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Decisione

36.2005.196

Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

24 aprile 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel

corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

8. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del

2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal. Infatti, per gli assicurati tassati in

via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente), l’istanza va presentata entro

la fine dell’anno che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg.

LCAMal). In concreto la richiesta doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre

2004 quando l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti

a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno. Se non avesse avuto a

disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque

trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a comprovare la sua

situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo. Il TCA ha infatti già

avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è

tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre dell’anno precedente la

corresponsione del sussidio con l’indicazione che la documentazione necessaria

a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo,

non appena disponibile (STCA del 23 gennaio 2006, nella causa P., 36.2005.190;

STCA del 7 novembre 2005, nella causa R., 36.2005.136). Va qui rilevato che

anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a

proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in

vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Anche

se la modifica entrata in vigore l’1.1.2005, come sostiene l’insorgente, non si

applica al caso di specie (cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116

e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato

che i sussidi, anche prima della modifica dell’art. 28 LCAMal, potevano essere

chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo in casi particolari, ossia

quelli previsti dall’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, già in vigore in precedenza. Queste

situazioni non sono adempiute nel caso concreto e non sono fatte valere

dall’assicurato. La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre

2004.

9. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate,

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

10. Nel

caso di specie l’insorgente, in un primo tempo, ha fatto valere che anche nel

2004 aveva chiesto il sussidio nell’anno di competenza e lo aveva ottenuto.

Esperiti i necessari accertamenti, questo TCA ha invece stabilito che il

sussidio 2004 è stato chiesto nel 2003, ossia entro i termini di legge. Questa

circostanza è stata ammessa anche dall’insorgente.

Non

vi è pertanto spazio, nel caso concreto, per far valere prassi contrarie alla

legge. Non può essere d’aiuto neppure la circostanza che il fratello, nel 2004,

ha ottenuto il sussidio malgrado la richiesta fosse stata notificata lo stesso

anno (cfr. inc. 36.2005.197). Infatti, l’eventuale lamentela sulla presunta

diversità di trattamento fra assicurati viene comunque a cadere, non potendoci

essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione

illegale di norme giuridiche. In proposito si osserva che in una sentenza del 4

giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni

ha ribadito la propria costante giurisprudenza:

" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas

invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur

analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y

a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir

sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a,

125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."

In

concreto, il rifiuto, da parte dell’amministrazione, di concedere il sussidio

2005 anche al fratello dell’insorgente (cfr. inc. 36.2005.197), dimostra che vi

è la volontà, da parte dell’autorità, di applicare correttamente la legge. Il

ricorrente non può pertanto prevalersi dell’uguaglianza nell’illegalità. Per

quanto concerne la circostanza che al momento del ritiro del formulario per la

richiesta del sussidio 2005 nessuno lo ha informato della tardività della

domanda, va rilevato che competente a decidere circa la tempestività della

richiesta è l’UAM e non il Comune di residenza. Inoltre, proprio perché il

formulario è stato ritirato in ritardo anche un’eventuale comunicazione in tal

senso non avrebbe permesso all’insorgente di agire tempestivamente.

11. Stante quanto precede, a prescindere dalla circostanza che

l’insorgente rientra nei parametri previsti dalla legge per ottenere il

sussidio del 2005, non essendoci adeguate motivazioni a sostegno del ritardo

nell'invio dell’istanza di

sussidio la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto senza

carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili. Il giudice, pur

cosciente delle ristrettezze in cui si trova il ricorrente, deve applicare le

norme vigenti secondo prassi e non può scartarne l'applicazione. Ciò anche

quando il risultato che ne deriva appare iniquo nelle sue conseguenze. Alla

luce della LPAmm si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente

questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva

non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome

emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in

questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr.

anche DTF 131 V 202).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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