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Decisione

36.2005.216

Sussidi. Ritardo nella richiesta.

3 febbraio 2006Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di

condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli

assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:

si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-

e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto

esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che

conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi

limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per

le famiglie. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30

LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio

di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del

biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di

fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione

designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il

reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.

31 LCAMal.

Per

quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute

dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente

alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha

aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale

ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante

l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati

mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed

il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre

2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni

individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005);

- che

non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia

riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte

dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato

mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In

altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente

fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).

L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola

eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite

tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.

La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il

biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In

virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione

obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal

Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal

1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle

assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale

determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili."

Va

rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di

ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si

verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.

LCAMal;

- che

giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa

riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite

presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di

presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005

è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2

prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è

presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3

(ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione

dell’istanza e il contenuto della stessa.

L'art.

44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da

etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono

essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di

residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il

modulo ufficiale.

Per

l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata

nel corso dell’anno che precede la corresponsione del

sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per cui si richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio

di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di

rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso

dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

- che

nel caso concreto l'istanza di sussidio 2005 è inoltrata il 3 agosto 2005 ed

appare quindi tardiva siccome trasmessa oltre il termine dell'art. 45 Reg.

LCAMal;

- che

RI 1 avrebbe dovuto richiedere il sussidio entro la fine del 2004;

- che,

alla luce delle argomentazioni addotte, occorre verificare se effettivamente la

domanda di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2004, come ritiene il

ricorrente, o se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba

considerare la richiesta di sussidio inoltrata nel 2005 e dunque tardivamente.

In quest’ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo nell’inoltro della

domanda sia scusabile;

- che

giova preliminarmente qui rammentare che la procedura

dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio

inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ ufficio, con la collaborazione

delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi

probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’ assunzione di mezzi

probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è

applicabile la LPAmm ossia la legge di procedura per le cause amministrative

per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal. La LPAmm prevede – analogamente alla

LPrTCA – la massima dell’officialità, il principio inquisitorio e quello

dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso Marco Borghi e Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano

ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre

2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01;

STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR

1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195

consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in

modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non

è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti

di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;

AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,

“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese

di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può

essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della

vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt

ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden

kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal

dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il

principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In

senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90;

- che

per quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed

istanze i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle

Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante

giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l’onere della prova

dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all’autorità

amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la

relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita

dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una

spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare

la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per

posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia

portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità

amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il

principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di

un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1

LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V.

pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali

aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un

rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la

prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della

verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,

non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa

R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima

Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica

solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece

nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di

decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio

della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa

seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando

il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la

notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una

critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37,

cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che

in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di

comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),

beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti

rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se

l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a

lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una sentenza del 14

dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta

Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di

prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la

notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente

dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario

dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di

stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice

presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare

che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova

della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle

circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve

richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).

Va ancora rammentato come, in una recentissima sentenza di questo

Tribunale (in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) dove il

tema era analogo a quello qui in discussione, è stato evidenziato come:

" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel

corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione

delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del

servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione

dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere

direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del

periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)

… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I

formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede

l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta

autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona

interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di

agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava

e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà

di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno

successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di

formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli

utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco

è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."

(…)

Sempre in termini generali il

responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato come:

“… per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari

trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne

sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali

e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio.

Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta

semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non

vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in

grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM

collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta

la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è

un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata

all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore

scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli

addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate

dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di

sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti

ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla

scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del

periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,

gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data

d'inoltro viene salvaguardata."

- che,

nel caso concreto, RI 1 rileva di avere inoltrato tempestivamente la domanda di

sussidio all'Ufficio Assicurazione Malattia senza però comprovare la sua

allegazione mediante la produzione di una ricevuta di invio postale

raccomandato o di corrispondenza relativa alla ricevuta della sua istanza;

- che

dagli atti si desume l'utilizzo del formulario ottenuto dal Comune di __________;

- che

la circostanza non permette di dedurre l'invio di precedente formulario trasmesso

dall'UAM stesso (in questo senso STCA 10 novembre 2005 in re A. 36.2005.129);

- che

purtroppo la prova dell'avvenuto invio pertocca al ricorrente che subisce la conseguenza

della mancata prova;

- che

un possibile errore di impostazione, di consegna od altro non possono essere

fatti ricadere sull'amministrazione;

- che

chi inoltra un'istanza o un ricorso ad un'autorità giudiziaria o amministrativa

- e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto - deve dimostrare in maniera

conforme l'avvenuto invio;

- che

questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere

come trasmessa all’UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta il 3 agosto

2005 e deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza

possa essere considerato giustificato;

- che

l'art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato “problemi a

tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005

in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato

più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che

all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in

altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto

che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto

dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del

diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente

l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero

dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata

trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle

norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,

in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante

il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia

e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi

quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,

allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del

dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato

da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione

non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

- che

anche nella ST 36.2005.129 dell'11 novembre 2005 - dove il tema era analogo a

quello qui in discussione - il ritardo non è stato ritenuto;

- che

qui, come anche nel caso giudicato il 20 ottobre 2005 (in re Z. inc.

36.2005.114), il ritardo è motivato dal convincimento del ricorrente di avere

tempestivamente trasmesso l'istanza;

- che

tale giustificazione non può essere ritenuta, purtroppo, anche se le condizioni

economiche di RI 1 sono veramente difficili e l'aiuto sociale più che utile;

- che alla luce di quanto

precede il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo

nella presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e

non essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del

2004. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate

ripetibili. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto

ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto

cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re

B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Intimazione

alle parti ai sensi ed effetti di leggi.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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