36.2005.196
Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
24 aprile 2006Italiano18 min
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Numero d'incarto:
36.2005.196
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.196
cs
Lugano
24 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 18 ottobre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 ha postulato, il 13 febbraio 2005, la concessione del sussidio per il
pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per
il 2005. L’istanza è stata respinta in quanto tardiva. Il reclamo inoltrato
dall’interessato non ha avuto miglior sorte ed è stato respinto con decisione
del 18 ottobre 2005.
B. Tramite
ricorso del 22 novembre 2005 RI 1, rappresentato dal padre RA 1, contesta la
predetta decisione (doc. I). L’assicurato fa valere di aver ottenuto, nel 2004,
il sussidio richiesto, malgrado l’invio del formulario nel corso di quell’anno.
In particolare un funzionario del Comune di domicilio, nel 2003, avrebbe
invitato la madre a chiedere il formulario per il sussidio del 2004 nei primi
giorni di quell’anno. Malgrado ciò, l’UAM gli ha accordato il sussidio. L’insorgente
ritiene che per l’anno 2005 devono valere le stesse regole, anche perché al
momento del ritiro dei formulari in gennaio nessuno ha informato l’insorgente
circa la possibile tardività della richiesta. L’assicurato contesta inoltre
l’applicabilità dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, entrato in vigore il 1° gennaio
2005, poiché il termine per l’eventuale referendum contro il nuovo articolo è
scaduto solo il 4 febbraio 2005. Il ricorrente fa infine valere di rientrare
nei parametri richiesti dalla legge per l’ottenimento dei sussidi.
C. Con
osservazioni del 14 dicembre 2005 l’IAS propone la reiezione del ricorso con
motivazioni che saranno riprese in seguito (doc. III).
D. Pendente
causa il TCA ha richiamato l’incarto relativo al sussidio 2004 chiesto dal
ricorrente (doc. VII). Con scritto del 2 marzo 2006 questo Tribunale ha informato
l’insorgente che la richiesta per l’ottenimento del sussidio 2004 è stata
inoltrata dalla madre il 30 ottobre 2003 (doc. IX). Con osservazioni del 10
marzo 2006 il rappresentante dell'interessato ha ammesso il suo errore, in
buona fede, a causa di un'informazione errata ottenuta dalla ex moglie dalla
quale vive separato dal 2002.
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Alla
fattispecie è applicabile, per il rinvio dell'art. 76 cpv. 4 LCAMal, la legge
di procedura per le cause amministrative.
3. Va
preliminarmente esaminato se l'impugnativa contro la decisione del 18 ottobre
2005, presentata il 22 novembre 2005, è tempestivo. Il ricorso deve infatti
essere inoltrato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione su reclamo in applicazione dell’art. 76 cpv. 2 LCAMal. Se il
termine per presentare ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito e la
decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37). Secondo costante
giurisprudenza l’onere della prova dell’avvenuta notifica incombe all’autorità
amministrativa (cfr. DTF 115 V 113 con riferimenti).
Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa
stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c).
4. Nella
fattispecie in esame l'amministrazione non ha preso posizione in merito alla
tempestività del ricorso. Tuttavia, in altre occasioni, il TCA ha già avuto
modo di accertare che l’UAM, di regola, visto il gran numero di decisioni che
emette mensilmente, effettua le notifiche tramite posta semplice (cfr., fra le
tante, STCA del 9 novembre 2004, inc. 36.2004.94). L’insorgente afferma di aver
ricevuto la decisione 5 giorni dopo la data riportata sulla medesima (18
ottobre 2005), circostanza non smentita dagli atti, il ricorso va considerato
tempestivo. La questione non merita tuttavia ulteriori approfondimenti,
ritenuto come il ricorso, come si vedrà, è comunque manifestamente infondato.
nel
merito
5. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo
cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle
modifiche delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi
possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale
periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale
del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF
22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di
riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali
di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
6. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito
determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva
commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
7. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel
corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
8. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del
2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal. Infatti, per gli assicurati tassati in
via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente), l’istanza va presentata entro
la fine dell’anno che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg.
LCAMal). In concreto la richiesta doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre
2004 quando l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti
a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno. Se non avesse avuto a
disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque
trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a comprovare la sua
situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo. Il TCA ha infatti già
avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è
tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre dell’anno precedente la
corresponsione del sussidio con l’indicazione che la documentazione necessaria
a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo,
non appena disponibile (STCA del 23 gennaio 2006, nella causa P., 36.2005.190;
STCA del 7 novembre 2005, nella causa R., 36.2005.136). Va qui rilevato che
anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a
proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in
vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Anche
se la modifica entrata in vigore l’1.1.2005, come sostiene l’insorgente, non si
applica al caso di specie (cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116
e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato
che i sussidi, anche prima della modifica dell’art. 28 LCAMal, potevano essere
chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo in casi particolari, ossia
quelli previsti dall’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, già in vigore in precedenza. Queste
situazioni non sono adempiute nel caso concreto e non sono fatte valere
dall’assicurato. La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre
2004.
9. Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate,
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
10. Nel
caso di specie l’insorgente, in un primo tempo, ha fatto valere che anche nel
2004 aveva chiesto il sussidio nell’anno di competenza e lo aveva ottenuto.
Esperiti i necessari accertamenti, questo TCA ha invece stabilito che il
sussidio 2004 è stato chiesto nel 2003, ossia entro i termini di legge. Questa
circostanza è stata ammessa anche dall’insorgente.
Non
vi è pertanto spazio, nel caso concreto, per far valere prassi contrarie alla
legge. Non può essere d’aiuto neppure la circostanza che il fratello, nel 2004,
ha ottenuto il sussidio malgrado la richiesta fosse stata notificata lo stesso
anno (cfr. inc. 36.2005.197). Infatti, l’eventuale lamentela sulla presunta
diversità di trattamento fra assicurati viene comunque a cadere, non potendoci
essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione
illegale di norme giuridiche. In proposito si osserva che in una sentenza del 4
giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni
ha ribadito la propria costante giurisprudenza:
" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas
invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur
analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y
a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir
sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a,
125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."
In
concreto, il rifiuto, da parte dell’amministrazione, di concedere il sussidio
2005 anche al fratello dell’insorgente (cfr. inc. 36.2005.197), dimostra che vi
è la volontà, da parte dell’autorità, di applicare correttamente la legge. Il
ricorrente non può pertanto prevalersi dell’uguaglianza nell’illegalità. Per
quanto concerne la circostanza che al momento del ritiro del formulario per la
richiesta del sussidio 2005 nessuno lo ha informato della tardività della
domanda, va rilevato che competente a decidere circa la tempestività della
richiesta è l’UAM e non il Comune di residenza. Inoltre, proprio perché il
formulario è stato ritirato in ritardo anche un’eventuale comunicazione in tal
senso non avrebbe permesso all’insorgente di agire tempestivamente.
11. Stante quanto precede, a prescindere dalla circostanza che
l’insorgente rientra nei parametri previsti dalla legge per ottenere il
sussidio del 2005, non essendoci adeguate motivazioni a sostegno del ritardo
nell'invio dell’istanza di
sussidio la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto senza
carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili. Il giudice, pur
cosciente delle ristrettezze in cui si trova il ricorrente, deve applicare le
norme vigenti secondo prassi e non può scartarne l'applicazione. Ciò anche
quando il risultato che ne deriva appare iniquo nelle sue conseguenze. Alla
luce della LPAmm si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente
questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva
non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome
emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in
questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.
anche DTF 131 V 202).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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