Lexipedia

Decisione

36.2005.194

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

6 novembre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

36.2005.194

Data decisione, Autorità:

06.11.2006, TCA

Titolo:

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI

SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE

art. 90 OAMAL

art. 85 RLCAMAL

Raccomandata

Incarto n.

36.2005.194

cs

Lugano

6 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2005

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25

ottobre 2005 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto che con

scritto del 30 giugno 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1, affiliato

per l’assicurazione di base contro le malattie, di sospendere, in virtù

dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa dei numerosi attestati di carenza beni

rilasciati nei suoi confronti, il pagamento delle prestazioni derivanti

dall’assicurazione sociale (doc. 6). Copia della lettera è stata trasmessa

all’Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), “quale avviso

all’autorità d’assistenza sociale competente per il canton Ticino.” (doc. 6).

Nel corso del mese di luglio 2005 l’assicurato ha chiesto alla Cassa

l’emanazione di una decisione formale (doc. 7). Il 4 agosto 2005 la Cassa ha

emanato l'atto tramite il quale ha confermato la sospensione del pagamento

delle prestazioni in applicazione degli art. 90 cpv. 3 e 4 vOAMal, nonché 12

cpv. 2 CGA, poiché vi sarebbero 7 attestati di carenza beni (ACB) emessi dal __________

non ancora interamente pagati (doc. 8),

in

seguito alle contestazioni dell’interessato il 25 ottobre 2005 CO 1 ha emanato

la decisione su opposizione, confermando la sospensione del pagamento delle

prestazioni, poiché non sarebbero ancora stati pagati 2 ACB (doc. 10),

il

18 novembre 2005 RI 1 ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA (doc. I),

con

risposta del 30 novembre 2005 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso

(doc. III), mentre l’UAM, con scritto del 12 dicembre 2005, ha auspicato

l’accoglimento dell’impugnativa (doc. VI),

l’UAM

ha affermato:

" in casu l’assicuratore malattie vanta crediti che

discendono da due ACB:

nel primo caso (ACB n. __________) l’incarto non è mai stato trasmesso

a questa autorità;

nel secondo caso (ACB n. __________) si tratta di premi perenti per

palese negligenza dell’assicuratore in fatto di tempestività dell’inoltro della

pretesa (premi maggio/giugno 1999; ACB ottenuto dall’assicurazione in data __________;

richiesta a UAM in data 8.06.2004)." (doc. VI)

con

scritto 4 gennaio 2006 il TCA ha rammentato all’assicuratore l’obbligo di

fornire le prestazioni derivanti dall’assicurazione di base all’assicurato

pendente causa, non avendo tolto l’effetto sospensivo al ricorso (doc. IX),

dopo

aver effettuato alcuni accertamenti, il TCA ha convocato le parti, che sono

state sentite in data 5 luglio 2006 alla presenza del __________ (doc. XIX),

sulla

base delle risultanze dell’udienza, il TCA ha svolto accertamenti presso la

Cassa, l’UAM e __________ per stabilire la data esatta di inoltro dell’ACB __________,

non ottenendo una risposta soddisfacente (doc. da XXI a XXV),

il

22 settembre 2006 la Cassa ha trasmesso al TCA un scritto tramite il quale ha

affermato che “sulla base della riconsiderazione della nostra decisione su

opposizione del 25 ottobre 2005, il contendere della causa concernente

l’incarto sopraccitato è divenuto privo d’oggetto” ed ha allegato una “decisione

di riconsiderazione della nostra decisione su opposizione del 25 ottobre 2005

passibile di opposizione conformemente all’art. 49 LPGA”, tramite la quale

l’assicuratore ha affermato di revocare la decisione impugnata e ha confermato “l’avvenuto

pagamento delle prestazioni dall’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie maturate durante il periodo di sospensione” (doc. XXIX

bis),

chiamato

a presentare osservazioni scritte in merito l’assicurato è rimasto silente

(doc. XXX),

l’UAM

in data 13 ottobre 2006 ha informato il TCA di aver pagato l’ACB __________

vista l’estrema particolarità della situazione e considerato “sia le zone

d’ombra che non sono state definitivamente fugate (in questo caso nemmeno

dall’assicuratore malattie), sia il fatto che in discussione vi è il

riconoscimento delle prestazioni medico-sanitarie per un cittadino, a titolo di

transazione lo scrivente Ufficio assumerà il credito scoperto legato all’ACB n.

__________. In questo senso ha dato comunicazione all’assicuratore malattie

attraverso il già citato scritto 22 settembre 2006, che qui si allega. Nel

frattempo l’assicuratore malattie ha già trasmesso gli atti e il pagamento afferente

ha già avuto corso.” (doc. XXXI)

l’UAM

ha allegato uno scritto trasmesso dalla Cassa all’assicurato in data 18

settembre 2006, con il quale il ricorrente è stato informato che:

" in data 30 giugno 2005 vi abbiamo inviato una

lettera per informarvi che sospendevamo il pagamento delle prestazioni in virtù

dell’art. 90 cpv. 4 OAMal (Ordinanza sull’assicurazione malattie).

Abbiamo fatto valere i nostri diritti davanti al tribunale Federale

della Assicurazioni, il quale ha emesso delle sentenze a nostro sfavore. Perciò

vi informiamo di quanto segue: Con la presente ristabiliamo il vostro diritto

al rimborso delle prestazioni, nonostante la presenza di eventuali arretrati,

sempre che questi ultimi siano anteriori il 1° gennaio 2006, poiché essi sono legati

alla vecchia legislazione valida fino al 31 dicembre 2005 (articolo 90 OAMal

cpv. 4).

Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’articolo 64a LAMal (legge

federale sull’assicurazione malattie), il quale prevede al capoverso 2:”Se,

nonostante la diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una

domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende

l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai

costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono

stati pagati integralmente…”

Applicheremo l’articolo 64a per tutti gli arretrati dei premi e/o

delle partecipazioni dal 1° gennaio 2006 che sottostanno alle direttive di

questa nuova legislazione” (doc. XXXI/B),

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),

a

norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o

una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso,

l'amministrazione

può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della

risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene

trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta

(cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht

oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236

consid. 2).

Una

decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di

una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova

valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;

Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i

medesimi principi.

Questa

norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua

risposta, riesaminare la decisione impugnata.

Essa

notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al

Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA),

quest'ultimo

continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto

per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA),

come

esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione

contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un

provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice,

nel

caso di specie, il 30 novembre 2005 la Cassa ha inoltrato al TCA la propria

risposta di causa, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. III),

solo

in seguito, il 22 settembre 2006, l’assicuratore ha emanato una decisione di

riconsiderazione alla quale ha allegato una lettera di accompagnamento tramite

la quale ha revocato ogni e qualsiasi sospensione per i debiti anteriori al 31

dicembre 2005 e ripristinato il pagamento delle prestazioni (doc. XXXI/B),

in

queste condizioni il TCA è tenuto ad entrare nel merito del ricorso,

con

pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06) e ulteriori 11 sentenze

tutte del 26 luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06; K 36/06;

K 35/06; K 31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le

decisioni di questo Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire delle

Casse malati appartenenti al __________ che hanno sospeso il pagamento delle

prestazioni derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto

dall’autorità cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di

assumersi gli importi rimasti impagati,

nella

prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare affermato:

"

nella versione applicabile

nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal

dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.

Per

il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga

premi

o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura

esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore

ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali

che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei

premi.

L'art.

90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di

beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può

sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni

ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati

interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle

prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.

(…)

Come

sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni

in DTF 129 V 455 ha

stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il

pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto

dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con

l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.

Il

giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito

dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i

pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla

compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7

[sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).

(…)

La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di

compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare

premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio

assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con

la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere

il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato

dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti

nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato

rispetto a quella della compensazione.

Nell'evenienza

concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di

determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a

trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della

lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più

corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di

procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo

ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica

esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale

l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.

A

ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente

sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve

intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo

tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in

conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag.

12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la

sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un

determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta

dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei

combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di

applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del

regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti

irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha

decretato la sospensione prima di ricevere una tale conferma.

(…)

Ad

ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte,

come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti

ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio

di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in

manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva

garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di

principio esente da lacune.

Il

modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente

quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio

preposto opposto al rimborso.",

nelle

sentenze del 26 luglio 2006 il TFA ha poi ribadito:

"

(…)

Come nella precitata vertenza, anche nella presente evenienza

l’assicuratore malattia non ha dato all’autorità competente l’occasione di

determinarsi circa le misure da prendersi, la ricorrente essendosi limitata a

trasmettere all’Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della

lettera all’assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più

corrisposto prestazioni. A prescindere dall’incompatibilità di tale operato con

il diritto cantonale di esecuzione, che precisa chiaramente che l’assicuratore

può applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei

confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la

conferma scritta dell’Istituto delle assicurazioni sociali di sospensione del

pagamento dei crediti irrecuperabili (sentenza citata del 10 luglio, consid. 3

in fine) e dalla presenza di altri vizi formali evidenziati dal primo giudice

(tardiva presentazione degli attestati di carenza beni all’autorità preposta),

simile modo di procedere è anche altrimenti inaccettabile, l’ordinanza federale

indicando esplicitamente che solo dopo l’avviso all’autorità d’assistenza

sociale l’assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.”

(K 79/06)

in

concreto la situazione è analoga a quella giudicata dal TFA. Infatti, la Cassa non

ha dato all'autorità competente l'occasione di determinarsi circa le misure da

prendersi, essendosi limitata a trasmettere all'Istituto cantonale delle

assicurazioni sociali copia della lettera all'assicurato con cui essa gli

comunicava che non avrebbe più corrisposto prestazioni. Simile modo di

procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo

ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica

esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore

può sospendere la rimunerazione delle prestazioni,

va

poi evidenziato che nel caso di specie la Cassa ha sospeso il pagamento delle

prestazioni derivanti dalla LAMal sulla base di due ACB che sarebbero rimasti

impagati,

per

quanto concerne il primo ACB (n. __________) con scritto del 12 dicembre 2005

l’UAM ha affermato che:

" (…) l’incarto non è mai stato trasmesso a questa

Autorità;" (Doc. VI)

per

cui l’autorità cantonale non ha rifiutato il pagamento delle prestazioni in

arretrato, ma, non avendo ricevuto l’ACB in questione, neppure ha potuto

esaminare la fondatezza della pretesa,

a

questo proposito va rilevato come dal verbale del 5 luglio 2006 emerge che “per

quanto concerne l’ACB __________ il sig. __________ prende atto del rilievo del

sig. __________ secondo cui mai è stato presentato all’amministrazione

cantonale per il relativo pagamento e si impegna ad eseguire le doverose

verifiche ed a comunicare quanto prima la presa di posizione dell’assicuratore.”

(doc. XIX),

l’assicuratore

non ha più preso posizione in merito e non ha contestato di non aver trasmesso

il citato ACB all’UAM per il pagamento,

per

quanto concerne invece il secondo ACB, pendente causa, in seguito agli

accertamenti effettuati da questo Tribunale, l’UAM ha proceduto al suo

pagamento (cfr. doc. XXXI),

in

queste circostanze, alla luce della citate STFA e dei motivi ivi indicati,

nonché delle relative STCA (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc.

36.2005.210, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA

del 30 gennaio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006

nella causa B., inc. 36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc.

36.2005.195, STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA

del 2 febbraio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006

nella causa D., inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S.,

inc. 36.2005.224, STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186,

STCA del 13 febbraio 2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21

febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella

causa P., inc. 36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc.

36.2005.223, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA

del 28 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006

nella causa G., inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc.

36.2006.40, STCA del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81), il

ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata,

inoltre

sia con la lettera del 18 settembre 2006, che con decisione di

riconsiderazione del 22 settembre 2006 (cfr. doc. XXXI B e XXIX + Bis)

l’assicuratore ha chiaramente manifestato la propria intenzione di voler

annullare la sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal,

vista

la particolarità del caso e l’attitudine della Cassa in questa precisa

fattispecie, si prescinde eccezionalmente dal prelievo delle tasse e delle

spese che in altri casi simili al presente sono stati accollati alla Cassa per

l’atteggiamento superficiale dimostrato in precedenza,

copia

della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster