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Decisione

36.2005.214

Impugnazione intempestiva di decisione su recalmo dell'amministrazione in materia di rifiuto di sussidio nell'assicurazione malattia. Il termine di 30 giorni fissato dalla norma applicabile é superato

20 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

36.2005.214

Data decisione, Autorità:

20.12.2005, TCA

Titolo:

Impugnazione intempestiva di decisione su recalmo dell'amministrazione in materia di rifiuto di sussidio nell'assicurazione malattia. Il termine di 30 giorni fissato dalla norma applicabile é superato.

SUSSIDIO / SUSSIDI

art. 76 cpv. 2 LCAMAL

Raccomandata

Incarto n.

36.2005.214

ir/td

Lugano

20 dicembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2005

di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 25 agosto

2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio

assicurazione malattia,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro

le malattie

considerato, in fatto ed

Considerandi

- che

con decisione su reclamo 25 agosto 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha

respinto la richiesta di sussidio 2005 formulata da RI 1 siccome intempestiva;

- che

con invio 5/6 dicembre 2005 RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni argomentando le sue ragioni e chiedendo giustizia;

- che

alla luce delle date del provvedimento impugnato e del gravame il giudice

delegato ha chiesto al ricorrente - a fronte del termine d'impugnativa "apparentemente … scaduto" - di giustificare tale ritardo;

- che

RI 1 ha preso posizione in merito con lungo scritto 14 dicembre 2005 in cui

evidenzia che tra la decisione 25 agosto ed il gravame "… veniva proposto di avviare la

nuova procedura di reclamo (al) … Tribunale Cantonale delle Assicurazioni,

forse per un errore di valutazione, non sentendomi in grado di affrontare un

nuovo … reclamo … mi rivolsi alla protezione giuridica di mio padre … (che) mi

rispose … avvertendomi che non trattavano simili casi". A fondamento del ritardo nell'inoltro del gravame RI 1 indica

inoltre la giovane età e l'ancora poca capacità di districarsi in simili

situazioni;

-

che non è stata chiesta all'UAM una presa di posizione;

- che,

dagli accertamenti compiuti, al più tardi in data 8 settembre 2005 RI 1

disponeva della decisione su reclamo 25 agosto 2005 intimatogli

dall'amministrazione;

- che,

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- che,

alla materia in discussione, è applicabile la LPAmm per il rinvio voluto con

l'art. 76 cpv. 4 LCAMal;

- che,

giusta l'art. 48 Pamm, l'autorità di ricorso può respingere con breve

motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

- che,

prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita

esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3

Pamm);

- che

la competenza di questo Tribunale è data e la legittimazione attiva

dell'insorgente è certa;

- che,

giusta l'art. 75 cpv. 2 LCAMal il ricorso deve essere insinuato entro 30 giorni

dall'intimazione della decisione impugnata;

- che,

essendo stabilito dalla legge, il termine è perentorio (art. 11 Pamm in questo

senso anche art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l'art. 60 cpv. 2 LPGA);

- che,

nelle procedure di ricorso, i termini stabiliti dalla legge o fissati dal

giudice non decorrono: a) sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il

Natale; b) dal 15 luglio al 15 agosto (art. 13 Pamm);

- che,

in concreto, la decisione 25 agosto 2005 dell'Ufficio Assicurazione Malattia è

stata spedita al ricorrente e questi ne disponeva in ogni caso l'8 settembre

2005.

al più tardi;

- che

il termine per l'inoltro del gravame scadeva quindi - nella migliore delle

ipotesi in favore di RI 1 - nella prima decina di ottobre;

- che

il ricorso 5 dicembre 2005 appare chiaramente tardivo e va conseguentemente

dichiarato irricevibile;

- che,

nonostante il tenore dell'art. 28 LPAmm, si prescinde dal carico di tasse e

spese alla parte ricorrente;

- che

il presente giudizio è definitivo.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é irricevibile.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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