36.2005.200
Decisione su opposizione dell'assicuratore per incasso di un credito. Reazione intempestiva dell'assicurato, il termine per impugnare é di 30 giorni, qui scaduto infruttuoso.
22 dicembre 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
36.2005.200
Data decisione, Autorità:
22.12.2005, TCA
Titolo:
Decisione su opposizione dell'assicuratore per incasso di un credito. Reazione intempestiva dell'assicurato, il termine per impugnare é di 30 giorni, qui scaduto infruttuoso.
PREMIO
art. 38 LPGA
art. 56 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.200
ir/gm
Lugano
22 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
ottobre 2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato in fatto e in diritto
che - con
decisione su opposizione 17 ottobre 2005 CO 1, confermando precedente decisione
9 settembre 2005, ha accertato un debito di RI 1 di CHF 335.90, oltre a spese
esecutive e un interessi di mora del 5% per premi non soluti;
- contro
il provvedimento l'assicurata ha ricorso a questo Tribunale: l'atto - datato
erroneamente 10 aprile 2005 - è stato consegnato alla Posta il 24 novembre 2005;
- invitata
ad accertare la ricezione da parte dell'assicurata del provvedimento impugnato CO
1 ha trasmesso estratto informatico attestante ritardo nell'inoltro del gravame;
Considerandi
- il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha direttamente accertato presso
l'ufficio postale di __________ la ricevuta della decisione su opposizione da
parte della signora RI 1 il 19 ottobre 2005;
- le
parti hanno avuto la possibilità di esprimersi in merito;
- per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso Tribunale delle assicurazioni
del Cantone di domicilio dell'assicurata;
- giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in
relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- l'art.
38.
LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è
computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a
decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un
sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede
la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale
seguente (DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid.
3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo
alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°
gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);
- un
invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale,
l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il
ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di
sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale
risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid.
4b/aa con riferimenti).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I
139.
consid. 1, pag. 142-144);
- il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno che segue la
notifica della decisione;
- nella fattispecie, dagli atti, risulta che la
decisione su opposizione 17 ottobre 2005 è stata spedita il medesimo giorno
all'interessata per invio raccomandato, e ricevuta il 19 ottobre 2005 (doc.
IV/2);
- il termine per interporre ricorso ha iniziato a
decorrere il 20 ottobre 2005, e scadeva venerdì 18 novembre 2005;
- di
conseguenza il ricorso, consegnato alla posta il 24 novembre 2005 come
rilevabile dalla busta d'impostazione è tardivo;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è irricevibile siccome intempestivo.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o
del
suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster