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Decisione

36.2005.200

Decisione su opposizione dell'assicuratore per incasso di un credito. Reazione intempestiva dell'assicurato, il termine per impugnare é di 30 giorni, qui scaduto infruttuoso.

22 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

36.2005.200

Data decisione, Autorità:

22.12.2005, TCA

Titolo:

Decisione su opposizione dell'assicuratore per incasso di un credito. Reazione intempestiva dell'assicurato, il termine per impugnare é di 30 giorni, qui scaduto infruttuoso.

PREMIO

art. 38 LPGA

art. 56 LPGA

art. 60 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2005.200

ir/gm

Lugano

22 dicembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2005

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17

ottobre 2005 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato in fatto e in diritto

che - con

decisione su opposizione 17 ottobre 2005 CO 1, confermando precedente decisione

9 settembre 2005, ha accertato un debito di RI 1 di CHF 335.90, oltre a spese

esecutive e un interessi di mora del 5% per premi non soluti;

- contro

il provvedimento l'assicurata ha ricorso a questo Tribunale: l'atto - datato

erroneamente 10 aprile 2005 - è stato consegnato alla Posta il 24 novembre 2005;

- invitata

ad accertare la ricezione da parte dell'assicurata del provvedimento impugnato CO

1 ha trasmesso estratto informatico attestante ritardo nell'inoltro del gravame;

Considerandi

- il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha direttamente accertato presso

l'ufficio postale di __________ la ricevuta della decisione su opposizione da

parte della signora RI 1 il 19 ottobre 2005;

- le

parti hanno avuto la possibilità di esprimersi in merito;

- per

l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso Tribunale delle assicurazioni

del Cantone di domicilio dell'assicurata;

- giusta

l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è

esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in

relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- l'art.

38.

LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è

computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a

decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un

sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede

la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale

seguente (DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid.

3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non

decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo

alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1°

gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);

- un

invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito

di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale,

l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il

ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di

sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale

risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid.

4b/aa con riferimenti).

Secondo

costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto

notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I

139.

consid. 1, pag. 142-144);

- il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno che segue la

notifica della decisione;

- nella fattispecie, dagli atti, risulta che la

decisione su opposizione 17 ottobre 2005 è stata spedita il medesimo giorno

all'interessata per invio raccomandato, e ricevuta il 19 ottobre 2005 (doc.

IV/2);

- il termine per interporre ricorso ha iniziato a

decorrere il 20 ottobre 2005, e scadeva venerdì 18 novembre 2005;

- di

conseguenza il ricorso, consegnato alla posta il 24 novembre 2005 come

rilevabile dalla busta d'impostazione è tardivo;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è irricevibile siccome intempestivo.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o

del

suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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