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Decisione

36.2005.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2006Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori della ragazza hanno individuato nell'Istituto __________ con sede in __________ Italia) la struttura

adatta per le cure di cui necessitava la loro figlia. Con scritto del 15 marzo

2004 (doc. A4) il papà dell'assicurata,

suo tutore, ha chiesto alla Cassa malati una compartecipazione alle spese per

questo trattamento.

RI 1 è stata ricoverata presso il predetto

Istituto dal 16 al 30 marzo 2004, per un costo di € 2'819,88, a cui si sono aggiunti € 520,63 per le prestazioni fornite

durante lo stesso periodo al suo accompagnatore (totale: Fr. 5'300.- circa, doc. 8).

1.2. In seguito

al rifiuto espresso dal suo assicuratore con decisione formale del 23 luglio

2004 (doc. A11) di assumersi i costi del trattamento eseguito in Italia,

confermato tramite decisione su opposizione del 23 novembre 2004 (doc. A1),

l'assicurata, rappresentata dal papà RA 1, il 4 gennaio 2005 (doc. I) è

tempestivamente insorta al TCA,

affermando quanto segue:

"

(…)

-

RI 1 ha frequentato il laboratorio di

gastronomia della fondazione __________ di __________ da Ott. 1999 ad Apr.

2002.

(…)

-

Nel mese di Maggio 2002 RI 1 viene visitata e

seguita dalla Dr. sa __________ neopsichiatra di __________ su suggerimento

della Sig.ra __________, responsabile di casa __________, in quanto RI 1 non si

adatta alla vita del Foyer.

-

Le cure farmacologiche prescritte peggiorano la

salute mentale e fisica di RI 1.

-

Nel giugno 2003 RI 1 non vuole più frequentare

né il Lab né il Foyer. (…)

-

Il 24 luglio 2003 la Dr.sa __________ prescrive

un ricovero coatto all'__________. RI 1 si rifiuta (…)

-

Settembre 2003 lo stato di salute peggiora

(cambiato per la 4 volta medicamento) nuovo tentativo di ricovero. RI 1 alla

presenza del Dr. __________ dell'__________ si rifiuta.

-

Ottobre 2003 decido di togliere i medicinali

prescritti dalla Dr. __________.

-

Novembre 2003 da Internet rilevo una lista di

centri specializzati in autismo.

-

Mi prenoto e nel Marzo 2004 RI 1 viene ricoverata.

-

Il 19 Aprile RI 1 inizia a lavorare al centro

per anziani di __________, dove è tutt'ora e la direzione è soddisfatta per quantità e qualità del lavoro

svolto.

-

Chiedo alla CO 1 compartecipazione delle spese

ospedaliere di CHF 5'500.-. Mi

viene negata.

-

Le motivazioni addotte tutelano più la compagnia

di assicurazione che le persone e la loro dignità.

-

Chiedo cortesemente un riesame del caso.

-

Purtroppo nel mio cantone di residenza non ho

avuto quell'aiuto medico

specialistico e delle strutture con personale competente nella patologia dell'autismo.".

-

1.3. Con risposta

del 31 gennaio 2005 (doc. III) la Cassa malati CO 1, riprendendo in sostanza le

motivazioni addotte con la decisione su opposizione, ha proposto di respingere

il ricorso, osservando:

"

(…)

10. (…)

Riguardo alla degenza eseguita dalla signora RI 1

in Italia, dal 16 al 30 marzo 2004, la ricorrente fa valere che in Svizzera, o

per lo meno nel Cantone Ticino, non esistono centri specializzati per l'autismo (allegati 8 e 15).

Essa ha ragione, per quanto concerne la realtà

cantonale, mentre tralasceremo per il momento le possibilità offerte nel resto

del territorio nazionale, prioritariamente escluse dall'assicurata per motivi legati alla lingua (allegato 3).

Emerge tuttavia dagli atti all'incarto, così come dalla documentazione

raccolta dalla CO 1 Casa malati, che già nel cantone di domicilio esistono

istituti pedagogici cantonali atti a prodigare cure riabilitative ai soggetti autistici

adulti, così come confermato anche dalla Dr. med. __________ con scritto 21

maggio 2004 (allegati A e 12).

Affianca inoltre un adeguato seguito

psicoterapeutico l'attività di

ben due enti distinti, che operano nel cantone: la Fondazione ARES (Autismo

Ricerca E Sviluppo e creazione di ambiti curativi ed educativi) e l'Associazione ASIPA (Associazione Svizzero

Italiana per i Problemi dell'Autismo).

Questi enti sono atti a garantire, nella seppur piccola realtà cantonale, una

valutazione e una consulenza psicoeducativa al soggetto, così come un sostegno

alla famiglia e l'impostazione

di interventi riabilitativi al suo interno. Essi sono in grado di attivare

interventi educativi-riabilitativi, i quali, data la complessità dell'affezione, risultano per forza individuali

ed adattati alle esigenze del singolo caso. Propongono interventi mirati all'inserimento lavorativo dei giovani adulti

affetti da autismo e veicolano l'informazione/formazione alle famiglie e agli operatori, sostenendo

nel contempo l'attività di

gruppi di auto aiuto (allegati B e C).

Non risulta poi che nel periodo dal 1999 al 2003,

la Signora RI 1 sia stata seguita nel Cantone Ticino da un numero elevato di

medici, tale da poter concludere all'impossibilità di portare a termine un trattamento adeguato ancora

all'interno del territorio

svizzero, nel rispetto del principio della territorialità insito nella LAMal.

Infatti, l'unica persona con

formazione adeguata che si è occupata del caso dell'assicurata è stata la Dr. med. __________, unitamente ad un seguito

terapeutico presso la CPC, durante il quale la psicoterapeuta non ha constatato

un aggravamento dello stato della paziente. Gli altri medici citati dalla

corrispondenza intercorsa sono dei generalisti (Dr. med. __________, Dr. med. __________)

e un oftalmologo (Dr. med. __________), (allegati A, 2, 3, 8, 12, 15, 19).

Dall'iter descritto sotto il capitolo relativo i Fatti, si evince con

chiarezza che la Signora RI 1 era affetta sin dalla nascita di autismo. Per

contro, invano si cercherebbero nella documentazione agli atti i certificati

medici idonei a dimostrare che un trattamento adeguato non fosse realmente

possibile in Svizzera o, per lo meno, nel Cantone Ticino. Quest'ultimo argomento, in particolare, muove dall'impressione soggettiva che l'assicurata ha sviluppato, senza cercare

particolari alternative, nei confronti dei medici e dei terapeuti svizzeri

(allegati 2, 8, 12, 15, 19, 22).

Quanto poi alla presunta ed esclusiva

specializzazione nel campo dell'autismo che la ricorrente vorrebbe attribuire all'Istituto __________, si dirà che tale struttura

si occupa di disturbi generalizzati dello sviluppo, disturbi dell'apprendimento, disturbi legati all'iperattività, disturbi del linguaggio,

disturbi dell'emotività e

depressione, disturbi del comportamento alimentare. L'elenco delle principali condizioni patologiche trattate dall'istituto comprende ben 23 affezioni, tra le

quali figura anche l'autismo.

La volontà di trascorrere una degenza presso l'istituto non risulterebbe poi dalla recente scoperta dell'esistenza di tale struttura ("Saputo

di questo centro a __________ mi sono precipitato e in pochi giorni ho avuto il

ricovero"), ma costituirebbe più che altro un ritorno alle origini, dato

che già le strutture facenti capo all'Associazione __________ si erano occupate dell'assicurata tra il maggio del 1980 ed il

febbraio del 1994, periodo in cui essa era ancora domiciliata in Italia

(allegati A, D, 15, 22).

L'essersi sottoposta poi senza indugio ad una degenza per accertamenti

in Italia, senza prima accertare se la CO 1 Cassa malati avrebbe preso a carico

i trattamenti, ritenendo che si potesse trovare un'alternativa agli interventi riabilitativi proposti in Svizzera, non

significa ancora che siano adempiuti i presupposti legali dell'urgenza e dell'impossibilità di rientrare in Svizzera, dove sicuramente l'interessata avrebbe potuto ricevere

trattamenti analoghi o addirittura, migliori, grazie ad una più diretta

integrazione nei luoghi dove essa vive, interagisce, si muove, lavora e si

integra realmente.

Come già citato, l'obbligo di prestazione ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 OAMal permette che insorga un caso d'urgenza durante un soggiorno temporaneo all'estero.

(…)

Ora, i problemi legati all'autismo, in discussione nel caso presente,

erano già noti sin dalla nascita. La necessità di un trattamento esisteva

dunque già prima della partenza dal Cantone Ticino per trascorrere un periodo

di accertamento all'Istituto __________.

Queste circostanze depongono contro l'esistenza di un caso d'urgenza ai sensi dell'ordinanza (allegato A).

(…)

Con ciò, dal punto di vista giuridico, il caso

d'urgenza è escluso, motivo per il quale le prestazioni in discussione non possono

essere assunte. La presente deduzione è pure confermata da una recente sentenza

del 31 agosto 2001 (K 83/01 Vr), in cui il TFA ha ribadito nuovamente che un

viaggio all'estero con lo scopo

di sottoporsi a cure mediche esclude il caso d'urgenza.

Anche l'ultimo argomento contenuto nell'opposizione, quello fondato sul principio dell'economia del trattamento, a sapere il

presunto risparmio della cassa nel rimborsare le due fatture dell'Istituto __________, per un montante totale

di € 3'340.51, pari a circa CHF

5'000.-, non trova riscontro e,

di seguito, non conduce ad una valutazione differente dell'obbligo di prestazione da parte della

convenuta (allegato 8).

È di fatto incontestabile che un periodo analogo

passato presso una clinica riconosciuta a livello cantonale, come la CPC,

esclusa tuttavia dall'interessata

non per motivi medicalmente provati, bensì sulla base di impressioni soggettive,

sarebbe stata alla cassa fatturata sulla base forfetaria prevista dalla

convenzione, ossia CHF 190.- al giorno, pari a CHF 2850.- per 15 giorni.

(…).".

1.4. Con

osservazioni del 5 febbraio 2005 (doc. V) la ricorrente ha precisato che

"

(…)

RI 1, da fine 2002 era in uno stato di

eccitazione e prostrazione da non permetterle di svolgere una vita decente. (…)

La sofferenza ed i patimenti che riguardano la dignità di più persone vanno al

di là delle considerazioni elencate, come se si trattasse di un contratto

commerciale o industriale. La scelta, trovata su Internet a novembre 2003, di

un ospedale con una specializzazione in autismo è stata determinata dalla

disperazione. Però i risultati ci sono, eccome. (…).".

1.5. Il 7

dicembre 2005 (doc. XVIII) il TCA ha fatto esperire una perizia medica. Sul rapporto peritale del 14

gennaio 2006 (doc. XIX) le parti hanno potuto prendere posizione (docc.

XXI-XXVII).

in

diritto

2.1. Trattandosi

di prestazioni derivanti da fatti avvenuti nel 2004, sono applicabili sia le

nuove norme modificate dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge

federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali (LPGA), sia l'Accordo

sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) che rinvia, per

quanto concerne la sicurezza sociale, al "Regolamento (CEE) N. 1408/71

del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed

aggiornato dal Regolamento (CE) N. 118/97, Regolamento (CE) N. 1290/97,

Regolamento (CE) N. 1223/98, Regolamento (CE) N. 1606/98 e Regolamento (CE) N.

307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra

la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra

parte, entrato in vigore il 1° giugno 2002.

2.2 Giusta

l’art. 25 cpv. 1 LAMal, in caso di malattia l’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a

curare una malattia ed i relativi postumi.

Secondo quanto stabilito dal capoverso 2 dello

stesso articolo, queste prestazioni comprendono, in particolare:

- per

la lett. a: gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatoriamente, al

domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di

cura dal medico, dal chiropratico e da persone che effettuano prestazioni

previa prescrizione o indicazione medica;

- per

la lett. b: le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e

terapeutici prescritti dal medico;

- per

la lett. e: la degenza nel reparto comune di un ospedale.

2.3. I

presupposti dell’assunzione dei costi delle prestazioni definite dagli artt. 25

e segg. sono specificati all’art. 32 LAMal.

Quest'ultimo disposto precisa che “le prestazioni di cui agli artt.

25-31 devono essere efficaci, appropriate ed economiche”.

L’art. 41 cpv. 1 LAMal dispone che l’assicurato

ha la libera scelta fra i fornitori di prestazioni autorizzati ed idonei alla

cura della sua malattia. Tale libera scelta è, però, concretamente limitata

dalla successiva precisazione secondo cui, in caso di cura ospedaliera o

semiospedaliera, l’assicuratore deve assumere al massimo i costi secondo la

tariffa applicata nel Cantone di domicilio dell’assicurato.

Il capoverso 2 dello stesso disposto precisa,

poi, che, se per motivi di ordine medico, l’assicurato ricorre a un altro

fornitore di prestazioni, la rimunerazione è calcolata secondo la tariffa

applicabile a questo fornitore di prestazioni. Sono considerati motivi di

ordine medico i casi di urgenza e quelli in cui le necessarie prestazioni non

possono essere dispensate:

a)

nel luogo di domicilio o di lavoro dell’assicurato oppure nei relativi

dintorni se si tratta di cura ambulatoriale;

b)

nel Cantone di domicilio dell’assicurato o in un ospedale fuori da questo

Cantone che figura nell’elenco allestito dal Cantone di domicilio

dell’assicurato giusta l’art. 39 cpv. 1 lett. e, se si tratta di cura

ospedaliera o semiospedaliera.

2.4. A norma

dell'art. 34 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale può decidere che

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma i costi delle

prestazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 o 29 eseguite all'estero per motivi di

ordine medico. Può designare i casi in cui detta assicurazione assume i costi

del parto effettuato all'estero non per motivi di ordine medico. Può limitare

l'assunzione dei costi di prestazioni dispensate all'estero.

L'art. 34 cpv. 2 LAMal corrisponde all'art. 28

cpv. 2 del progetto di legge elaborato dal Consiglio federale (FF 1992 I 236),

ripreso dalle Camere federali senza che abbia dato luogo ad obiezioni di sorta

(cfr. Boll. uff. CS 1992 pag. 1305, CN 1993, pag. 1847).

Nel suo Messaggio del 6 novembre 1991 relativo

alla revisione dell'assicurazione malattia (FF 1992 I 133), il Consiglio

federale rilevava quanto segue:

"

(…) Il principio della territorialità che

continua a reggere il nostro sistema di assicurazione malattia non ci impedisce

di "istituzionalizzarne" le possibili eccezioni. Parecchie casse

malati, già attualmente, hanno iniziato questa apertura nella loro sfera di

autonomia.

L'innovazione che figurerà nella legge presenta

il sensibile vantaggio di porre tutti gli assicurati su un piano di

uguaglianza. Essa prende in considerazione i casi in cui le prestazioni sono

fornite all'estero per motivi di ordine medico. Si tratterà pertanto di un caso

di urgenza oppure di un caso per il quale non esiste, in Svizzera, la

prestazione equivalente. La seconda eccezione che abbiamo previsto riguarda il

parto all'estero per motivi che non sono di ordine medico. Pensiamo

principalmente al parto che deve avere luogo all'estero per motivi di

acquisizione della nazionalità (applicazione del principio dello jus soli).

Il Consiglio federale avrà la competenza di

fissare limiti ai costi che devono essere assunti; dal profilo della

sistematica, ci si potrebbe ad esempio ispirare alla soluzione adottata agli

art. 10 cpv. 3 LAINF e 17 OAINF (RS 832.20; RS 832.202). (…)".

Sulla base dell'art. 34 cpv. 2 LAMal, l'autorità

esecutiva ha emanato gli artt. 36 e 37 OAMal.

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAMal, l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti

effettuati all'estero in caso d'urgenza. Esiste urgenza se l'assicurato che

soggiorna temporaneamente all'estero necessita di un trattamento medico e se il

rientro in Svizzera è inappropriato. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca

all'estero allo scopo di seguire questo trattamento.

Il capoverso 4 di tale disposto determina

l'estensione dell'assunzione delle prestazioni dispensate all'estero.

Per il capoverso 5, sono salve le disposizioni

sull'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.

Come rammenta G. Eugster (Krankenversicherung in:

SBVR, cifra 175), "Der Notfall …liegt… vor wenn die Versicherte Person

im Ausland unvorgesehen und überraschend der Behandlung bedarf …gleiches gilt

wenn im Ausland eine in der Schweiz begonnene Behandlung fortgesetzt werden

muss.".

Secondo l'art. 36 cpv. 1 OAMal, il Dipartimento,

sentita la competente commissione, designa le prestazioni di cui agli artt. 25

cpv. 2 e 29 della legge LAMal, i cui costi sono a carico dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere

effettuate in Svizzera.

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) -

dopo che la Commissione federale delle prestazioni generali ha ritenuto

irrealizzabile l'allestimento di un elenco dei trattamenti da porre a carico

dell'assicurazione di base, dispensati all'estero perché non lo possono essere

in Svizzera - non ha finora fatto uso di questa delega legislativa e non ha

pertanto designato le prestazioni in questione (DTF 128 V 75 e STFA dell'8

ottobre 2002 nella causa D., inc. K 44/00). Il Tribunale federale delle

assicurazioni, da parte sua, effettuata l'esegesi della norma legislativa in

oggetto, ha osservato, in virtù del principio della territorialità che

caratterizza il sistema stesso dell'assicurazione malattia (G. EUGSTER, op.

cit., loc. cit.), di non poter dedurre direttamente dall'art. 34 cpv. 2

LAMal un diritto a prestazioni per i trattamenti effettuati all'estero (DTF 128

V 75 consid. 3). Cionondimeno, la stessa Corte ha evidenziato la volontà

manifestata dal Consiglio federale di fare uso della facoltà prevista dall'art.

34 cpv. 2 LAMal dal momento che non solo esso ha delegato al DFI il compito di

allestire l'elenco delle prestazioni che non possono essere fornite in

Svizzera, ma ha anche fissato il quadro per l'assunzione dei relativi costi (art.

36 cpv. 4 OAMal; DTF 128 V 75 consid. 4b).

Il TFA ha concluso che il mancato allestimento

della lista delle prestazioni non può, di per sé e in maniera generale ed

assoluta, costituire un impedimento all'assunzione dei trattamenti medici che

non possono essere effettuati in Svizzera. Ciò ancora meno dal momento che

l'UFAS, preso atto dell'irrealizzabilità di un simile elenco, raccomanda, in

taluni casi ed a determinate condizioni, l'assunzione di queste spese.

Ritenendo la norma legale sufficientemente precisa per essere applicata (DTF

128 V 75 consid. 4b) e rilevando comunque la necessità di assicurarsi, da un

lato, che la prestazione ai sensi degli artt. 25 cpv. 2 e 29 LAMal, che deve

rispondere al criterio di idoneità, non possa realmente essere fornita in

Svizzera, e dall'altro, che i requisiti di efficacia e di economicità vengano

ugualmente presi in considerazione, la Corte federale non ha giudicato

necessario di dover colmare una lacuna e di dover stabilire, caso per caso,

l'elenco delle prestazioni, visto che la disposizione legale è sufficientemente

chiara per essere applicata (DTF 128 V 81).

Il fatto che la Commissione preposta non si sia

(ancora) espressa sull'assunzione, a carico dell'assicurazione di base, di

interventi effettuati all'estero e non praticati in Svizzera, non può escludere

a priori un obbligo prestativo da parte degli assicuratori malattia (STFA citata

dell'8 ottobre 2002, K 44/00).

2.5. Come visto,

Considerandi

il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'ALC, che rinvia al Regolamento (CEE)

1408/71.

L'art. 2 paragrafo 1 del Regolamento (CEE)

1408/71 prevede che esso si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli

studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati

membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o

profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro

familiari e ai loro superstiti.

Per il paragrafo 2, il regolamento si applica ai

superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi e degli studenti che sono

stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente

dalla cittadinanza di queste persone, quando i loro superstiti siano cittadini

di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di

uno degli Stati membri.

L'art. 22 paragrafo 1 del Regolamento (CEE)

1408/71 (dimora fuori dello Stato competente - ritorno o trasferimento di

residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità -

necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adeguate) prevede

che il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste

dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni,

tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e:

a) il

cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel

territorio di un altro Stato membro, oppure

b) che,

dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico

dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel

territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza

nel territorio di un altro Stato membro, oppure

c) che

è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro

Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

ha diritto:

i) alle

prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente,

dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni

della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia,

la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione

dello Stato competente;

ii) alle

prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le

disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia previo accordo tra

l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le

prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione per conto

della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

Per il paragrafo 2, l'autorizzazione richiesta ai

sensi del paragrafo 1 lettera b non può essere rifiutata se non quando è

accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo

stato di salute o l'applicazione delle cure mediche. L'autorizzazione richiesta

a norma del paragrafo 1 lettera c non può essere rifiutata quando le cure di

cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello

Stato membro, nel cui territorio l'interessato risiede, se le cure stesse,

tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e

della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro

il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in

questione nello Stato membro di residenza.

Per l'art. 22bis, in deroga all'art. 2 del Regolamento,

l'articolo 22 paragrafo 1 lettere a e c, si applica anche alle persone che sono

cittadine di uno Stato membro e che sono assicurate secondo la legislazione di

uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse risiedono.

2.6

Nel caso in

esame, l'assicurata fa valere, da una parte, che la cura effettuata in Italia

dal 16 al 30 marzo 2004 era urgente; d'altra parte, che la stessa non poteva

essere eseguita in Svizzera per l'inesistenza di istituti specializzati nell'autismo.

Malgrado la particolare situazione di malessere psicofisico

in cui si trovava, va in primo luogo osservato che non è possibile ritenere che

il trattamento a cui l’assicurata è stata sottoposta in Italia fosse urgente; era

infatti da tempo che ella non stava bene. Prova ne è che per migliorare lo

stato di salute di sua figlia, già nel mese di novembre 2003 (doc. I) il papà

della ricorrente, tramite internet, aveva scoperto il predetto istituto

italiano. Tuttavia, la collocazione dell'assicurata in quell'istituto

si è potuta concretizzare soltanto dal 16 al 30 marzo 2004, dopo che a fine

febbraio 2004 (doc. 1) il suo rappresentante ha ottenuto tutte le necessarie informazioni

concernenti il soggiorno ed il costo di una degenza.

Come visto, l'art. 22 paragrafo 1 lett. a del Regolamento (CEE) 1408/71 contempla

il caso dell'urgenza (invero, necessità

immediata) soltanto quando un cittadino già si trova all'estero. Per definizione, è quindi escluso

che si realizzi un caso di necessità immediata quando un cittadino si informa anticipatamente

su dove farsi curare all'estero

e, appositamente, vi si reca.

Inoltre, come risulta dagli atti componenti il corposo

incarto, la convenuta non ha autorizzato l'insorgente a recarsi

all'estero per potere beneficiare di uno specifico trattamento. Le richieste

della ricorrente e del suo medico curante sono infatti datate 15 marzo 2004, ovvero

precedono di un giorno soltanto il ricovero presso l'istituto italiano. Mentre la risposta, negativa, della Cassa malati CO

1, del 1° aprile 2004, è addirittura posteriore al rientro al suo domicilio. Pertanto,

va esclusa anche l'applicazione dell'art. 22 paragrafo 1 lettera c del Regolamento

(CEE) 1408/71.

Da quanto precede discende che l'applicazione degli Accordi bilaterali e

meglio del Regolamento (CEE) 1408/71 non permette di riconoscere all'assicurata le prestazioni mediche ricevute

all'estero. In questo senso, l'assicurazione di base delle cure

medico-sanitarie della ricorrente non è tenuta a rimborsarle il costo del

trattamento dispensato in Italia.

2.7

Anche in

virtù del diritto svizzero e quindi dell'art. 34 cpv. 2 LAMal, che rinvia all'art. 36 cpv. 1 e 2 OAMal, il ricorso andrebbe ugualmente respinto

per i motivi che seguono.

La legge stessa esclude espressamente che vi sia

urgenza se l'assicurato si reca

all'estero allo scopo di

seguire un trattamento medico (art. 36 cpv. 2 terza frase OAMal).

Ai fini di stabilire se vi è urgenza,

determinante non è soltanto il fatto che l'assicurato necessiti improvvisamente ed inaspettatamente di un

trattamento all'estero, ma

anche che il trattamento non possa essere posticipato e che un ritorno in

Svizzera appaia inappropriato (STFA del 20 aprile 2005 nella causa G.Z., K

24/04, STFA del 5 agosto 2003 nella causa R., K 65/03, consid. 2.2; EUGSTER, op.

cit., pag. 88 cifra 176).

Il TFA ha già avuto modo di affermare che il

concetto di inappropriatezza del rientro non va valutato soltanto in base ai

criteri medici, ma alla luce dell'insieme delle circostanze del caso concreto (STFA del 20 aprile 2005

nella causa G.Z., K 24/04, consid. 4.2, STFA del 23 agosto 2002 nella causa B.,

K 7/02, consid. 4).

Dal racconto del rappresentante legale della

ricorrente emerge che la malattia è peggiorata gradualmente, conoscendo dei

periodi più acuti ed altri meno intensi, fino ad arrivare ad uno stato di

malessere persistente negli ultimi quattro anni prima del ricovero all'estero (doc. A4). Da diverso tempo,

inoltre, i genitori erano alla ricerca di strutture idonee al ricovero della

loro figlia ed avevano interpellato diversi medici e diversi istituti in tal

senso. L'ultima esperienza

avuta, presso __________, a loro dire non avrebbe dato i frutti sperati,

contribuendo addirittura al peggioramento delle condizioni di salute di RI 1

(doc. A24). In altre parole, tra l'inizio del peggioramento dello stato di

salute dell'assicurata ed il ricovero in Italia, che avrebbe, a detta del suo

tutore, notevolmente migliorato le condizioni di salute della figlia, è quindi

trascorso diverso tempo, ciò che esclude la comparsa di un caso d'urgenza.

Inoltre, come visto al considerando precedente, l'aver pianificato il proprio ricovero all'estero non può, per definizione,

configurare di per sé una situazione d'urgenza ai sensi della dottrina e della giurisprudenza.

Non vi sono pertanto elementi che fanno pensare

che vi sia stata una vera urgenza di ricovero dal 16 al 30 marzo 2004.

La decisione della Cassa malati si rivela dunque

corretta.

2.8

Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LAMal, le prestazioni di cui agli articoli 25-31 devono essere

efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere provata secondo

metodi scientifici. L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità di

prestazioni eseguite da medici svizzeri sono presunte (art. 33 cpv. 1 LAMal;

RAMI 2000 KV 132 pag. 283 seg. consid. 3; STFA del 14 ottobre 2002 nella causa

K., K 39/01, consid. 1.3).

Al riguardo l'Alta Corte (giurisprudenza riassunta nella STFA del 20 aprile 2005

nella causa G.Z., K 24/04) ha già avuto modo di rilevare come, in presenza di

diversi metodi o tecniche operative che lasciano oggettivamente prevedere il

buon esito del trattamento della malattia, ossia che sono da considerare

efficaci ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAMal (EUGSTER, op. cit., cifra 185), l'aspetto

dell'appropriatezza della misura acquisti un'importanza prioritaria (DTF 127 V 146 consid. 5). Dal profilo

sanitario, una misura è appropriata se la sua utilità diagnostica oppure

terapeutica prevale sui rischi che le sono connessi come pure su quelli legati

a cure alternative. Il giudizio sull'appropriatezza avviene mediante

valutazione dei successi ed insuccessi di un'applicazione, come pure in base

alla frequenza con cui sorgono delle complicazioni (EUGSTER, op. cit., cifra

189, in particolare nota 398).

Se i metodi alternativi di trattamento entranti

in linea di considerazione non presentano, dal profilo medico, differenze di

rilievo nel senso che - secondo un esame di idoneità, avuto riguardo allo scopo

perseguito volto ad eliminare, nel limite del possibile, i pregiudizi fisici e

psichici (cfr. DTF 127 V 147 consid. 5; DTF 109 V 43 consid. 2b) - sono da

ritenere equivalenti, l'applicazione meno costosa e, di conseguenza,

maggiormente economica deve essere considerata prioritaria (RAMI 1998 KV 988

pag. 1).

Se, per contro, un determinato metodo di trattamento

presenta, rispetto ad altre applicazioni, vantaggi di natura diagnostica e/o

terapeutica - segnatamente perché comporta rischi minori, una prognosi

maggiormente favorevole per quanto concerne eventuali effetti collaterali e

sequele tardive -, questo aspetto può giustificare l'assunzione delle spese per

la cura più cara (STFA citata dell'8 ottobre 2002 nella causa D., consid. 4.4;

cfr. pure DTF 127 V 147 consid. 5 con riferimento a MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 52).

Non potendosi tuttavia giustificare, in vista di

un'eventuale assunzione delle prestazioni effettuate all'estero, un trattamento

meno restrittivo rispetto a quello riservato in ambito intercantonale per le

prestazioni fornite, per necessità d'ordine medico, in un altro Cantone che non

sia quello di domicilio (art. 41 cpv. 2 LAMal), la valutazione

dell'amministrazione dovrà tenere conto, mutatis mutandis, dei principi

sviluppati in tale contesto e, quindi, limitare l'obbligo prestativo ai casi in

cui il trattamento esterno (in concreto: all'estero) dovesse presentare, dal

profilo diagnostico o terapeutico, un valore aggiunto considerevole ("einen

erheblichen diagnostischen oder therapeutischen Mehrwert"; STFA citata dell'8 ottobre 2002 nella causa D., consid. 4.4).

Di conseguenza, un'eccezione al principio della

territorialità secondo l'art. 36 cpv. 1 OAMal in relazione con l'art. 34 cpv. 2

LAMal, presuppone la prova che in Svizzera non esista alcuna possibilità di

cura. Oppure, occorre la presunzione che nel caso concreto, per la persona

interessata un provvedimento diagnostico o terapeutico praticato in Svizzera,

se confrontato con l'alternativa proposta all'estero, comporti rischi

importanti e considerevolmente più elevati e che perciò, tenuto conto del

risultato che si intende raggiungere tramite la cura, un trattamento

responsabile da un punto di vista medico ed eseguibile in maniera ammissibile

in Svizzera e, quindi, di tipo appropriato, non sia concretamente garantito (citata

STFA del 20 aprile 2005 nella causa G.Z., consid. 6.2, STFA citata del 14

ottobre 2002 nella causa K., consid. 1.3).

Vantaggi minimi, difficilmente valutabili o

addirittura contestati, non possono configurare un valido motivo per porre

l'intervento esterno a carico dell'assicurazione di base (STFA citata dell'8

ottobre 2002 nella causa D., consid. 4.5; cfr. pure DTF 127 V 147 consid. 5 con

riferimento a EUGSTER, op. cit., cifra 761), così come neppure il fatto che una

clinica specializzata all'estero abbia maggiore esperienza nel settore

specifico (STFA citata del 14 ottobre 2002 nella causa K., consid. 1.3).

2.9

Nella

fattispecie, questa Corte ha appositamente nominato un perito allo scopo di

stabilire se i trattamenti medici ricevuti dalla ricorrente durante la sua

degenza presso l'Istituto __________

in provincia di __________ potevano essere effettuati anche in Svizzera (doc.

XVIII: domanda n. 1), quindi se in Svizzera esistono strutture idonee ed

adeguate che curino specificatamente l'autismo infantile ed il ritardo medio di cui è affetta l'assicurata (doc. XVIII: domanda n. 2). Al

perito è inoltre stato chiesto se gli accertamenti clinico-strumentali e l'impostazione di un progetto riabilitativo

individuale effettuati in Italia hanno comportato per l'interessata dei vantaggi nettamente superiori rispetto ad eventuali

prestazioni che avrebbe potuto ricevere in Svizzera (doc. XVIII: domanda n. 3)

e se, eventualmente, un altro tipo d'intervento sarebbe stato più appropriato nei confronti dell'assicurata (doc. XVIII: domanda n. 4).

Il dr. med. __________, psichiatra e

psicoterapeuta FMH nominato dal TCA quale perito, nel suo referto ha innanzitutto precisato che le

risposte ai quesiti peritali posti dal TCA possono offrire una panoramica generale sul problema dell'autismo, ma che effettivamente queste

dovrebbero sempre essere riferite al contesto particolare dei singoli casi

presi in esame, poiché ogni persona affetta da autismo è diversa da ogni altra

per gravità, carattere di base, vicende personali e familiari. Il perito

specifica che ogni situazione richiede provvedimenti terapeutici differenziati

e l'intervento, per essere

efficace, deve essere sempre ben individualizzato.

Per quanto concerne il primo quesito sottoposto

alla sua attenzione, l'esperto

ha presentato l'istoriato dell'Istituto di __________ in cui è stata

ospitata la ricorrente, esponendo le caratteristiche scientifiche, terapeutiche,

riabilitative e strutturali che esso offre a soggetti affetti da patologie di

vario tipo caratterizzate da disabilità di diversa natura, fra cui anche l'autismo infantile di cui soffre l'assicurata, dispensando sia trattamenti

riabilitativi ambulatoriali sia di lungodegenza.

Sulla base delle informazioni che lo specialista

ha raccolto, egli conclude che, attualmente, nel Canton Ticino non esistono

centri specializzati come l'Istituto

in cui è stata degente la ricorrente. Per contro, a livello svizzero, vi sono

dei centri specializzati che possono essere considerati sicuramente di almeno

pari livello a quello di __________: uno si trova a Zurigo (Zentrum für Kinder

und Jugendpsychiatrie, Universität Zürich) ed il secondo a Ginevra (Département

Psichiatrie de l'Hôpital Cantonal,

Service de psichiatrie adulte,Unité de psichiatrie du développement mental).

Alla seconda domanda sottopostagli, il perito ha

risposto così:

"

Sulla base delle informazioni raccolte non

esistono effettivamente in Ticino strutture idonee ed adeguate che curano

specificatamente l'autismo

infantile ed il ritardo mentale medio di cui è affetta RI 1 (…) mentre a livello svizzero esistono centri specializzati

nella Svizzera francese (Ginevra) e nella Svizzera tedesca (Zurigo). In

Ticino le strutture che si occupano della cura dell'autismo dell'età infantile sono i Centri Psicoeducativi (CPE) e i Servizi Medico-Psicologici

(SMP) cantonali. Per quel che riguarda le

associazioni impegnate nello studio e nella gestione di tutte le problematiche

inerenti l'autismo è presente

in Ticino l'ASIPA (Associazione

svizzero italiana per i problemi dell'autismo) e la Fondazione ARES (Autismo Ricerca e Sviluppo) che hanno

la loro sede a Giubiasco. (…) Compito dell'ASIPA è quello di aiutare le famiglie proponendo giornate di studio,

promuovendo incontri per lo scambio di esperienze, trovando persone competenti

nel campo dell'autismo disposte

a fornire consulenza e organizzando gruppi di volontari disposti ad occuparsi

di ragazzi e adulti affetti da autismo. L'ASIPA non dispone di una struttura adatta né per la diagnosi né per

la presa a carico specifica individualizzata di persone affette da autismo ma nel 1995 ha promosso la nascita della Fondazione ARES (…)

ha dunque una funzione specialistica occupandosi delle misure di intervento

individualizzato per la presa a carico delle persone affette da autismo (valutazione

psicoeducativa, consulenza psicoeducativa e sostegno alle famiglie,

impostazione e verifica degli interventi riabilitativi con la famiglia,

attivazione di interventi educativi-riabilitativi individuali, sostegno dell'inserimento famigliare e all'integrazione scolastica di persone affette

da autismo, programmi mirati all'inserimento lavorativo per adolescenti e giovani adulti affetti da

autismo, informazioni e formazione alle famiglie e agli operatori sulla

problematica dell'autismo) (…).

Nel Cantone Ticino non esistono strutture di accoglienza (scuole

speciali, unità abitative o lavorative, istituti) che accolgano

esclusivamente persone affette da autismo. (…)" (sottolineature della

redattrice)

In merito ai trattamenti dispensati in Ticino

dalle summenzionate associazioni e fondazioni, il dr. med. __________ considera

che esse non siano sostanzialmente differenti da quelli erogati in Italia. Tuttavia,

a suo dire, qui mancherebbe una struttura specifica di coordinamento

paragonabile a quelle esistenti in Italia e nella Svizzera interna, che sia in

grado di effettuare degli accertamenti clinico-strumentali e di gestire

efficacemente l'insieme degli

interventi avvalendosi di una competenza scientifica nel campo della

problematica dell'autismo.

L'esperto ha evaso come segue il terzo quesito concernente l'esistenza di eventuali notevoli vantaggi

riscontrati dall'esito della

cura in Italia rispetto a prestazioni che l'interessata avrebbe potuto ottenere in Svizzera:

"

(…) gli accertamenti clinico-strumentali e l'impostazione di un programma riabilitativo

individuale effettuato in Italia non ha a mio avviso comportato vantaggi o

svantaggi rilevanti rispetto ad eventuali prestazioni dello stesso tipo che RI

1.

avrebbe potuto ricevere in Svizzera nei centri specializzati citati in precedenza (Ginevra, Zurigo). Per quel che riguarda il

territorio ticinese va ribadita l'assenza di una struttura specifica di riferimento per la diagnosi e

la presa a carico intensiva di persone affette da autismo. (…) In definitiva è

presumibile sostenere che il tipo di prestazioni offerte ad RI 1 in

Italia abbia comportato dei vantaggi rispetto ad eventuali prestazioni che

avrebbe potuto ricevere in Ticino mentre ciò non può essere sostenuto prendendo

come pietra di paragone il contesto svizzero dove sono effettivamente presenti

centri specializzati qualificati come quello di __________. (…)

(sottolineature della redattrice)

Infine, il dr. med. __________ ha suggerito che allo

stato delle condizioni di salute di allora (fine

2003-inizio 2004) in cui si trovava la ricorrente, l'intervento più appropriato sarebbe stato di fare capo alle

summenzionate associazioni ed istituzioni e, solo in un secondo tempo, qualora

non vi fossero stati dei miglioramenti, di rivolgersi ai citati centri

specializzati in Svizzera o in Italia.

2.10

Secondo la

giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S.,

U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì

il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già

avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; LOCHER, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts,

Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del

25.

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel che riguarda i

rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01).

2.11

Questo TCA non

ravvisa alcun motivo per non ritenere affidabili le affermazioni del dr. med. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, che si è largamente documentato sulla malattia dell'autismo consultando diversi

istituti, associazioni e persone preposte alla cura di questa malattia prima di

allestire il proprio dettagliato referto.

Questo Tribunale non può quindi scostarsi dalle

conclusioni del perito, secondo cui l'assicurata avrebbe potuto essere curata adeguatamente anche in

Svizzera. Non vi sono seri indizi in senso contrario, né le considerazioni del

rappresentante della ricorrente, seppure umanamente comprensibili, ma tuttavia non

suffragate da alcuna valida documentazione né referto medico, possono

contraddire questa valutazione specialistica.

Come ha evidenziato il perito, nemmeno è

possibile ammettere un considerevole valore aggiunto delle cure dispensate nell'istituto italiano rispetto alle cure

offerte in Svizzera. Infatti, non si tratta di verificare se la cura all'estero abbia, di per sé stessa, provocato

dei vantaggi concreti sulla persona di RI 1 – come pare sia, fortunatamente,

capitato nel caso concreto -, bensì di sapere se i trattamenti proposti in

Italia, come tali, erano suscettibili di comportare dei vantaggi dal profilo

diagnostico o terapeutico rispetto alle prestazioni dello stesso tipo che la

ricorrente avrebbe potuto ricevere sul suolo svizzero.

Né si può affermare che, nelle circostanze

concrete, un provvedimento diagnostico o terapeutico praticato in Svizzera, se

confrontato con l'alternativa proposta all'estero, avrebbe comportato rischi

importanti e considerevolmente più elevati.

Quanto alle precedenti esperienze fallimentari in

Svizzera, e meglio in Ticino, non risulta che l'assicurata si sia di fatto mai,

prima del ricovero in Italia, sottoposta ad una cura analoga a quella

effettuata in Italia. Dagli atti prodotti emerge infatti che le cure mediche intraprese

fino ad allora sono sostanzialmente consistite in psicoterapie fornite dalla

dr.ssa __________ e dai medici dell'__________ dove l'assicurata era

di tanto in tanto ricoverata, in terapie farmacologiche ed in un lungo soggiorno

presso l'istituto __________ ed

i relativi foyer.

Va ancora evidenziato come le ulteriori censure,

ed in particolare la circostanza che in Italia l'intervento sarebbe costato

meno, non hanno alcuna influenza sulla nozione di urgenza enunciata dall'art.

36.

OAMal.

In simili condizioni, malgrado l'apparente

successo della cura attuata in Italia, le tesi ricorsuali circa l'impossibilità

di seguire in Svizzera un trattamento simile a quello eseguito in Italia vanno

respinte. Non sono pertanto dati i presupposti per ammettere un'eccezione al principio della territorialità

(art. 36 cpv. 1 OAMal).

Di conseguenza non è possibile porre a carico

dell'assicurazione malattia di base i costi fatturati ad RI 1 in seguito alla

sua degenza quindicinale in Italia, presso l'Istituto __________ con sede in __________.

Il ricorso formulato contro la decisione su

opposizione della Cassa malati del 23 novembre 2004 deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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