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Decisione

36.2005.197

Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

24 aprile 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel

corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

8. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del

2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal. Infatti, per gli assicurati tassati in

via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente), l’istanza va presentata entro

la fine dell’anno che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg.

LCAMal). In concreto la richiesta doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre

2004 quando l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti

a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno. Se non avesse avuto a

disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque

trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a comprovare la sua

situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo. Il TCA ha infatti già

avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è

tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre dell’anno precedente la

corresponsione del sussidio con l’indicazione che la documentazione necessaria

a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo,

non appena disponibile (STCA del 23 gennaio 2006, nella causa P., 36.2005.190;

STCA del 7 novembre 2005, nella causa R., 36.2005.136). Va qui rilevato che

anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a

proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in

vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Anche

se la modifica entrata in vigore l’1.1.2005, come sostiene l’insorgente, non si

applica al caso di specie (cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116

e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato

che i sussidi, anche prima della modifica dell’art. 28 LCAMal, potevano essere

chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo in casi particolari, ossia

quelli previsti dall’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, già in vigore in precedenza. Queste

situazioni non sono adempiute nel caso concreto e non sono fatte valere

dall’assicurato.

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

9. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

10. Nel

caso di specie l’insorgente sostiene che anche nel 2004 aveva chiesto il

sussidio nell’anno di competenza, ottenendolo senza alcun problema. Egli in

particolare rammenta di essersi recato in Comune nel corso del 2003, quando un

funzionario gli ha consigliato di ritornare ad inizio dell’anno seguente per

formulare la richiesta. L’insorgente, perlomeno implicitamente, fa valere il

principio della buona fede. Il diritto alla protezione della buona fede,

principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000

trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale, permette

al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti

di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare

l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla

legge. Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi

dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata

giurisprudenza e possono così essere formulate:

1. l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la promessa

dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato. Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68). Inoltre l'informazione deve essere

incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione

esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è

definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria

buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n.

75.

B III b 3);

4.

l'informazione errata

ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è

pregiudizievole;

5.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68

segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.

3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V

55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.

(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.

fed. (RAMI 2000 pag. 223). In merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag.

42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI

1993.

pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a;

RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194

consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT

I-1992 n° 63; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390 segg.;

KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; HAEFLIGER,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg..

Pendente

causa il TCA ha richiamato l’incarto del 2004 relativo al ricorrente. Dagli

atti emerge che l’interessato ha inoltrato la richiesta di sussidio per il

2004, l’11 gennaio 2003 (recte: 2004), ossia pochi giorni dopo

il termine previsto dal regolamento, ottenendo il sussidio. Questa circostanza

non è tuttavia sufficiente per far nascere un diritto all’ottenimento del

sussidio anche per il 2005. Va innanzitutto rilevato che la presunta errata

informazione dell’autorità comunale, è stata fornita solo una volta, nel 2003

per il sussidio del 2004. L’insorgente non sostiene infatti che la medesima

informazione sia stata fornita anche nel 2004 per il sussidio del 2005 o negli

anni precedenti. Si tratta pertanto di un caso isolato e non di una prassi sistematica

e costante nel tempo che avrebbe potuto indurre l’insorgente a chiedere

tardivamente, ogni anno, la concessione del sussidio. Questa presunta errata

informazione, puntuale e limitata ad una sola precisa fattispecie, non può

comportare un diritto all’ottenimento del sussidio anche per il 2005. La

presunta errata informazione è infatti stata fornita limitatamente al 2004 e

nell'ambito del sussidio per un periodo diverso da quello qui in discussione.

Non trattandosi di una sostanziale prassi non può essere protetta la buona fede

del ricorrente. La circostanza che quando l’insorgente ha ritirato il

formulario per la richiesta del sussidio 2005, nel gennaio di quell’anno,

nessun funzionario lo avrebbe informato del ritardo, non ha nessuna rilevanza.

Infatti, da una parte, come visto, l’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, permette, in

casi particolari, di chiedere il sussidio anche oltre il termine del 31

dicembre, d’altra parte, proprio perché il formulario è stato ritirato in

ritardo anche un’eventuale comunicazione in tal senso non avrebbe permesso

all’insorgente di agire tempestivamente. Non va poi dimenticato che competente

a decidere circa la tempestività dell’inoltro delle richieste di sussidio è l’UAM

e non l’autorità comunale, che si limita a fornire agli assicurati i formulari

per le richieste dei sussidi ma non ha alcun potere decisionale in merito.

Dalla

circostanza che in una sola occasione l’UAM ha concesso il sussidio malgrado la

tardività della domanda, l’insorgente non può, come detto, far derivare un

diritto all’ottenimento del sussidio anche l’anno seguente. Non va poi

dimenticato che l’art. 45 cpv. 1 e 2 Reg. LCAMal, permette, in casi

particolari, di accordare il sussidio richiesto nell’anno di competenza del

medesimo (cfr. ad esempio, per il caso di specie, gli art. 45 cpv. 1 lett. d

Reg. LCAMal in relazione con l’art. 67 let. e Reg. LCAMal). Per cui non è

possibile escludere che in un caso particolare, in applicazione dell’art. 45 Reg.

LCAMal, o per una svista, l’UAM abbia concesso il sussidio malgrado il ritardo

nell’inoltro della domanda. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, rilevata

la mancanza di continuità nell’assegnazione di un sussidio tardivo, la

decisione dell’UAM va confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

11.

Stante quanto

precede, a prescindere dalla circostanza che l’insorgente rientra nei parametri

previsti dalla legge per ottenere il sussidio del 2005, non essendoci adeguate

motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio dell’istanza di sussidio la decisione impugnata va confermata

e il ricorso respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di

ripetibili. Il giudice, pur cosciente delle ristrettezze in cui si trova il

ricorrente, deve applicare le norme vigenti secondo prassi e non può scartarne

l'applicazione. Ciò anche quando il risultato che ne deriva appare iniquo nelle

sue conseguenze. Alla luce della LPAmm si imporrebbe il carico di tasse e

spese, cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede. La

presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto

ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto

cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella

causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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