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36.2005.192

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21 agosto 2006Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,

indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V

233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;

DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF

105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato

la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso

d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi

diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto deve essere ricordato

che il principio dell'esigibilità

configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina

questo principio permette di pretendere da una persona un determinato

comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997,

pag. 71 e dottrina ivi citata).

5. Circa

l'incapacità lavorativa dell'assicurato va osservato come il suo medico curante,

dr. med. __________, medicina interna, l'abbia posto di volta in volta in inabilità al lavoro al 100% dal 20

ottobre 2004. Rifacendosi alla diagnosi dello specialista dr. med. __________, il

14 settembre 2005 (doc. 34) il medico curante ha ribadito un'insufficienza-instabilità lombosacrale

oligosintomatica se non vi sono sollecitazioni fisiche, ma altamente

sintomatica con coinvolgimento misto pseudo-radicolare dell'arto inferiore sinistro in occasione di

sforzi, rispettivamente dalla permanenza prolungata in determinate posizioni.

Queste patologie impedivano quindi chiaramente all'assicurato di riprendere la sua professione di idraulico, mentre anch'egli riteneva auspicabile una riformazione

professionale.

Il primo esame medico

esperito dal dr. med. __________ a mezzo di una risonanza magnetica della

colonna lombare, ha riscontrato una moderata ernia discale in sede mediana/ paramediana

bilateralmente a livello del disco L5-S1 associato ad una deformazione della

parete anteriore del sacco durale senza una chiara compressione radicolare,

come pure discreti segni di spondiloartrosi a livello L5-S1 bilaterali (doc.

6). L'esperto ha ribadito

queste conclusioni nella successiva visita dell'8 giugno 2005, annotando una discreta progressione del reperto

rispetto all'esame RM del 1°

dicembre 2004 (doc. 23).

Il secondo medico

interpellato dall'assicurato, dr.

med. __________, FMH neurologia, l'ha visitato sempre nel mese di dicembre 2004 (doc. 8) e, dopo aver

descritto l'anamnesi, basandosi

sulla risonanza magnetica lombo-sacrale esperita dal citato collega ha posto la

diagnosi di lombalgie recidivanti su modiche alterazioni statico-degenerative

del rachide lombo-sacrale con discopatia L5-S1 con prolasso a base larga del

disco intervertebrale. Egli ha concluso per una ripresa lavorativa nella

misura del 50%, evitando però di portare pesi superiori ai 10 kg,

almeno inizialmente.

Tuttavia, siccome l'attività precedente del ricorrente richiedeva

di sollevare pesi superiori ai 20 kg, il suo medico curante (dr. __________) l'ha ritenuto inabile al 100% (doc.

9).

Il 2 febbraio 2005

(doc. 13) il Prof. dr. med. __________ ha valutato l'assicurato dal profilo neurochirurgico, non riscontrando elementi

per una sofferenza centrale, né una compressione periferica. Egli ha

identificato "sintomi caratteristici per un'insufficienza segmentaria lombosacrale con

dolori che si accentuano nettamente dopo permanenza in una determinata

posizione (anche supina) mentre si attenuano fino a scomparire se egli può

cambiare spesso posizione ed evitare sforzi. Lo studio RM non dimostra ernie

discali, ma una chiara degenerazione focale del disco intersomatico

lombosacrale, al momento senza segni franchi per una rottura annulare interna

(comunque possibile). Sulla base di questi elementi è del tutto evidente che il

signor RI 1 non può attualmente essere reinserito nel processo lavorativo e che

occorre sfruttare al massimo le possibilità conservative poiché ha ancora

possibilità relativamente buone di risolvere il problema senza il ricorso a

provvedimenti invasivi. (…) Abbiamo spiegato nei particolari la situazione al

paziente, tranquillizzandolo sull'entità attuale del problema e raccomandandogli di esplorare fin d'ora le possibilità di riformazione." (sottolineatura della

redattrice).

Rivedendo l'assicurato il 27 giugno 2005 (doc. 35), il

medico ha riaffermato che occorre procedere con una riformazione

professionale.

Dopo una degenza di un

mese in clinica per la riabilitazione del dorso, basandosi sulla IRM della

colonna lombare del 1° dicembre 2004 i medici __________, specialisti in

chirurgia ortopedica, fisiatria e riabilitazione, hanno posto la medesima

diagnosi del dr. med. __________ (doc. 21). Questi specialisti hanno pertanto impostato

un programma riabilitativo motorio mirato al rinforzo del corsetto addomino

lombare, con esercizi di stretching della muscolatura paravertebrale ed

esercizi d'istruzione e

correzione posturale. L'assicurato

ha pure seguito un programma di idrokinesiterapia.

Al momento della

dimissione, l'esame clinico della

colonna mostrava "una colonna rettilinea, indolente alla

digitopressione dei processi spinosi del rachide in toto. I testings dinamici

della colonna risultavano ridotti di 1/3 in flessione ed in estensione con

sensazione dolorosa riferita in sede paravertebrale sx. (…). L'esame neurologico mostrava una sensibilità

superficiale e profonda riferite integre. Riflessi osteotendinei presenti e

simmetrici, ben evocabili agli arti inferiori bilateralmente, forza M5 in tutti

i distretti muscolari degli arti inferiori. (…). Abbiamo discusso con il

paziente l'opportunità

di una riqualifica professionale ed abbiamo

consigliato di contattare direttamente la __________ a __________ onde potere

ottenere maggiori informazioni su quel concerne le possibili professioni da

svolgere nel contesto del suo quadro clinico poiché effettivamente la

prosecuzione di lavoro come idraulico ci sembra poco indicata, tuttavia tutte le

professioni che non richiedono il mantenimento di posizioni fisse a lungo termine

possono essere da lui esercitate." (doc.

17) (sottolineature della redattrice).

Il 14 giugno 2005

(doc. 24) il dr. med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche,

fisiatria e riabilitazione, ha visitato il ricorrente per conto dell'assicuratore. Tracciate l'anamnesi familiare, personale remota,

sociale ed attuale, lo stato reumatologico, lo stato neurologico periferico, la

diagnosi di degenerazione monosegmentale L5/S1 (discopatia con ernia discale

mediana-paramediana a destra senza neurocompressione; iniziale spondilartrosi

bilaterale) con anamnesticamente sindrome lombovertebrale, lo specialista ha

dettagliatamente commentato lo stato di salute dell'assicurato. L'esame

clinico, a quel momento, risultava pressoché normale, ad eccezione di una certa

dolorabilità della cerniera lombosacrale nei movimenti di flessione ed

estensione massimale del tronco. Il medico ha quindi ritenuto di non poter confermare

le constatazioni recenti del medico curante riguardo ad una sospetta

compressione S1 a sinistra.

Sulla scorta della

documentazione radiologica, l'esperto

ha giudicato la capacità funzionale residuale dell'assicurato, definendola normale per sollevamento e/o trasporto di

carichi molto leggeri e leggeri (fino a 10kg), ridotta per carichi medi (fino a

25kg); normale per la manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere leggeri/di

precisione e medi, ridotta per oggetti pesanti; normale per la posizione di

lavoro o dinamiche particolari a braccia elevate, ridotta se con rotazione;

normale per spostarsi/camminare per tragitti corti e medi (fino a 4 km), con

pause se per tragitti lunghi, normale per salire e scendere le scale e

spostarsi su ponteggi e scale a pioli; capacità di restare seduto o in piedi

fino ad un'ora senza

interruzione, mentre i lavori in posizioni viziose per il rachide erano

esigibili solo in forma ridotta.

In conclusione, per un'attività lucrativa che possa rispettare

questi accorgimenti, il ricorrente è stato ritenuto abile al lavoro in forma

normale ed a partire da subito. Per il lavoro di idraulico, egli risultava

invece inabile al 50% (rendimento ridotto).

Il 3 ottobre 2005

(doc. 36) il medico ha preso posizione in merito alle affermazioni del medico

curante dr. med. __________ (doc. 34), che si è basato sulla valutazione

neurochirurgica del prof. __________, osservando che la sua valutazione della

capacità fisica residuale non si poneva in contrasto con l'affermazione del citato neurochirurgo. In

questo senso, le limitazioni fisiche riscontrate erano compatibili con lo

svolgimento in forma normale, ossia nella misura del 100%, di una delle professioni

fra quelle menzionate dall'assicuratore nella decisione formale.

Alcuni medici, come

visto, hanno ritenuto necessario un rapido reinserimento dell'assicurato nel mondo del lavoro attraverso

una riqualifica professionale, ma non si sono per contro pronunciati sul grado

di capacità lavorativa del ricorrente.

6. Secondo

la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V

160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in

cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

7. Se,

d'un canto, non vi sono sostanzialmente

discordanze per quanto concerne la valutazione dell'incapacità lavorativa attinente allo svolgimento della precedente

attività di idraulico, d'altro

canto il ricorrente contesta di avere una capacità lavorativa (detta residua)

da impiegare per altre attività lucrative, anche se eventualmente più leggere.

Dato questo dissenso,

occorre quindi dapprima esaminare se dal 15 dicembre 2005, ovvero dopo la

comunicazione scritta ed un periodo di attesa di quattro mesi, la Cassa malati poteva

sopprimere le indennità per perdita di guadagno giudicando l'assicurato abile al 100% in altre attività

più adatte al suo stato di salute (capacità residua).

In seguito, nell'ipotesi in cui vi sia stata in effetti una

capacità lavorativa residua da impiegare in altre attività, occorrerà

determinare l'ipotetico salario di riferimento che il ricorrente avrebbe potuto

conseguire grazie a questa nuova attività, per poi calcolare l'entità del danno

residuo (grado d'incapacità di guadagno) rispetto al mantenimento della

precedente professione nelle sue precarie condizioni di salute e la conseguente

eventuale indennità per perdita di guadagno che gli sarebbe spettata con il

cambio d'attività.

8. Se,

inizialmente, il medico curante, generalista, ha escluso che l'assicurato potesse svolgere un lavoro più

leggero, successivamente, unanime con gli specialisti reumatologi, chirurghi ortopedici

e neurochirurghi, ha invece affermato la necessità, e soprattutto la

possibilità concreta, che l'assicurato

si riformasse professionalmente, ovvero riprendesse l'attività lavorativa, ma in un altro ambito, cambiando quindi la precedente

professione di idraulico, in modo da non sollecitare continuamente la zona

lombosacrale.

In particolare, il

parere del reumatologo dr. med. __________, seppure allestito due mesi prima (15

Considerandi

giugno 2005) dell'emissione

della decisione formale dell'assicuratore

- ma che è stato confermato integralmente il 3 ottobre successivo -, appare

molto approfondito e completo. Come visto, questo professionista specialista ha

accuratamente esaminato l'assicurato

ed ha stabilito nel 100% la sua percentuale di abilità lavorativa residua nei settori

che rispettino determinate direttive concernenti il carico massimo sollevabile,

la manipolazione di oggetti e le posizioni di lavoro o dinamiche delle braccia.

Il medico ha giudicato adeguate le attività di venditore in un negozio fai da

te, di operaio generico nel settore della produzione o assemblaggio e di guardia

di sicurezza.

Valutati quindi tutti

i rapporti medici agli atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni oggettive del dr. med. __________, specialista in

materia, ancorché espresse nella sua veste di medico

incaricato da CO 1, siano complete, convincenti ed esaurienti e di potersi

quindi attenere e fare affidamento sulle conclusioni che egli ha tratto.

La perizia

reumatologica effettuata sull'interessato

è inoltre accompagnata da uno specifico esame della sua funzionalità fisica

(residua), riassunto in una tabella recante l'indicazione dei movimenti e delle posizioni che egli poteva ancora

assumere esercitando un'attività

lucrativa. Questo medico è stato dunque completo e dettagliato nella sua

diagnosi sull'assicurato. La sua completezza contrasta con le affermazioni di

carattere generale pronunciate dal ricorrente, che si è limitato a trasmettere

al TCA dei certificati medici

senza ulteriormente sostenere la propria tesi.

Di conseguenza, d'avviso della scrivente autorità, le

conclusioni del reumatologo che ha sia incontrato personalmente l'assicurato il

14.

giugno 2005, sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici

interpellati dall'assicurato,

come pure dei referti medici che sono stati allestiti durante il periodo di

quattro mesi concesso dall'assicuratore

al ricorrente per ricercare un'attività

confacente alla sua attuale situazione fisica, possono dunque essere definite

chiare, complete ed attendibili.

D'altronde, è opportuno rilevare che gli

stessi professionisti a cui si è rivolto direttamente il ricorrente propugnano,

come visto, che quest'ultimo,

oggettivamente impossibilitato a riprendere l'attività precedente, si indirizzi verso una riformazione

professionale, avendone egli tanto le capacità fisiche quanto cognitive. In

questo senso, le conclusioni a cui giungono i medici curanti dell'assicurato non si scontrano affatto con la

soluzione proposta dal medico fiduciario dell'assicuratore di continuare a lavorare.

Senza alcun dubbio,

dunque, la conclusione a cui è giunto il medico fiduciario va qui condivisa. Dal

15.

dicembre 2005 l'assicurato

va considerato totalmente abile al lavoro in altre attività più leggere, in

particolare nelle professioni enumerate dalla Cassa malati nella decisione

formale del 16 agosto 2005.

In queste circostanze,

si può quindi senz'altro ritenere - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dalle coperture complementari all'assicurazione contro le malattie (DTF 110

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friburgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia

effettivamente in grado – come sostenuto da CO 1 - di mettere a frutto la sua

capacità lavorativa residua in attività professionali più leggere da un profilo

dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

9.

Nella

fattispecie, in virtù delle citate CGA per l'assicurazione collettiva

d'indennità giornaliera __________ secondo LAMal, edizione 1° gennaio 2004

(doc. 1), l'indennità giornaliera è corrisposta, in caso d'incapacità

lavorativa di almeno il 25%, in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa

stessa (art. 13.1 CGA).

Occorre dunque determinare

l'importo del reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe conseguire da invalido e porlo alla base del

calcolo del danno residuo.

10.

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1989 pag. 106 segg., l'Alta Corte federale ha

stabilito che per il diritto all'indennità giusta l'art. 12bis LAMI, qualora un

cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il

danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzo anche di un'incapacità

parziale, determinante diventa l'entità del danno residuo (o grado

d'invalidità; cfr. anche RAMI 1994 pag. 113 segg.).

Giova ricordare che

l'invalidità (art. 16 LPGA), concetto essenzialmente economico, si misura in

base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di

menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Successivamente – per

tornare al concetto economico dell’invalidità – occorrerà procedere

all’accertamento del reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l’evento dannoso (ossia il reddito da valido) e raffrontarlo con quello

da invalido conseguito o che l’assicurato avrebbe potuto conseguire, benché

invalido, ponendo a frutto le sue capacità lavorative residue in attività da

lui ragionevolmente esigibili (reddito ipotetico da invalido). In questo

senso la giurisprudenza valida in ambito delle assicurazioni sociali (DTF 130 V

343). Il grado di invalidità viene quindi valutato proprio nel raffronto tra

questi due redditi, considerando il mercato del lavoro equilibrato.

Secondo la

giurisprudenza valida in ambito di LAMal ed in genere nell’ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 114 V 287 consid. 3d; DTF 111 V 239 consid. 1b e 2a;

RAMI 1987 pag. 105 segg.), all’assicurato va concesso un periodo di adattamento

(dai 3 ai 5 mesi) per cercarsi un'attività confacente al suo nuovo stato di salute.

In concreto, l'assicuratore ha in effetti concesso al

ricorrente un tempo di adattamento conforme alla giurisprudenza citata (quattro

mesi), perciò non v'è nulla da

rimproverargli sotto questo aspetto.

11.

In

questo contesto è opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace al lavoro

nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità

lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività

professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà,

ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non derivante da

malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 101 V 145;

RAMI 1987 pag. 106 consid. 2; STFA del 28 gennaio 1994 nella causa S., non

pubblicata).

Va qui ricordato che

nella sentenza pubblicata in RAMI

2000.

KV 112 pag. 122 segg., il TFA ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal

della giurisprudenza elaborata quando ancora era in vigore la LAMI.

Per quanto concerne

l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va

rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF (DTF 128 V 174 seg.), il

TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento

dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e

non quello della decisione su opposizione della Cassa malati o della comunicazione

dell'assicuratore LCA concernente l'avviso d'interruzione dei versamenti delle

indennità giornaliere).

Tale principio è stato

poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. DTF 129 V 222 = SVR

2003.

IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003 nella causa R., consid. 3.1, I

600/0118 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR

2003.

IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S., consid. 3.1, I 26/02 e cfr.

anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

D'avviso del TCA, questo criterio deve valere anche in materia di assicurazione

contro le malattie e nell'ambito

delle prestazioni complementari rette dalla LCA (STCA del 23 settembre 2003 nella causa L., 36.2003.18 e STCA del 1° settembre 2004 nella causa D.,

36.2003

).

In specie, l'eventuale diritto

all'indennità giornaliera sulla base del confronto dei redditi è iniziato il 15

dicembre 2005, ossia al termine del periodo di quattro mesi entro il quale

l'assicurato avrebbe dovuto trovare un lavoro adeguato alla propria capacità

lavorativa. Vanno considerati i dati concernenti l'anno 2005.

12.

L'assicuratore

ha effettuato il calcolo del reddito che l'assicurato potrebbe conseguire mettendo a profitto la propria

capacità lavorativa residua totale basandosi sui dati statistici. È stato ritenuto

un guadagno lordo annuo di Fr. 63'074.- ed un reddito ipotetico da invalido di Fr. 52'292.- poi ridotto del 5%, a Fr. 49'677.-, in considerazione della

particolarità del caso. Raffrontando questi redditi la perdita di guadagno

dovuta a malattia configurerebbe un danno residuo del 22% ([Fr. 63'074.- – Fr. 49'677.-] x 100 : Fr. 63'074.-).

Per CO 1 non vi sarebbe spazio per erogare delle prestazioni d'indennità giornaliera, siccome l'art. 13 CGA esige un'incapacità al guadagno pari almeno al 25%.

13.

La

giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido

è stata oggetto di una completa verifica da parte

del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, Cattaneo,

Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni

sociali, in: RDAT II-2001, pag. 593 segg. (pagg. 602-606)). La determinazione di tale reddito può essere

ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989

pag. 485 consid. 3b). Va a questo proposito rilevato

che in una sentenza del 5

giugno 2003 nella causa B. (Inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio

della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali, in

alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di

valori regionali. Questa Corte ha pure ritenuto non criticabile applicare la

tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/ 01, consid. 4.4.). Il TFA ha ancora

ribadito questi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I

871/02, consid. 6.3. Su questi argomenti, cfr. Cattaneo, La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in:

RDAT II-2003, pagg. 618-621.

Nell'ambito di una procedura ricorsuale

attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), la Presidente della Corte

federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo

Tribunale) che, citiamo:

" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido.".

Questa circostanza

impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (Tabella

TA1) e non più regionali (Tabella TA13).

14.

In

ossequio alla più recente giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido occorre dunque, in assenza di dati salariali

concreti, basarsi sui dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1 e,

concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari.

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei

salari 2004, ultima edizione disponibile (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.),

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla citata tabella TA1, si osserva che il salario

lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un’attività leggera e

ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) nel settore privato (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47

segg.), corrisponde ad un importo di

Fr. 55'032.- (Fr. 4'588.- x 12 mesi).

Riportando questo dato

su 41.6 ore settimanali (cfr. per

questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e

cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique,

7/8-2006, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a Fr. 4'771,50

mensili (Fr. 4'588.- : 40 x 41,6) oppure

a Fr. 57'258.- per l'intero anno (Fr. 4'771,50 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, pag. 5 consid. 3a).

Per calcolare il reddito da invalido di RI 1 sulla base

dei citati dati statistici, si deve dunque partire da un salario lordo annuo di

Fr. 57'258.- percepito dagli uomini nel 2004 nel settore privato per 41,6

ore settimanali di lavoro.

Dovendo

però porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per

perdita di guadagno (in concreto, l'eventuale diritto all'indennità

giornaliera sulla base del confronto dei redditi sarebbe iniziato il 15

dicembre 2005, ossia al termine del periodo di quattro mesi entro il quale

l'assicurato avrebbe dovuto trovare un lavoro adeguato alla propria capacità

lavorativa), il reddito da invalido deve

essere aggiornato al 2005 (DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA

del 20 febbraio 2001 nella causa R.).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali secondo un tasso evolutivo

annuale dell’1% (cfr. tabella

B 10.2, pubblicata in: La Vie économique, 7/8-2006, pag. 91, variazione in percento rispetto al 2004)

- si ottiene, per il 2005, un reddito annuo lordo di Fr. 57'831.- ((Fr. 57'258.- x 1 : 100) + Fr. 57'258.-).

Di

conseguenza, siccome si devono sempre paragonare i dati relativi ai salari

dello stesso anno, anche il reddito da valido conseguito dal

ricorrente deve essere aggiornato al 2005. Nelle more istruttorie il TCA

(doc. XIV) ha chiesto alla ditta __________ di comunicare il salario che l'assicurato

avrebbe guadagnato nel 2005 se avesse continuato a lavorare senza la malattia. L'ex

datore di lavoro del ricorrente ha risposto che il salario lordo sarebbe stato

di Fr. 31,65 all’ora, a cui va aggiunto l'8,33% per la 13esima

mensilità (doc. XVI), per complessivi Fr. 34,28 all'ora

per 42 ore settimanali. Si ottiene così uno stipendio annuo lordo pari a Fr.

69'108.- (Fr. 1'439,76 alla settimana x 4 settimane x 12 mesi), da

porre alla base del calcolo della capacità di guadagno dell'assicurato.

Va ancora rammentato,

che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).

Il TFA ha precisato,

al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al

25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il TFA, in una

sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione

globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a

causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in

grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti

di una vista stereoscopica.

La stessa Corte

federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha

operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere

che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche

nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti

pause nell'arco della giornata lavorativa.

Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003

nella causa P., Inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una

riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di

night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul

mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che

presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti

alle sue condizioni di salute.

Ancora questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha

conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno

dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un

assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004 nella causa L., Inc. n. 36.2003.75),

rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004 nella causa N.L.,

Inc. n. 36.2004.49).

In concreto, CO 1 ha

ritenuto che una deduzione massima del 25% non sarebbe giustificata nel caso di

specie per la giovane età del ricorrente, la sostanziale buona salute, l'educazione scolastica ricevuta e la

circostanza di essere cresciuto in Svizzera. Tale punto di vista deve essere

qui pienamente condiviso. Nella fattispecie l'assicurato potrebbe beneficiare, alla luce dei concetti espressi, di

una riduzione massima del 5%.

Partendo quindi da un

salario da invalido rivalutato di Fr.

57'831.- e ritenuta un’esigibilità del 100% in altre attività (cfr. consid. 8),

ammettendo una riduzione del 5%, nell’anno 2005 il reddito ipotetico

da invalido del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr.

54'940.- (Fr.

57'831.- - (Fr. 57'831.- x 5 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 69'108.- corrispondente al reddito

che l’assicurato avrebbe conseguito da valido nell'anno 2005,

emerge un’incapacità al guadagno pari al 20,50% ([Fr. 69'108.-

– Fr. 54'940.-] x 100 : Fr. 69'108.-) che, in virtù della nuova

giurisprudenza (DTF 130 V 121), deve essere arrotondata al 21%.

Poiché

questa incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da

non confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito conseguito nel 2005 con il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto percepire nel 2005 se non fosse intervenuta la malattia, risulta

essere inferiore al grado del 25% richiesto dalle CGA, a buon diritto CO 1 poteva

interrompere dal 15 dicembre 2005 il versamento al ricorrente delle indennità

giornaliere a dipendenza della sua malattia.

15.

In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere

respinto, nel senso che dal 15 dicembre 2005 all'assicurato non è più riconosciuta alcuna indennità per perdita di

guadagno dovuta ai dolori lombosacrali sorta il 20 ottobre 2004.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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