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Decisione

36.2005.201

Decisione di sospensione delle prestazioni emessa da un assicuratore malattia presso il quale il ricorrente non é assicurato. Versamento di indennità all'assicurato per leggerezza dell'amministrazione

20 dicembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4

febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.

e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;

STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- che

nel caso concreto si palesa che la signora RI 1 non è assicurata presso

la Cassa Malati CO 1 che ha emanato nei suoi confronti un provvedimento di

sospensione delle prestazioni, provvedimento che, conseguentemente, non ha

efficacia alcuna e nessun effetto;

- che

CO 1, assicuratore malattia autonomo e distinto rispetto ad __________, è

palesemente incompetente per emanare la decisione impugnata dalla signora RI 1;

- che

la decisione si palesa quindi nulla (cfr. DTF 129 V pag. 488 cons. 2.3) ed il

ricorso, per questo motivo, va pienamente accolto;

- che

l'assicuratore CO 1 ha agito con sconcertante e deludente superficialità

emanando un provvedimento senza verificare se la signora RI 1 era

effettivamente assicurata presso di lei;

- che

l'agire di questo assicuratore è tanto più grave quanto è pesante e gravida di

conseguenze per l'assicurata le decisione emanata;

-

che l'assicuratore si è rivolto a persona sessantaduenne senza cognizioni

specifiche di diritto con un provvedimento molto pesante, senza operare la

benché minima e semplice nonché primaria e necessaria verifica dell'esistenza

di una copertura assicurativa;

- che

si ribadisce come tale superficialità abbia imposto all'assicurata di

aggravarsi a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con aggravio di

impegno temporale e spese per invii e copie da parte della ricorrente;

- che

visto l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va

rammentato come secondo l’art. 87 lett. g vLAMal – ora abrogato e ripreso

dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il ricorrente che vince la causa ha diritto

alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro

importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del

processo, senza tener conto del valore litigioso;

- che

l’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è

patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si

esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese

di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma

anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata

per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore

abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411

consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano

a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare

anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111);

- che

va ricordato, come evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess

Zurigo, 2003 a pagina 629, che:

" Eine

Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des

kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder

leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der

Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl.

BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürucherischen Gesetz über

das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung

übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den

Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."

In DTF 127 V 205 e segg. l’alta corte

federale rammenta come, in caso di ricorso temerario od interposto per

leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili in analogia con quanto

previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c. 4.;

- che

nel caso concreto la superficialità la leggerezza e la temerarietà dell'agire

dell'assicuratore, che non ha posto rimedio al suo errore revocando

immediatamente il provvedimento, impongono il carico di tassa di giustizia e

spese ed il riconoscimento di indennità adeguate in favore della ricorrente;

- che,

come rammentato nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni (36.2004.34):

" In virtù del diritto

cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio.

Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al

rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che

l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio

(cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv.

2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella

LPGA)

(…)

in questa circostanza

le spese vive desumibili degli atti sopportate dalla ricorrente possono – in

virtù della procedura cantonale – essere poste a carico di X."

- che

nel caso concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia di CHF

500.-- e spese processuali cifrate in CHF 200.--. CO 1 verserà inoltre alla

ricorrente CHF 200.-- a titolo di equa indennità e CHF 100.-- a titolo di

rimborso delle spese.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

È

conseguentemente accertata la nullità della decisione su opposizione 24 ottobre

2005 emessa da CO 1, Cassa Malati, __________.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia cifrata in CHF 500.-- e le spese processuali fissate in CHF

200.

-- sono poste a carico di CO 1 che verserà complessivamente a RI 1

l'importo di CHF 300.-- a valere quale equa indennità (CHF 200.--) ed a

copertura delle spese sopportate per la procedura (CHF 100.--).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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