36.2005.197
Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
24 aprile 2006Italiano21 min
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Numero d'incarto:
36.2005.197
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.197
cs
Lugano
24 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 18 ottobre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 ha postulato, il 13 febbraio 2005, la concessione del sussidio per il
pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per
il 2005. L’istanza è stata respinta in quanto tardiva. Il reclamo
inoltrato dall’interessato non ha avuto miglior sorte ed è stato respinto con
decisione del 18 ottobre 2005.
B. Tramite
ricorso del 22 novembre 2005 RI 1, rappresentato dal padre RA 1, contesta la
predetta decisione (doc. I). L’assicurato fa valere di aver ottenuto, nel 2004,
il sussidio richiesto, malgrado l’invio del formulario nel corso di quell’anno.
In particolare un funzionario del Comune di domicilio, nel 2003, avrebbe
invitato la madre a chiedere il formulario per il sussidio del 2004 nei primi
giorni di quell’anno. Malgrado ciò, l’UAM gli ha accordato il sussidio.
L’insorgente ritiene che per l’anno 2005 devono valere le stesse regole, anche perché
al momento del ritiro dei formulari in gennaio nessuno ha informato
l’insorgente circa la possibile tardività della richiesta. L’assicurato
contesta inoltre l’applicabilità dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, entrato in vigore
il 1° gennaio 2005, poiché il termine per l’eventuale referendum contro il
nuovo articolo è scaduto solo il 4 febbraio 2005. Il ricorrente fa infine
valere di rientrare nei parametri richiesti dalla legge per l’ottenimento dei
sussidi.
C. Con
osservazioni del 14 dicembre 2005 l’IAS propone la reiezione del ricorso con
motivazioni che saranno riprese in seguito (doc. III).
D. Pendente
causa il TCA ha richiamato l’incarto relativo al sussidio 2004 chiesto dal
ricorrente (doc. VII). Con scritto del 2 marzo 2006 questo Tribunale ha informato
l’insorgente che:
"
Dagli atti emerge
che la richiesta per l’ottenimento del sussidio 2004 è datata 11 gennaio 2003
(verosimilmente si tratta in realtà dell’11 gennaio 2004, poiché l’IAS l’ha
ricevuta il 13 gennaio 2004). Dagli atti emerge che l’IAS, in data 12 marzo
2004 ha scritto a RI 1 affermando che “lo scrivente Ufficio, dopo verifica
della sua posizione fiscale, ha costatato che la competente autorità fiscale
non ha ancora emesso una tassazione nei suoi confronti e presumibilmente la
notifica di tassazione 2001/2002 (applicabile per stabilire il diritto al
sussidio per l’anno 2004) non verrà notificata).” ed ha chiesto di conseguenza
la trasmissione di documentazione attestante le entrate lorde degli ultimi sei
mesi.
L’IAS, per calcolare il diritto al sussidio, ha fatto quindi
riferimento all’accertamento autonomo del reddito." (Doc. VII)
Con
osservazioni del 10 marzo 2006 il rappresentante l’interessato ha rilevato che
la domanda di sussidio 2004 è stata inoltrata a gennaio 2004 ed in maniera
analoga è stata trattata la domanda 2005 trasmessa a gennaio dello stesso anno.
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Al caso di
specie è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative in virtù
del rinvio dell'art. 76 cpv. 4 LCAMal.
3. Va
preliminarmente esaminato se l'impugnativa contro la decisione del 18 ottobre
2005, presentata il 22 novembre 2005, è tempestivo. Il ricorso deve infatti
essere inoltrato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione su reclamo in applicazione dell’art. 76 cpv. 2 LCAMal. Se il
termine per presentare ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito e la
decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37). Secondo costante
giurisprudenza l’onere della prova dell’avvenuta notifica incombe all’autorità
amministrativa (cfr. DTF 115 V 113 con riferimenti).
Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa
stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c).
4. Nella
fattispecie in esame l'amministrazione non ha preso posizione in merito alla
tempestività del ricorso. Tuttavia, in altre occasioni, il TCA ha già avuto
modo di accertare che l’UAM, di regola, visto il gran numero di decisioni che
emette mensilmente, effettua le notifiche tramite posta semplice (cfr., fra le
tante, STCA del 9 novembre 2004, inc. 36.2004.94). L’insorgente afferma di aver
ricevuto la decisione 5 giorni dopo la data riportata sulla medesima (18
ottobre 2005), circostanza non smentita dagli atti, il ricorso va considerato
tempestivo. La questione non merita tuttavia ulteriori approfondimenti,
ritenuto come il ricorso, come si vedrà, è comunque manifestamente infondato.
nel
merito
5. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo
cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle
modifiche delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi
possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale
periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale
del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF
22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di
riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali
di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
6. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito
determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva
commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), salvo in casi specificatamente fissati dalla legge e
dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
7. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel
corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
8. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del
2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal. Infatti, per gli assicurati tassati in
via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente), l’istanza va presentata entro
la fine dell’anno che precede l’anno di competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg.
LCAMal). In concreto la richiesta doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre
2004 quando l’interessato doveva disporre di tutti gli elementi necessari atti
a stabilire il suo reddito nel corso di quell’anno. Se non avesse avuto a
disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque
trasmettere il formulario, indicando che i documenti atti a comprovare la sua
situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo. Il TCA ha infatti già
avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è
tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre dell’anno precedente la
corresponsione del sussidio con l’indicazione che la documentazione necessaria
a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo,
non appena disponibile (STCA del 23 gennaio 2006, nella causa P., 36.2005.190;
STCA del 7 novembre 2005, nella causa R., 36.2005.136). Va qui rilevato che
anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a
proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in
vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Anche
se la modifica entrata in vigore l’1.1.2005, come sostiene l’insorgente, non si
applica al caso di specie (cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116
e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato
che i sussidi, anche prima della modifica dell’art. 28 LCAMal, potevano essere
chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo in casi particolari, ossia
quelli previsti dall’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, già in vigore in precedenza. Queste
situazioni non sono adempiute nel caso concreto e non sono fatte valere
dall’assicurato.
La
richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.
9. Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
10. Nel
caso di specie l’insorgente sostiene che anche nel 2004 aveva chiesto il
sussidio nell’anno di competenza, ottenendolo senza alcun problema. Egli in
particolare rammenta di essersi recato in Comune nel corso del 2003, quando un
funzionario gli ha consigliato di ritornare ad inizio dell’anno seguente per
formulare la richiesta. L’insorgente, perlomeno implicitamente, fa valere il
principio della buona fede. Il diritto alla protezione della buona fede,
principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000
trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale, permette
al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti
di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare
l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla
legge. Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi
dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata
giurisprudenza e possono così essere formulate:
1. l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
Considerandi
2.
l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
la promessa
dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato. Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La
comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il
destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile
(protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104
V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68). Inoltre l'informazione deve essere
incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione
esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è
definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria
buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n.
75.
B III b 3);
4.
l'informazione errata
ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che gli è
pregiudizievole;
5.
la legge non è stata
modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68
segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.
3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V
55).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.
(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.
fed. (RAMI 2000 pag. 223). In merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag.
42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI
1993.
pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a;
RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194
consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT
I-1992 n° 63; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390 segg.;
KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; HAEFLIGER,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg..
Pendente
causa il TCA ha richiamato l’incarto del 2004 relativo al ricorrente. Dagli
atti emerge che l’interessato ha inoltrato la richiesta di sussidio per il
2004, l’11 gennaio 2003 (recte: 2004), ossia pochi giorni dopo
il termine previsto dal regolamento, ottenendo il sussidio. Questa circostanza
non è tuttavia sufficiente per far nascere un diritto all’ottenimento del
sussidio anche per il 2005. Va innanzitutto rilevato che la presunta errata
informazione dell’autorità comunale, è stata fornita solo una volta, nel 2003
per il sussidio del 2004. L’insorgente non sostiene infatti che la medesima
informazione sia stata fornita anche nel 2004 per il sussidio del 2005 o negli
anni precedenti. Si tratta pertanto di un caso isolato e non di una prassi sistematica
e costante nel tempo che avrebbe potuto indurre l’insorgente a chiedere
tardivamente, ogni anno, la concessione del sussidio. Questa presunta errata
informazione, puntuale e limitata ad una sola precisa fattispecie, non può
comportare un diritto all’ottenimento del sussidio anche per il 2005. La
presunta errata informazione è infatti stata fornita limitatamente al 2004 e
nell'ambito del sussidio per un periodo diverso da quello qui in discussione.
Non trattandosi di una sostanziale prassi non può essere protetta la buona fede
del ricorrente. La circostanza che quando l’insorgente ha ritirato il
formulario per la richiesta del sussidio 2005, nel gennaio di quell’anno,
nessun funzionario lo avrebbe informato del ritardo, non ha nessuna rilevanza.
Infatti, da una parte, come visto, l’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, permette, in
casi particolari, di chiedere il sussidio anche oltre il termine del 31
dicembre, d’altra parte, proprio perché il formulario è stato ritirato in
ritardo anche un’eventuale comunicazione in tal senso non avrebbe permesso
all’insorgente di agire tempestivamente. Non va poi dimenticato che competente
a decidere circa la tempestività dell’inoltro delle richieste di sussidio è l’UAM
e non l’autorità comunale, che si limita a fornire agli assicurati i formulari
per le richieste dei sussidi ma non ha alcun potere decisionale in merito.
Dalla
circostanza che in una sola occasione l’UAM ha concesso il sussidio malgrado la
tardività della domanda, l’insorgente non può, come detto, far derivare un
diritto all’ottenimento del sussidio anche l’anno seguente. Non va poi
dimenticato che l’art. 45 cpv. 1 e 2 Reg. LCAMal, permette, in casi
particolari, di accordare il sussidio richiesto nell’anno di competenza del
medesimo (cfr. ad esempio, per il caso di specie, gli art. 45 cpv. 1 lett. d
Reg. LCAMal in relazione con l’art. 67 let. e Reg. LCAMal). Per cui non è
possibile escludere che in un caso particolare, in applicazione dell’art. 45 Reg.
LCAMal, o per una svista, l’UAM abbia concesso il sussidio malgrado il ritardo
nell’inoltro della domanda. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, rilevata
la mancanza di continuità nell’assegnazione di un sussidio tardivo, la
decisione dell’UAM va confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.
11.
Stante quanto
precede, a prescindere dalla circostanza che l’insorgente rientra nei parametri
previsti dalla legge per ottenere il sussidio del 2005, non essendoci adeguate
motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio dell’istanza di sussidio la decisione impugnata va confermata
e il ricorso respinto senza carico di tasse e spese e senza concessione di
ripetibili. Il giudice, pur cosciente delle ristrettezze in cui si trova il
ricorrente, deve applicare le norme vigenti secondo prassi e non può scartarne
l'applicazione. Ciò anche quando il risultato che ne deriva appare iniquo nelle
sue conseguenze. Alla luce della LPAmm si imporrebbe il carico di tasse e
spese, cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede. La
presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto
ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto
cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella
causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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