Lexipedia

Decisione

36.2005.204

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

2 febbraio 2006Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

elaborazione amministrativa.” (fatti non smentiti dalla convenuta, cfr.

doc. XI). L’IAS ha infine rilevato che “il riconoscimento dei crediti

scoperti, nel caso di specie, si interrompe, al fine di ulteriori accertamenti,

al 31 dicembre 2005 (art. 85a del Regolamento). Fino a quella data

l’assicuratore malattie ha in ogni caso la garanzia di legge del versamento. La

fattispecie risulta dunque ininfluente ai fini del presente giudizio.”

(doc. IX)

In

concreto pertanto la decisione della Cassa si basava su un ACB già pagato e su

tre ACB nemmeno presentati all’autorità assistenziale al momento dell’inizio

della sospensione dei pagamenti.

Già

solo per questo motivo la decisione impugnata deve essere annullata.

Va ancora rilevato che l’art. 90 cpv. 3 OAMal prevede che la

sospensione può avvenire solo dopo la notifica dell’attestato di carenza

beni e l’avviso all’autorità d’assistenza sociale. In questo caso invece la

sospensione e l’avviso sono state effettuate contemporaneamente, lo stesso

giorno, con lo stesso scritto, impedendo così all’autorità cantonale di

verificare la liceità dell’agire della Cassa, che per l’assicurato toccato

dalla decisione ha gravi e importanti conseguenze che possono mettere in

pericolo la sua stessa sopravvivenza (cfr. l’indicazione secondo la quale “la

nostra cassa non garantirà più il pagamento diretto delle sue medicine e, in

cambio del rilascio di quest’ultime, la farmacia potrà chiederle il pagamento”).

Tale

modo di agire è manifestamente inammissibile.

8. Il

TCA, nella citata sentenza del 23 gennaio 2006, ha già avuto modo di indicare

che il riferimento alla sentenza del 22 ottobre 2002 del TFA (K 102/00),

pubblicata in RDAT I-2003 n. 20 pag. 68 e segg., ed in particolare la

circostanza che il TFA ha citato, al consid. 5.2, l’art. 9 cpv. 2 OAMal, non ha

nessun fondamento.

Infatti,

in quell’occasione, il TFA ha avuto modo di evidenziare come:

" Per l'art. 96 LAMal il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione

della legge stessa. L'Esecutivo emana le disposizioni necessarie (cfr. art. 182 cpv. 2 Cost., art. 102 cif. 5 vCost.; DTF 125 V 268 consid.

2a). Sulla base di

questa disposizione l'Esecutivo federale ha promulgato l'art. 9 cpv. 1 OAMal, secondo cui se, nonostante diffida,

l'assicurato non paga i premi o le partecipazioni ai costi scaduti,

l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un

attestato di carenza di beni, l'assicuratore ne informa la competente autorità

d'assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che contemplano la

previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei premi. Giusta il

capoverso 2, dopo la notifica dell'attestato di carenza di beni e l'avviso

all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può sospendere la rimunerazione

delle prestazioni finché i premi o le partecipazioni ai costi siano stati

interamente pagati. Se questi vengono pagati l'assicuratore deve assumere i

costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.

(…)

6.1Come già accennato nei precedenti considerandi, questa Corte ha già

statuito sull'ammissibilità, per la Cassa malati, di procedere alla

compensazione di premi scaduti con prestazioni dovute, rinviando tra l'altro

alla volontà del legislatore espressa nel relativo messaggio. Pure la dottrina

si è espressa in tal senso, richiamando la giurisprudenza applicabile in ambito

LAMI. In simili circostanze una norma cantonale che esclude questa modalità

esecutiva appare di principio in conflitto con il diritto federale. Poiché

tuttavia l'assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto

federale, va esaminato se la norma in questione può essere applicata nel

rispetto del diritto federale. In proposito Eugster ha evidenziato che la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2 OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione (Eugster,

op. cit., cifra marg. 226). Se è vero, infatti, che la compensazione permette

di evitare l'emissione di attestati di carenza di beni, un simile procedimento

priva la persona assicurata della possibilità di ottenere prestazioni

assistenziali in forma di pagamento del premio, previste dal diritto cantonale.

Inoltre, in seguito alla compensazione, l'assicurato può trovarsi senza i mezzi

necessari e sufficienti per pagare le prestazioni, a scapito del fornitore di

prestazioni. In simili condizioni procedere immediatamente ad una compensazione

è contrario allo spirito della legge (Eugster, op. cit., cifra marg. 226 n.

499; si confronti anche Duc, op. cit., pag. 470).

6.2 Da quanto sopra esposto risulta che l'autore si esprime in favore

almeno di una limitazione temporale dell'applicabilità della compensazione, per

tener conto dello spirito della LAMal e in considerazione delle competenze

cantonali in materia di assistenza sociale e di riduzione dei premi. Secondo

questa Corte a tale opinione si può aderire, in quanto il modo di procedere

proposto, simile a quanto previsto dal diritto cantonale, non solo non

compromette, bensì contribuisce meglio alla realizzazione della LAMal. In

effetti questa modalità di esecuzione permette sia il versamento del premio

all'assicuratore malattia in tempi brevi, che quello dell'onorario pieno al fornitore

di prestazioni, in quanto l'assicurato dispone di tutta la prestazione.

L'interessato può inoltre percepire le prestazioni assistenziali di diritto.

Alla luce di queste considerazioni la disposizione cantonale che vieta

la compensazione nei casi in cui interviene l'assistenza sociale e vi è la

possibilità di ridurre i premi, ambiti in cui è data la competenza cantonale,

entra in conflitto con il diritto federale solo nella misura in cui

l'ammissibilità della compensazione è completamente esclusa. La norma dev'essere

quindi intesa nel senso che la compensazione non va posta in atto fintanto che

la cassa malati non ha dato seguito alla procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 OAMal, consistente nel portare a termine la

procedura esecutiva secondo la LEF, notificare il caso all'autorità

d'assistenza sociale e a quella competente per la riduzione dei premi.

Di conseguenza la giurisprudenza federale sull'ammissibilità per la

Cassa malati di procedere alla compensazione va compresa nel senso che essa è

possibile solo posteriormente alla messa in atto, da parte dell'assicuratore

malattia, della procedura di cui all'art. 9 cpv. 1 OAMal.

6.3 In concreto non è contestato che la Cassa malati non ha posto in

esecuzione il credito vantato nei confronti dell'intimata, né che non ha fatto

capo all'autorità assistenziale competente per il pagamento dei premi.

In simili circostanze non può porre in esecuzione la propria pretesa

tramite compensazione. In quanto infondato il ricorso di diritto amministrativo

va pertanto respinto."

Nella

citata sentenza il TFA ha aderito all’opinione di Eugster, secondo il quale “la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2

OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226).”

A

maggior ragione, ciò che vale per la compensazione di premi impagati con

prestazioni fatte valere da un assicurato, deve trovare applicazione anche nell’ambito

della sospensione da ogni pagamento delle prestazioni in caso di malattia.

Quest’ultima

misura è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze

per l’assicurato, rispetto a quella della compensazione.

Se

la Cassa, quando intende compensare premi impagati con prestazioni, deve

mettere l’Ufficio preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere

con la compensazione, ciò deve valere anche quando la conseguenza è la

sospensione dal pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal.

In

concreto dallo scritto del 17 gennaio 2006 dell’IAS emerge che l’autorità

cantonale ha già pagato l’ACB n. __________ in data 7 dicembre 2004, mentre gli

altri 3 ACB sono stati presentati solo il 27 ottobre 2005 e sono attualmente in

fase di elaborazione.

L’autorità

assistenziale non ha pertanto negato il pagamento degli arretrati dovuti dal

ricorrente.

Non

c’è pertanto alcun fondamento per procedere con la sospensione del pagamento

delle prestazioni dovute.

Anche

il riferimento alla STFA del 22 luglio 2005 (K 114/03), dove il TFA ha

evidenziato come la durata delle procedure nell’incasso dei premi potrebbe

paralizzare l’operato delle casse, le quali potrebbero vedersi private per

lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, non è

d’aiuto alla convenuta.

Infatti,

nel caso di specie, già solo per il fatto che l’assicuratore ha basato la sua

decisione su un ACB già pagato e su 3 ACB presentati solo poco prima di emanare

la decisione su opposizione, non lasciando all’autorità assistenziale il tempo

materiale di determinarsi in merito, il ricorso va accolto.

9. Va

inoltre rilevato che la norma federale (l'art. 90 cpv. 4 OAMal) è incompleta

poiché non fissa modalità e tempi entro i quali l'autorità d'assistenza sociale

deve intervenire ad effettuare il pagamento dei premi. Essa lascia quindi al

Cantone la libertà di legiferare in merito (cfr. STFA 22 ottobre 2002 del TFA

(K 102/00, riprodotta precedentemente).

In

tale prospettiva l’art. 85e Reg. LCAMal ha apportato gli adeguati correttivi e

prevede che la sospensione della rimunerazione delle prestazioni può avvenire

solo dopo aver ricevuto la conferma dell’IAS di sospensione del pagamento dei

crediti irrecuperabili.

In

concreto l’assicuratore non ha rispettato il diritto cantonale, sospendendo il

pagamento delle prestazioni senza aver ottenuto la conferma dell’autorità

cantonale di sospensione del versamento degli arretrati.

Dagli

atti emerge infatti che l’IAS non ha negato il pagamento degli ACB ancora

scoperti e trasmessi all’autorità cantonale solo recentemente (doc. IX).

La

decisione va di conseguenza annullata.

10. In

concreto l’assicuratore ha adottato una misura incisiva ed estremamente

pericolosa nei confronti di una persona con scarse (se non nulle) conoscenza

giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse siano, di regola,

garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le condizioni, provvede al

versamento del dovuto.

La

superficialità e la leggerezza dell’agire della Cassa ha imposto

all'assicurato, privo di specifiche conoscenze giuridiche, di chiedere

l’emanazione di una decisione formale, di opporsi alla medesima ed infine di

inoltrare ricorso a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con aggravio

di impegno temporale e spese per invii e copie di documenti.

Visto

l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va rammentato

come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale.

Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà

del processo, senza tener conto del valore litigioso.

L’indennità

è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un

avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di

rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC

1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il

patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la

questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore

abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411

consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329).

Ueli

Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta inoltre

che:

" Eine

Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des

kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder

leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der

Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl.

BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürucherischen Gesetz über

das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung

übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den

Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."

In

DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso

temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili

in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c.

4.

Nel

caso concreto la superficialità, la leggerezza e la temerarietà dell'agire

dell'assicuratore, che non ha posto rimedio al suo agire revocando il

provvedimento, impongono il carico di tasse di giustizia e spese ed il

riconoscimento di indennità adeguate in favore del ricorrente.

Come

rammentato nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni (36.2004.34):

" In virtù del diritto

cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di

patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa

ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle

anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle

spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema

è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si

ritrovano nella LPGA)

(…)

in questa circostanza

le spese vive desumibili degli atti sopportate dalla ricorrente possono – in

virtù della procedura cantonale – essere poste a carico di X."

In

concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia di fr.

700.-- e spese processuali cifrate in fr. 200.--, nonché fr. 100.--

a titolo di rimborso spese sopportate per la procedura.

Copia

della presente va trasmessa all’IAS, quale parte interessata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese processuali di fr. 200.--

sono poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 100.-- a titolo di rimborso

per le spese sopportate per la procedura.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster