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Decisione

36.2005.212

Rescissione del contratto per reticenza. Interpretazione del questionario sullo stato di salute. Tempestività della rescissione. Non c'è violazione della buona fede non essendoci stata rinuncia dell'a

14 settembre 2006Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi dovuti alla fibromialgia di cui da tempo soffriva.

2.2. Secondo

l'art. 4 LCA, il proponente l'assicurazione deve dichiarare per iscritto

all'assicuratore, sulla scorta di un questionario ed in risposta ad altre

domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto

e come gli sia noto o debbano essergli noti alla conclusione del contratto.

Considerandi

Il mancato rispetto di questa norma comporta, o

può comportare a determinate condizioni, una reticenza.

Infatti, giusta l'art. 6 LCA in vigore fino al 31

dicembre 2005, applicabile alla fattispecie, se alla conclusione del contratto

chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o sottaciuto

un fatto rilevante, che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore non è

vincolato al contratto purché ne sia receduto entro quattro settimane da quando

ebbe cognizione.

Va innanzitutto osservato che l'art. 4 LCA è una norma di diritto

Dispositivo

dispositivo (artt. 97 e 98 LCA). Ne discende che le CGA possono contenere delle

regole meno severe per lo stipulante rispetto a quelle previste dall'art. 4 LCA. Per esempio, l'assicuratore può rinunciare ad esigere che

le risposte del proponente siano date per iscritto.

Dal canto suo, l’art. 6 LCA è una norma semi

imperativa alla quale non è possibile derogare in sfavore dell’assicurato (art.

98 LCA). Il termine di quattro settimane per notificare la recessione dal

contratto è termine di perenzione (DTF 119 V 287), che decorre dalla conoscenza

completa di tutti i punti relativi alla reticenza.

È compito dell'assicuratore apportare la prova della reticenza (DTF 72 II 124). Non

bastano semplici sospetti, anche se gravi, di reticenza per stabilire la

decorrenza del termine (DTF 118 II 333; SJ 1984 162; Olivier Carré: Loi

fédérale sur le contrat d’assurance, 2000, pag. 148). L’assicuratore agisce in

tempo utile anche quando cerchi delle informazioni precise e receda dal

contratto solo nelle quattro settimane che seguono la loro ricezione. Il

termine decorre unicamente dalla conoscenza positiva della reticenza e non dal

momento in cui l’assicuratore avrebbe potuto sapere o conoscere dell’esistenza

della reticenza (in questo senso: DTF 119 V 283; DTF 118 II 333 consid. 3; DTF

116 V 218); il legislatore non ha voluto creare un dovere di diligenza

particolare per l’assicuratore.

La reticenza può essere invocata anche dopo che

sia subentrato l’evento assicurato (DTF 118 II 333; DTF 109 II 159; SJ 1984

164). Sul tema il Tribunale Federale si è espresso ancora recentemente in

5C.51/2006 del 17 luglio 2006.

Nel caso in cui si realizzino più reticenze, per

ognuna di esse decorre un nuovo termine di quattro settimane dalla conoscenza

effettiva della stessa da parte dell’assicuratore (DTF 109 II 159). Come

rammenta l'autore Olivier Carré

(op. cit., pag. 148-149), il termine di 4 settimane decorre se l’assicuratore

apprende di un soggiorno in ospedale di un assicurato ed era a conoscenza

dell’esistenza della malattia che l’assicurato aveva omesso di indicare nella

sua proposta d’assicurazione, non costituendo il ricovero – quanto piuttosto la

malattia – il fatto importante per l’apprezzamento del rischio (TF in RUA XVII

n. 8). Ancora, agisce con ritardo l’assicuratore che, orientato verso la

conferma della reticenza, va alla ricerca di nuove informazioni che nulla

apportano di nuovo alle sue conoscenze e non rispetta così il termine di 4

settimane (Carré, op. cit., pag.

149; RUA XVII n. 8).

La reticenza deve essere riferita a fatti

rilevanti. La LCA presume importanti i fatti per i quali l’assicuratore abbia

formulato delle domande scritte. Occorre comunque che le domande scritte poste

siano precise e non equivoche.

L'assicuratore è autorizzato a porre domande su tutte le circostanze

che sono di natura ad influenzare seriamente la sua determinazione d'accettare o rifiutare la proposta d'assicurazione (DTF 68 II 328, JdT 1943 I

241).

Spetta all'assicuratore formulare con precisione e senza equivoci le domande

relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei confronti di chi deve

dichiararli (OG ZH in RUA XIII n. 16).

Non esiste un obbligo generale per l'assicuratore di informarsi personalmente

sui fatti importanti per l'apprezzamento

del rischio ed esso ha il diritto d'ammettere che il proponente ha risposto correttamente. V'è del resto un principio generale che vuole

che colui che si fonda sulle dichiarazioni della parte contraente possa fidarsi

delle stesse, senza essere tenuto a controllarne l'esattezza mediante delle verifiche (DTF 118 II 333).

Se l’assicurato non ha risposto ad una domanda,

l’assicuratore non potrà prevalersi di questo fatto per rescindere il

contratto, a meno che dal contesto particolare (altre risposte del proponente)

la domanda lasciata in bianco possa essere ritenuta evasa in un determinato

senso e che questa risposta costituisca una reticenza su un fatto importante (Carron, La loi fédérale sur le contrat

d'assurance, Ed. Universitaires

Fribourg Suisse 1997, pag. 13 n. 37; DTF 110 II 499). Se delle circostanze

importanti non hanno fatto oggetto di domande, in generale non se ne potrà

dedurre una reticenza.

Il proponente deve indicare i fatti che conosce o

che dovrebbe conoscere (TF in RUA VI n. 51). Egli deve menzionare i fatti

importanti per l'apprezzamento

del rischio, ma non tutti quelli che sono oggettivamente conosciuti al momento

della conclusione del contratto. Non è infatti tenuto a dichiarare i fatti in

merito ai quali non è stata posta nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e

nemmeno a fare delle dichiarazioni spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha

l'obbligo di rispondere

soltanto alle domande che l'assicuratore

ha formulato correttamente. Inoltre, egli non solo deve dichiarare i fatti che

gli vengono in mente senza riflettere, ma anche quelli che non possono

sfuggirgli se riflettesse seriamente alle domande dell'assicuratore (DTF 116 V 218; DTF 109 II 60).

Il proponente può far capo alla sua ignoranza su

un fatto non dichiarato solo se questa ignoranza non è dovuta ad una grave

negligenza da parte sua (TF in RUA VI n. 51). La non attenzione o la negligenza

del proponente danno luogo all'invocazione

della reticenza da parte dell'assicuratore

(sentenza ticinese pubblicata in RUA VII n. 50).

Il proponente deve agire conformemente alle

regole della buona fede, rispondendo alle domande poste (RUA VIII n. 41).

Occorre quindi determinare in che misura il proponente poteva, in buona fede,

dare una risposta negativa ad una domanda sottopostagli dall'assicuratore, secondo la conoscenza che

egli aveva della situazione (DTF 96 II 204, JdT 1972 I 34).

In merito all’esattezza delle risposte fornite,

occorre considerare gli aspetti soggettivi connessi al proponente. In altri

termini, il fatto di ignorare in maniera volontaria o per negligenza una

circostanza può essere opposto al proponente.

Come rammenta Carron (op. cit., pag. 23 n. 65), “Le

proposant satisfait à son obligation de faire des déclarations lorsqu’il

indique, outre les faits qui lui sont connus sans autre, ceux dont l’existence

ne peut pas lui échapper s’il réfléchit sérieusement aux questions de

l’assureur.”.

Tuttavia, il proponente perde i suoi diritti

anche quando ignora la falsità delle sue dichiarazioni, a condizione che questa

ignoranza implichi un errore da parte sua. Per contro, non c'è un errore del proponente quando egli

omette di dichiarare dei fatti conosciuti da parte di soli professionisti,

oppure quando egli attribuisce in buona fede ad un termine il senso che assume

correntemente, senza preoccuparsi del suo significato tecnico. Il proponente

dell'assicurazione è quindi

legittimato ad attribuire ai termini tecnici del questionario che non gli sono

familiari e che non gli sono stati spiegati, il senso che normalmente si dà nel

loro contesto ed in particolare il senso che hanno nel linguaggio comune (DTF

116 II 338) ed il senso che si dà loro nel luogo di domicilio (DTF 96 II 204, JdT

1972 I 34).

Per verificare la conformità delle risposte,

occorre determinare se il proponente conosceva o doveva conoscere la loro

erroneità o la loro inesattezza, e si terrà conto, per questo, di tutto il

contesto personale, ossia della sua intelligenza, della sua formazione e della

sua esperienza (DTF 116 II 338), del grado della sua cultura (DTF 111 II 388) e

della sua situazione (DTF 118 II 333).

2.3. Nell’ambito

di una assicurazione individuale contro gli infortuni, la domanda che porta su

un trattamento medico di una certa durata, senza precisare cosa si intenda per

"certa durata", dà luogo ad incertezza, apparendo generica e non può

quindi fondare una reticenza (RUA XVII n. 7). Costituisce invece reticenza –

nello stesso ambito – il fatto di tacere l’esistenza di una incapacità lavorativa

al 50% (RUA XVI n. 5 citata da Benoit Carron, op. cit., pag. 12, nn. 34 e 35).

In merito alla conclusione di una assicurazione

sulla vita, costituisce reticenza negare di avere sofferto di male allo stomaco

quando siano stati consultati due medici in proposito e ciò anche se gli esami

non hanno rilevato l’esistenza di malattie gravi (RUA XV n. 22).

Nell’assicurazione contro le malattie, la domanda

a sapere se negli ultimi 5 anni sia stata eseguita una radiografia verte su di

un fatto importante, non tanto per la radiografia come tale quanto per le

indicazioni che se ne possono dedurre riferibili al rischio assicurabile (Carron, op. cit., pag. 15 n. 42),

mentre l’assicuratore non può invocare la reticenza a fronte di risposta

imprecisa a domanda non intelligibile per tutti e se il proponente non l’aveva

compresa (DTF 101 II 339). Inoltre, se il questionario si riferisce ad uno

stato di malattia, non c'è

reticenza quando l'assicurato,

profano in materia, in buona fede si crede non affetto da malattie

dorso-lombari, e dopo un breve trattamento, da dolori susseguenti ad uno

specifico infortunio. Diversa sarebbe la problematica se il questionario

concernesse soltanto i dolori sofferti (DTF 101 II 339, JdT 1977 I 627).

La giurisprudenza ha ammesso reticenza, con

riferimento all’assicurazione contro le malattie, per domande alle quali non

sia stata data veritiera o completa risposta relativa a precedenti patologie

del tubo digerente (Carron, op.

cit., pag. 23 n. 64).

Non può essere inoltre ritenuta una reticenza

laddove il proponente l’assicurazione ometta di segnalare dei sintomi di una

malattia alla domanda tendente a sapere di quale malattia importante abbia

sofferto, ciò se la malattia sia stata indicata (TA del Cantone Ticino, in RUA

XVII n. 6). Come ricorda Carron (citando un giudizio del Cantone Svitto

pubblicato in RUA XVI n. 9),

"

Comme la réticence ne peut être admise qu’avec

la plus grande retenue, sa preuve n’est pas apportée lorsque les médecins

traitants du preneur d’assurance n’étaient pas au courant d’un petit infarctus

qu’il aurait subi et n’ont décelé aucune trace de troubles cardiaques.".

È d’altra parte possibile per il proponente dell’assicurazione

dimostrare che la domanda alla quale ha risposto con reticenza non sia stata

determinante per la conclusione del contratto da parte dell’assicuratore (cfr.

comunque l’art. 4 cpv. 3 LCA), e che l’assicuratore avrebbe comunque concluso

il contratto se fosse stato a conoscenza del fatto (SJ 1986 557).

2.4. La

conseguenza di una reticenza è che l'assicuratore non è vincolato al contratto

se ne sia receduto entro 4 settimane dalla cognizione della reticenza.

L'assicuratore può recedere dal contratto, ma può anche rinunciarvi, come

prevede l'art. 8 cifra 5 LCA. La risoluzione del contratto ha effetti ex tunc,

ossia gli effetti retroagiscono al momento in cui le informazioni erronee sono

state date (RUA V n. 78).

La giurisprudenza ha precisato che, a tal fine,

non basta un avviso di scadenza di un premio (RUA XVI n. 31) o la concessione

di un ulteriore termine per il versamento dei premi in conseguenza al ricovero

della persona interessata (RUA VIII nn. 51/55) o se vi sono state liquidazioni

di sinistri senza che l'assicuratore fosse a conoscenza sicura di un caso di

reticenza. L'assicuratore che propone all'assicurato il mantenimento del

contratto previo nuovo esame dello stato di salute (esame medico completo) non

può recedere dal contratto (RUA III n. 42 pag. 56).

2.5. Nel caso di

specie, con specifico formulario sono state poste alla proponente 15 domande

circa il suo stato di salute. Il 19 agosto 2004 l'attrice ha compilato e sottoscritto questo questionario (doc. G). Con

le risposte date, la stipulante ha in sostanza affermato che il suo stato di

salute era buono al momento della sottoscrizione e che non aveva né in corso né

in previsione una cura medica od un'ospedalizzazione (domanda n. 2a). Inoltre, non abusava d'alcol né di nicotina e non assumeva

regolarmente medicamenti. In risposta alla domanda n. 3, l'assicurata ha infine precisato di soffrire

di dorsalgia e tendomiosi cervico-dorsale, segnalando di essere stata trattata

medicalmente negli ultimi cinque anni da degli specialisti, dei quali ha

fornito i nominativi.

L'attrice evidenzia che queste risposte si basano sullo stato di fatto

vigente al momento della compilazione della proposta assicurativa (agosto 2004),

ed a quel tempo, ella non era ancora incinta. Infatti, la situazione di disagio

psicologico che ha fatto sorgere la necessità di rivolgersi ad una

psicoterapeuta sarebbe sorta successivamente (marzo 2005) alla stipulazione

delle due coperture assicurative in esame, proprio con l'insorgere della gravidanza (ottobre 2004).

Sarebbe quindi a torto che l'assicuratore le imputerebbe ora una

reticenza riguardo al suo reale stato psicologico al momento della conclusione

della polizza assicurativa. Quanto dichiarato nel questionario rispecchierebbe

invece la realtà dei fatti vigente in quel momento topico.

2.6. Per poter

riscontrare un'eventuale reticenza da parte dell'attrice nella compilazione del citato questionario, occorre in primo

luogo analizzare il tenore della domanda n. 2a ed accertare se la stessa poteva

effettivamente essere compresa come ha inteso la proponente dell'assicurazione, oppure se andava capita come

sostiene l'assicuratore.

Per interpretare i contratti d'assicurazione

privata bisogna applicare le regole generali d'interpretazione del diritto

privato (per rinvio dell'art. 100 LCA; STF in RUA XIX n. 55).

In particolare, è necessario fondarsi sulle

regole generali tratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza dall'art. 18 CO (DTF 127 III 444 consid. 1b; STF in RUA XVI n. 22).

Il formulario sullo stato della salute della persona da assicurare

è parte integrante della proposta d'assicurazione sottoscritta dal proponente.

Se è accettata dall'assicuratore, essa si trasforma in una polizza assicurativa

esplicante validamente effetti giuridici. L'interpretazione dei quesiti che il

questionario pone avviene dunque secondo gli stessi princìpi

che valgono per interpretare un contratto.

Come qualsiasi altro, un contratto

d’assicurazione deve essere interpretato ricercando la reale e concorde volontà

delle parti (DTF 126 III 59 consid. 5a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115

II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).

Se la reale e concorde volontà delle parti non

può essere stabilita, occorre fondarsi sulla loro presunta e probabile volontà,

secondo il principio della buona fede e la teoria dell'affidamento (DTF 129 III

118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid. 2.2; DTF 128

III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59 consid. 5b; Viret,

Droit des assurances privées, Editions de la société suisse des employés de

commerce, Zurigo, pag. 92) e considerare tutte le circostanze che hanno portato

alla conclusione del contratto

(DTF 128 III 212 consid. 2b)aa; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59

consid. 5b; DTF 123 III 16 consid. 4b; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727; DTF 115

II 264, JdT 1990 I 57; DTF 112 II 253).

Ci si atterrà all’uso generale e quotidiano della

lingua, ai termini utilizzati nel contratto (DTF 118 II 342, JdT 1996 I 128;

DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 268, SJ 1992 623 citate in: Carron, op. cit., pag. 72 n. 209), al

senso che l'assicuratore si aspetta che gli assicurati attribuiscano ai suoi formulari

prestampati (DTF 85 II 344, JdT 1960 I 110; DTF 82 II 445, JdT 1957 I 360)

piuttosto che al senso giuridico o tecnico dei termini utilizzati (DTF 59 II

318; DTF 44 II 96, JdT 1918 I 468). I termini che limitano i diritti

dell'assicurato s'interpretano secondo il senso che generalmente hanno nel

linguaggio comune (DTF 116 II 189, JdT 1990 I 612; DTF 115 II 264, JdT 1990 I

57; DTF 104 II 281, JdT 1980 I 9), anche se hanno un senso giuridico più

specifico (DTF 115 II 264, JdT 1990 I 57). Rimangono però riservate le

accezioni tecniche proprie al rischio ritenuto (DTF 118 II 342).

Tuttavia, la parola non deve essere snaturata dal

suo reale senso al punto di designare una cosa completamente diversa (DTF 64 II

387). Ma se le parti hanno concordemente voluto dare ad un'espressione

un'accezione diversa dal suo senso abituale, non v'è dunque ambiguità che

giustifichi un'interpretazione svantaggiosa per l'assicurato (STF in SJ 1996

pag. 623).

Di principio, dunque, le clausole dei contratti

d'assicurazione e le dichiarazioni di volontà delle parti devono essere

interpretate in ogni caso di specie, applicando le regole della buona fede e

conformemente al principio dell'affidamento che deriva dall'art. 2 cpv. 1 CC (DTF 129 III 118 consid. 2.5; DTF 128 III 419 consid.

2.2; DTF 128 III 265 consid. 3a; DTF 127 III 444 consid. 1b; DTF 126 III 59

consid. 5b; DTF 122 III 118, JdT 1987 I 805; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727).

L’interpretazione di una clausola contrattuale

deve fondarsi pure sui motivi che hanno portato alla conclusione del contratto

e alla stipulazione della clausola di cui si impone l’interpretazione (Roelli/Keller, Kommentar zum BG über den

Versicherungs- vertrag, 1968, pag. 459, pagg. 462-463).

Inoltre, le dichiarazioni di volontà devono

essere interpretate secondo il senso che il destinatario poteva e doveva

attribuire loro (OG SO in RUA XVI n. 25; TC NE in RUA XV n. 47 citate in: Carré, op. cit., pag. 74 ad art. 1

LCA).

Per determinare la volontà delle parti non

bisogna dimenticare che l'assicurato, a differenza dell'assicuratore, non ha

conoscenze specifiche in materia d'assicurazione (TD di Horgen in RUA III n. 49

citata in: Carré, op. cit., pag.

74 ad art. 1 LCA).

Il testo chiaro di una clausola non esclude a

priori un'interpretazione (DTF 127 III 44 consid. 1b). Occorre esaminare se ci

sono dei motivi per pensare che una clausola debba essere compresa in un'altra

maniera che il suo senso letterale (DTF 128 III 212 consid. 2b)bb).

Non vi sono comunque i presupposti per scostarsi

dal senso letterale di un testo adottato dagli interessati quando non vi sono

ragioni serie per pensare che esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 129

III 118 consid.2.5; DTF 128 III 265 consid. 3a).

In caso di dubbio in merito alla comprensione di

una clausola contrattuale redatta dall'assicuratore, ossia quando il senso e la

portata della clausola contrattuale non possono essere determinati con

sicurezza dopo un'interpretazione accurata ed obiettiva, quando, anzi, in buona

fede (art. 2 cpv. 1 CC), per una stessa disposizione sono possibili più

interpretazioni, si deve ritenere quella che è più favorevole al beneficiario,

a scapito dell'assicuratore (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 119 II 449 consid.

3a; DTF 100 II 403, JdT 1976 I 254).

Si tratta del principio in dubio contra assicuratorem,

secondo cui, nel dubbio, la clausola contrattuale va interpretata a sfavore di

chi l’ha redatta (in dubio contra stipulatorem o proferentem), per cui

l’assicuratore non potrà prevalersene (DTF 124 III 155 consid. 1a; DTF 122 III

118, JdT 1987 I 805; DTF 119 II 449 consid. 3a; DTF 117 II 609, JdT 1992 I 727;

DTF 115 II 268 segg., JdT 1990 I 57; Maurer,

Schweizerisches Privatversiche- rungsrecht, Berna 1995, pag. 145; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar,

1986, ad art. 1 CO, n. 109 pag. 142; Rep. 1993 213 segg.; Viret, op. cit., pag. 92; Maurer, op. cit., pag. 247 e seg.).

Questo principio si applica sia per

l'interpretazione di una polizza che delle CGA (OG LU in RUA XIV n. 37 citata

in: Carré, op. cit., pag. 75 ad

art. 1 LCA). Tuttavia, ricorrere, per interpretare delle CGA, direttamente al

principio in dubio contra stipulatorem - che è applicabile solo in caso

di dubbio sul significato di una clausola - costituisce una violazione del

diritto federale (DTF 122 III 118; SJ 1992 623 seg.).

Visto dunque quanto precede, l’interpretazione di

una clausola - ovvero la sua valutazione alla luce del contenuto e dello scopo

del contratto - è un’operazione sempre necessaria affinché si possa

determinarne la portata (Rep. 1993 pag. 213 segg.; DTF 112 II 253 segg.; Maurer, Privatversicherungsrecht, 1986,

pag. 231; DTF 116 II 345, Roelli/Keller,

op. cit., pag. 459).

2.7. Nel caso

concreto, con l'assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni

complete e l'assicurazione

integrativa ospedaliera, le parti hanno voluto prevedere il riconoscimento dei

costi, da parte dell'assicuratore convenuto nei confronti della stipulante, di

particolari cure e trattamenti qualora l'attrice ne avesse avuto necessità. Fra questi rientra anche la

consultazione terapeutica non medica.

Siccome questo Tribunale non ha constatato una reale e comune

intenzione delle parti a proposito del significato del quesito posto con la domanda

n. 2a del questionario sullo stato di salute dell'attrice (cfr. consid. 1.1), oggetto

del contendere, occorre dunque ricercare il senso che quest'ultima e CV 1 potevano e dovevano dare, in

buona fede, alle espressioni usate nel citato questionario in applicazione del suesposto

principio dell'affidamento (DTF 126 III 388 consid. 5a, DTF 126 III 25 consid.

3c, DTF 126 III 59 consid. 5b).

Resta quindi da interpretare attentamente il contenuto di detta

domanda sulla scorta dei princìpi giurisprudenziali sopra esposti.

2.8. In merito alla domanda n. 2a

tendente a sapere, se la proponente fosse in cura medica o dovesse effettuare

controlli od ancora ne avesse in previsione, solo a fronte di risposta positiva

l'interessata avrebbe dovuto ancora precisare il motivo (causa) di queste cure

rispettivamente controlli ("Se sì, perché?"). La risposta a

questo secondo quesito va quindi data unicamente a fronte di affermativa

risposta data alla domanda precedente.

In specie, la risposta alla prima questione è stata

"no", perciò la seconda parte della domanda non ha avuto alcun

seguito (la precisazione del motivo, dell'affezione). Infatti, l'attrice

afferma di non aver ritenuto opportuno segnalare una terapia di sostegno alla

sua professione di operatrice sociale. A fondamento di questa sua decisione, essa

osserva che "cura medica" significa "un intervento

volto a migliorare una situazione di precarietà nella sfera della salute,

presupponendo quindi "qualcosa che non rientri nella

"normalità"". Pertanto, "nemmeno si può

affermare che l'essersi sottoposta ad una terapia di sostegno

alla professione rientri nella categoria del "effettuare controlli",

dato che quest'ultima significa una ricerca di cause di disturbi

alla salute. In concreto, non esistevano né disturbi alla salute né tanto meno

analisi e test volti alla comprensione di questi (inesistenti) disturbi."

(doc. I pag. 5). L'attrice sostiene quindi che al momento della stipulazione

delle coperture assicurative non soffriva di alcun disturbo alla salute, non

aveva dolori fisici o disturbi psichici tali da necessitare una cura medica; il

suo stato di benessere era integro e non aveva alcun motivo per indicare di

essere in cura medica.

Inoltre la sofferenza dall'età giovanile di fibromialgia (regolarmente

segnalata alla domanda n. 3), non la obbliga comunque a ricorrere a continui

trattamenti medici, come l'aiuto di una psicoterapeuta o di una psicologa.

Pertanto, nemmeno questa malattia poteva essere all'origine del suo disagio

psicologico sorto solo nel marzo 2005.

In queste condizioni, l'attrice ritiene corretto aver risposto

"no" al quesito n. 2a e di non potere essere ritenuta reticente a

proposito del suo passato stato di salute.

2.9. D'avviso del TCA, contrariamente

a quanto sostiene l'attrice, la domanda n. 2a va intesa nel senso suggerito e

capito dalla convenuta.

Secondo l'uso quotidiano e generale della lingua, l'espressione

"essere in cura medica" assume il significato di essere curato

da un operatore sanitario, ovvero lo stato di una persona le impone di consultare

un medico e/o assumere dei farmaci e/o ricevere delle prestazioni o

prescrizioni particolari da un operatore sanitario (chiropratico,

fisioterapista, …) per la cura di un problema fisico e/o psichico già sorto od

in previsione di esso, a titolo quindi preventivo.

Per "cura", nel linguaggio comune e corrente, non

si intende soltanto – come sostiene l'attrice - l'assunzione di medicamenti, ma

anche la semplice visita da uno specialista. A dipendenza dei problemi

accusati, la cura medica di cui un assicurato necessita può anche prolungarsi

nel tempo, nel senso che l'assicurato può essere visitato più volte e/o assumere

medicamenti su un arco di tempo sia breve che lungo. In questo lasso di tempo

la persona ammalata viene definita "in cura medica".

Per quanto concerne i "controlli", anch'essi si

riferiscono in modo implicito all'ambito medico. Dei controlli possono essere

fatti dopo un intervento chirurgico, dopo il decorso di una malattia oppure

ancora dopo una prima o successiva visita medica di consultazione. Per

facilitare la comprensione della domanda, il questionario specifica proprio

cosa si intenda per questi controlli: essi possono essere effettuati da un

medico, da un naturopata, da un terapista, ecc. L'ambito medico è talmente

vasto che fra parentesi l'assicuratore ha specificato le categorie più

conosciute e verosimilmente più frequentate dagli assicurati. Questa lista non

è quindi esaustiva, ma lascia intendere che altri esperti in ambito medico e

paramedico possano dispensare controlli.

Nel linguaggio quotidiano, per "medico" si intende

una persona con laurea universitaria in medicina o che abbia, o meno, ottenuto

una specializzazione (titolo FMH) in una branca della medicina.

Per "naturopata" si intende una persona, non

necessariamente con formazione universitaria in medicina, che cura altre

persone con rimedi naturali.

Nella comune accezione è "terapista", il

professionista specializzato nel praticare particolari tipi di

terapia, di natura fisica (fisioterapista) oppure psichica (psicoterapista o

psicoterapeuta) il nuovo Zingarelli della lingua italiana, Bologna 1983, a pag.

1985 alla voce terapista richiama la definizione "fam.

Psicoterapista" oltre a quella di "terapeuta" quali sinonimi

della voce. Si veda in merito quanto previsto nella Legge Sanitaria (art. 54,

62 e segg.).

2.10. La documentazione raccolta dal

TCA presso il medico curante (dr. med. __________), la psicologa/psicoterapeuta

(__________) e lo psichiatra (dr. med. __________), attesta che già dal 1994 l'attrice

si è rivolta a degli specialisti per cercare sollievo sia dal profilo fisico

che psichico ai dolori lancinanti (intercostali, cefalee, mal di schiena,

cervicali e altri) che la affliggevano nell'ambito della fibromialgia di cui è

affetta sin da piccola.

Oltre a questa problematica, v'è però da considerare che dalla

primavera 1999 AT 1 è entrata in contatto con la citata psicologa nell'ambito

di una supervisione di gruppo imposta dal datore di lavoro come valvola di sfogo

necessaria a dipendenza della sua professione di operatrice sociale.

Tuttavia, questo incontro è diventato "personale"

dal settembre di quell'anno, quando l'attrice si è rivolta individualmente

alla psicoterapeuta __________ "per affrontare e elaborare assieme

emozioni e affetti legati ad una particolare relazione professionale; emozioni

e affetti che la mettevano in difficoltà". A seguito di un evento

traumatico occorso anni prima durante lo svolgimento della sua professione e

provocato da un utente, l'attrice ha sviluppato alcuni disturbi psicosomatici

ed un'importante angoscia di morte; più tardi, nelle situazioni in cui era sola

e dalle quali sentiva di non poter fuggire, ha vissuto degli attacchi di

panico. La psicoterapia di sostegno avviata appositamente nel settembre 1999 per

affrontare questo suo personale e remoto disagio ha comportato tre incontri al

mese con la psicologa fino all'aprile 2000; dal mese di maggio 2000 le sedute

erano due al mese (doc. XIII risposta n. 1) e si sono protratte almeno fino all'agosto

2004, quando è stata stipulata l'assicurazione complementare in oggetto (doc. I

pag. 6 in alto: "È vero che l'assicurata seguiva una

terapia di sostegno presso una psicologa …").

Oltre a far capo alla psicologa e psicoterapeuta per fronteggiare

questi problemi, nel marzo 2005 si è aggiunta pure la gravidanza che le ha

causato "difficoltà psicologiche" per lo stupore, l'ansia, la

confusione e l'angoscia dovute alla veloce trasformazione del suo corpo, tali

da essere collocate nell'ambito diagnostico di uno "sviluppo ansioso

depressivo" (doc. XIII risposta n. 5).

2.11. Ora, d'avviso del TCA, alla

luce degli accertamenti esperiti nelle more istruttorie, queste

argomentazioni non giustificano la reticenza commessa dall'attrice riguardo alla risposta al quesito

2a. Infatti, l'interessata

avrebbe dovuto segnalare all'assicuratore

che al momento della conclusione della proposta assicurativa (19 agosto 2004) era in cura medica presso la lic. phil.

I __________, psicologa e psicoterapeuta e quindi terapista proprio nel senso

indicato dal questionario ed esaminato nel presente giudizio (cfr. consid. 2.9).

La tesi di parte attrice riguardo alla

psicoterapia di sostegno ai meri fini professionali non va dunque qui

seguita. Non è infatti possibile scindere la problematica della terapia di

sostegno dovuta al trauma subìto anni prima nell'ambito della sua attività professionale dalle – evidenti ed

inevitabili – conseguenze che si sono manifestate nel campo privato come

disagio personale.

L'una si è forzatamente riversata sull'altra, ovvero il problema sorto e presente sul piano professionale si

è esteso anche su quello personale, influenzandone la conduzione.

D'altronde, come ha affermato la stessa curante, il lavoro svolto con

l'attrice ha sollecitato, per

forza di cose, anche la sfera personale di quest'ultima, "nella convinzione che una sempre maggiore

consapevolezza della propria emotività, affettività e conflittualità non può

che portare ad una maggiore competenza professionale. Il lavoro delle relazioni

di aiuto porta quindi obbligatoriamente ad affrontare anche il proprio disagio

personale, che è stato quindi oggetto del nostro lavoro.".

Anche se la psicologa considera che questo

disagio personale non vada inteso "come patologia o quadro clinico ma

bensì come una continua tensione ad una maggiore conoscenza di se stessi, delle

proprie competenze, dei propri bisogni e "vuoti affettivi", delle

proprie esigenze personali e relazionali" (doc. XIII risposta n. 3), è

tuttavia indubbio che le sedute di psicoterapia che AT 1 ha effettuato da

sola – e non più con il gruppo di lavoro – dal mese di settembre 1999 non

possano più essere ricollegate unicamente alla sua attività professionale.

Se la causa scatenante è stata un evento occorso

nel 1994 durante l'esercizio

della sua attività lavorativa, tuttavia le sue conseguenze si sono estese,

ampiamente, nella vita personale, tanto che la necessità di un aiuto esterno

era così forte ed impellente nel 1999 a tal punto che queste sedute di sostegno

sono avvenute da sola, e non più in gruppo come le precedenti. È quindi

lecito affermare che queste ultime sono effettivamente e costantemente correlate

alla professione, mentre le sedute singole non lo sono. La problematica che ha

traumatizzato l'attrice nell'anno 1994 è pertanto diventata un evento personale,

che quindi non interessa gli altri operatori sociali con i quali svolgeva le

sedute di gruppo.

Stanti le considerazioni che precedono, il

quesito n. 2a andava evaso positivamente, siccome l'attrice era in cura medica presso la sua psicologa e

psicoterapeuta per un disagio professionale trasformatosi anche in personale,

che necessitava di continui "controlli" presso questa terapista,

nel senso che regolarmente partecipava dapprima a tre e poi a due sedute al

mese di terapia di sostegno psicologico.

Pertanto, seppure per motivi differenti

(psicoterapia dovuta ad un disagio personale "post professionale" e

non unicamente alla fibromialgia, dove la componente psicologica è rilevante:

doc. XII risposta n. 1), è a giusta ragione che la convenuta ha individuato una

situazione di reticenza nella compilazione della menzionata dichiarazione sullo

stato di salute.

2.12. Oltre a

questo elemento, il TCA osserva

che anche il quesito n. 3 non è stato evaso correttamente dalla proponente qui

attrice.

Alla luce di quanto esposto, infatti, discende

che la terapia psicologica e psicoterapeutica che l'attrice ha seguito almeno sin dal 1994 doveva anch'essa essere segnalata all'assicuratore. In effetti, l'obbligo di richiamare l'attenzione su un

"trattamento medico, naturopatico o una terapia ambulatoriali o

ospedalieri in seguito a disturbi fisici o psichici" si estende

retroattivamente fino a cinque anni prima dal momento della stipulazione della

polizza assicurativa.

Di conseguenza, qualsiasi trattamento nel senso

descritto dalla domanda n. 3 avvenuto nel periodo agosto 1999-agosto 2004

doveva essere comunicato all'assicuratore.

Per quanto qui di interesse, tanto la terapia

iniziata nel mese di settembre 1999 – individualmente e non più in gruppo - a

causa del trauma subìto in ambito lavorativo (doc. M), quanto la terapia

dispensata per i problemi fibromialgici preesistenti acutizzatisi nel giugno 2001

(docc. N e XII risposta n. 1), rientrano a tutti gli effetti in questo lasso di

tempo e dovevano ad ogni buon conto essere notificate all'assicuratore convenuto.

Ne consegue che nella compilazione del

questionario sullo stato di salute l'attrice ha sottaciuto all'assicuratore dei fatti rilevanti.

Anche per questo motivo, l'enunciato dell'art. 6 LCA trova quindi concretizzazione, nel senso che l'attrice era tenuta a dichiarare all'assicuratore le precedenti e le – allora –

attuali consultazioni avvenute presso la sua psicoterapista e psicologa. Ne

deriva che l'assicuratore non è vincolato al contratto, purché ne sia receduto

entro quattro settimane da quando ebbe cognizione.

2.13. A questo

proposito, rimane da esaminare la tempestività con cui l'assicuratore ha comunicato all'assicurata di volere recedere dal contratto

assicurativo retroattivamente dal 1° settembre 2004.

Questa presa di posizione dell'assicuratore è del 30 agosto 2005 (doc. T),

mentre la fattura della lic. phil. I __________ relativa alle sedute di marzo,

aprile e maggio è datata 6 giugno 2005 (doc. P) e CV 1 l'ha ricevuta dall'attrice il 13 giugno seguente (doc. 9).

A mente di quest'ultima, il termine di quattro settimane di cui al citato art. 6 LCA

sarebbe rispettato se l'assicuratore

fosse venuto a conoscenza della reticenza al più tardi mercoledì 3 agosto 2005,

con inizio della decorrenza il giorno successivo e scadenza giovedì 1°

settembre 2005. Siccome già il 20 luglio 2005 il convenuto ha rimborsato all'assicurata la fattura della sua psicologa,

ciò dimostra che l'assicuratore

ha ricevuto questa fattura prima dell'ultimo termine utile del 3 agosto 2005, come d'altronde illustra il timbro di ricezione

(13 giugno) apposto sulla fattura stessa (doc. 9). Di conseguenza, la risoluzione

del contratto assicurativo sarebbe manifestamente tardiva.

Questa affermazione va tuttavia confutata.

Infatti, proprio perché l'assicuratore ha dovuto compiere degli accertamenti sullo stato di

salute precedente dell'attrice

non appena ha ricevuto la fattura del 6 giugno 2005, da cui sono sorti dei

dubbi, questa verifica ha richiesto del tempo. Prova ne è che subito, il 17

giugno 2005, il convenuto ha interpellato la dr. med. __________ (doc. XIbis),

specialista in medicina generale, la quale ha rilasciato il certificato del 1°

marzo 2005 (doc. O) che attestava la necessità, per l'attrice, di regolari sedute di psicoterapia a causa di un disagio

psicologico e che a tale scopo inviava l'interessata dalla psicoterapeuta __________. L'interpellata ha evaso i quesiti a cui è

stata sottoposta soltanto il 28 luglio 2005 e le sue risposte sono state

ricevute dall'assicuratore il 3

agosto 2005 (doc. 10).

Data questa cronologia di eventi, lo scritto del

30 agosto 2005 con cui l'assicuratore

ha comunicato all'attrice che

rescindeva il contratto dal 1° settembre 2004 è tempestivo. Quale punto di

partenza va infatti considerato unicamente il momento in cui l'assicuratore ha

avuto una conoscenza positiva della reticenza e non il momento in cui l’assicuratore

avrebbe potuto sapere o conoscere l’esistenza della reticenza (cfr. consid. 2.2).

In questo senso, senza le risposte fornite dal medico curante l'assicuratore non avrebbe potuto

pronunciarsi sull'esistenza di

una situazione di reticenza. Il lasso di tempo fra il 3 ed il 30 agosto è

pertanto rispettoso del termine legale di quattro settimane.

La censura sollevata dall'attrice si rivela dunque infondata.

2.14. Il TCA deve infine pronunciarsi sull'invocata violazione della buona fede di AT

1 dovuta ad un comportamento contraddittorio dell'assicuratore che dapprima ha accettato e rimborsato la fattura della

psicologa e psicoterapeuta, in seguito ha esperito degli accertamenti, poi è

ritornata sulla sua posizione rescindendo il contratto assicurativo. Inoltre,

emettendo le fatture per i premi mensili di settembre, ottobre, novembre e

dicembre 2005, come pure inviando la polizza per l'anno 2006 (docc. U, V, Z, Z1 e Z2), è come se per atti concludenti l'assicuratore avesse mantenuto la copertura

assicurativa malgrado l'avesse

già rescissa. Questo comportamento contraddittorio (venire contra factum proprium),

sottolinea l'attrice, dovrebbe

essere sanzionato.

La petizione dell'attrice non può essere accolta nemmeno su questo punto.

Come indicato, gli effetti della reticenza (risoluzione

del contratto entro 4 settimane dalla cognizione della reticenza, con relative

conseguenze) sono attenuati dalla possibilità offerta dalla legge all'assicuratore di rinunciare al diritto di

recedere dal contratto (art. 8 cifra 5 LCA).

Su questo aspetto si è pronunciata la

giurisprudenza, precisando cosa si intenda per rinuncia dell'assicuratore.

Per esempio, non basta che l'assicuratore invii, per errore, un avviso

di scadenza di un premio per lasciare intendere che esso non voglia recedere

dal contratto (RUA XVI n. 31). Nemmeno si può considerare che l'assicuratore abbia rinunciato a prevalersi

della reticenza per il fatto che - per atti concludenti - ha accordato all'assicurato una proroga per il pagamento del

premio a causa del suo ricovero in una casa di cura (RUA VIII n. 41/55). L'assicuratore non può neppure essere

considerato come rinunciante a far valere i suoi diritti (art. 8 cifra 5 LCA)

per atti concludenti se ha liquidato dei sinistri senza sapere con certezza se esisteva

un caso di reticenza (RUA VIII n. 46/54). Per contro, l'assicuratore che

propone all'assicurato il mantenimento del contratto a condizione che quest'ultimo si sottoponga ad un nuovo esame medico

completo dello stato di salute, non può più rescindere il contratto a motivo

dell'esistenza di una reticenza

se questo esame è stato accettato dall'assicurato e se si è rivelato essere sufficiente per l'assicuratore (RUA III n. 42/ 56) (Carré, op. cit., pag. 158 seg.).

Visto quanto precede, per il caso di specie va

giudicato che il comportamento dell'assicuratore non è stato contraddittorio, nel senso che l'invio delle distinte dei premi da pagare

per i mesi da settembre a dicembre 2005 non può essere parificato, per atti

concludenti, alla volontà dell'assicuratore

di rinunciare al suo diritto di recedere dal contratto stipulato con l'attrice.

Infatti, lo scritto del 30 agosto 2005 (doc. T)

dell'assicuratore non propone

affatto all'attrice una

soluzione alternativa a quella legale della rescissione contrattuale giusta l'art. 6 LCA.

Anzi.

Questa comunicazione non lascia alcun dubbio

sulle intenzioni, ferme, dell'assicuratore

riguardo alle conseguenze da applicare alla scoperta reticenza. A questo

proposito, l'assicuratore

avvisa espressamente l'interessata

che "Prossimamente riceverà dalla nostra sede centrale una richiesta di

restituzione per le prestazioni ricevute. Per quanto attiene al rimborso dei

premi vale la normativa d'eccezione sancita dall'art. 25 della Legge sul Contatto d'Assicurazione (LCA) e meglio che i premi pagati restano all'assicuratore, il quale inoltre conserva il

diritto al premio per il periodo d'assicurazione in corso al momento della risoluzione (art. 25 cpv. 1

LCA).".

Questo art. 25 LCA, in

vigore fino al 31 dicembre 2005 e poi abrogato con la revisione parziale della

LCA dal 1° gennaio 2006, al suo capoverso 1 recita infatti che nel caso di

risoluzione unilaterale del contratto, segnatamente per una delle cause

previste da alcuni articoli di legge specificati dal disposto stesso - e, per

ciò che ci concerne, all'art. 6

LCA -, l'assicuratore conserva

il suo diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso al momento

della risoluzione.

Più concretamente, come visto, la risoluzione

contrattuale del 30 agosto 2005 non implicava per l'appunto l'interruzione

immediata del pagamento dei premi assicurativi, bensì la continuazione del

pagamento degli stessi fino alla scadenza contrattuale, ossia il 31 dicembre

2005.

È quindi a giusta ragione che l'assicuratore ha preteso i premi per i mesi

successivi alla risoluzione contrattuale. Va respinta la censura riguardo ad

una violazione della buona fede dell'attrice.

2.15. A titolo

abbondanziale è opportuno osservare che la LCA appare silente in merito alla

ripetizione di premi già versati e che concernono periodi d'assicurazione precedenti al periodo in

corso. Mentre per i premi scaduti e non ancora versati per il periodo

assicurativo in corso, si procede conformemente al citato art. 25 cpv. 1 LCA.

Come visto, la recessione dal contratto in caso

di reticenza comporta la soppressione della causa giuridica alla base delle

prestazioni eseguite dall’assicuratore. Quest'ultimo può dunque esigerne la restituzione in virtù del contratto

che è stato rescisso, quindi sulla base di una causa che ha cessato d'esistere. Vanno pertanto applicate le norme

sull’indebito arricchimento di cui agli artt. 62 e segg. CO; l'azione si

prescrive in un anno trattandosi di una prestazione in ripetizione di ciò che è

stato ricevuto senza giusta causa (DTF 72 II 124; DTF 55 II 55). Ne discende che la richiesta di restituzione delle prestazioni può

intervenire soltanto se l’assicuratore ha eseguito il pagamento in virtù di un errore

(RUA IV n. 69/74) ed anche se le prestazioni assicurative fornite dall'assicuratore sono state utilizzate

dall’assicurato per i suoi bisogni o per il mantenimento della comunione

domestica (RUA V n. 78) (Carré,

op. cit., pag. 152; Carron, op.

cit., pag. 30 e 31, nn. 87-89).

Tuttavia, siccome l'assicuratore può, come visto, rinunciare al diritto di recedere dal

contratto per reticenza (art. 8 cifra 5 LCA), lo stesso può a fortiori

rinunciare ad una delle conseguenze della risoluzione del contratto, come la

ripetizione delle prestazioni già effettuate. Ciò si verifica se l'assicurazione, nella lettera con cui

comunica all'assicurato la

risoluzione del contratto, dopo aver ricordato il suo diritto di reclamare il

rimborso delle indennità già versate, dichiara all'assicurato che essa rinuncia a chiedere tale rimborso (Carron, op. cit., pag. 31, n. 88).

Infine, si evidenzia che controversa è la

questione a sapere se l'assicuratore

deve restituire i premi già versati dall'assicurato per i periodi antecedenti alla scoperta dell'esistenza di una reticenza, conformemente

alle citate regole sull'indebito

arricchimento, per il fatto della finzione dell'art. 6 LCA secondo la quale il contratto assicurativo non è mai

esistito nel caso in cui l'assicuratore

invochi la reticenza (Carré, op.

cit., pag. 152).

Sia come sia alla luce di quanto illustrato la petizione - che

chiedeva l'accertamento della non sussistenza del caso di reticenza e,

comunque, di intempestività nel farla valere, e postulava l'accertamento della

validità del contratto - va respinta in ognuno dei punti controversi sollevati

dall'attrice.

Riassumendo, questo Tribunale ha infatti riconosciuto

che le due coperture assicurative complementari __________ e __________, per un'accertata reticenza da parte dell'attrice nella compilazione del questionario

sul suo stato di salute, sono state validamente sciolte da CV 1 il 30 agosto

2005, con effetto retroattivo al momento della loro entrata in vigore (1°

settembre 2004).

2.16. L'art. 43

della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) prevede il ricorso

per riforma al Tribunale federale per violazione del diritto federale. Per

l'art. 46 OG, nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il

ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle

parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiunge

almeno un importo di Fr. 8'000.-.

In concreto, il valore litigioso è rappresentato

dall'importo che il 23 novembre

2005 (doc. Z3) l'assicuratore

ha chiesto ad AT 1 in restituzione, a titolo di prestazioni a lei indebitamente

rimborsate nel 2005 sulla base delle coperture complementari allora vigenti, ma

che si sono rivelate nulle sin dall'inizio rispettivamente il valore litigioso è rappresentato

dall'interesse al mantenimento del contratto per la durata contrattuale (art. 8

CGA).

Siccome questa somma è manifestamente inferiore ai

predetti Fr. 8'000.-, non sono dati gli estremi per formulare ricorso per

riforma al Tribunale federale di Losanna.

Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una

copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in

materia di contratto d'assicurazione. S'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione

alle parti e all'UFAP, Berna.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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