36.2005.211
Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
24 febbraio 2006Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2005.211
Data decisione, Autorità:
24.02.2006, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
art. 48 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.211
cs
Lugano
24 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 novembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
A. __________
ha postulato, il 7 marzo 2005, la concessione del sussidio per il pagamento del
premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l’anno 2005
per tutta la famiglia.
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti con decisione del 29
luglio 2005, rispettivamente decisione su reclamo del 18 novembre 2005, poiché
il formulario per la concessione del sussidio è stato inoltrato tardivamente.
C. Con
ricorso del 5 dicembre 2005, RI 1, marito di __________, ha contestato la
predetta decisione indicando in particolare che la moglie, la quale si occupa
delle pratiche amministrative della famiglia, nel 2004 è stata gravemente
ammalata (doc. I).
D. Con
osservazioni 22 dicembre 2005 l’amministrazione propone di respingere il
ricorso (doc. III).
E. Pendente
causa il TCA ha trasmesso all’insorgente una presa di posizione del dr. med. __________.
Il ricorrente ha ribadito le sue motivazioni ed ha chiesto di trattare il
ricorso anche quale istanza di revisione (doc. VI). L’IAS ha confermato la
richiesta di respingere l’impugnativa (doc. VIII).
in
diritto
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N.,
Fatti
I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;
STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della
decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile
in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.
49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per
l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare
autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato
gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha
ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).
4. Con
l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal
regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo
trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere
corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del
2005. Di per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine
previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. L’insorgente avrebbe dovuto presentare il
formulario per la concessione del sussidio entro la fine del 2004.
Infatti,
per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente),
l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di
competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal). In concreto la richiesta
doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre 2004 quando l’interessato doveva
disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire il suo reddito nel
corso di quell’anno. Se non avesse avuto a disposizione tutta la
documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il formulario,
indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati
inviati in un secondo tempo.
Il
TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,
l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre
dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la
documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà
inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005,
nella causa R., 36.2005.136).
In
concreto l’insorgente non fa valere una modifica del suo reddito per il 2005.
Infatti le modifiche importanti della sua situazione economica sono intervenute
già nel corso del 2004 (in particolare il diritto a percepire le indennità
contro la disoccupazione da parte della moglie è terminato nel corso del mese
di maggio 2004) e con lettera del 7 marzo 2005 ha chiesto il rinnovo del
sussidio per l’anno 2005 “in quanto la mia situazione finanziaria purtroppo
non ha subito variazioni rispetto al 2004.” (cfr. allegato al doc. 1).
Va
poi rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio
di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal,
entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla
già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel
corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli
assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre
dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei
dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel
corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro
situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art.
65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per
l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e
familiari più recenti).”
Anche
se la modifica dell’art. 28 LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, non si
applica al caso di specie (cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116
e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato
che, come rammentato pure dal Consiglio di Stato, i sussidi, anche prima della
modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del
sussidio solo in casi particolari.
Queste
situazioni, come visto, non sono adempiute nel caso concreto.
La
richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.
7. Tuttavia,
per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate
l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo
TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una
importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza
della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati
appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
8.In concreto l’insorgente fa valere che sua
moglie, la quale si occupa di tutte le pratiche amministrative, avendo
l’insorgente difficoltà con la lingua italiana, è stata gravemente ammalata nel
corso del 2004, ciò che ha reso impossibile la richiesta nei termini previsti
dalla legge.
Egli sostiene inoltre di non aver ricevuto alcun formulario da parte
dell’IAS, malgrado avesse già beneficiato del sussidio nel 2004.
Dagli atti emerge che l’autorità cantonale ha interpellato il Dr.
med. __________, __________ dell’SMR, il quale, a proposito della questione a
sapere se lo stato di salute della moglie dell’insorgente era tale da impedirle
di effettuare la richiesta di sussidio 2005 entro la scadenza del 31 dicembre
2004, ha indicato che nel caso di specie le patologie di cui soffre la moglie
sono “legate soprattutto al vissuto di dolore, con diminuzione, generalmente
molto limitata delle capacità relazionali, ma che non escludono la possibilità
di far valere eventuali diritti. Non si tratta dunque di eventi acuti che si
manifestano improvvisamente e che potrebbero far “dimenticare” momentaneamente
esigenze di ordine legale o organizzativo. Non si tratta neppure di patologie
che influiscono sulla capacità di intendere e di volere. Posso dunque
concludere, sulla base del certificato menzionato, che non si intravedono
motivi medici per dilazionare quei termini che sono stati descritti.” (doc.
7)
Interpellato
dal Giudice delegato del TCA circa la data dei ricoveri ospedalieri della
moglie nel corso del secondo semestre del 2004, l’insorgente ha affermato che “nel
corso del 2004 non ci sono stati ricoveri da parte di mia moglie. Ella negli
ultimi 2 mesi dell’anno ha invece avuto un riacutizzarsi della sua emicrania
che ne ha compromesso sensibilmente lo stato psicofisico. Inoltre a febbraio
2005 è stata ricoverata per una polmonite acuta che ha comportato un periodo di
convalescenza di almeno due mesi.” (doc. VI)
Dagli
atti medici e dalle risposte del ricorrente emerge che la moglie non si trovava
in uno stato psicofisico tale da impedirle di compilare il formulario della
richiesta del sussidio, con i dati anagrafici del marito e delle due figlie e
allegando le polizze assicurative, entro il 31 dicembre 2004, considerato
inoltre che se la domanda non fosse stata completa, l’autorità cantonale
avrebbe comunque richiesto i documenti mancanti.
Non
va poi dimenticato che il marito, pur avendo, a suo dire, difficoltà con la
lingua italiana, ha firmato un contratto di lavoro in italiano il 31 marzo 2004
e doveva pertanto essere in grado di recarsi in Comune entro la fine dell’anno
per compilare il formulario per la richiesta di sussidio con i dati dei suoi
familiari.
La
malattia della moglie non è dunque un motivo giustificante il ritardato inoltro
della richiesta.
Per quanto concerne la
circostanza che l’insorgente non avrebbe ricevuto direttamente, come invece
avvenuto per l’anno 2006, il formulario per la concessione del sussidio, va
rilevato che, nella sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112), il
Tribunale cantonale ha considerato:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali
interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di
giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo
senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato
– cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale
conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili
presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.
(…)." (sottolineature
del redattore)
Per cui anche questa
circostanza non può assurgere a motivo giustificante il ritardo nell’inoltro
della richiesta del sussidio.
Pure da respingere
l’affermazione secondo la quale l’ufficio cantonale avrebbe avuto come prassi,
nel 2005, di ritenere valide le domande fatte fino a fine febbraio 2005, pur
essendo oltre i termini.
Infatti, da una parte
la domanda dell’insorgente è del 7 marzo 2005 ed è dunque stata presentata
anche oltre il citato termine del febbraio 2005, d’altra parte il TCA ha
recentemente dovuto giudicare il caso di un assicurato che aveva inoltrato la
richiesta il 16 febbraio 2005, richiesta respinta dall’IAS in quanto tardiva.
Con sentenza del 9 gennaio 2006 questo Tribunale ha confermato la decisione
dell’autorità cantonale poiché la domanda è stata inoltrata dopo il 31 dicembre
2004 (inc. 36.2005.141). Per cui non risulta una prassi in tal senso.
Inoltre,
indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente non ha indicato con
precisione i casi nei quali questa prassi sarebbe stata adottata nel 2005, per
cui non si può contestare con certezza all’autorità cantonale un modo di agire
non suo, questo Tribunale evidenzia che la lamentela sulla presunta diversità
di trattamento fra assicurati viene comunque a cadere, non potendoci essere
uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione
illegale di norme giuridiche.
In
proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K
31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la
propria costante giurisprudenza:
" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas
invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur
analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y
a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir
sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a,
125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."
L’insorgente accenna
pure ad un eccesso di formalismo da parte dell’UAM.
Va
a questo proposito rammentato che gli art. 9 e 29 Cost. prevedono che ognuno ha
diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona
fede da parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad
autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità
di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rammentato che “Das aus Art. 29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende
Verbot des überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge,
die als exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt
ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts
in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft
frei, ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170
mit Hinweisen).“ Il TFA ha ancora rilevato, in DTF 130 V 177 che „Überspitzter
Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt
vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne
dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle
Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften
überspannte Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg
in unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im
Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und
rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen
Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter
Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften
durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck
wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise
erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art.
4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a,
118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis).“
Una
decisione non è arbitraria - e quindi non viola l’art. 9 Cost. - per il
semplice fatto che una soluzione diversa da quella adottata dall'autorità
cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo è, per contro, quando
risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio
giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139; DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49
consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio 2005 nella causa T., H 315/03,
consid. 7.1.).
In
concreto l’amministrazione si è limitata ad applicare una norma cantonale che
prevede la procedura da seguire nel caso in cui si intende ottenere il
beneficio del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione
obbligatoria. Questa norma permette all’autorità cantonale, nella misura del
possibile, di decidere sul diritto al sussidio tempestivamente per evitare che
l’assicurato debba farsi carico di premi cui non può far fronte.
Chiedere
agli assicurati di presentare la richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui
non ravvisabili, entro la fine dell’anno che precede il diritto alla
corresponsione del sussidio, non è arbitrario e non viola il divieto di
formalismo eccessivo (cfr. anche STCA del 9 gennaio 2006 nella causa M.,
36.2005.141). Infatti, come già giudicato in diverse occasioni da questo
Tribunale, e come ammesso dall’amministrazione, se un assicurato non dispone ancora
di tutti i documenti necessari a stabilire la sua condizione economica, può
comunque trasmettere il formulario di richiesta con l’indicazione che la
documentazione sarà inviata in un secondo tempo (cfr. anche DTF 130 I 26,
consid. 3.3.3.4 nell’ambito dell’entrata in vigore della moratoria
sull’apertura degli studi medici ove il TF ha stabilito che i medici, non
ancora in possesso dell’attestato di equipollenza del loro titolo, potevano
comunque inoltrare la loro istanza prima dell’entrata in vigore della
moratoria, indicando che la documentazione mancante sarebbe stata trasmessa in
un secondo tempo). L’inoltro della richiesta entro la fine dell’anno che
precede il diritto al sussidio non è pertanto resa inutilmente difficile o
impedita dalla norma contestata. Ciò anche se il ricorrente, se avesse
trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe avuto diritto al sussidio.
Va ancora rilevato che
la circostanza che il Cantone sarà verosimilmente chiamato a pagare i premi del
ricorrente in quanto l’insorgente non sarebbe in grado di far fronte al suo
debito, non è un motivo per concedere l’aiuto statale, stante il ritardo
nell’inoltro della richiesta.
9. L’insorgente
chiede infine che il ricorso sia trattato quale istanza di revisione ai sensi
dell’art. 48 Reg. LCAMal in seguito alla difficile situazione economica nella
quale si trova la famiglia e fa riferimento all’art. 67 lett. g Reg. LCAMal,
ossia alla situazione delle persone al beneficio dell’assistenza pubblica.
Per l’art. 48 Reg.
LCAMal gli assicurati possono presentare in ogni momento un’istanza di
revisione del sussidio a seguito dell’emissione di una tassazione intermedia o
d’inizio di assoggettamento (lett. a) e per le situazioni di cui agli art. 47 e
67 (lett. b).
A prescindere dal
fatto che l’istanza di revisione appare prematura poiché quando è stata
presentata a questo Tribunale il TCA non aveva ancora deciso sul ricorso, e pur
lasciando aperta la questione a sapere se un’istanza di revisione pendente
ricorso è ricevibile, va evidenziato che comunque la medesima andrebbe respinta
poiché, come rilevato in sede di osservazioni, (doc. VI), l’insorgente non ha
rinnovato la richiesta di assistenza nel 2005, ritenendo l’importo di fr. 95, cui
aveva diritto nel 2004, “molto basso”. Per cui viene comunque a mancare
il presupposto del beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull’assistenza sociale come richiesto dall’art. 67 lett. g Reg. LCAMal.
Stante quanto precede il
ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la
sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la
domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
In
queste condizioni la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa
va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.
Alla luce della LPAmm, che
– contrariamente alla LPrTCA - non impone gratuità della procedura, si
imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente questo Tribunale
prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva non essendo dato
alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in
applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso
STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V
202).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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