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Decisione

36.2005.211

Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

24 febbraio 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4

febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.

e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;

STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2. Il

ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della

decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti

minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile

in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

nel

merito

3. Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con

decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art.

49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per

le famiglie.

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma

arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per

l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare

autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i

presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per

quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute

dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente

alla luce delle modifiche delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato

gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha

ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante

l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati

mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed

il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre

2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni

individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

4. Con

l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal

regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio

l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo

trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti

per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del

reddito nei seguenti casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal.

5. Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il

contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.

L'art.

44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai

singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere

corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per

l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso.”

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del

2005. Di per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine

previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. L’insorgente avrebbe dovuto presentare il

formulario per la concessione del sussidio entro la fine del 2004.

Infatti,

per gli assicurati tassati in via ordinaria (ciò che è il caso del ricorrente),

l’istanza va presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di

competenza (art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal). In concreto la richiesta

doveva essere inoltrata entro il 31 dicembre 2004 quando l’interessato doveva

disporre di tutti gli elementi necessari atti a stabilire il suo reddito nel

corso di quell’anno. Se non avesse avuto a disposizione tutta la

documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il formulario,

indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati

inviati in un secondo tempo.

Il

TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi,

l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre

dell’anno precedente la corresponsione del sussidio con l’indicazione che la

documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà

inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005,

nella causa R., 36.2005.136).

In

concreto l’insorgente non fa valere una modifica del suo reddito per il 2005.

Infatti le modifiche importanti della sua situazione economica sono intervenute

già nel corso del 2004 (in particolare il diritto a percepire le indennità

contro la disoccupazione da parte della moglie è terminato nel corso del mese

di maggio 2004) e con lettera del 7 marzo 2005 ha chiesto il rinnovo del

sussidio per l’anno 2005 “in quanto la mia situazione finanziaria purtroppo

non ha subito variazioni rispetto al 2004.” (cfr. allegato al doc. 1).

Va

poi rilevato che anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio

di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal,

entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla

già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel

corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli

assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre

dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei

dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel

corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro

situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art.

65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per

l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e

familiari più recenti).”

Anche

se la modifica dell’art. 28 LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, non si

applica al caso di specie (cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116

e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato

che, come rammentato pure dal Consiglio di Stato, i sussidi, anche prima della

modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del

sussidio solo in casi particolari.

Queste

situazioni, come visto, non sono adempiute nel caso concreto.

La

richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

7. Tuttavia,

per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo

TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una

importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8.In concreto l’insorgente fa valere che sua

moglie, la quale si occupa di tutte le pratiche amministrative, avendo

l’insorgente difficoltà con la lingua italiana, è stata gravemente ammalata nel

corso del 2004, ciò che ha reso impossibile la richiesta nei termini previsti

dalla legge.

Egli sostiene inoltre di non aver ricevuto alcun formulario da parte

dell’IAS, malgrado avesse già beneficiato del sussidio nel 2004.

Dagli atti emerge che l’autorità cantonale ha interpellato il Dr.

med. __________, __________ dell’SMR, il quale, a proposito della questione a

sapere se lo stato di salute della moglie dell’insorgente era tale da impedirle

di effettuare la richiesta di sussidio 2005 entro la scadenza del 31 dicembre

2004, ha indicato che nel caso di specie le patologie di cui soffre la moglie

sono “legate soprattutto al vissuto di dolore, con diminuzione, generalmente

molto limitata delle capacità relazionali, ma che non escludono la possibilità

di far valere eventuali diritti. Non si tratta dunque di eventi acuti che si

manifestano improvvisamente e che potrebbero far “dimenticare” momentaneamente

esigenze di ordine legale o organizzativo. Non si tratta neppure di patologie

che influiscono sulla capacità di intendere e di volere. Posso dunque

concludere, sulla base del certificato menzionato, che non si intravedono

motivi medici per dilazionare quei termini che sono stati descritti.” (doc.

7)

Interpellato

dal Giudice delegato del TCA circa la data dei ricoveri ospedalieri della

moglie nel corso del secondo semestre del 2004, l’insorgente ha affermato che “nel

corso del 2004 non ci sono stati ricoveri da parte di mia moglie. Ella negli

ultimi 2 mesi dell’anno ha invece avuto un riacutizzarsi della sua emicrania

che ne ha compromesso sensibilmente lo stato psicofisico. Inoltre a febbraio

2005 è stata ricoverata per una polmonite acuta che ha comportato un periodo di

convalescenza di almeno due mesi.” (doc. VI)

Dagli

atti medici e dalle risposte del ricorrente emerge che la moglie non si trovava

in uno stato psicofisico tale da impedirle di compilare il formulario della

richiesta del sussidio, con i dati anagrafici del marito e delle due figlie e

allegando le polizze assicurative, entro il 31 dicembre 2004, considerato

inoltre che se la domanda non fosse stata completa, l’autorità cantonale

avrebbe comunque richiesto i documenti mancanti.

Non

va poi dimenticato che il marito, pur avendo, a suo dire, difficoltà con la

lingua italiana, ha firmato un contratto di lavoro in italiano il 31 marzo 2004

e doveva pertanto essere in grado di recarsi in Comune entro la fine dell’anno

per compilare il formulario per la richiesta di sussidio con i dati dei suoi

familiari.

La

malattia della moglie non è dunque un motivo giustificante il ritardato inoltro

della richiesta.

Per quanto concerne la

circostanza che l’insorgente non avrebbe ricevuto direttamente, come invece

avvenuto per l’anno 2006, il formulario per la concessione del sussidio, va

rilevato che, nella sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112), il

Tribunale cantonale ha considerato:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali

interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di

giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo

senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato

– cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale

conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili

presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.

(…)." (sottolineature

del redattore)

Per cui anche questa

circostanza non può assurgere a motivo giustificante il ritardo nell’inoltro

della richiesta del sussidio.

Pure da respingere

l’affermazione secondo la quale l’ufficio cantonale avrebbe avuto come prassi,

nel 2005, di ritenere valide le domande fatte fino a fine febbraio 2005, pur

essendo oltre i termini.

Infatti, da una parte

la domanda dell’insorgente è del 7 marzo 2005 ed è dunque stata presentata

anche oltre il citato termine del febbraio 2005, d’altra parte il TCA ha

recentemente dovuto giudicare il caso di un assicurato che aveva inoltrato la

richiesta il 16 febbraio 2005, richiesta respinta dall’IAS in quanto tardiva.

Con sentenza del 9 gennaio 2006 questo Tribunale ha confermato la decisione

dell’autorità cantonale poiché la domanda è stata inoltrata dopo il 31 dicembre

2004 (inc. 36.2005.141). Per cui non risulta una prassi in tal senso.

Inoltre,

indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente non ha indicato con

precisione i casi nei quali questa prassi sarebbe stata adottata nel 2005, per

cui non si può contestare con certezza all’autorità cantonale un modo di agire

non suo, questo Tribunale evidenzia che la lamentela sulla presunta diversità

di trattamento fra assicurati viene comunque a cadere, non potendoci essere

uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione

illegale di norme giuridiche.

In

proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K

31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la

propria costante giurisprudenza:

" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas

invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur

analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y

a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir

sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a,

125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."

L’insorgente accenna

pure ad un eccesso di formalismo da parte dell’UAM.

Va

a questo proposito rammentato che gli art. 9 e 29 Cost. prevedono che ognuno ha

diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona

fede da parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad

autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità

di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rammentato che “Das aus Art. 29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende

Verbot des überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge,

die als exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt

ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts

in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft

frei, ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170

mit Hinweisen).“ Il TFA ha ancora rilevato, in DTF 130 V 177 che „Überspitzter

Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt

vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne

dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle

Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften

überspannte Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg

in unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im

Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und

rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen

Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter

Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften

durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck

wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise

erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art.

4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a,

118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis).“

Una

decisione non è arbitraria - e quindi non viola l’art. 9 Cost. - per il

semplice fatto che una soluzione diversa da quella adottata dall'autorità

cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo è, per contro, quando

risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la

situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio

giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139; DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49

consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio 2005 nella causa T., H 315/03,

consid. 7.1.).

In

concreto l’amministrazione si è limitata ad applicare una norma cantonale che

prevede la procedura da seguire nel caso in cui si intende ottenere il

beneficio del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione

obbligatoria. Questa norma permette all’autorità cantonale, nella misura del

possibile, di decidere sul diritto al sussidio tempestivamente per evitare che

l’assicurato debba farsi carico di premi cui non può far fronte.

Chiedere

agli assicurati di presentare la richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui

non ravvisabili, entro la fine dell’anno che precede il diritto alla

corresponsione del sussidio, non è arbitrario e non viola il divieto di

formalismo eccessivo (cfr. anche STCA del 9 gennaio 2006 nella causa M.,

36.2005.141). Infatti, come già giudicato in diverse occasioni da questo

Tribunale, e come ammesso dall’amministrazione, se un assicurato non dispone ancora

di tutti i documenti necessari a stabilire la sua condizione economica, può

comunque trasmettere il formulario di richiesta con l’indicazione che la

documentazione sarà inviata in un secondo tempo (cfr. anche DTF 130 I 26,

consid. 3.3.3.4 nell’ambito dell’entrata in vigore della moratoria

sull’apertura degli studi medici ove il TF ha stabilito che i medici, non

ancora in possesso dell’attestato di equipollenza del loro titolo, potevano

comunque inoltrare la loro istanza prima dell’entrata in vigore della

moratoria, indicando che la documentazione mancante sarebbe stata trasmessa in

un secondo tempo). L’inoltro della richiesta entro la fine dell’anno che

precede il diritto al sussidio non è pertanto resa inutilmente difficile o

impedita dalla norma contestata. Ciò anche se il ricorrente, se avesse

trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe avuto diritto al sussidio.

Va ancora rilevato che

la circostanza che il Cantone sarà verosimilmente chiamato a pagare i premi del

ricorrente in quanto l’insorgente non sarebbe in grado di far fronte al suo

debito, non è un motivo per concedere l’aiuto statale, stante il ritardo

nell’inoltro della richiesta.

9. L’insorgente

chiede infine che il ricorso sia trattato quale istanza di revisione ai sensi

dell’art. 48 Reg. LCAMal in seguito alla difficile situazione economica nella

quale si trova la famiglia e fa riferimento all’art. 67 lett. g Reg. LCAMal,

ossia alla situazione delle persone al beneficio dell’assistenza pubblica.

Per l’art. 48 Reg.

LCAMal gli assicurati possono presentare in ogni momento un’istanza di

revisione del sussidio a seguito dell’emissione di una tassazione intermedia o

d’inizio di assoggettamento (lett. a) e per le situazioni di cui agli art. 47 e

67 (lett. b).

A prescindere dal

fatto che l’istanza di revisione appare prematura poiché quando è stata

presentata a questo Tribunale il TCA non aveva ancora deciso sul ricorso, e pur

lasciando aperta la questione a sapere se un’istanza di revisione pendente

ricorso è ricevibile, va evidenziato che comunque la medesima andrebbe respinta

poiché, come rilevato in sede di osservazioni, (doc. VI), l’insorgente non ha

rinnovato la richiesta di assistenza nel 2005, ritenendo l’importo di fr. 95, cui

aveva diritto nel 2004, “molto basso”. Per cui viene comunque a mancare

il presupposto del beneficio di prestazioni ai sensi della legge

sull’assistenza sociale come richiesto dall’art. 67 lett. g Reg. LCAMal.

Stante quanto precede il

ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la

sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la

domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

In

queste condizioni la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa

va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

Alla luce della LPAmm, che

– contrariamente alla LPrTCA - non impone gratuità della procedura, si

imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente questo Tribunale

prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva non essendo dato

alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in

applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso

STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V

202).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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