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Decisione

36.2005.19

assegnazione di indennità perdita di guadagno in caso di malattia

10 novembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di far proprie le conclusioni della perita basate su un approfondito e completo

esame di tutte le affezioni lamentate dall’assicurato. Alla perizia deve essere

quindi attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri

giurisprudenziali. Del resto le parti non hanno contestato le conclusioni

peritali, ed anzi, anche la convenuta le ha accettate;

- che

in concreto infatti lo stesso assicuratore, chiamato a presentare osservazioni

scritte in merito ha affermato che “preso atto del tenore della perizia 11

ottobre 2005 redatta dalla dr.ssa __________, con la presente, CO 1 prende atto

che la decisione 29 ottobre 2004 si rivela essere inappropriata e pertanto

dichiara che erogherà al signor RI 1 le prestazioni assicurative perdita di

guadagno fino ad esaurimento del diritto” (doc. XXI);

- che

in queste condizioni il ricorso va accolto e la decisione impugnata va

modificata nel senso che il ricorrente ha diritto al versamento di indennità

giornaliere complete fino all’esaurimento del suo diritto come indicato

dall’assicuratore;

- che

di conseguenza non si dà seguito alla richiesta di assunzione di ulteriori

prove proposte dal ricorrente (cfr. STFA del 20 settembre 2005, H 231/04,

consid. 3.3.2);

- che

in virtù dell’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto

al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle

assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso,

ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento;

- che

l’assicuratore dopo aver proposto di modificare la decisione, ha affermato che

“il motivo di questo cambiamento di apprezzamento” è da far risalire

alla circostanza che “la scrivente non ha mai avuto notizia circa

l’esistenza di una tematica psico-sociale” (doc. XXI), non avendo, il

ricorrente, mai indicato di soffrire di tale patologia (doc. XXI), per cui “se

da un lato, erogherà le relative prestazioni; dall’altro, chiede di essere

esentata dal pagamento di ripetibili poiché la decisione impugnata è stata resa”

dall’assicuratore “sulla base di una incompleta comunicazione” da parte

dell’insorgente “di fatti determinanti per la valutazione della fattispecie.”

(doc. XXI);

- che

il ricorrente afferma di non poter rinunciare alle ripetibili “a meno che

Considerandi

controparte provveda immediatamente ad allestire il conteggio degli arretrati e

proceda al versamento puntuale con effetto immediato dell’intera indennità. Con

queste premesse” l’insorgente “può rinunciare alla piena attribuzione di

ripetibili, accettando di vedersene assegnate solo una quota.” (doc.

XXIII);

- che

nel caso di specie la patologia psichica ha avuto inizio nel corso del mese di

settembre 2004, ossia precedentemente all’emanazione delle decisione impugnata

del 18 gennaio 2005;

- che

secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare

l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è

stata resa la decisione impugnata – in casu 18 gennaio 2005 -, ritenuto

che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366

consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102);

- che

in concreto il TCA deve pertanto prendere in considerazione la malattia insorta

prima dell'emanazione della decisione su opposizione e conseguentemente

l'assicuratore deve prendere in conto gli ulteriori accertamenti medici (cfr. anche

STCA del 1. settembre 2004, 36.2003.65 e STFA del 27 ottobre 2004 (I

65/03) e contrario), per cui, come già deciso nella STCA del 1.

settembre 2004 (inc. 36.2003.75), l’insorgente ha diritto a ripetibili

calcolate tenendo conto dell’importanza della lite, della sua complessità e

dello scritto 2 novembre 2005 del ricorrente (doc. XXIII);

- che

circa la presunta assenza di segnalazione da parte del ricorrente della

malattia psichica va abbondanzialmente rilevato che il perito, come ammesso

dalla stessa cassa (doc. XXI), ha sottolineato come non solo il medico curante

ma anche “i medici dell’assicurazione, a mio parere, non hanno tenuto

conto dello stato psico-emotivo e psico-sociale del paziente”

(sottolineature del redattore). Certo, lo stesso paziente “probabilmente”

(doc. XIX), li ha fuorviati perché si vergognava delle difficoltà in cui viveva

e spostava il problema sul disturbo somatico (doc. XIX), tuttavia lo psichiatra

curante ha rilevato che l’episodio depressivo, pur presente da settembre 2004 (doc.

XIX) è stato curato da gennaio 2005 (doc. VIIIbis), ossia il mese in cui la

decisione su opposizione è stata emanata ed ha preso maggior ampiezza nel mese

di febbraio 2005 (doc. XIX) quando è stato segnalato nel ricorso dello stesso

mese (ed essendo già stata emessa la decisione su opposizione l’insorgente non

poteva che ricorrere al TCA per far valere i suoi diritti);

- che

in queste condizioni all’assicurato non può essere imputato di aver

“sottaciuto” (doc. XXV) la malattia anche perché “dapprima disconosceva la

reale portata dei disturbi non intendendo sottoporsi a consulto con lo

psichiatra” (doc. C).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è modificata nel senso che CO 1 è condannata a versare a RI

1 indennità giornaliere al 100% anche oltre il 1. marzo 2005 fino ad

esaurimento del suo diritto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà a RI 1 fr. 700.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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