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Decisione

36.2005.217

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 febbraio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi postumi (cpv. 1). Queste prestazioni comprendono segnatamente gli

esami, le terapie e le cure dispensate ambulatorialmente, al domicilio del

paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di cura, da un

medico, da un chiropratico o da persone che effettuano prestazioni previa

prescrizione o indicazione medica (cpv. 2 lett. a).

4. Per

quanto attiene all’obbligo di contribuire ai mezzi ausiliari per la vista

l’allegato 2 all’OPre, ossia l’elenco dei mezzi e degli apparecchi prevede, al

punto 25 – nella versione vigente per l’anno 2005, una partecipazione ai costi

sino a CHF 200.— ogni 5 anni, come rettamente ritenuto dall’amministrazione. La

decisione della Cassa, che ha riconosciuto l’importo di CHF 200.— nell’anno

2002 ed ha negato il versamento nel 2005 appare quindi corretta e conforme alla

norma legale (che per il 2006 ha subito una modifica che qui non occorre

esporre).

Il

ricorrente fa valere di avere ricevuto un riassunto delle prestazioni

dell’assicuratore indicante un versamento di CHF 200.— per lenti ed occhiali

ogni 3 anni. Il ricorrente non ha precisato a quando risale questo riassunto

delle prestazioni. Il giudice delegato ha chiesto la produzione dell’originale

del documento dal quale, pur non emergendo una data di redazione e di

trasmissione all’assicurato, si desume che lo stesso non può riferirsi all’anno

2005 poiché indica una franchigia per le cure medico sanitarie obbligatorie di

CHF 230.--, importo questo vigente sino alla fine del 2003 ma non per il 2005

quando la franchigia minima è stata aumentata a CHF 300.--. Già questo elemento

rende palesemente non attuale il riepilogo delle prestazioni dell’assicuratore

per l’anno in cui l’acquisto degli occhiali è avvenuto. RI 1 sembra far

discendere da tale opuscolo un diritto alla protezione della propria buona fede,

buona fede che non può essere ritenuta alla luce della mancanza di attualità

dell’opuscolo e per le ragioni che seguono. In merito alla buona fede il Giudice

delegato, con scritto 24 gennaio 2006, ha chiesto al ricorrente di precisare se

una garanzia circa l’assunzione della spesa qui in discussione gli sia stata

data dall’amministrazione. L’arch. RI 1 ha comunicato semplicemente che nel

corso del 2005 un collaboratore dell’amministrazione gli ha spiegato, dopo

l’acquisto, che le norme che reggono la materia erano cambiate, il ricorrente

ha quindi implicitamente escluso l’esistenza di precise e specifiche garanzie

di assunzione dei costi da parte della CO 1 nei suoi confronti. Va rammentato

come il diritto alla protezione della buona fede, principio generale

dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo

fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale, permette al cittadino

di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare

l'Amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla

legge. Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal

principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata

giurisprudenza e possono così essere formulate:

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la

promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68). Inoltre l'informazione deve essere

incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione

esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è

definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria

buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n.

75.

B III b 3);

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data

(RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF

111.

V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.

(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.

fed. (RAMI 2000 pag. 223). In merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag.

42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI

1993.

pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a;

RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194

consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT

I-1992 n° 63; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390 segg.; KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217 segg..

Nel caso di specie l’insorgente non può beneficiare della

protezione della buona fede poiché – anche se si volesse considerare attuale

l’informazione imprecisa dell’opuscolo e ritenerla per l’anno 2005, circostanza

smentita dall’istruttoria -l’informazione errata non costituisce una garanzia

diretta e personale fornita al ricorrente stesso. Non è quindi una promessa

individuale all’arch. RI 1 ma una pubblicazione generica, destinata non solo

agli assicurati ma agli interessati ad una copertura presso CO 1 e comunque –

come detto – non riferita al 2005. Non è data quindi già la prima condizione

sviluppata dalla giurisprudenza per riconoscere la buona fede.

5.

Il

ricorso di RI 1 va respinto siccome la decisione impugnata appare corretta e

rispettosa delle norme vigenti nel 2005 relative alla partecipazione

dell’assicurazione obbligatoria ai costi per lenti ed occhiali. Non si fa

carico di tassa di giustizia e spese e non si allocano ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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