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Decisione

36.2005.209

La pretesa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurata si prescrive in 2 anni da quando sono costituiti gli elementi di fatto che fondano l'obbligazione dell'assicuratore di fornire prestazioni.La

10 luglio 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I costi speciali, non compresi nella tariffa d'ospedalizzazione di base, sono, a dipendenza del

singolo caso:

" les frais de salle d'opération

ou de salle d'accouchement, les soins

intensifs, les soins continus, les soins renforcés, la taxe d'isolement, la désinfection spéciale de chambre,

les médicaments, les pansements, le transfusions sanguines, les examens de

radiologie et de laboratoire, les examens et traitements spéciaux, les

consultations de diététique, les boissons et les plats commandés spécialement,

les communications téléphoniques, la télévision."

(art. 7)

2.5. AT 1 ha stipulato con gli

ospedali cantonali __________ (tra cui il __________) una convenzione relativa

all'ospedalizzazione degli assicurati beneficiari di un'assicurazione

complementare.

Secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a, per le ospedalizzazioni di

pazienti che presentano affezioni acute necessitanti cure mediche continue ed

intense, e che sono al beneficio di un'assicurazione complementare privata,

sono fatturabili soltanto i forfait ospedalieri ed i supplementi per la scelta

del medico e del confort definiti negli annessi tariffari 3 e 4.

L'art. 6 lett. a precisa che lo stabilimento di cura s'impegna a

far sì che siano ospedalizzati in divisione privata o semi privata soltanto i

pazienti che lo domandano espressamente.

L'art. 7 cpv. 5 prevede che la fattura menziona, oltre al forfait

ospedaliero definito all'annesso 3 (codice APDRG senza dettaglio), le

coordinate personali dell'assicurato, il tipo di camera occupata se ciò dà

luogo ad una fatturazione di un supplemento di confort secondo gli annessi 3, 5

o 6 (uno o due letti), il nome dei medici e le date di entrata ed uscita e la

natura del caso (malattia o infortunio).

Giusta l'art. 7.6, i supplementi per la scelta del medico sono

fatturati secondo l'annesso 4.

L'annesso 3 concerne le tariffe relative all'ospedalizzazione in

divisione privata in cure acute e, per ciò che concerne il giudizio in esame,

tratta anche del caso del paziente fuori cantone ospedalizzato per motivi

medici, il cui cantone di domicilio ha sottoscritto la convenzione

intercantonale d'ospedalizzazione fuori cantone (art. 5.1.2). La relativa tabella

allestita a pagina 5 dell'annesso 3 precisa che le prestazioni complementari

coprono i costi per la scelta del medico i cui supplementi sono stabiliti dal

tariffario degli onorari privati (annesso 4) ed i costi per il confort

alberghiero, dove una camera a un letto costa Fr. 150.- al giorno mentre una

camera a due letti Fr. 100.- al giorno.

L'art. 6 tratta delle regole di fatturazione. Per quanto concerne

il supplemento di confort, il capoverso 7.1 prevede che un supplemento di

confort alberghiero è fatturabile quando il paziente soggiorna in una camera a

un letto o a due letti. Il capoverso 7.2 specifica che il supplemento è di Fr.

150.- per una camera a un letto e di Fr. 100.- per una camera a due letti. Per

contro, nessun supplemento di confort è fatturabile quando il paziente

soggiorna in una camera a 3 o più letti, nelle cure intense o nelle cure

continue (capoverso 7.3).

L'annesso 4 illustra i supplementi per la scelta del medico per l'ospedalizzazione

privata (artt. 4 e 7 della Convenzione). L'art. 1 prevede che gli ospedali

applicano la tariffa degli onorari d'ospedalizzazione privata, ossia: per le

prestazioni normali, tariffa moltiplicata per 1,05; per le prestazioni

particolarmente difficili, tariffa moltiplicata per 1,2. Questi costi del punto

sono applicabili soltanto ai médecins cadres (art. 3).

2.6. Da tutte e tre le fatture

emesse dal __________ (docc. A6, A7 e A8) si evince innanzitutto che i 35

giorni di degenza costituiscono un'hospitalisation privée di durata

superiore alla norma. Per i primi otto giorni l'assicurata è stata degente in

una camera a due letti nel settore privato della chirurgia cardio-vascolare (chambre

à 2 lits – privé BH16216), del costo giornaliero di Fr. 100.-; poi è stata

trasferita nel reparto di cure intense di chirurgia, fino al giorno del

decesso.

L'attestato del 21 settembre 2005 (doc. A26) rilasciato dall'ospedale

all'assicuratore specifica che per il periodo di degenza dal 22 aprile al 26

maggio 2002, __________, su sua richiesta, è stata ammessa con lo statuto

"privato" ed ha soggiornato in una camera a due letti dal 23 aprile

al 1° maggio 2002 (codice BH-16216). A complemento di questa dichiarazione, il

13 febbraio 2006 (doc. A27) l'ospedale ha precisato che al momento del ricovero

presso il __________, l'assicurata desiderava soggiornare in una camera ad un

letto (Fr. 150.-/giorno). Ma per mancanza di disponibilità al servizio di

chirurgia cardio-vascolare, la paziente è stata ricoverata in una camera a due

letti (Fr. 100.-/giorno).

Questo stato di cose non lascia alcun dubbio: __________ è stata

degente in reparto privato a due letti per mancanza di disponibilità di

camere ad un solo letto. Questa circostanza, tuttavia, non influisce sullo

statuto che ha acquistato ricoverandosi al __________. Infatti, come da sua

espressa volontà, l'assicurata è stata trattata come una paziente privata,

avente quindi diritto a scegliere il medico ed il tipo di confort alberghiero.

La non disponibilità, al momento del suo ricovero, di camere ad un letto nel

reparto di chirurgia cardio-vascolare, non ha comunque modificato il suo

statuto di paziente privata. Le condizioni d'ospedalizzazione che la stessa ha

sottoscritto il giorno della sua ammissione recitano infatti espressamente che

l'unica differenza di trattamento per i pazienti ricoverati in una camera ad

uno o a due letti risiede soltanto nella tariffa giornaliera applicata per la

stanza (Fr. 100.- anziché Fr. 150.-). Gli altri vantaggi, quali la scelta del medico

con le conseguenze che ciò comporta, sono mantenuti.

Considerandi

Le stesse condizioni d'ospedalizzazione prevedono proprio che il

regime "privato" inizia dal primo giorno dell'ospedalizzazione (doc.

4a in fine), indipendentemente, quindi, dall'effettivo tipo di confort

alberghiero che è stato assegnato al paziente. Un chiaro esempio di questa

modalità di fatturazione è riportato al precitato art. 5 relativo al

trasferimento del paziente dal servizio generale, dove viene ricoverato d'urgenza,

al servizio privato: dal primo giorno del ricovero al servizio generale sono

applicate le tariffe per i pazienti privati (cfr. consid. 2.4).

L'assicurata era cosciente di questa particolarità di

fatturazione, l'ha scelta e l'ha accettata sottoscrivendo le summenzionate

condizioni d'ospedalizzazione privata il giorno stesso della sua ammissione al __________

(art. 4.1 lett. n CGA). È vero: malgrado abbia chiesto d'essere posta in una

camera ad un solo letto, l'assicurata è stata in realtà ricoverata per otto

giorni in una stanza con due letti, ciononostante appartenente sempre al

reparto privato, come dispone l'art. 2 delle predette condizioni, e non al

reparto comune, come sostiene la convenuta. Ha poi trascorso i successivi

giorni di degenza nelle cure intense, per le quali non viene comunque fatturato

alcun supplemento per il tipo di camera di cui si usufruisce (annesso 3 art. 7

capoverso 7.3).

Da quanto precede, il TCA conclude che la particolarità del __________

di trattare un paziente come privato sin dall'inizio del suo ricovero sia che

sia degente in una camera ad un letto sia a due letti, fa sì che __________

debba essere considerata come un'assicurata privata anche per i primi otto

giorni di degenza presso questo ospedale e che, di conseguenza, i costi sorti

durante tutti i trentacinque giorni di permanenza siano fatturati secondo la

tariffa degli onorari d'ospedalizzazione privata (cfr. consid. 2.5).

In proposito, esaminando le fatture del nosocomio, il TCA osserva

che il costo del punto di praticamente tutti i trattamenti ed interventi

forniti all'assicurata è di 1,05. Soltanto sei prestazioni sono state fatturate

a 1,20 al punto. Ciò significa che l'ospedale ha ritenuto che l'assicurata,

avendo sottoscritto le condizioni d'ospedalizzazione in reparto privato il

giorno della sua ammissione, ha potuto scegliere i medici che l'hanno curata.

Questa facoltà di scelta, che ha evidentemente un costo aggiuntivo comunque (in

parte) coperto dall'assicurazione complementare __________ stipulata dall'assicurata,

ha comportato che ogni intervento da parte degli specialisti avesse un costo supplementare

rispetto ad una degenza in divisione comune, fatturabile con un valore di punto

di 1,05.

2.7

Alla luce di quanto precede,

la fatturazione eseguita dall'ospedale di __________ che ha considerato l'assicurata

come una paziente privata per l'intera degenza dal 22 aprile 2002 al 26

maggio 2002 è corretta.

Pertanto, sulla scorta dell'art. 14.2 CGA e della polizza

assicurativa stipulata dall'assicurata, altrettanto corretta è la messa a suo

carico, da parte dell'attrice, del 35% dei costi fatturati dal __________ e

saldati dall'assicurazione LCA il 13 rispettivamente il 20 gennaio 2004 (doc.

VIII punto 3).

Tuttavia, per i costi derivanti da una malattia e/o infortunio

comportanti un ricovero ospedaliero volontario in divisione privata, le parti contraenti

hanno pattuito un limite massimo annuo di partecipazione di Fr. 7'000.- (doc.

A1). È dunque in questa misura che l'assicurata, e per essa i suoi eredi in

virtù della copertura complementare __________, sono tenuti a partecipare ai

costi LCA di Fr. 77'426,35 e di Fr. 302,40 fatturati dal nosocomio __________

per il ricovero, quale parte superante l'importo a carico dell'assicurazione

obbligatoria (Fr. 26'446,90).

2.8

Occorre ancora verificare la

legittimità dei Fr. 60.- accollati dall'attore alla rappresentante della CV 1 a

titolo di spese amministrative derivanti dall'avvio della procedura esecutiva

per il ricupero del credito da esso vantato nei suoi confronti, che a quel

momento (6 dicembre 2004) inglobava anche la partecipazione del 10% per la

LAMal qui non in discussione.

L'art. 18.2 CGA autorizza l'assicuratore ad applicare le spese

amministrative e d'incasso pari a Fr. 50.- per il richiamo e Fr. 100.- per l'esecuzione.

Con la petizione l'attore ha spontaneamente ridotto a Fr. 60.- l'importo

inizialmente fissato a Fr. 100.-. Data l'esistenza della citata procedura

esecutiva sfociata nel PE n. __________ dell'U__________, l'assicuratore è

quindi in diritto di chiedere alla debitrice delle partecipazioni qui in

oggetto l'importo di Fr. 60.-.

2.9

Quanto al computo degli

interessi di mora del 5% fatti valere dall'attore su Fr. 7'060.- dal 16 maggio

2004, ossia dalla decorrenza del termine di pagamento fissato all'assicurata

con l'ingiunzione di pagamento del 30 aprile 2004 (doc. A15), la soluzione è

data dall'art. 104 cpv. 1 CO, che fissa gli interessi moratori al 5% all'anno

ed al quale rinvia il citato art. 18.2 CGA, secondo cui fanno stato gli

interessi di mora legali.

Di conseguenza, l’opposizione al PE n. __________ del 6 dicembre

2004.

fatto spiccare dall'U__________ va definitivamente rigettata per l'importo

appena citato comprensivo degli accessori.

Va rammentato che le spese esecutive non formano oggetto della sentenza di

rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H.,

36.2004

; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001

pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,

§ 164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und konkursrechts,

Berna 1983, pag. 106).

Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione,

sull’importo relativo a queste spese esecutive non è ammissibile pronunciare il

rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03,

STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella

causa B., K 144/03).

2.10

L'art. 43

della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso

per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. Per

l'art. 46 OG, nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il

ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle

parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiunge

almeno un importo di Fr. 8'000.-.

In concreto, il valore litigioso è rappresentato

dalla pretesa in capitale fatta valere dall'attore nei confronti della convenuta. Siccome con la propria

petizione AT 1 pretende un importo che non supera i citati Fr. 8'000.-, non sono

pertanto dati gli estremi per un eventuale ricorso per riforma al Tribunale

federale di Losanna.

Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una

copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in

materia di contratto d'assicurazione. S'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta.

1.1. Di

conseguenza, la convenuta RA 1 è condannata a pagare all'assicuratore AT 1 l'importo di Fr. 7'060.- oltre interessi del 5% dal 16 maggio

2004.

1.2. Per

l’importo di cui sopra è pronunciato il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta da RA 1 al PE n. __________ fatto spiccare il 6 dicembre 2004 dall'U__________.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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