36.2005.214
Impugnazione intempestiva di decisione su recalmo dell'amministrazione in materia di rifiuto di sussidio nell'assicurazione malattia. Il termine di 30 giorni fissato dalla norma applicabile é superato
20 dicembre 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
36.2005.214
Data decisione, Autorità:
20.12.2005, TCA
Titolo:
Impugnazione intempestiva di decisione su recalmo dell'amministrazione in materia di rifiuto di sussidio nell'assicurazione malattia. Il termine di 30 giorni fissato dalla norma applicabile é superato.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 76 cpv. 2 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.214
ir/td
Lugano
20 dicembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 25 agosto
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato, in fatto ed
Considerandi
- che
con decisione su reclamo 25 agosto 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha
respinto la richiesta di sussidio 2005 formulata da RI 1 siccome intempestiva;
- che
con invio 5/6 dicembre 2005 RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni argomentando le sue ragioni e chiedendo giustizia;
- che
alla luce delle date del provvedimento impugnato e del gravame il giudice
delegato ha chiesto al ricorrente - a fronte del termine d'impugnativa "apparentemente … scaduto" - di giustificare tale ritardo;
- che
RI 1 ha preso posizione in merito con lungo scritto 14 dicembre 2005 in cui
evidenzia che tra la decisione 25 agosto ed il gravame "… veniva proposto di avviare la
nuova procedura di reclamo (al) … Tribunale Cantonale delle Assicurazioni,
forse per un errore di valutazione, non sentendomi in grado di affrontare un
nuovo … reclamo … mi rivolsi alla protezione giuridica di mio padre … (che) mi
rispose … avvertendomi che non trattavano simili casi". A fondamento del ritardo nell'inoltro del gravame RI 1 indica
inoltre la giovane età e l'ancora poca capacità di districarsi in simili
situazioni;
-
che non è stata chiesta all'UAM una presa di posizione;
- che,
dagli accertamenti compiuti, al più tardi in data 8 settembre 2005 RI 1
disponeva della decisione su reclamo 25 agosto 2005 intimatogli
dall'amministrazione;
- che,
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che,
alla materia in discussione, è applicabile la LPAmm per il rinvio voluto con
l'art. 76 cpv. 4 LCAMal;
- che,
giusta l'art. 48 Pamm, l'autorità di ricorso può respingere con breve
motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
- che,
prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita
esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3
Pamm);
- che
la competenza di questo Tribunale è data e la legittimazione attiva
dell'insorgente è certa;
- che,
giusta l'art. 75 cpv. 2 LCAMal il ricorso deve essere insinuato entro 30 giorni
dall'intimazione della decisione impugnata;
- che,
essendo stabilito dalla legge, il termine è perentorio (art. 11 Pamm in questo
senso anche art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l'art. 60 cpv. 2 LPGA);
- che,
nelle procedure di ricorso, i termini stabiliti dalla legge o fissati dal
giudice non decorrono: a) sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il
Natale; b) dal 15 luglio al 15 agosto (art. 13 Pamm);
- che,
in concreto, la decisione 25 agosto 2005 dell'Ufficio Assicurazione Malattia è
stata spedita al ricorrente e questi ne disponeva in ogni caso l'8 settembre
2005.
al più tardi;
- che
il termine per l'inoltro del gravame scadeva quindi - nella migliore delle
ipotesi in favore di RI 1 - nella prima decina di ottobre;
- che
il ricorso 5 dicembre 2005 appare chiaramente tardivo e va conseguentemente
dichiarato irricevibile;
- che,
nonostante il tenore dell'art. 28 LPAmm, si prescinde dal carico di tasse e
spese alla parte ricorrente;
- che
il presente giudizio è definitivo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é irricevibile.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster