36.2005.189
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12 gennaio 2006Italiano21 min
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Numero d'incarto:
36.2005.189
Data decisione, Autorità:
12.01.2006, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio tardiva. Le motivazioni d'aver atteso la notifica della tassazione 2004 e l'esito della domanda di sussidio per il 2004 non sono atte a scusare il suo ritardo. Non c'è violazione della sua buona fede da parte dell'amministrazione.
BUONA FEDE
SUSSIDIO / SUSSIDI
TARDIVITÀ
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. d RLCAMAL
art. 67 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.189
TB
Lugano
12 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 19 ottobre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, coniugato e papà di una bambina, esercita un'attività indipendente. Il 27 aprile 2005 ha postulato la riduzione
del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005. L'istanza
è pervenuta all'autorità
competente il 13 maggio 2005 (doc. 1).
L’Ufficio
Assicurazione Malattia (UAM) ha chiesto all'assicurato di motivare il ritardo nell'inoltro della domanda. Le spiegazioni
dell'interessato non sono state
ritenute e la sua richiesta è stata considerata tardiva e respinta. Il reclamo
non ha avuto miglior sorte, siccome anch'esso respinto con decisione del 19 ottobre 2005 (doc. A1).
B. Con
ricorso del 16 novembre 2005 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati a motivo che
la domanda “è stata inoltrata in ritardo rispetto al termine 31 dicembre
2004, semplicemente perché ho voluto attendere l'esito della mia domanda per il 2004, essendo la prima volta che
inoltravo tale istanza di riduzione. Contavo anche di poter ricevere la
notifica di tassazione 2004 così da poter disporre di dati aggiornati sulla mia
situazione finanziaria. (…)".
Con osservazioni del 7
dicembre 2005 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso,
specificando d'un lato che la
motivazione dell'attesa della
notifica di tassazione per l'anno
2004 (giunta solo nel 2005) non può essere ritenuta valida. D'altro lato, per l'amministrazione siccome già
nel 2004 il reddito della moglie era diminuito la domanda di sussidio doveva
essere imperativamente inoltrata entro il 31 dicembre 2004.
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
Considerandi
2.
La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 16 novembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31.
LCAMal.
Per quanto concerne
l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo
cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle
modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli
sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto
quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta
cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie,
mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del
26.
ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle
riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno
2005).
4.
Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare
da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone
sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-
secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta
alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone sole che
esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al
beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa
con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito
di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili.".
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48.
RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
5.
Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni
PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il
regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto
della stessa.
L'art. 44 RLCAMal
prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I
moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve
essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso
dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli
assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati
che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza
nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati
che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione
intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art.
67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare
istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura
della redattrice).
Il cpv. 2 prevede che
per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni
sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti
per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la
legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il
regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
Ora, anche se si
volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore
il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da
questo Tribunale, cfr. STCA del
7.
dicembre 2005 nella causa C.M., 36.2005.115, STCA del 5 dicembre 2005 nella causa L.S., 36.2005.168, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R.,
36.2005
, STCA del 10
ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124 e STCA del 6 ottobre 2005 nella causa S., 36.2005.116), va comunque
rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima
della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del
sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali
consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva
cambiamenti importanti della sua situazione economica.
Nel Messaggio n. 5589
del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della
LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva
rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono
essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di
riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece
giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza
del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,
oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la
competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati
di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di
competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica
(ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base
al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio,
devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).
6.
Nel
caso in esame va innanzitutto osservato che l’istanza di sussidio per il 2005 è
stata inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1); di per sé, quindi, essa è tardiva,
poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal.
Malgrado ciò, in virtù
dell'art. 67 lett. m RLCAMal a
cui rinvia l'art. 45 cpv. 1
lett. d RLCAMal, v'è da
considerare l'intervenuta
modifica della situazione economica del richiedente. Ora, questo cambiamento,
come affermato dall'interessato
medesimo (doc. 6), è tuttavia subentrato già nel corso del 2004, e
meglio dal mese di febbraio 2004, quando il reddito conseguito dalla moglie in
qualità di igienista dentale è sensibilmente diminuito. Di conseguenza, è già
nel corso dell'anno in
cui è intervenuta questa mutazione che, imperativamente,
l'interessato doveva postulare
la riduzione del premio di cassa malati per il 2005 (art. 45 cpv. 1 lett. d
RLCAMal).
Recentemente, questo
Tribunale ha avuto modo di risolvere questa questione, affermando appunto che
siccome il peggioramento delle condizioni finanziarie dell'istante era intervenuto nel 2003 e non nel
2005, non era possibile porre rimedio alla tardività della richiesta di
sussidio per il 2005, inoltrata nel corso del 2005, facendo valere l'eccezione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (STCA del 28 novembre 2005 nella causa D.B., 36.2005.151).
Ne discende che siccome
l’assicurato è tassato in via ordinaria giusta l’art. 45 cpv. 1 lett. a
RLCAMal egli avrebbe dovuto inoltrare la richiesta nel corso dell'anno che precede la corresponsione del
sussidio, ovvero entro il 31 dicembre 2004, quando già poteva disporre
dei dati necessari allo scopo, giacché la moglie ha ridotto il proprio reddito
dal mese di febbraio 2004. Inoltrando la richiesta di sussidio soltanto nel
2005, la stessa, come detto, è di principio tardiva. Come visto, nemmeno la
circostanza che nel 2004 la sua situazione di reddito è mutata come dispone l'art. 67 lett. m RLCAMal, a cui rinvia l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, può
comunque giustificare questo suo ritardo.
7.
Giusta
l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dal ricorrente, il diritto al
beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a
partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata
motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva.
(…).".
Inoltre, per l’art. 45
cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in
Ticino (STCA 9 dicembre 2002
nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte
dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per
giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di
sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la
sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
8.
In
concreto, il ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo
con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio. Si limita a sostenere di avere
atteso che l'UAM stesso decidesse
sulla richiesta relativa all'anno
2004.
e che fosse in possesso di tutti i dati necessari, in particolare della
notifica di tassazione 2004.
Va in proposito rilevato
che l’autorità amministrativa non può, come sembra richiedere il ricorrente,
fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a
quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella
sentenza dell'11 ottobre 2004
nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente
una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio
di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di
sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58
Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto
evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione
relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di
importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata
trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da
quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste)
per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle
legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in
particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è
verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non
modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare
comunque alla tassazione 2001-2002. (…).".
Poiché per la
determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2005 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti
si deducono dalla notifica di tassazione 2001-2002 (cfr. consid. 3), la decisione
di tassazione per l'anno 2004 non
ha dunque alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. La scelta dell’Esecutivo cantonale,
per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in
assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei
dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di
legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta
del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata
dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la
concessione dei sussidi non sono stati aumentati.
Pertanto, l'attesa dell'istante,
protrattasi fino al maggio 2005, per la ricezione della notifica di tassazione
2004.
non può scusare il suo ritardo nell'invio della richiesta per il sussidio per il 2005 che, va ribadito, in
virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett.
a e d RLCAMal doveva imperativamente essere trasmessa all'UAM entro il 31 dicembre 2004, ritenuto che
una riduzione del reddito complessivo dell'insorgente era già intervenuta nel corso di quell'anno.
Per i medesimi motivi va
respinta anche la giustificazione secondo cui il ritardo nell'inoltro della domanda di sussidio in esame
va ricondotto all'intenzione di
produrre all'UAM gli estratti
bancari attestanti il debito ipotecario al 1° semestre 2005.
Alla stessa stregua, la
motivazione data dal ricorrente per il quale l'attesa nell'inoltro della
richiesta di sussidio sarebbe dovuta all'esigenza di conoscere prima l'esito della richiesta di sussidio per l'anno 2004 onde evitare di introdurre inutilmente la domanda per il
2005, non può essere condivisa. Come visto, il diritto al sussidio per l'anno 2005 dipende dal reddito determinante
fissato con la notifica di tassazione 2001-2002. È quindi indipendente dalla
concessione o meno del sussidio per l'anno 2004 o per un altro periodo.
9.
Il
ricorrente ritiene che vada tutelata la sua buona fede a suffragio del suo "volontario"
ritardo. Il tema è stato oggetto di esame nella sentenza 24 ottobre 2005 nella
causa D.S., 36.2005.117 con cui l'argomento è stato respinto in questi termini:
" 6. Il signor X ha prodotto le
decisioni dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il
2004, è stato riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli
anni. Sia per il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12
novembre 2003) le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi
nell’assicurazione sociale malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini sia per il 2003 che per il 2004 il periodo fiscale
per l’accertamento del reddito determinante era il biennio 2001 – 2002. In
concreto non appare di rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale
sia stata ammessa l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L).
In effetti da tale circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della
sua buona fede. Il tema della buona fede è stato recentemente trattato da
questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza
20.
ottobre 2005 in re Z. inc. 36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione
della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero
che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione
federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti
dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia
agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità,
ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità
delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto
permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie
promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione
erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un
vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa
G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e
scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e
consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate). La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si
riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli
amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del
principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in
primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla
legge.
Nel concreto caso non può essere fatto
riferimento alla buona fede. Non è qui discussione di buona fede invocabile per
ottenere un vantaggio in maniera contrastante al tenore di legge. Con
riferimento specifico alla domanda di riduzione dei premi del 2005, ancorché il
DE emesso dall’esecutivo cantonale faccia ulteriormente capo alla tassazione di
riferimento 2001 – 2002, non sono date le premesse per una promessa, una
garanzia od una concreta aspettativa di prestazione contraria al tenore di
legge. La necessità di formulare annualmente la domanda di riduzione dei premi
da parte degli assicurati, nonostante i medesimi parametri utilizzati
dall’esecutivo, appare significativo in proposito. Poco importa allora
accertare i motivi per i quali il sussidio è stato concesso nel 2003 e nel 2004."
(sottolineature della
redattrice).
In esito alle
considerazioni esposte, il ricorrente non apporta dunque particolari
motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la sua negligenza non è un motivo
valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del
premio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Pertanto, la decisione
impugnata merita conferma. Alla luce della LPAmm, che - contrariamente alla
LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, si potrebbe qui imporre il
carico di tassa di giustizia e spese al ricorrente. Eccezionalmente si
prescinde siccome il ricorrente - non cognito in materia - non era
rappresentato. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun
rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione
del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3
maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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