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Decisione

36.2005.21

Inabilità lavorativa a seguito di un infortunio. Rifiuto dell'assicuratore infortuni di ulteriore presa a carico dell'assicurato. Malassere psichico accertato peritalmente. Diritto a prestazioni. Rinv

10 novembre 2005Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati medici dott. __________ 14 marzo

2003; 9 maggio 2003; 5 giugno 2003 e 11 luglio 2003

-

Schädel-CT cranico __________ Ospedale __________

6 giugno 2003

-

Rx Colonna vertebrale all'altezza del collo (Halswirbelsäule)

Dr. __________ Ospedale __________ 25 giugno 2003

-

CT della colonna vertebrale all'altezza lombare

(CT der Lumbarwirbersäule) del Dr. __________, Ospedale __________, 18 luglio

2003

-

Rapporto intermedio LAINF dr. med. __________,

22 luglio 2003

-

Rapporto/Referto Dr. __________, FHM in medicina

interna (a.a. __________) dell'11 agosto 2003

-

Rapporto/Referto Dr. __________ FMH Neurologia

Considerandi

10.

settembre 2003

-

Rapporto/Referto Dr. __________ (a.a. __________)

10.

novembre 2003

ma ha pure personalmente visitato il ricorrente ed

eseguito specifici esami in favore della comprensione del problema e della

sofferenza del signor RI 1 al momento della visita il 9 giugno 2004. Ebbene lo

specialista ha redatto il suo rapporto, in maniera del tutto indipendente, per

l’assicuratore infortuni che inizialmente si è occupato della fattispecie e

che, sulla scorta di tale rapporto, ha emesso una decisione formale che l’assicurato

non ha impugnato e che neppure l’assicuratore malattie – dopo esame della

fattispecie – ha contestato. Il rapporto del prof. __________ dopo avere

analizzato in maniera completa i rapporti medici e gli esami eseguiti, ed

ancora dopo avere recepito le indicazioni del paziente e svolto personali

osservazioni, alle pagine da 6 a 9 pone la seguente diagnosi e fornisce le

seguenti specifiche:

" 49 jähriger Patient in gutern Allgemeinzustand, afebril.

Grösse 179 cm, Gewicht 101 kg. Blutdruck 160/95 mmHg, Puls 60/min, regelmässig

Herztöne rein, keine Herzger usche. Vesikuläres Aterngeriiusch, keine Zusatzgerusche.

Abdomen weich, keine pathologischen Resistenzen. Nierenlager frei. Leichte,

nicht schmerzhafte Einschrankung der Seitwärtsdrelhung im HWS-Bereich

(Reduktion von ca. 20 bis 30 %), mit minimaler lokaler Druckdolenz.

(…)

Bei diesem Ambidexter ist die Orientierung normal und die Anamnese präzis.

Sprache, Antrieb, Verhalten und Stimmung während der Untersuchung unauffällig. Keine

Tendenz zur Bagatellisierung oder Dramatisierung der Beschwerden.

Dispositivo

Kaffeegeruch wird spontan erkannt. Nahvisus korrigiert 0,5 bis 0,6

beidseits. Minimer Exophtalmus rechts. Fundus mit scharfer Pupille und normaler

Rirbung. Gesichtsfeldprüfung bei Konfrontation ohne Auffälligkeiten. Okulomotori,

(Foiyebewe-unyzen, Sakkaden) erhalten. kein Spontan- odor Blickrichtungsnystagmus.

Pupillen isokor, normoreagierend auf Licht (direkt, konsensuell). Sensibilität

für Berührung und Schmerz im Gesichtsbereich erhalten. Symmetrische Mimik.

Fingerschnippen an beiden Ohi-en erkannt, Weber nicht lateralisiert. Sprechen

und Schlucken unauffällig, Gaumensegel mittelständig. Würgreflex beidseits aussbar,

normale Innervation der Mm. trapezius und sternocleidomastoideus beidseits. Zungenprotrusion

unauffällig und -beweglichkeit erhalten. Im Bereiche der Extremitäten Positionsversuche

gut gehalten, normales Finger- bzw. Zehenspiel. unauffällige Trophik und Tonus,

keine Paresen bei Einzelprtifung, keine unwillktirlichen Bewegung.

Finger-Nasen- und Kniehacken-Versuch zielsicher beidseits. Das Reflexbild ist

mittellebhaft, symmetrisch, keine Pyramidenzeichen. Lediglich der ASR rechts

erscheint etwas schwächer als links. Sensibilität für Berührung, Schmerz,

Temperatur, Lagesinn und Vibrationssinn (6/8 bipedal, 7/8 bicarpal) unauffällig,

normal. Das Zahlenerkennen ist normal an den Handrücken und Fussrücken beidseits.

Stereognose ebenfalls normal (Münze und Büroklammer mit beiden Händen separat

erkannt). Stand (auch mit geschlossenen Augen), Einbeinhüpfen beidseits

unauffällig, normales Aufrichten aus der Hocke. Gang (auch Fussspitzen und

Fersen), Blindgang und Blindstrichgang unauffällig, normal.

Neuropsvchologisches Teilgutachten (fecit Dr. __________,

Neurologische Klinik und Poliklinik __________, 9.6.2004):

Unauffällige Befunde, auffällig lediglich ein vorzeitiger Abbruch bei

einer Konzentrationsaugabe bei zunehmendem Kopfdruck und Angst von Schmerzexazerbation

(siehe detaillierter Bericht als Beilage).

(…)

Genaue Diagnose: Migräneforme Kopfschmerzattacken, bei Status nach

Kopftrauma, ohne Hinweise auf eine zugrundeliegende strukturelle Läsion im

Kopf-Hirnbereich.

Die Kopfschmerzen sind nicht klar klassifizierbar. Sie sind, sowohl

für eine Migräine als auch für chronische posttraumatisehe Kopfschmerzen oder

Spannungskopfschmerzen nicht ganz charakteristisch (diagnostische Kriterien

nicht erfüllt).

Ungewöhnlich hierbei ist u.a. die Angabe einer Auslösung der Attacken

lediglich durch intellektuelle Tätiekeiten, welche anderseits mit visuellen

aber auch mentalen Aktivitäten assoziiert sein müssen." (Doc. C)

In merito alla sofferenza del ricorrente l’esperto ha ritenuto le

difficoltà di concentrazione e di lettura dopo poco l’inizio dell'attività

lavorativa da parte del signor RI 1, ha considerato in sostanza quanto ancora

contenuto nel ricorso in discussione e relativo ai disturbi presentati dal

ricorrente. Il prof. __________ ha concluso come nel caso in esame RI 1

presentasse dolori alla testa (cefalee) dal periodo dell'incidente senza potere

accertare con precisione l'origine ("Die Kopfschmerzattacken sind nicht mit Sicherheit

klassifizierbar"). Il professionista ha

indicato come inabituale la "Auslösung der Attacken" ed ha

ritenuto, quo alla capacità lavorativa, che il ricorrente non presentasse una

incapacità lavorativa superiore al 30% e quindi fosse abile al lavoro nella

sua specifica attività professionale nella misura del 70%. Più specificatamente il medico incaricato ha indicato come "Aufgrund der Kopfschmerzattacken liegt

zur Zeit eine 20-30% Arbeitsunfähigkeit als Verwalter vor".

Il fatto che il medico specialista incaricato non

dall’assicuratore malattia qui controparte del ricorrente ma dall’assicuratore

infortuni (la cui decisione di cessare le prestazioni non è stata contestata proprio

sulla scorta del rapporto del prof. __________) indichi che nella specifica

attività professionale svolta dall’assicurato l’abilità lavorativa sia al 70-80%

imporrebbe la reiezione del ricorso se si facesse riferimento solo a questa

specifica patologia. Il rapporto medico, lo si ribadisce appare completo,

dettagliato, specifico, preciso, reso dopo valutazione del materiale medico a

disposizione, dopo visita e specifico esame del 9 giugno 2004 e dopo adeguata e

motivata ponderazione. Lo stesso trova sostanziale riscontro nelle

certificazioni del dott. __________ che indica un'incapacità lavorativa del 50%

prima della valutazione __________. Al rapporto del prof. __________ non può

essere validamente contrapposto il certificato allestito dal dott. __________,

medico specialista in medicina interna FMH, che ha semplicemente redatto una

attestazione generica di inabilità lavorativa al 100% senza nella sostanza

neppure indicare la diagnosi, i motivi per cui l’assicurato sarebbe inabile al

lavoro alla luce della certificazione resa dal prof. __________, e quindi senza

analisi e discussione del rapporto del docente universitario esperto in

materia. Lo scarno certificato del dott. __________ indica soltanto l’insorgere

di cefalee con difficoltà di concentrazione dopo l’inizio del lavoro a computer

rispettivamente dopo l’inizio della lettura, circostanze queste non nuove ed

analizzate ampiamente dal prof. __________. La valutazione del medico curante

dott. __________ appare poco approfondita, non specificata nel dettaglio, non

frutto di specifici esami e dettagliate valutazioni. Questo giudice deve quindi

ritenere la valutazione del prof. __________ e le sue conclusioni relative alla

capacità lavorativa riferite alla professione stessa svolta dal signor RI 1.

Queste conclusioni vengono fatte proprie da questa Corte anche alla luce

dell’ulteriore approfondimento eseguito dal professore. __________ si è avvalso

dell’ulteriore documentazione medica posta a sua disposizione ed ha ribadito le

conclusioni contenute nel suo rapporto con scritto dell’8 luglio 2005. Il

ricorrente ha frapposto, a tale ulteriore presa di posizione, generica e scarna

critica. Per RI 1 il prof. __________ non avrebbe considerato un EEG “della primavera di quest’anno” senza però precisare in cosa questo esame contraddirebbe le

attestazioni fondate sull’esame di risonanze magnetiche e TAC eseguite dal

docente universitario e cosa l’esame apparentemente omesso permetterebbe di

accertare in più rispetto a quanto già verificabile da tutto il materiale a

disposizione. L’incapacità lavorativa essendo fissata tra il 70 e l’80% per

questa patologia RI 1 non ha diritto a prestazioni. Infatti a norma dell’art.

11 del Regolamento relativo all’assicurazione per perdita di guadagno della CO

1 il limite per le prestazioni è stato fissato al 50% della capacità lavorativa

dell’assicurato.

8. Al

riguardo della valutazione del rapporto allestito dal prof. __________ va

ancora rammentato come, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.

1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Questa valutazione impone rinuncia

all’allestimento di una perizia neurologica specifica essendo gli atti

sufficientemente completi ed adeguatamente specifici e dettagliati.

9. RI 1 ha visitato un medico psichiatra il 27 gennaio

2005, proprio il giorno in cui CO 1 ha emanato la decisione su opposizione qui

in discussione. Egli si è rivolto la dott. __________ (in questo senso il

certificato doc. G3) vedendolo sino al 13 maggio 6 volte. Il medico ha

prescritto una terapia medicamentosa. A domande del giudice delegato del 19

maggio 2005 il professionista di __________ ha precisato che, per quanto a lui

noto, RI 1 non aveva in precedenza visitato psichiatri, che il suo intervento

era derivato dai noti disturbi ed egli aveva potuto accertare – da un punto di

vista psichiatrico – un episodio depressivo di media entità con umore

abbassato, perdita di energia, aumentata affaticabilità, perdita

dell’autostima, difficoltà del sonno e tensione psicomotoria (doc. XX del 3

giugno 2005). Alla luce di tale descrizione il Tribunale ha ordinato l’erezione

di una perizia psichiatrica affidata al dott. __________ (incarico del 5 luglio

2005, doc. XXXII e quesiti del 4 agosto 2005 doc. XLVIII). Il professionista ha

incontrato l’assicurato ed ha stilato – dopo esame della documentazione medica

disponibile – un referto peritale in data 22 settembre 2005. Le conclusioni del

rapporto appaiono significative e confermano nella sostanza quanto indicato dal

dott. __________ nel suo scritto al Tribunale citato. In particolare il dott. __________

in sede di risposta ai quesiti peritali ha indicato l’esistenza – a livello

psichiatrico – di una pregressa reazione depressiva di media gravità

consecutiva alla separazione coniugale. In sostanza il medico ha escluso una

relazione tra lo status patologico psichiatrico e l’evento del marzo 2003 o le

sequele dello stesso rispettivamente ancora con la conflittualità instauratasi

con gli assicuratori. La tensione con la moglie, da cui si è separato (comunque

la situazione si starebbe risolvendo come attesta la perizia), sarebbe causale nella

depressione diagnosticata. Il medico fa risalire l’esistenza di tale patologia

dal “febbraio 2005 in

poi” (pag. 15) per poi precisare meglio di

condividere l’esistenza di una incapacità lavorativa di RI 1 dal 27 gennaio

2005 (momento in cui il ricorrente è stato preso a carico dal dott. __________)

sino al 3 giugno 2005. Successivamente al 3 giugno 2005 il ricorrente non

presenterebbe patologie – a livello psichiatrico – tali da inibire la sua

capacità lavorativa. Il dott. __________ precisa poi che “Non evidenzio IL prima della presa di

contatto con il dott. __________ e dal suo ultimo certificato di giugno 2005” . In sostanza quindi nessuna inabilità lavorativa se si esclude

una incapacità al 75% (percentuale ritenuta dal dott. __________) dal 27

gennaio (come si ripete data di emanazione della decisione su opposizione) sino

al 3 giugno 2005. Questa inabilità lavorativa è stata d’altronde ammessa e

riconosciuta dalla stessa amministrazione nel suo scritto doc. LII al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni. Il dott. __________ ha adeguatamente motivato il

suo rapporto, ha individuato nel conflitto con la moglie intervenuto a fine

gennaio / inizio febbraio 2005 la causa della depressione presentata ed ha

individuato la fine dell’inabilità lavorativa con precisione argomentando

adeguatamente le sue conclusioni. Il ricorrente ha condiviso le considerazioni

peritali senza apportarvi commento o contestazione anche solo minima o

parziale. Come per la valutazione del Prof. __________ anche per la perizia del

dott. __________ valgono le medesime considerazioni. La valutazione è completa,

preceduta da un contatto diretto e personale, non è contraddetta dalla

valutazione del curante ed è sorretta da solida motivazione. Questo Tribunale

fa proprie le conclusioni del dott. __________ e ritiene comprovata una

incapacità lavorativa per cause di natura psichiatrica, oltre a quelle di natura

organica ritenute dal prof. __________, dal 27 gennaio al 3 giugno 2005. L’IL

di natura psichiatrica presenta un grado del 75%.

10. Alla luce di quanto precede va ritenuto che CO 1 non

poteva essere a conoscenza dell’esistenza della patologia inabilitante la

capacità lavorativa dell’assicurato nata proprio al momento dell’emanazione

della decisione su opposizione. Va qui evidenziato come secondo costante

giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve comunque limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione impugnata, in casu proprio il 27 gennaio 2005, ritenuto che i fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid.

1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). In concreto il TCA deve pertanto

prendere in considerazione la malattia insorta contestualmente all'emanazione

della decisione su opposizione e conseguentemente l'assicuratore deve prendere

in conto gli ulteriori accertamenti medici (cfr. anche STCA del 1. settembre

2004, 36.2003.65 e STFA del 27 ottobre 2004 (I 65/03) e contrario). Alla

luce delle considerazioni precedenti il ricorso va allora parzialmente accolto e

la decisione annullata con il rinvio degli atti all’assicuratore CO 1 per

l’emanazione di una nuova decisione che consideri le patologie ritenute nel

corso delle motivazioni, il loro carattere invalidante e decida l’erogazione di

prestazioni in favore dell’assicurato per il periodo dal 27 gennaio al 3 giugno

2005. In precedenza a tale periodo, ossia dal 1 ottobre 2004 e sino e compreso

il 26 gennaio 2005, non è invece dato un obbligo prestativo dell’assicuratore.

11. In

sede di impugnativa RI 1 ha postulato il versamento di prestazioni anticipate a

norma dell'art. 70 LPGA. L'art. 70 cpv. 1 LPGA prevede che l'avente diritto può

chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda

il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio

quanto al debitore delle suddette prestazioni. Per il cpv. 2 lett. a sono

tenute a versare prestazioni anticipate per le prestazioni in natura e le

indennità giornaliere la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro le

malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare

o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata: l'assicurazione contro le

malattie.

L'art.

71 LPGA prevede che l'assicuratore tenuto a versare prestazioni anticipate

eroga le prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua attività.

Se il caso è assunto da un altro assicuratore, questi deve rimborsare gli

anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni. Sul tema il TCA

si è espresso in una recente sentenza, con particolare riferimento al coordinamento

delle prestazioni, del 12 luglio 2004 (36.2004.12). Nel caso concreto comunque

il problema delle prestazioni anticipate non sussiste non essendovi contrasto

tra due assicuratori sociali in merito a prestazioni. Da un lato l’assicuratore

infortuni ha emanato, con decisione non contestata, il suo provvedimento

relativo alle pretese dell’assicurato e le prestazioni che l’assicurato

pretende non appaiono incontestate. In altri termini il dubbio qui non era

quello a sapere quale assicuratore debba versare prestazioni certamente dovute

ma se le prestazioni stesse siano dovute dall’assicuratore malattia.

12. Come

detto dunque il ricorso va parzialmente accolto, la decisione annullata e gli

atti rinviati ad CO 1 affinché emani una nuova decisione sul suo obbligo

prestativo limitato al periodo 27 gennaio – 3 giugno 2005. Alla luce dell’esito

del gravame, comunque solo parzialmente favorevole al ricorrente, si giustifica

il riconoscimento di ripetibili parziali in suo favore siccome debitamente

rappresentato e patrocinato. Non si fa quindi carico di tassa di giustizia e

spese al ricorrente ed allo stesso CO 1 verserà, a titolo di ripetibili,

l’importo di CHF 500.--.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso 25 febbraio 2005 formulato da RI 1, _____, è parzialmente accolto nel

senso dei considerandi. Di conseguenza le decisione impugnata è annullata e gli

atti rinviati all’assicuratore sociale malattia CO 1 di __________ affinché

decida l’erogazione di prestazioni in favore dell’assicurato per il periodo

corrente tra il 27 gennaio ed il 3 giugno 2005.

2.- Non

si percepiscono tasse e spese. CO 1 verserà al ricorrente l’importo di CHF

500.— a titolo di ripetibili parziali.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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