36.2005.215
Sussidio negato poiché, anche se il reddito dell'assicurata é diminuito il nuovo reddito accertato dall'UAM non consente, dopo commutazione a mano delle tabelle, di concedere l'aiuto.
23 gennaio 2006Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2005.215
Data decisione, Autorità:
23.01.2006, TCA
Titolo:
Sussidio negato poiché, anche se il reddito dell'assicurata é diminuito il nuovo reddito accertato dall'UAM non consente, dopo commutazione a mano delle tabelle, di concedere l'aiuto.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 52 cpv. 2 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 72 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.215
ir/td
Lugano
23 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 novembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato, in fatto
A. Con
atto datato 24 luglio 2005 RI 1, 1953, divorziata, salariata, domiciliata a __________,
ha chiesto la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia per il 2006.
Accertato il reddito della signora RI 1 mediante formulario l'Ufficio
Assicurazione Malattia, dopo avere acquisito dalla signora RI 1 la decisione di
tassazione 2003, ha respinto l'istanza di sussidio. Il reclamo - fondato sulla
tassazione 2004 che presenta un imponibile inferiore ai limiti di reddito
ritenuti - non ha avuto miglior fortuna siccome respinto con la decisione qui
impugnata emessa il 18 novembre 2005.
B. Con
ricorso 5 dicembre 2005 RI 1 si aggrava a questo Tribunale invocando le
difficoltà economiche, il mancato versamento degli alimenti da parte del marito
ed una figlia maggiorenne agli studi universitari. RI 1 indica che la
tassazione 2003 ritiene un imponibile di CHF 22'000.-- che non permette il
sussidio ma diversa è già la situazione per la tassazione 2004.
Con
risposta 27 dicembre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia evidenzia come la
ricorrente vada considerata persona sola, come trovi applicazione l'art. 67
litt. m. RegLCAMal per l'intervenuta riduzione del reddito e come le entrate
ammontino a CHF 35'733.75 pari a CHF 2'977.80 mensili, importo che, convertito
a mano delle apposite tabelle, non consente il sussidio.
Alla
ricorrente è stata data la possibilità di esprimersi in merito e di chiedere
l'assunzione di nuove prove.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 26c cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00).
2. La
Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in
concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il
ricorso del 5 dicembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel
termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su
reclamo.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18 novembre
1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso
l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono
aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per
l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato
fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento
della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione
di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e dai
35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.
4. Non
va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato
l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù
della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche
calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei
casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di
Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio
2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art.
48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in
materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di
cui al citato art. 67 RLCAMal.
A
proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di
questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re
M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re
T. entrambe del 26 gennaio 2004) così si è espressa:
" Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari".
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve
partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una
sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".
Nell'ottica di tale volontà
del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se
possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno –
come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito
secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati
ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va rammentato che, quando sia
accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento
rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa
deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri
fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio,
per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito
accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52
cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle
come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa
natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
5. In
concreto la tassazione 2003 di RI 1 non le permetteva di conseguire la riduzione
del premio poiché l'imponibile ritenuto assomma a oltre CHF 20'000.--.
Correttamente
l'amministrazione ha operato la verifica del reddito conseguito da ultimo dalla
ricorrente per accertarne la riduzione e, stante la stessa, la successiva
conversione a mano delle tabelle.
Va
evidenziato come, contrariamente a quanto vuole la ricorrente, non può essere
ritenuta la tassazione 2004. Va infatti considerata la decisione di tassazione
fissata dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente.
Nella sentenza dell'11 ottobre
2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti evidenziato
quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002. (…)."
In
sostanza dunque una tassazione diversa da quella riferita all'anno 2003 non può
essere presa in considerazione.
6. Rettamente,
avendo accertato una diminuzione del reddito nel 2005, l'amministrazione ha fissato
il reddito di RI 1 sulla scorta dei parametri forniti dalla stessa.
Il
reddito ritenuto dall'Ufficio Assicurazione Malattia di CHF 2'977.40 - non
contestato dalla ricorrente - non consente la concessione del sussidio siccome
- commutato a mano delle apposite tabelle imposte dalla legge - conduce ad un
reddito imponibile teorico di CHF 25'748.-- e quindi superiore ai limiti per la
concessione del sussidio. Purtroppo l'uso delle tabelle, obbligatorio per
l'amministrazione ed il giudice, conduce a risultati in apparente contrasto con
Fatti
i dati fiscali poiché per la loro stessa natura le tabelle non possono
pienamente rendere la realtà fiscale. Come evidenziato però il giudice deve
applicare le norme esistenti anche se il risultato cui esse conducono è
insoddisfacente e poco rispondente ai bisogni sociali di categorie di persone
sfavorite dai bassi salari.
7. Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto. La LPAmm - contrariamente alla
LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, non si giustifica comunque il
carico di tassa di giustizia e spese alla ricorrente. La presente decisione è
definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa
siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della
LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; KI 165/04 e DTF 124 V
9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster