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Decisione

36.2005.207

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale. <

1 marzo 2006Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

6.1Come già accennato nei precedenti considerandi, questa Corte ha già

statuito sull'ammissibilità, per la Cassa malati, di procedere alla

compensazione di premi scaduti con prestazioni dovute, rinviando tra l'altro

alla volontà del legislatore espressa nel relativo messaggio. Pure la dottrina

si è espressa in tal senso, richiamando la giurisprudenza applicabile in ambito

LAMI. In simili circostanze una norma cantonale che esclude questa modalità

esecutiva appare di principio in conflitto con il diritto federale. Poiché

tuttavia l'assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto

federale, va esaminato se la norma in questione può essere applicata nel

rispetto del diritto federale. In proposito Eugster ha evidenziato che la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2 OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226). Se è vero, infatti, che la compensazione

permette di evitare l'emissione di attestati di carenza di beni, un simile

procedimento priva la persona assicurata della possibilità di ottenere

prestazioni assistenziali in forma di pagamento del premio, previste dal

diritto cantonale. Inoltre, in seguito alla compensazione, l'assicurato può

trovarsi senza i mezzi necessari e sufficienti per pagare le prestazioni, a

scapito del fornitore di prestazioni. In simili condizioni procedere

immediatamente ad una compensazione è contrario allo spirito della legge

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226 n. 499; si confronti anche Duc, op. cit.,

pag. 470).

6.2 Da quanto sopra esposto risulta che l'autore si esprime in favore

almeno di una limitazione temporale dell'applicabilità della compensazione, per

tener conto dello spirito della LAMal e in considerazione delle competenze

cantonali in materia di assistenza sociale e di riduzione dei premi. Secondo

questa Corte a tale opinione si può aderire, in quanto il modo di procedere

proposto, simile a quanto previsto dal diritto cantonale, non solo non

compromette, bensì contribuisce meglio alla realizzazione della LAMal. In

effetti questa modalità di esecuzione permette sia il versamento del premio

all'assicuratore malattia in tempi brevi, che quello dell'onorario pieno al

fornitore di prestazioni, in quanto l'assicurato dispone di tutta la

prestazione. L'interessato può inoltre percepire le prestazioni assistenziali

di diritto.

Alla luce di queste considerazioni la disposizione cantonale che vieta

la compensazione nei casi in cui interviene l'assistenza sociale e vi è la

possibilità di ridurre i premi, ambiti in cui è data la competenza cantonale, entra

in conflitto con il diritto federale solo nella misura in cui l'ammissibilità

della compensazione è completamente esclusa. La norma dev'essere quindi intesa

nel senso che la compensazione non va posta in atto fintanto che la cassa

malati non ha dato seguito alla procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 OAMal, consistente nel portare a termine la

procedura esecutiva secondo la LEF, notificare il caso all'autorità

d'assistenza sociale e a quella competente per la riduzione dei premi.

Di conseguenza la giurisprudenza federale sull'ammissibilità per la

Cassa malati di procedere alla compensazione va compresa nel senso che essa è

possibile solo posteriormente alla messa in atto, da parte dell'assicuratore

malattia, della procedura di cui all'art. 9 cpv. 1 OAMal.

6.3 In concreto non è contestato che la Cassa malati non ha posto in

esecuzione il credito vantato nei confronti dell'intimata, né che non ha fatto

capo all'autorità assistenziale competente per il pagamento dei premi.

In simili circostanze non può porre in esecuzione la propria pretesa

tramite compensazione. In quanto infondato il ricorso di diritto amministrativo

va pertanto respinto."

Nella

citata sentenza il TFA ha aderito all’opinione di Eugster, secondo il quale “la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2

OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226).”

A

maggior ragione, ciò che vale per la compensazione di premi impagati con

prestazioni fatte valere da un assicurato, deve trovare applicazione anche

nell’ambito della sospensione da ogni pagamento delle prestazioni in caso di

malattia.

Quest’ultima

misura è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze

per l’assicurato, rispetto a quella della compensazione.

Se

la Cassa, quando intende compensare premi impagati con prestazioni, deve

mettere l’Ufficio preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere

con la compensazione, ciò deve valere anche quando la conseguenza è la

sospensione dal pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal.

In

concreto dallo scritto del 17 gennaio 2006 dell’IAS emerge che l’autorità

cantonale ha già pagato diversi ACB e che quelli ancora in sospeso, lo sono o

perché mai presentati, o perché presentati solo con l’emanazione della

decisione su opposizione.

Non

c’è pertanto alcun fondamento per procedere con la sospensione del pagamento

delle prestazioni dovute.

10. Va

inoltre rilevato che la norma federale (l'art. 90 cpv. 4 OAMal) è incompleta

poiché non fissa modalità e tempi entro i quali l'autorità d'assistenza sociale

deve intervenire ad effettuare il pagamento dei premi. Essa lascia quindi al

Cantone la libertà di legiferare in merito (cfr. STFA 22 ottobre 2002 del TFA

(K 102/00, riprodotta precedentemente).

In

tale prospettiva l’art. 85e Reg. LCAMal ha apportato gli adeguati correttivi e

prevede che la sospensione della rimunerazione delle prestazioni può avvenire

solo dopo aver ricevuto la conferma dell’IAS di sospensione del pagamento dei

crediti irrecuperabili.

In

concreto l’assicuratore non ha rispettato il diritto cantonale, sospendendo il

pagamento delle prestazioni senza aver ottenuto la conferma dell’autorità

cantonale di sospensione del versamento degli arretrati.

La

decisione va di conseguenza annullata.

Da

respingere invece la richiesta dell’assicurato di far bloccare all’assicuratore

le procedure esecutive. Nella misura in cui è giustificato, la Cassa malati è

infatti legittimata a chiedere il pagamento degli arretrati in via esecutiva.

11. In

concreto l’assicuratore ha adottato una misura incisiva ed estremamente

pericolosa nei confronti di una persona con scarse (se non nulle) conoscenze

giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse siano, di regola,

garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le condizioni, provvede al

versamento del dovuto.

La

superficialità e la leggerezza dell’agire della Cassa ha imposto

all'assicurato, privo di specifiche conoscenze giuridiche, di chiedere

l’emanazione di una decisione formale, di opporsi alla medesima ed infine di

inoltrare ricorso a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, dapprima da

solo, per denegata giustizia, ed in seguito patrocinato dal proprio assistente

sociale contro la decisione su opposizione, con aggravio di impegno temporale e

spese per invii e copie di documenti.

Visto

l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va rammentato

come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale.

Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà

del processo, senza tener conto del valore litigioso.

L’indennità

è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un

avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di

rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC

1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il

patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la

questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore

abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411

consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329).

Ueli

Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta inoltre

che:

" Eine

Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des

kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder

leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der

Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl.

BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürcherischen Gesetz über

das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung

übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den

Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."

In

DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso

temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili

in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c.

4.

Nel

caso concreto la superficialità, la leggerezza e la temerarietà dell'agire

dell'assicuratore, che non ha posto rimedio al suo agire revocando il

provvedimento, impongono il carico di tasse di giustizia e spese ed il

riconoscimento di indennità adeguate in favore del ricorrente.

Come

rammentato nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni (36.2004.34):

" In virtù del diritto

cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di

patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa

ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle

anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese

di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è

regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si

ritrovano nella LPGA)

(…)

in questa circostanza

le spese vive desumibili degli atti sopportate dalla ricorrente possono – in

virtù della procedura cantonale – essere poste a carico di X."

In

concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia di fr.

700.-- e spese processuali cifrate in fr. 200.--, nonché fr. 300.--

a titolo di ripetibili ridotte alla luce del contenuto apporto del

rappresentante.

Copia

della presente va trasmessa all’IAS, quale parte interessata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso per denegata giustizia è stralciato dai ruoli.

Considerandi

2.

- Il

ricorso contro la decisione su opposizione del 22 novembre 2005 é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

3.

- La

tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese processuali di fr. 200.--

sono poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 300.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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