36.2005.190
richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
23 gennaio 2006Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.190
Data decisione, Autorità:
23.01.2006, TCA
Titolo:
richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
BUONA FEDE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.190
cs
Lugano
23 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 10 novembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 ha postulato, il 22 agosto 2005, la concessione del sussidio per il pagamento
del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005.
L’istanza
è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio
assicurazione malattia (UAM). Il reclamo non ha avuto miglior sorte siccome
respinto con decisione del 10 novembre 2005.
B. Con
ricorso del 17 novembre 2005 RI 1 si è aggravato al TCA affermando di essersi
informato telefonicamente nel corso del mese di aprile 2005 presso l’Istituto
delle assicurazioni sociali per sapere se avrebbe ancora potuto ottenere il
sussidio per l’anno in corso. Avendo ottenuto una risposta positiva, nel senso
che avrebbe ancora avuto tempo fino ad agosto, riteneva che la sua richiesta sarebbe
stata evasa positivamente, anche perché, vista la sua situazione economica, ha
ottenuto il condono delle imposte retroattive del 2004, la figlia ha ottenuto,
retroattivamente, l’assegno di studio e “l’Ufficio delle abitazioni di __________
mi ha concesso la ripresa delle riduzioni di base.” Egli fa poi valere che
la tassazione 2004 prevede un imponibile pari a fr. 0.—. (doc. I)
C. Con
osservazioni del 13 dicembre 2005 l’UAM propone la reiezione del ricorso (doc.
III).
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione
emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati
nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile in concreto
per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel
corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare
nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno
stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del
2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal.
Infatti,
per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente),
l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di
competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal). In concreto la richiesta
doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre 2004 quando l’interessato doveva
disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire il suo reddito nel
corso di quell’anno. Se non avesse avuto a disposizione tutta la
documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il formulario,
indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati
in un secondo tempo.
Il
TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,
l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre
dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la
documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà
inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005,
nella causa R., 36.2005.136).
La
circostanza che l’interessato ha iniziato la propria attività indipendente nel
corso del mese di gennaio 2004 non può essere considerata una motivazione
sufficiente, anche perché l’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal prevede la
possibilità di chiedere la riduzione del premio dopo lo scadere del termine
previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal solo in caso di mutate
condizioni di reddito nel corso dell’anno in cui il sussidio viene chiesto
(cfr. anche art. 67 lett. m Reg. LCAMal).
In
concreto l’insorgente non fa valere una modifica del suo reddito per il 2005
(del resto già la tassazione 2004 conclude con un reddito imponibile pari a fr.
0).
Va
poi rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio
di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal,
entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame
delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le
circostanze economiche e familiari più recenti).”
Anche
se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in
vigore l’1.1.2005 si applica al caso di specie (circostanza negata da questo
Tribunale, cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10
ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che il
Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo
in casi particolari.
Queste
situazioni non sono adempiute nel caso concreto.
La
richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.
7. Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata
motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA
25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il
sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi
verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
8. Nel
caso di specie l’insorgente fa valere di essersi informato nel corso del mese
di aprile 2005 presso l’IAS per sapere se avrebbe ancora potuto ottenere il
sussidio. La risposta sarebbe stata positiva (doc. I).
Implicitamente
fa valere il principio della buona fede.
Il
diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento
giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9
della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che
l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così
un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a
consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per
tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della
legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono
così essere formulate:
1. l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
Considerandi
2.
l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
la promessa
dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La
comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il
destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile
(protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104
V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz.
Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);
4.
l'informazione errata
ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è
pregiudizievole;
5.
la legge non è stata
modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68
segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.
3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V
55).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.
(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.
fed. (RAMI 2000 pag. 223).
In
merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982
pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992
pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I, pag. 390 segg.; KNAPP, Précis de
droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109;
HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg..
Nel
caso di specie l’insorgente non può beneficiare della protezione della buona
fede, poiché l’informazione errata che asserisce di aver ottenuto, ossia di
poter ancora chiedere il sussidio dell’anno in corso fino alla fine del mese di
agosto, è stata data quando comunque l’eventuale inoltro della richiesta di
sussidio era già tardivo, poiché avvenuto oltre il termine previsto dall’art.
45.
lett. a Reg. LCAMal. Infatti la domanda è stata posta nel corso del mese di
aprile 2005 (cfr. doc. I).
9.
Infine,
la circostanza che il ricorrente ha ottenuto, in altri ambiti, condoni e
sussidi retroattivi, non influisce sull’esito del presente ricorso poiché la
richiesta di sussidio è regolata dalla LCAMal e dal suo regolamento che soli
determinano la procedura da rispettare per ottenere il beneficio del sussidio.
Sussidi
ottenuti in altri ambiti non hanno alcuna influenza sul diritto all’aiuto da
parte dello Stato per il pagamento dei premi di Cassa malati.
Neppure
la notifica della decisione di tassazione 2004 può essere d’aiuto al
ricorrente. Infatti l’autorità amministrativa non può fare uso
della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello
determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza
11.
ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002."
Nel
caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2004. La scelta
dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e
revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La
maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far
capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con
il DE citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio
di Stato appare inoltre giustificata, come evocato, dalle recenti modifiche
della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi
non sono stati aumentati.
Stante quanto precede il
ricorrente non apporta adeguate motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la
sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la
domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Non
essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per
il sussidio 2005, la decisione impugnata va confermata l’impugnativa respinta
senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili. Il giudice,
pur cosciente delle gravi ristrettezze in cui si trova il ricorrente, deve
applicare le norme vigenti secondo prassi e non può scartarne l'applicazione.
Ciò anche quando il risultato che ne deriva appare iniquo nelle sue
conseguenze.
Alla
luce della LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA - non impone gratuità della
procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente
questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva
non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome
emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in
questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.
anche DTF 131 V 202).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster