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Decisione

36.2005.206

Irricevibile il ricorso interposto al TCA controuna decisione soggetta ad opposizione. Trasmissione del gravame all'assicuratore quale opposizione.

5 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

36.2005.206

Data decisione, Autorità:

05.12.2005, TCA

Titolo:

Irricevibile il ricorso interposto al TCA controuna decisione soggetta ad opposizione. Trasmissione del gravame all'assicuratore quale opposizione.

IRRICEVIBILITÀ

art. 2 cpv. 3 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2005.206

ir/gm

Lugano

5 dicembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2005

di

RI 1

contro

la decisione del 28 novembre 2005 emanata

da

Cassa Malati CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

non sono state chieste osservazioni alla Cassa

Malati CO 1

considerato, in fatto

ed in diritto

• che RI 1 domiciliata a __________ ed

assicurata presso la Cassa Malati CO 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni con atto datato 30 novembre 2005 contro un provvedimento

con cui l’assicuratore ha deciso la sospensione delle prestazioni a far tempo

dal 20 giugno 2005;

• che

l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni

palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni a giudicare l'opposizione;

• che,

in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Decisione passibile

Considerandi

di opposizione conformemente all’art. 49 LPGA") emerge che il rimedio

giuridico avverso il provvedimento adottato da Cassa Malati CO 1 è l’opposizione,

d’altra parte la stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di

diritto esperibili;

• che

al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla

contestata sospensione delle prestazioni;

• che, in diritto, va rammentato come la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in

vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle

Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in

discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie

per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che la LPGA regola il tema della

decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -

entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il

1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non

nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del

1.

gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad

opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è

determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda

inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali

nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a

tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza

professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto

l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le

norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre

la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002

pag. 205 - 207);

• che nel caso in esame la decisione della

Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di

una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve

pertanto essere dichiarato irricevibile;

• che si giustifica la trasmissione degli

atti alla Cassa Malati CO 1, __________, affinché proceda all'esame

dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà,

se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni nei termini di legge;

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso 30 novembre 2005 formulato da RI 1, __________, é irricevibile.

§ Gli atti sono

trasmessi all’assicuratore malattia CO 1, affinché proceda nell'ambito delle

sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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