36.2005.192
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21 agosto 2006Italiano36 min
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Numero d'incarto:
36.2005.192
Data decisione, Autorità:
21.08.2006, TCA
Titolo:
Indennità perdita di guadagno.Pareri del medico curante e del medico fiduciario univoci per un'abilità lavorativa totale in altre professioni più leggere.Calcolo del grado d'incapacità lavorativa.Dati nazionali (tabella TA1) e non più regionali (TA13).Interruzione versamento indennità (grado <25%)
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PERIZIA
art. 72 LAMAL
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.192
TB
Lugano
21 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
ottobre 2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1979, dal 20 settembre 2001 ha lavorato in qualità di idraulico alle
dipendenze della ditta __________, che ha concluso per il proprio personale
un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera secondo LAMal con CO 1 (doc.
1).
B. Dal
20 ottobre 2004 il suo medico curante, dr. med. __________, ha posto l'assicurato in incapacità lavorativa totale
per lumbago, inizialmente con una prognosi di 2-3 settimane (doc. 3), in
seguito l'inabilità è stata
definita – e ribadita in diverse occasioni - a tempo indeterminato (docc. 18 e
22).
Questa malattia,
preesistente dal 28 agosto 2001 ed oggetto di un trattamento medico dal 2
settembre 2004, è stata confermata e dettagliata dai diversi medici che l'hanno avuto in cura nei mesi successivi
(docc. 6, 8, 9, 13, 17, 21, 23, 26).
L'assicuratore ha
quindi assunto il caso ed ha erogato le prestazioni previste contrattualmente.
C. Il
15 giugno 2005 (doc. 24) l'assicurato
è stato sottoposto ad una visita di controllo a cura del dr. med. __________, medico
di fiducia di CO 1, specialista FMH in reumatologia, fisiatria e
riabilitazione.
Sulla scorta dei
relativi referti medici, il 16 agosto 2005 (doc. 29) la Cassa malati ha
comunicato all'assicurato che "Per un'attività che possa rispettare quanto sopra il paziente è da ritenere
abile al lavoro in forma normale ed a partire da subito. Per il lavoro di
idraulico egli risulta invece inabile al 50% (rendimento ridotto)". Pertanto, "partendo dal presupposto che lei è stato
ritenuto abile nella misura del 100% dal Servizio medico fiduciario della
scrivente nell'esercizio
di un'attività lucrativa
semplice come quella di venditore in un negozio fai da te, operaio generico nel
settore della produzione (con i limiti sopra menzionati), un lavoro nel settore
industriale del tipo assemblaggio od ancora nel ramo della sorveglianza
(guardia di sicurezza, ecc.) rilevato poi che l'apposita tabella elaborata dall'ufficio federale di statistica indica per dette attività un salario
di fr. 52'292.- e pur
diminuendo quest'ultimo
importo nella misura del 5%, percentuale che consente di tener conto dei
parametri legati alla persona dell'assicurato e meglio, l'età, gli anni di servizio, lo stato di salute ne discende che nel
suo caso il reddito di riferimento ammonta a fr. 49'677.- e la susseguente perdita di guadagno
effettiva sia pari al 22% rispetto al salario precedentemente
conseguito.". Da ciò discende che per i
quattro mesi successivi, ossia sino al 15 dicembre 2005, l'assicurato avrebbe dovuto cercare un lavoro
confacente al suo stato di salute. Oltre questa data non avrebbe più ricevuto
indennità giornaliere, poiché l'incapacità di guadagno non raggiungeva il 25% richiesto.
D. L'opposizione dell'assicurato ha dato luogo il 18 ottobre 2005 (doc. A1) all'emissione di una decisione su opposizione,
con cui l'assicuratore ha confermato
la sospensione della concessione di indennità giornaliere dopo il 15 dicembre
2005 poiché, a dire del dr. med. __________, i nuovi certificati medici
prodotti da RI 1 non hanno modificato la sua precedente valutazione medica.
E. Con
ricorso cautelare del 21 novembre 2005 (doc. I) l'assicurato, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha chiesto che gli
vengano riconosciute le indennità di malattia anche dopo il 15 dicembre 2005,
poiché le sue condizioni di salute sarebbero in continuo peggioramento, tanto
da determinare un'inabilità
lavorativa totale in attività confacenti al suo stato. Egli si è riservato di
produrre nuova documentazione medica ed eventualmente di ritirare il ricorso a
dipendenza dei risultati degli esami medici fissati per i giorni successivi.
Con risposta del 12
dicembre 2005 (doc. IV) l'assicuratore
ha proposto di respingere il ricorso ed ha osservato come il suo medico di
fiducia abbia debitamente esaminato tutta la documentazione medica prodotta dal
ricorrente ed abbia concluso all'adeguatezza dell'esercizio
di una nuova attività più consona al suo stato di salute. Alla medesima
conclusione sono inoltre giunti i medici interpellati dallo stesso assicurato,
secondo i quali una riformazione professionale è inevitabile e più che
necessaria (doc. 35). CO 1 ha dunque ammesso l'inadeguatezza di continuare l'attività d'idraulico,
ma ha evidenziato che il cambio di professione, anche se esercitata pienamente
(al 100%), comporterebbe ugualmente la realizzazione di un'incapacità al guadagno (danno residuo) del
22% rispetto all'attività
esercitata in precedenza, quindi inferiore al 25% richiesto dalle CGA, con
conseguente impossibilità di poter continuare a beneficiare delle indennità per
perdita di guadagno anche oltre il 15 dicembre 2005.
F. Il
ricorrente ha prodotto tre certificati medici relativi agli accertamenti
esperiti nel mese di dicembre 2005 (doc. X/B1-B3), sui quali l'assicuratore ha preso posizione ribadendo
come essi non apportino nuovi elementi tali da ammettere un cambiamento della
propria valutazione (doc. XIII).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),
nel merito
2. Il
TCA deve esaminare la capacità
lavorativa del ricorrente nel periodo posteriore alla scadenza del termine di quattro
mesi fissato dall'assicuratore
(15 dicembre 2005) per il cambio di professione, sia nelle vesti di idraulico
sia, qualora in quest’attività l'assicurato fosse incapace, in altre attività più confacenti al suo
stato di salute. Da ciò dipende il suo diritto a continuare a percepire delle
indennità giornaliere per perdita di guadagno anche dopo questo periodo, che
dovrebbe permettergli di cercare una possibilità di lavoro che si adatti alle
sue nuove condizioni di salute.
3. Il
ricorrente contesta il grado di capacità lavorativa calcolato da CO 1 dal 15
dicembre 2005 in poi (100% in altre attività più leggere), sostenendo che la discopatia
con ernia discale e la sindrome lombovertebrale comprometterebbero in realtà una
sua futura ripresa lavorativa tanto nella sua attività di idraulico quanto in
altre - apparentemente - più leggere.
Implicitamente, l'imposizione di cambiare professione entro
quattro mesi non terrebbe in considerazione le sue reali capacità
fisiche che sarebbero minori di quanto prospettato dall'assicuratore, tanto che
il suo stato di salute neppure gli permetterebbe di cimentarsi in altri tipi d'attività.
La valutazione secondo
la quale il ricorrente potrebbe ancora svolgere delle attività leggere
conseguendo un reddito ipotetico appare dunque soltanto una considerazione teorica
e non equilibrata. Un'interruzione al 15 dicembre 2005 del versamento delle
indennità per perdita di guadagno non sarebbe pertanto giustificata. L'assicurato chiede quindi la continuazione
della concessione di un'indennità
giornaliera oltre questo termine.
La Cassa malati,
fondandosi sui rapporti medici dei dr. med. __________ (docc. 15 e 35), __________
(doc. 17), __________ (docc. 24 e 36) e __________ (doc. 34), ha invece ritenuto
possibile ed auspicabile per il ricorrente riformarsi professionalmente al fine
di svolgere un'altra attività lucrativa al 100% meno impegnativa della
precedente, ma più confacente al suo stato di salute.
Sulla scorta di quanto
esposto è necessario stabilire, sulla base delle valutazioni mediche agli atti,
qual è il grado d'incapacità lavorativa dell'assicurato in altre attività confacenti
al suo stato di salute.
4. Secondo
l'art. 13 CGA relativo all'assicurazione d'indennità giornaliera praticata dalla
Cassa malati, in caso di parziale inabilità al lavoro pari almeno al 25%, l'indennità giornaliera assicurata viene
versata in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa.
Il concetto di
inabilità lavorativa di questa norma riprende la definizione che il Tribunale
federale delle assicurazioni ha estrapolato dall'art. 72 LAMal: è incapace al
lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute
(DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, T. I, pag. 286 segg.).
La questione a sapere
se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;
RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di
guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per
il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato
dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un
mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità
fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di
agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente
in altri lavori e attività (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
228).
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche
nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti
Fatti
i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V
233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;
DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF
105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato
la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso
d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Del resto deve essere ricordato
che il principio dell'esigibilità
configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina
questo principio permette di pretendere da una persona un determinato
comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997,
pag. 71 e dottrina ivi citata).
5. Circa
l'incapacità lavorativa dell'assicurato va osservato come il suo medico curante,
dr. med. __________, medicina interna, l'abbia posto di volta in volta in inabilità al lavoro al 100% dal 20
ottobre 2004. Rifacendosi alla diagnosi dello specialista dr. med. __________, il
14 settembre 2005 (doc. 34) il medico curante ha ribadito un'insufficienza-instabilità lombosacrale
oligosintomatica se non vi sono sollecitazioni fisiche, ma altamente
sintomatica con coinvolgimento misto pseudo-radicolare dell'arto inferiore sinistro in occasione di
sforzi, rispettivamente dalla permanenza prolungata in determinate posizioni.
Queste patologie impedivano quindi chiaramente all'assicurato di riprendere la sua professione di idraulico, mentre anch'egli riteneva auspicabile una riformazione
professionale.
Il primo esame medico
esperito dal dr. med. __________ a mezzo di una risonanza magnetica della
colonna lombare, ha riscontrato una moderata ernia discale in sede mediana/ paramediana
bilateralmente a livello del disco L5-S1 associato ad una deformazione della
parete anteriore del sacco durale senza una chiara compressione radicolare,
come pure discreti segni di spondiloartrosi a livello L5-S1 bilaterali (doc.
6). L'esperto ha ribadito
queste conclusioni nella successiva visita dell'8 giugno 2005, annotando una discreta progressione del reperto
rispetto all'esame RM del 1°
dicembre 2004 (doc. 23).
Il secondo medico
interpellato dall'assicurato, dr.
med. __________, FMH neurologia, l'ha visitato sempre nel mese di dicembre 2004 (doc. 8) e, dopo aver
descritto l'anamnesi, basandosi
sulla risonanza magnetica lombo-sacrale esperita dal citato collega ha posto la
diagnosi di lombalgie recidivanti su modiche alterazioni statico-degenerative
del rachide lombo-sacrale con discopatia L5-S1 con prolasso a base larga del
disco intervertebrale. Egli ha concluso per una ripresa lavorativa nella
misura del 50%, evitando però di portare pesi superiori ai 10 kg,
almeno inizialmente.
Tuttavia, siccome l'attività precedente del ricorrente richiedeva
di sollevare pesi superiori ai 20 kg, il suo medico curante (dr. __________) l'ha ritenuto inabile al 100% (doc.
9).
Il 2 febbraio 2005
(doc. 13) il Prof. dr. med. __________ ha valutato l'assicurato dal profilo neurochirurgico, non riscontrando elementi
per una sofferenza centrale, né una compressione periferica. Egli ha
identificato "sintomi caratteristici per un'insufficienza segmentaria lombosacrale con
dolori che si accentuano nettamente dopo permanenza in una determinata
posizione (anche supina) mentre si attenuano fino a scomparire se egli può
cambiare spesso posizione ed evitare sforzi. Lo studio RM non dimostra ernie
discali, ma una chiara degenerazione focale del disco intersomatico
lombosacrale, al momento senza segni franchi per una rottura annulare interna
(comunque possibile). Sulla base di questi elementi è del tutto evidente che il
signor RI 1 non può attualmente essere reinserito nel processo lavorativo e che
occorre sfruttare al massimo le possibilità conservative poiché ha ancora
possibilità relativamente buone di risolvere il problema senza il ricorso a
provvedimenti invasivi. (…) Abbiamo spiegato nei particolari la situazione al
paziente, tranquillizzandolo sull'entità attuale del problema e raccomandandogli di esplorare fin d'ora le possibilità di riformazione." (sottolineatura della
redattrice).
Rivedendo l'assicurato il 27 giugno 2005 (doc. 35), il
medico ha riaffermato che occorre procedere con una riformazione
professionale.
Dopo una degenza di un
mese in clinica per la riabilitazione del dorso, basandosi sulla IRM della
colonna lombare del 1° dicembre 2004 i medici __________, specialisti in
chirurgia ortopedica, fisiatria e riabilitazione, hanno posto la medesima
diagnosi del dr. med. __________ (doc. 21). Questi specialisti hanno pertanto impostato
un programma riabilitativo motorio mirato al rinforzo del corsetto addomino
lombare, con esercizi di stretching della muscolatura paravertebrale ed
esercizi d'istruzione e
correzione posturale. L'assicurato
ha pure seguito un programma di idrokinesiterapia.
Al momento della
dimissione, l'esame clinico della
colonna mostrava "una colonna rettilinea, indolente alla
digitopressione dei processi spinosi del rachide in toto. I testings dinamici
della colonna risultavano ridotti di 1/3 in flessione ed in estensione con
sensazione dolorosa riferita in sede paravertebrale sx. (…). L'esame neurologico mostrava una sensibilità
superficiale e profonda riferite integre. Riflessi osteotendinei presenti e
simmetrici, ben evocabili agli arti inferiori bilateralmente, forza M5 in tutti
i distretti muscolari degli arti inferiori. (…). Abbiamo discusso con il
paziente l'opportunità
di una riqualifica professionale ed abbiamo
consigliato di contattare direttamente la __________ a __________ onde potere
ottenere maggiori informazioni su quel concerne le possibili professioni da
svolgere nel contesto del suo quadro clinico poiché effettivamente la
prosecuzione di lavoro come idraulico ci sembra poco indicata, tuttavia tutte le
professioni che non richiedono il mantenimento di posizioni fisse a lungo termine
possono essere da lui esercitate." (doc.
17) (sottolineature della redattrice).
Il 14 giugno 2005
(doc. 24) il dr. med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche,
fisiatria e riabilitazione, ha visitato il ricorrente per conto dell'assicuratore. Tracciate l'anamnesi familiare, personale remota,
sociale ed attuale, lo stato reumatologico, lo stato neurologico periferico, la
diagnosi di degenerazione monosegmentale L5/S1 (discopatia con ernia discale
mediana-paramediana a destra senza neurocompressione; iniziale spondilartrosi
bilaterale) con anamnesticamente sindrome lombovertebrale, lo specialista ha
dettagliatamente commentato lo stato di salute dell'assicurato. L'esame
clinico, a quel momento, risultava pressoché normale, ad eccezione di una certa
dolorabilità della cerniera lombosacrale nei movimenti di flessione ed
estensione massimale del tronco. Il medico ha quindi ritenuto di non poter confermare
le constatazioni recenti del medico curante riguardo ad una sospetta
compressione S1 a sinistra.
Sulla scorta della
documentazione radiologica, l'esperto
ha giudicato la capacità funzionale residuale dell'assicurato, definendola normale per sollevamento e/o trasporto di
carichi molto leggeri e leggeri (fino a 10kg), ridotta per carichi medi (fino a
25kg); normale per la manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere leggeri/di
precisione e medi, ridotta per oggetti pesanti; normale per la posizione di
lavoro o dinamiche particolari a braccia elevate, ridotta se con rotazione;
normale per spostarsi/camminare per tragitti corti e medi (fino a 4 km), con
pause se per tragitti lunghi, normale per salire e scendere le scale e
spostarsi su ponteggi e scale a pioli; capacità di restare seduto o in piedi
fino ad un'ora senza
interruzione, mentre i lavori in posizioni viziose per il rachide erano
esigibili solo in forma ridotta.
In conclusione, per un'attività lucrativa che possa rispettare
questi accorgimenti, il ricorrente è stato ritenuto abile al lavoro in forma
normale ed a partire da subito. Per il lavoro di idraulico, egli risultava
invece inabile al 50% (rendimento ridotto).
Il 3 ottobre 2005
(doc. 36) il medico ha preso posizione in merito alle affermazioni del medico
curante dr. med. __________ (doc. 34), che si è basato sulla valutazione
neurochirurgica del prof. __________, osservando che la sua valutazione della
capacità fisica residuale non si poneva in contrasto con l'affermazione del citato neurochirurgo. In
questo senso, le limitazioni fisiche riscontrate erano compatibili con lo
svolgimento in forma normale, ossia nella misura del 100%, di una delle professioni
fra quelle menzionate dall'assicuratore nella decisione formale.
Alcuni medici, come
visto, hanno ritenuto necessario un rapido reinserimento dell'assicurato nel mondo del lavoro attraverso
una riqualifica professionale, ma non si sono per contro pronunciati sul grado
di capacità lavorativa del ricorrente.
6. Secondo
la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26
agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V
160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in
cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
7. Se,
d'un canto, non vi sono sostanzialmente
discordanze per quanto concerne la valutazione dell'incapacità lavorativa attinente allo svolgimento della precedente
attività di idraulico, d'altro
canto il ricorrente contesta di avere una capacità lavorativa (detta residua)
da impiegare per altre attività lucrative, anche se eventualmente più leggere.
Dato questo dissenso,
occorre quindi dapprima esaminare se dal 15 dicembre 2005, ovvero dopo la
comunicazione scritta ed un periodo di attesa di quattro mesi, la Cassa malati poteva
sopprimere le indennità per perdita di guadagno giudicando l'assicurato abile al 100% in altre attività
più adatte al suo stato di salute (capacità residua).
In seguito, nell'ipotesi in cui vi sia stata in effetti una
capacità lavorativa residua da impiegare in altre attività, occorrerà
determinare l'ipotetico salario di riferimento che il ricorrente avrebbe potuto
conseguire grazie a questa nuova attività, per poi calcolare l'entità del danno
residuo (grado d'incapacità di guadagno) rispetto al mantenimento della
precedente professione nelle sue precarie condizioni di salute e la conseguente
eventuale indennità per perdita di guadagno che gli sarebbe spettata con il
cambio d'attività.
8. Se,
inizialmente, il medico curante, generalista, ha escluso che l'assicurato potesse svolgere un lavoro più
leggero, successivamente, unanime con gli specialisti reumatologi, chirurghi ortopedici
e neurochirurghi, ha invece affermato la necessità, e soprattutto la
possibilità concreta, che l'assicurato
si riformasse professionalmente, ovvero riprendesse l'attività lavorativa, ma in un altro ambito, cambiando quindi la precedente
professione di idraulico, in modo da non sollecitare continuamente la zona
lombosacrale.
In particolare, il
parere del reumatologo dr. med. __________, seppure allestito due mesi prima (15
Considerandi
giugno 2005) dell'emissione
della decisione formale dell'assicuratore
- ma che è stato confermato integralmente il 3 ottobre successivo -, appare
molto approfondito e completo. Come visto, questo professionista specialista ha
accuratamente esaminato l'assicurato
ed ha stabilito nel 100% la sua percentuale di abilità lavorativa residua nei settori
che rispettino determinate direttive concernenti il carico massimo sollevabile,
la manipolazione di oggetti e le posizioni di lavoro o dinamiche delle braccia.
Il medico ha giudicato adeguate le attività di venditore in un negozio fai da
te, di operaio generico nel settore della produzione o assemblaggio e di guardia
di sicurezza.
Valutati quindi tutti
i rapporti medici agli atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni oggettive del dr. med. __________, specialista in
materia, ancorché espresse nella sua veste di medico
incaricato da CO 1, siano complete, convincenti ed esaurienti e di potersi
quindi attenere e fare affidamento sulle conclusioni che egli ha tratto.
La perizia
reumatologica effettuata sull'interessato
è inoltre accompagnata da uno specifico esame della sua funzionalità fisica
(residua), riassunto in una tabella recante l'indicazione dei movimenti e delle posizioni che egli poteva ancora
assumere esercitando un'attività
lucrativa. Questo medico è stato dunque completo e dettagliato nella sua
diagnosi sull'assicurato. La sua completezza contrasta con le affermazioni di
carattere generale pronunciate dal ricorrente, che si è limitato a trasmettere
al TCA dei certificati medici
senza ulteriormente sostenere la propria tesi.
Di conseguenza, d'avviso della scrivente autorità, le
conclusioni del reumatologo che ha sia incontrato personalmente l'assicurato il
14.
giugno 2005, sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici
interpellati dall'assicurato,
come pure dei referti medici che sono stati allestiti durante il periodo di
quattro mesi concesso dall'assicuratore
al ricorrente per ricercare un'attività
confacente alla sua attuale situazione fisica, possono dunque essere definite
chiare, complete ed attendibili.
D'altronde, è opportuno rilevare che gli
stessi professionisti a cui si è rivolto direttamente il ricorrente propugnano,
come visto, che quest'ultimo,
oggettivamente impossibilitato a riprendere l'attività precedente, si indirizzi verso una riformazione
professionale, avendone egli tanto le capacità fisiche quanto cognitive. In
questo senso, le conclusioni a cui giungono i medici curanti dell'assicurato non si scontrano affatto con la
soluzione proposta dal medico fiduciario dell'assicuratore di continuare a lavorare.
Senza alcun dubbio,
dunque, la conclusione a cui è giunto il medico fiduciario va qui condivisa. Dal
15.
dicembre 2005 l'assicurato
va considerato totalmente abile al lavoro in altre attività più leggere, in
particolare nelle professioni enumerate dalla Cassa malati nella decisione
formale del 16 agosto 2005.
In queste circostanze,
si può quindi senz'altro ritenere - senza far riferimento alla difficoltà concreta
di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dalle coperture complementari all'assicurazione contro le malattie (DTF 110
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friburgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia
effettivamente in grado – come sostenuto da CO 1 - di mettere a frutto la sua
capacità lavorativa residua in attività professionali più leggere da un profilo
dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
9.
Nella
fattispecie, in virtù delle citate CGA per l'assicurazione collettiva
d'indennità giornaliera __________ secondo LAMal, edizione 1° gennaio 2004
(doc. 1), l'indennità giornaliera è corrisposta, in caso d'incapacità
lavorativa di almeno il 25%, in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa
stessa (art. 13.1 CGA).
Occorre dunque determinare
l'importo del reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe conseguire da invalido e porlo alla base del
calcolo del danno residuo.
10.
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1989 pag. 106 segg., l'Alta Corte federale ha
stabilito che per il diritto all'indennità giusta l'art. 12bis LAMI, qualora un
cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il
danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzo anche di un'incapacità
parziale, determinante diventa l'entità del danno residuo (o grado
d'invalidità; cfr. anche RAMI 1994 pag. 113 segg.).
Giova ricordare che
l'invalidità (art. 16 LPGA), concetto essenzialmente economico, si misura in
base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di
menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Successivamente – per
tornare al concetto economico dell’invalidità – occorrerà procedere
all’accertamento del reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l’evento dannoso (ossia il reddito da valido) e raffrontarlo con quello
da invalido conseguito o che l’assicurato avrebbe potuto conseguire, benché
invalido, ponendo a frutto le sue capacità lavorative residue in attività da
lui ragionevolmente esigibili (reddito ipotetico da invalido). In questo
senso la giurisprudenza valida in ambito delle assicurazioni sociali (DTF 130 V
343). Il grado di invalidità viene quindi valutato proprio nel raffronto tra
questi due redditi, considerando il mercato del lavoro equilibrato.
Secondo la
giurisprudenza valida in ambito di LAMal ed in genere nell’ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 114 V 287 consid. 3d; DTF 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1987 pag. 105 segg.), all’assicurato va concesso un periodo di adattamento
(dai 3 ai 5 mesi) per cercarsi un'attività confacente al suo nuovo stato di salute.
In concreto, l'assicuratore ha in effetti concesso al
ricorrente un tempo di adattamento conforme alla giurisprudenza citata (quattro
mesi), perciò non v'è nulla da
rimproverargli sotto questo aspetto.
11.
In
questo contesto è opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace al lavoro
nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità
lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività
professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà,
ritenuto che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non derivante da
malattia (DTF 114 V 283 consid. 1d; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 101 V 145;
RAMI 1987 pag. 106 consid. 2; STFA del 28 gennaio 1994 nella causa S., non
pubblicata).
Va qui ricordato che
nella sentenza pubblicata in RAMI
2000.
KV 112 pag. 122 segg., il TFA ha stabilito l'applicabilità in ambito LAMal
della giurisprudenza elaborata quando ancora era in vigore la LAMI.
Per quanto concerne
l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va
rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF (DTF 128 V 174 seg.), il
TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento
dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e
non quello della decisione su opposizione della Cassa malati o della comunicazione
dell'assicuratore LCA concernente l'avviso d'interruzione dei versamenti delle
indennità giornaliere).
Tale principio è stato
poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. DTF 129 V 222 = SVR
2003.
IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003 nella causa R., consid. 3.1, I
600/0118 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR
2003.
IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S., consid. 3.1, I 26/02 e cfr.
anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
D'avviso del TCA, questo criterio deve valere anche in materia di assicurazione
contro le malattie e nell'ambito
delle prestazioni complementari rette dalla LCA (STCA del 23 settembre 2003 nella causa L., 36.2003.18 e STCA del 1° settembre 2004 nella causa D.,
36.2003
).
In specie, l'eventuale diritto
all'indennità giornaliera sulla base del confronto dei redditi è iniziato il 15
dicembre 2005, ossia al termine del periodo di quattro mesi entro il quale
l'assicurato avrebbe dovuto trovare un lavoro adeguato alla propria capacità
lavorativa. Vanno considerati i dati concernenti l'anno 2005.
12.
L'assicuratore
ha effettuato il calcolo del reddito che l'assicurato potrebbe conseguire mettendo a profitto la propria
capacità lavorativa residua totale basandosi sui dati statistici. È stato ritenuto
un guadagno lordo annuo di Fr. 63'074.- ed un reddito ipotetico da invalido di Fr. 52'292.- poi ridotto del 5%, a Fr. 49'677.-, in considerazione della
particolarità del caso. Raffrontando questi redditi la perdita di guadagno
dovuta a malattia configurerebbe un danno residuo del 22% ([Fr. 63'074.- – Fr. 49'677.-] x 100 : Fr. 63'074.-).
Per CO 1 non vi sarebbe spazio per erogare delle prestazioni d'indennità giornaliera, siccome l'art. 13 CGA esige un'incapacità al guadagno pari almeno al 25%.
13.
La
giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido
è stata oggetto di una completa verifica da parte
del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, Cattaneo,
Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni
sociali, in: RDAT II-2001, pag. 593 segg. (pagg. 602-606)). La determinazione di tale reddito può essere
ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di
statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989
pag. 485 consid. 3b). Va a questo proposito rilevato
che in una sentenza del 5
giugno 2003 nella causa B. (Inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio
della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali, in
alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di
valori regionali. Questa Corte ha pure ritenuto non criticabile applicare la
tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/ 01, consid. 4.4.). Il TFA ha ancora
ribadito questi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I
871/02, consid. 6.3. Su questi argomenti, cfr. Cattaneo, La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in:
RDAT II-2003, pagg. 618-621.
Nell'ambito di una procedura ricorsuale
attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), la Presidente della Corte
federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo
Tribunale) che, citiamo:
" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido.".
Questa circostanza
impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (Tabella
TA1) e non più regionali (Tabella TA13).
14.
In
ossequio alla più recente giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido occorre dunque, in assenza di dati salariali
concreti, basarsi sui dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1 e,
concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari.
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari 2004, ultima edizione disponibile (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.),
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla citata tabella TA1, si osserva che il salario
lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un’attività leggera e
ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) nel settore privato (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47
segg.), corrisponde ad un importo di
Fr. 55'032.- (Fr. 4'588.- x 12 mesi).
Riportando questo dato
su 41.6 ore settimanali (cfr. per
questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e
cfr. tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique,
7/8-2006, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a Fr. 4'771,50
mensili (Fr. 4'588.- : 40 x 41,6) oppure
a Fr. 57'258.- per l'intero anno (Fr. 4'771,50 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U
274/98, pag. 5 consid. 3a).
Per calcolare il reddito da invalido di RI 1 sulla base
dei citati dati statistici, si deve dunque partire da un salario lordo annuo di
Fr. 57'258.- percepito dagli uomini nel 2004 nel settore privato per 41,6
ore settimanali di lavoro.
Dovendo
però porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per
perdita di guadagno (in concreto, l'eventuale diritto all'indennità
giornaliera sulla base del confronto dei redditi sarebbe iniziato il 15
dicembre 2005, ossia al termine del periodo di quattro mesi entro il quale
l'assicurato avrebbe dovuto trovare un lavoro adeguato alla propria capacità
lavorativa), il reddito da invalido deve
essere aggiornato al 2005 (DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA
del 20 febbraio 2001 nella causa R.).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali secondo un tasso evolutivo
annuale dell’1% (cfr. tabella
B 10.2, pubblicata in: La Vie économique, 7/8-2006, pag. 91, variazione in percento rispetto al 2004)
- si ottiene, per il 2005, un reddito annuo lordo di Fr. 57'831.- ((Fr. 57'258.- x 1 : 100) + Fr. 57'258.-).
Di
conseguenza, siccome si devono sempre paragonare i dati relativi ai salari
dello stesso anno, anche il reddito da valido conseguito dal
ricorrente deve essere aggiornato al 2005. Nelle more istruttorie il TCA
(doc. XIV) ha chiesto alla ditta __________ di comunicare il salario che l'assicurato
avrebbe guadagnato nel 2005 se avesse continuato a lavorare senza la malattia. L'ex
datore di lavoro del ricorrente ha risposto che il salario lordo sarebbe stato
di Fr. 31,65 all’ora, a cui va aggiunto l'8,33% per la 13esima
mensilità (doc. XVI), per complessivi Fr. 34,28 all'ora
per 42 ore settimanali. Si ottiene così uno stipendio annuo lordo pari a Fr.
69'108.- (Fr. 1'439,76 alla settimana x 4 settimane x 12 mesi), da
porre alla base del calcolo della capacità di guadagno dell'assicurato.
Va ancora rammentato,
che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Il TFA ha precisato,
al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima globale consentita ammonta al
25% del salario statistico, percentuale che consente di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TFA, in una
sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione
globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a
causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in
grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti
di una vista stereoscopica.
La stessa Corte
federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha
operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere
che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche
nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti
pause nell'arco della giornata lavorativa.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003
nella causa P., Inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una
riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di
night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul
mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che
presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti
alle sue condizioni di salute.
Ancora questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha
conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno
dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un
assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004 nella causa L., Inc. n. 36.2003.75),
rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004 nella causa N.L.,
Inc. n. 36.2004.49).
In concreto, CO 1 ha
ritenuto che una deduzione massima del 25% non sarebbe giustificata nel caso di
specie per la giovane età del ricorrente, la sostanziale buona salute, l'educazione scolastica ricevuta e la
circostanza di essere cresciuto in Svizzera. Tale punto di vista deve essere
qui pienamente condiviso. Nella fattispecie l'assicurato potrebbe beneficiare, alla luce dei concetti espressi, di
una riduzione massima del 5%.
Partendo quindi da un
salario da invalido rivalutato di Fr.
57'831.- e ritenuta un’esigibilità del 100% in altre attività (cfr. consid. 8),
ammettendo una riduzione del 5%, nell’anno 2005 il reddito ipotetico
da invalido del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr.
54'940.- (Fr.
57'831.- - (Fr. 57'831.- x 5 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'ammontare di Fr. 69'108.- corrispondente al reddito
che l’assicurato avrebbe conseguito da valido nell'anno 2005,
emerge un’incapacità al guadagno pari al 20,50% ([Fr. 69'108.-
– Fr. 54'940.-] x 100 : Fr. 69'108.-) che, in virtù della nuova
giurisprudenza (DTF 130 V 121), deve essere arrotondata al 21%.
Poiché
questa incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da
non confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata
confrontando il reddito conseguito nel 2005 con il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto percepire nel 2005 se non fosse intervenuta la malattia, risulta
essere inferiore al grado del 25% richiesto dalle CGA, a buon diritto CO 1 poteva
interrompere dal 15 dicembre 2005 il versamento al ricorrente delle indennità
giornaliere a dipendenza della sua malattia.
15.
In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere
respinto, nel senso che dal 15 dicembre 2005 all'assicurato non è più riconosciuta alcuna indennità per perdita di
guadagno dovuta ai dolori lombosacrali sorta il 20 ottobre 2004.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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