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Decisione

36.2005.190

richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

23 gennaio 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel

corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare

nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno

stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del

2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal.

Infatti,

per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente),

l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di

competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal). In concreto la richiesta

doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre 2004 quando l’interessato doveva

disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire il suo reddito nel

corso di quell’anno. Se non avesse avuto a disposizione tutta la

documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il formulario,

indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati

in un secondo tempo.

Il

TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,

l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre

dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la

documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà

inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005,

nella causa R., 36.2005.136).

La

circostanza che l’interessato ha iniziato la propria attività indipendente nel

corso del mese di gennaio 2004 non può essere considerata una motivazione

sufficiente, anche perché l’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal prevede la

possibilità di chiedere la riduzione del premio dopo lo scadere del termine

previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal solo in caso di mutate

condizioni di reddito nel corso dell’anno in cui il sussidio viene chiesto

(cfr. anche art. 67 lett. m Reg. LCAMal).

In

concreto l’insorgente non fa valere una modifica del suo reddito per il 2005

(del resto già la tassazione 2004 conclude con un reddito imponibile pari a fr.

0).

Va

poi rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio

di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal,

entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame

delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le

circostanze economiche e familiari più recenti).”

Anche

se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in

vigore l’1.1.2005 si applica al caso di specie (circostanza negata da questo

Tribunale, cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10

ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che il

Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

in casi particolari.

Queste

situazioni non sono adempiute nel caso concreto.

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

7. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata

motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA

25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il

sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi

verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8. Nel

caso di specie l’insorgente fa valere di essersi informato nel corso del mese

di aprile 2005 presso l’IAS per sapere se avrebbe ancora potuto ottenere il

sussidio. La risposta sarebbe stata positiva (doc. I).

Implicitamente

fa valere il principio della buona fede.

Il

diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento

giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9

della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che

l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per

tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della

legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono

così essere formulate:

1. l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la promessa

dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.

Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione errata

ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è

pregiudizievole;

5.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68

segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.

3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V

55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.

(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.

fed. (RAMI 2000 pag. 223).

In

merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982

pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992

pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; GRISEL, Traité de droit

administratif, vol. I, pag. 390 segg.; KNAPP, Précis de

droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109;

HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg..

Nel

caso di specie l’insorgente non può beneficiare della protezione della buona

fede, poiché l’informazione errata che asserisce di aver ottenuto, ossia di

poter ancora chiedere il sussidio dell’anno in corso fino alla fine del mese di

agosto, è stata data quando comunque l’eventuale inoltro della richiesta di

sussidio era già tardivo, poiché avvenuto oltre il termine previsto dall’art.

45.

lett. a Reg. LCAMal. Infatti la domanda è stata posta nel corso del mese di

aprile 2005 (cfr. doc. I).

9.

Infine,

la circostanza che il ricorrente ha ottenuto, in altri ambiti, condoni e

sussidi retroattivi, non influisce sull’esito del presente ricorso poiché la

richiesta di sussidio è regolata dalla LCAMal e dal suo regolamento che soli

determinano la procedura da rispettare per ottenere il beneficio del sussidio.

Sussidi

ottenuti in altri ambiti non hanno alcuna influenza sul diritto all’aiuto da

parte dello Stato per il pagamento dei premi di Cassa malati.

Neppure

la notifica della decisione di tassazione 2004 può essere d’aiuto al

ricorrente. Infatti l’autorità amministrativa non può fare uso

della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello

determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza

11.

ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:

" Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002."

Nel

caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2004. La scelta

dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e

revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La

maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far

capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con

il DE citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio

di Stato appare inoltre giustificata, come evocato, dalle recenti modifiche

della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi

non sono stati aumentati.

Stante quanto precede il

ricorrente non apporta adeguate motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la

sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la

domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Non

essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per

il sussidio 2005, la decisione impugnata va confermata l’impugnativa respinta

senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili. Il giudice,

pur cosciente delle gravi ristrettezze in cui si trova il ricorrente, deve

applicare le norme vigenti secondo prassi e non può scartarne l'applicazione.

Ciò anche quando il risultato che ne deriva appare iniquo nelle sue

conseguenze.

Alla

luce della LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA - non impone gratuità della

procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente

questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva

non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome

emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in

questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.

anche DTF 131 V 202).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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