36.2005.206
Irricevibile il ricorso interposto al TCA controuna decisione soggetta ad opposizione. Trasmissione del gravame all'assicuratore quale opposizione.
5 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2005.206
Data decisione, Autorità:
05.12.2005, TCA
Titolo:
Irricevibile il ricorso interposto al TCA controuna decisione soggetta ad opposizione. Trasmissione del gravame all'assicuratore quale opposizione.
IRRICEVIBILITÀ
art. 2 cpv. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.206
ir/gm
Lugano
5 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione del 28 novembre 2005 emanata
da
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
non sono state chieste osservazioni alla Cassa
Malati CO 1
considerato, in fatto
ed in diritto
• che RI 1 domiciliata a __________ ed
assicurata presso la Cassa Malati CO 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni con atto datato 30 novembre 2005 contro un provvedimento
con cui l’assicuratore ha deciso la sospensione delle prestazioni a far tempo
dal 20 giugno 2005;
• che
l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni
palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni a giudicare l'opposizione;
• che,
in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Decisione passibile
Considerandi
di opposizione conformemente all’art. 49 LPGA") emerge che il rimedio
giuridico avverso il provvedimento adottato da Cassa Malati CO 1 è l’opposizione,
d’altra parte la stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di
diritto esperibili;
• che
al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla
contestata sospensione delle prestazioni;
• che, in diritto, va rammentato come la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle
Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in
discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie
per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che la LPGA regola il tema della
decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -
entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non
nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del
1.
gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad
opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è
determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda
inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali
nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a
tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto
l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le
norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre
la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002
pag. 205 - 207);
• che nel caso in esame la decisione della
Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di
una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
• che si giustifica la trasmissione degli
atti alla Cassa Malati CO 1, __________, affinché proceda all'esame
dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà,
se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni nei termini di legge;
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso 30 novembre 2005 formulato da RI 1, __________, é irricevibile.
§ Gli atti sono
trasmessi all’assicuratore malattia CO 1, affinché proceda nell'ambito delle
sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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