36.2005.216
Sussidi. Ritardo nella richiesta.
3 febbraio 2006Italiano27 min
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Numero d'incarto:
36.2005.216
Data decisione, Autorità:
03.02.2006, TCA
Titolo:
Sussidi. Ritardo nella richiesta.
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.216
ir/td
Lugano
3 febbraio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 17 novembre
2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato, in fatto
- che
RI 1, studente nato nel 1985 al cui sostentamento provvede il padre __________,
ha postulato la concessione del sussidio per fronteggiare il premio
dell'assicurazione malattia obbligatoria il 3/5 agosto 2005;
- che
l'amministrazione ha considerato l'istanza tardiva a fronte delle motivazioni
addotte dal signor RI 1;
- che
contro la decisione su reclamo 17 novembre 2005 RI 1 si è aggravato a questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni rammentando l'inoltro di tempestiva
istanza nel 2004 unitamente a quella dei genitori, in assenza di riscontro la
domanda di sussidio è stata rinnovata;
- che
secondo lo stesso gravame, i funzionari dell'Ufficio Assicurazione Malattia
hanno indicato di non avere ricevuto domanda di riduzione del premio 2005 da
parte del qui ricorrente nel corso del 2004;
- che
l'Ufficio assicurazione malattia con osservazioni 22 dicembre 2005 rileva
assenza di tempestiva istanza ed ingiustificato il ritardo dell'istanza 3
agosto 2005;
- che
al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi in
merito;
- che,
in diritto, in ordine, il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni
dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso
dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti amministrative
applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che,
nel merito, conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed
Fatti
i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto
esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49
LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi
limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per
le famiglie. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30
LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio
di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute
dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente
alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha
aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale
ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati
mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed
il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre
2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni
individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005);
- che
non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In
altri termini l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola
eccezionalmente da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.
La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal
Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal
1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Va
rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di
ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si
verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg.
LCAMal;
- che
giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa
riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite
presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di
presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005
è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2
prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è
presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3
(ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione
dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione del
sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio
di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di
rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso
dell’anno stesso."
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
- che
nel caso concreto l'istanza di sussidio 2005 è inoltrata il 3 agosto 2005 ed
appare quindi tardiva siccome trasmessa oltre il termine dell'art. 45 Reg.
LCAMal;
- che
RI 1 avrebbe dovuto richiedere il sussidio entro la fine del 2004;
- che,
alla luce delle argomentazioni addotte, occorre verificare se effettivamente la
domanda di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2004, come ritiene il
ricorrente, o se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba
considerare la richiesta di sussidio inoltrata nel 2005 e dunque tardivamente.
In quest’ultimo caso occorrerà verificare se il ritardo nell’inoltro della
domanda sia scusabile;
- che
giova preliminarmente qui rammentare che la procedura
dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio
inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ ufficio, con la collaborazione
delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le
apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi
probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’ assunzione di mezzi
probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è
applicabile la LPAmm ossia la legge di procedura per le cause amministrative
per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal. La LPAmm prevede – analogamente alla
LPrTCA – la massima dell’officialità, il principio inquisitorio e quello
dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso Marco Borghi e Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano
ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre
2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01;
STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR
1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195
consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in
modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non
è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti
di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;
AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,
“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese
di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può
essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della
vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt
ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden
kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal
dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il
principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In
senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90;
- che
per quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed
istanze i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle
Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un’abbondante
giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l’onere della prova
dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all’autorità
amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la
relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita
dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una
spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare
la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per
posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia
portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità
amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la
giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il
principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di
un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1
LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V.
pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali
aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un
rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la
prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della
verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,
non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa
R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima
Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica
solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece
nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di
decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio
della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa
seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando
il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la
notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una
critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37,
cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che
in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di
comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),
beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti
rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se
l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a
lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una sentenza del 14
dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta
Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di
prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la
notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente
dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario
dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di
stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice
presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare
che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova
della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle
circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).
Va ancora rammentato come, in una recentissima sentenza di questo
Tribunale (in re R. del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) dove il
tema era analogo a quello qui in discussione, è stato evidenziato come:
" … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel
corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione
delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del
servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato come:
“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione
dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere
direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del
periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)
… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I
formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede
l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta
autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona
interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di
agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava
e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà
di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno
successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali
beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di
formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli
utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco
è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."
(…)
Sempre in termini generali il
responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato come:
“… per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari
trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne
sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali
e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio.
Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta
semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non
vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in
grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM
collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta
la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è
un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata
all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore
scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli
addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate
dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di
sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti
ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera
del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio
che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a
suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,
busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla
scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del
periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato,
gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data
d'inoltro viene salvaguardata."
- che,
nel caso concreto, RI 1 rileva di avere inoltrato tempestivamente la domanda di
sussidio all'Ufficio Assicurazione Malattia senza però comprovare la sua
allegazione mediante la produzione di una ricevuta di invio postale
raccomandato o di corrispondenza relativa alla ricevuta della sua istanza;
- che
dagli atti si desume l'utilizzo del formulario ottenuto dal Comune di __________;
- che
la circostanza non permette di dedurre l'invio di precedente formulario trasmesso
dall'UAM stesso (in questo senso STCA 10 novembre 2005 in re A. 36.2005.129);
- che
purtroppo la prova dell'avvenuto invio pertocca al ricorrente che subisce la conseguenza
della mancata prova;
- che
un possibile errore di impostazione, di consegna od altro non possono essere
fatti ricadere sull'amministrazione;
- che
chi inoltra un'istanza o un ricorso ad un'autorità giudiziaria o amministrativa
- e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto - deve dimostrare in maniera
conforme l'avvenuto invio;
- che
questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere
come trasmessa all’UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta il 3 agosto
2005 e deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza
possa essere considerato giustificato;
- che
l'art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre
scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a
tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005
in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il
ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione
formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,
laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della
famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato
più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che
all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in
altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto
che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe
comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della
decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la
… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai
termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto
dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del
diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente
l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero
dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata
trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.
36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle
norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,
in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante
il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia
e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi
quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il
ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata
adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente,
allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del
dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato
da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione
non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione
dell’atto o suo ritardo.”
- che
anche nella ST 36.2005.129 dell'11 novembre 2005 - dove il tema era analogo a
quello qui in discussione - il ritardo non è stato ritenuto;
- che
qui, come anche nel caso giudicato il 20 ottobre 2005 (in re Z. inc.
36.2005.114), il ritardo è motivato dal convincimento del ricorrente di avere
tempestivamente trasmesso l'istanza;
- che
tale giustificazione non può essere ritenuta, purtroppo, anche se le condizioni
economiche di RI 1 sono veramente difficili e l'aiuto sociale più che utile;
- che alla luce di quanto
precede il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare il ritardo
nella presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato e
non essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora nel corso del
2004. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate
ripetibili. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto
ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto
cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re
B; K 165/04 e DTF 124 V 9).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di leggi.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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