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Decisione

36.2005.210

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

23 gennaio 2006Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

6.2 Da quanto sopra esposto risulta che l'autore

si esprime in favore almeno di una limitazione temporale dell'applicabilità

della compensazione, per tener conto dello spirito della LAMal e in

considerazione delle competenze cantonali in materia di assistenza sociale e di

riduzione dei premi. Secondo questa Corte a tale opinione si può aderire, in

quanto il modo di procedere proposto, simile a quanto previsto dal diritto

cantonale, non solo non compromette, bensì contribuisce meglio alla

realizzazione della LAMal. In effetti questa modalità di esecuzione permette

sia il versamento del premio all'assicuratore malattia in tempi brevi, che

quello dell'onorario pieno al fornitore di prestazioni, in quanto l'assicurato

dispone di tutta la prestazione. L'interessato può inoltre percepire le

prestazioni assistenziali di diritto.

Alla luce di queste considerazioni la

disposizione cantonale che vieta la compensazione nei casi in cui interviene

l'assistenza sociale e vi è la possibilità di ridurre i premi, ambiti in cui è

data la competenza cantonale, entra in conflitto con il diritto federale solo

nella misura in cui l'ammissibilità della compensazione è completamente esclusa.

La norma dev'essere quindi intesa nel senso che la compensazione non va posta

in atto fintanto che la cassa malati non ha dato seguito alla procedura

prevista all'art. 9 cpv. 1 OAMal, consistente nel portare a termine la procedura esecutiva secondo la

LEF, notificare il caso all'autorità d'assistenza sociale e a quella competente

per la riduzione dei premi.

Di conseguenza la giurisprudenza federale

sull'ammissibilità per la Cassa malati di procedere alla compensazione va

compresa nel senso che essa è possibile solo posteriormente alla messa in atto,

da parte dell'assicuratore malattia, della procedura di cui all'art. 9 cpv. 1 OAMal.

6.3 In concreto non è contestato che la Cassa

malati non ha posto in

esecuzione il credito vantato nei confronti dell'intimata,

né che non ha

fatto capo all'autorità assistenziale competente

per il pagamento dei premi.

In simili circostanze non può porre in esecuzione

la propria pretesa tramite compensazione. In quanto infondato il ricorso di

diritto amministrativo va pertanto respinto."

Nella

citata sentenza il TFA ha aderito all’opinione di Eugster, secondo il quale “la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2

OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226).”

A maggior

ragione, ciò che vale per la compensazione di premi impagati con prestazioni

fatte valere da un assicurato, deve trovare applicazione anche nell’ambito

della sospensione da ogni pagamento delle prestazioni in caso di malattia.

Quest’ultima

misura è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze

per l’assicurato, rispetto a quella della compensazione.

Se la Cassa,

quando intende compensare premi impagati con prestazioni, deve mettere l’Ufficio

preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con la

compensazione, ciò deve valere anche quando la conseguenza è la sospensione dal

pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal.

In

concreto l’assicuratore non ha nemmeno presentato l’ACB al Cantone per il

pagamento.

L’autorità

assistenziale non ha pertanto potuto esprimersi in merito alle richieste della

Cassa, la quale non poteva pertanto sospendere le prestazioni dell’assicurata (cfr.

anche il consid. precedente e la citata DTF 129 V 455).

Anche per

questo motivo l’agire della convenuta è manifestamente infondato.

Per cui

già solo in virtù del diritto federale la decisione della cassa va annullata.

2.8. Va inoltre

rilevato che la norma federale (l'art. 90 cpv. 4 OAMal) è incompleta poiché non

fissa modalità e i tempi entro i quali l'autorità d'assistenza sociale deve

intervenire ad effettuare il pagamento dei premi. Essa lascia quindi al Cantone

Considerandi

la libertà di legiferare in merito (cfr. STFA 22 ottobre 2002 del TFA (K 102/00,

riprodotta al consid. 2.7.).

In tale

prospettiva l’art. 85e Reg. LCAMal ha apportato gli adeguati correttivi e

prevede che la sospensione della rimunerazione delle prestazioni può avvenire

solo dopo aver ricevuto la conferma dell’IAS di sospensione del pagamento dei

crediti irrecuperabili.

In

concreto l’assicuratore non ha rispettato il diritto cantonale, sospendendo il

pagamento delle prestazioni senza aver ottenuto la conferma dell’autorità

cantonale di sospensione del versamento degli arretrati.

Anche per

questo motivo la decisione va annullata.

2.9

In concreto

l’assicuratore ha agito con estrema leggerezza, facendo inizialmente valere la

presenza di 15 ACB impagati, mentre invece il Cantone aveva provveduto al

versamento degli scoperti già dal 1999 (cfr. doc. VI) e basando la propria

decisione su ACB nemmeno presentati all’autorità cantonale per il loro

pagamento (cfr. doc. VI, non contestato dalla cassa con le osservazioni di cui

al doc. VIII).

L’assicuratore

ha adottato una misura incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di una

persona, quasi sessantenne, ammalata di cancro, beneficiaria di una rendita AI

e di prestazioni complementari, con scarse (se non nulle) conoscenza

giuridiche, basandosi su elementi neppure reali, malgrado gli interessi

finanziari delle Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se

sono adempiute le condizioni, provvede al versamento del dovuto.

La superficialità

e la leggerezza dell’agire della Cassa ha imposto all'assicurata, priva di

specifiche conoscenze giuridiche, dapprima di chiedere l’emanazione di una

decisione formale, poi di opporsi alla medesima ed infine di inoltrare ricorso

a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con aggravio di impegno

temporale e spese per invii e copie di documenti.

Visto

l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va rammentato

come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale.

Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà

del processo, senza tener conto del valore litigioso.

L’indennità è, di principio,

concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti

la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese

d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329;

RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da

una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata,

purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito

(RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC

1983.

pag. 329).

Ueli Kieser, ATSG

Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta inoltre che:

"

Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort,

wo von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden

kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei

erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine

Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND,

Kommentar zum zürucherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren

Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr

insoweit nicht zugestimmt werden."

In DTF 127 V 205 e segg.

l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso temerario od interposto

per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili in analogia con quanto

previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c. 4.

Nel caso concreto la

superficialità, la leggerezza e la temerarietà dell'agire dell'assicuratore,

che non ha posto rimedio al suo agire revocando il provvedimento, impongono il

carico di tasse di giustizia e spese ed il riconoscimento di indennità adeguate

in favore della ricorrente.

Come rammentato nella

sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

(36.2004.34):

"

In virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22

LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il

ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali,

dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato

ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle

ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai

principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA)

(…)

in questa circostanza le spese vive desumibili

degli atti sopportate dalla ricorrente possono – in virtù della procedura

cantonale – essere poste a carico di X."

In concreto si giustifica

il carico di una tassa di giustizia di fr. 700.-- e spese processuali

cifrate in fr. 200.--, nonché fr. 100.-- a titolo di rimborso spese

sopportate per la procedura.

Copia

della presente va trasmessa all’IAS, quale parte interessata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

2.- La tassa di

giustizia di fr. 700.-- e le spese processuali di fr. 200.-- sono

poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 100.-- a titolo di rimborso per

le spese sopportate per la procedura.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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