36.2005.201
Decisione di sospensione delle prestazioni emessa da un assicuratore malattia presso il quale il ricorrente non é assicurato. Versamento di indennità all'assicurato per leggerezza dell'amministrazione
20 dicembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
36.2005.201
Data decisione, Autorità:
20.12.2005, TCA
Titolo:
Decisione di sospensione delle prestazioni emessa da un assicuratore malattia presso il quale il ricorrente non é assicurato. Versamento di indennità all'assicurato per leggerezza dell'amministrazione.
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 56 LPGA
art. 61 agg. 1 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.201
ir/td
Lugano
20 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24
ottobre 2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
- che,
per quanto desumibile dagli atti, RI 1 è assicurata obbligatoriamente contro le
malattie presso la Cassa Malati __________;
- che
__________, il 15 luglio 2005 ha evidenziato l'esistenza di attestati di
carenza beni emessi a carico dell'assicurata;
- che,
con provvedimento 5 agosto 2005, __________ ha deciso la sospensione delle
prestazioni a carico e danno della signora RI 1 - che risulta beneficiaria di
prestazioni complementari;
-
che la signora RI 1 si è opposta con scritto raccomandato all'assicurazione __________
datato 9 agosto 2005;
- che
un altro e diverso assicuratore CO 1 - pure appartenente al __________ - ha
deciso, il 24 ottobre 2005, di respingere l'opposizione;
- che
con ricorso 24 novembre 2005 RI 1 si è aggravata a questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni facendo cenno alla CM __________ presso la quale da anni è
assicurata e con la quale, per l'attesa di una rendita AI, ha maturato un certo
debito;
- che,
rilevando l'incongruenza esistente tra autorità che ha emanato la decisione ed
autorità che ha emanato la decisione su opposizione, il Tribunale ha chiesto
all'assicuratore lumi in merito;
- che
__________ si è rivolta al TCA rilevando che la signora RI 1 "… è
assicurata presso la Cassa Malati __________ e non CO 1 come da noi
erroneamente menzionato" con tante scuse per il disguido;
- che
CO 1 non ha fatto pervenire alcuna risposta di causa e non ha comunicato - come
avrebbe potuto - di annullare il provvedimento;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;
STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che
nel caso concreto si palesa che la signora RI 1 non è assicurata presso
la Cassa Malati CO 1 che ha emanato nei suoi confronti un provvedimento di
sospensione delle prestazioni, provvedimento che, conseguentemente, non ha
efficacia alcuna e nessun effetto;
- che
CO 1, assicuratore malattia autonomo e distinto rispetto ad __________, è
palesemente incompetente per emanare la decisione impugnata dalla signora RI 1;
- che
la decisione si palesa quindi nulla (cfr. DTF 129 V pag. 488 cons. 2.3) ed il
ricorso, per questo motivo, va pienamente accolto;
- che
l'assicuratore CO 1 ha agito con sconcertante e deludente superficialità
emanando un provvedimento senza verificare se la signora RI 1 era
effettivamente assicurata presso di lei;
- che
l'agire di questo assicuratore è tanto più grave quanto è pesante e gravida di
conseguenze per l'assicurata le decisione emanata;
-
che l'assicuratore si è rivolto a persona sessantaduenne senza cognizioni
specifiche di diritto con un provvedimento molto pesante, senza operare la
benché minima e semplice nonché primaria e necessaria verifica dell'esistenza
di una copertura assicurativa;
- che
si ribadisce come tale superficialità abbia imposto all'assicurata di
aggravarsi a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con aggravio di
impegno temporale e spese per invii e copie da parte della ricorrente;
- che
visto l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va
rammentato come secondo l’art. 87 lett. g vLAMal – ora abrogato e ripreso
dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il ricorrente che vince la causa ha diritto
alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro
importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del
processo, senza tener conto del valore litigioso;
- che
l’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è
patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si
esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese
di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma
anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata
per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore
abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411
consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano
a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare
anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111);
- che
va ricordato, come evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess
Zurigo, 2003 a pagina 629, che:
" Eine
Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des
kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder
leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der
Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl.
BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürucherischen Gesetz über
das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung
übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den
Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."
In DTF 127 V 205 e segg. l’alta corte
federale rammenta come, in caso di ricorso temerario od interposto per
leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili in analogia con quanto
previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c. 4.;
- che
nel caso concreto la superficialità la leggerezza e la temerarietà dell'agire
dell'assicuratore, che non ha posto rimedio al suo errore revocando
immediatamente il provvedimento, impongono il carico di tassa di giustizia e
spese ed il riconoscimento di indennità adeguate in favore della ricorrente;
- che,
come rammentato nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni (36.2004.34):
" In virtù del diritto
cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio.
Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al
rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che
l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio
(cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv.
2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella
LPGA)
(…)
in questa circostanza
le spese vive desumibili degli atti sopportate dalla ricorrente possono – in
virtù della procedura cantonale – essere poste a carico di X."
- che
nel caso concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia di CHF
500.-- e spese processuali cifrate in CHF 200.--. CO 1 verserà inoltre alla
ricorrente CHF 200.-- a titolo di equa indennità e CHF 100.-- a titolo di
rimborso delle spese.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto.
È
conseguentemente accertata la nullità della decisione su opposizione 24 ottobre
2005 emessa da CO 1, Cassa Malati, __________.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia cifrata in CHF 500.-- e le spese processuali fissate in CHF
200.
-- sono poste a carico di CO 1 che verserà complessivamente a RI 1
l'importo di CHF 300.-- a valere quale equa indennità (CHF 200.--) ed a
copertura delle spese sopportate per la procedura (CHF 100.--).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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