. È quindi indipendente dalla

concessione o meno del sussidio per l'anno 2004 o per un altro periodo.

9.

Il

ricorrente ritiene che vada tutelata la sua buona fede a suffragio del suo "volontario"

ritardo. Il tema è stato oggetto di esame nella sentenza 24 ottobre 2005 nella

causa D.S., 36.2005.117 con cui l'argomento è stato respinto in questi termini:

" 6. Il signor X ha prodotto le

decisioni dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il

2004, è stato riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli

anni. Sia per il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12

novembre 2003) le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi

nell’assicurazione sociale malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini sia per il 2003 che per il 2004 il periodo fiscale

per l’accertamento del reddito determinante era il biennio 2001 – 2002. In

concreto non appare di rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale

sia stata ammessa l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L).

In effetti da tale circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della

sua buona fede. Il tema della buona fede è stato recentemente trattato da

questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza

20.

ottobre 2005 in re Z. inc. 36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione

della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero

che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione

federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti

dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia

agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità,

ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità

delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto

permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie

promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione

erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un

vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa

G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e

scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e

consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la

cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate). La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si

riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli

amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del

principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in

primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla

legge.

Nel concreto caso non può essere fatto

riferimento alla buona fede. Non è qui discussione di buona fede invocabile per

ottenere un vantaggio in maniera contrastante al tenore di legge. Con

riferimento specifico alla domanda di riduzione dei premi del 2005, ancorché il

DE emesso dall’esecutivo cantonale faccia ulteriormente capo alla tassazione di

riferimento 2001 – 2002, non sono date le premesse per una promessa, una

garanzia od una concreta aspettativa di prestazione contraria al tenore di

legge. La necessità di formulare annualmente la domanda di riduzione dei premi

da parte degli assicurati, nonostante i medesimi parametri utilizzati

dall’esecutivo, appare significativo in proposito. Poco importa allora

accertare i motivi per i quali il sussidio è stato concesso nel 2003 e nel 2004."

(sottolineature della

redattrice).

In esito alle

considerazioni esposte, il ricorrente non apporta dunque particolari

motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la sua negligenza non è un motivo

valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del

premio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Pertanto, la decisione

impugnata merita conferma. Alla luce della LPAmm, che - contrariamente alla

LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, si potrebbe qui imporre il

carico di tassa di giustizia e spese al ricorrente. Eccezionalmente si

prescinde siccome il ricorrente - non cognito in materia - non era

rappresentato. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun

rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione

del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3

maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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