36.2005.222
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10 settembre 2007Italiano35 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2005.222
Data decisione, Autorità:
10.09.2007, TCA
Titolo:
Indennità perdita di guadagno.Discussione di tutti i certificati medici.Richiamo incarto AI.TCA fa proprie le conclusioni oggettive ed esaurienti della perizia pluridisciplinare SAM.Capacità lavorativa del 60% come fisioterapista,inabilità del 40% che non raggiunge il minimo di 50% di CGA.Niente IPG
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PERIZIA
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 72 LAMAL
art. 61 LCA
art. 74 cpv. 1 let. b LTF
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.222
TB
Lugano
10 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 20 dicembre
2005 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Dal
17 ottobre 2003 AT 1, 1950, fisioterapista titolare di due studi, è stato
inabile al lavoro al 50% fino al 6 dicembre 2004, quando per un periodo di
sette giorni l'inabilità è
stata totale; dal 13 dicembre 2004 è tornata ad essere del 50% fino al 7
febbraio 2005. Da quel momento in poi, la sua incapacità lavorativa si è
fissata in sostanza al 60%, con un paio di picchi al 100%, per terminare al 90%
dal 28 settembre al 16 ottobre 2005 (doc. D), ovvero con la scadenza del
diritto alle prestazioni in virtù del rinnovo del contratto collettivo d'indennità giornaliera con __________ (docc.
A e 1-3).
L'assicurato ha immediatamente annunciato la
sua inabilità a __________, che è succeduta in diritto al precedente
assicuratore, chiedendo il versamento delle prestazioni di sua spettanza a
dipendenza della polizza __________ (Fr. 300.- al giorno dopo 60 giorni d'attesa per 670 giorni per un'inabilità lavorativa di almeno il 50%).
B. Eccetto
uno (doc. 18), tutti i diversi medici che l'assicurato ha consultato l'hanno posto di volta in volta in incapacità lavorativa almeno del
50%, e ciò ininterrottamente fino all'introduzione della presente petizione. Sulla scorta di questi
certificati medici l'assicurato
ha preteso che gli venissero riconosciute le prestazioni di sua spettanza, ma
già con scritto del 19 luglio 2004 (doc. 21) l'assicuratore ha rifiutato di versargli quanto richiesto dal 1°
luglio precedente, ritenendolo abile al lavoro almeno al 70%. L'11 ottobre 2004 (doc. 32) __________ e l'8 agosto 2005 (doc. 42) CV 1, che ne ha
ripreso le polizze (doc. C), esaminati gli ulteriori referti medici prodotti
dall'assicurato, hanno ribadito
che dal 1° luglio 2004 AT 1 era in grado di svolgere la propria attività di
fisioterapista indipendente nella misura superiore al 50%.
Riassumendo, l'assicuratore ha assunto il caso versando
delle indennità giornaliere per perdita di guadagno al 50% dal 17 dicembre 2003
al 30 giugno 2004, ed al 100% dal 6 al 12 dicembre 2004, rispettivamente dal 9 all'11 marzo 2005 e dal 4 luglio al 15
settembre 2005, per un importo totale di Fr. 54'750.-.
C. Con
petizione del 20 dicembre 2005 (doc. I) AT 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato la condanna dell'assicuratore CV 1 al versamento di Fr. 72'450.- per prestazioni assicurative per
perdita di guadagno non corrisposte sostanzialmente dal 1° luglio 2004
in poi, malgrado la sua certificata duratura incapacità lavorativa di almeno il
50%. La somma richiesta corrisponde alla differenza fra le indennità giornaliere
che l'assicuratore, a suo dire,
avrebbe dovuto versargli (Fr. 127'220.-) per 670 giorni di inabilità lavorativa superiore al 50% dal
17 dicembre 2003 al 16 ottobre 2005, e l'importo effettivamente corrisposto dal convenuto (Fr. 54'750.-).
Sulla scorta del
parere del 3 gennaio 2006 (doc. 48) del dr. med. __________, suo medico di
fiducia, l'assicuratore
malattia ha negato di dover alcunché all'attore, avendo quest'ultimo la possibilità di aumentare il suo grado di abilità
lavorativa almeno oltre il 50% semplicemente lavorando 5 minuti in più al
giorno. Nell'ipotesi dell'accoglimento della petizione, il convenuto ha
osservato che la pretesa creditoria andrebbe comunque ridotta di Fr. 4'260.- (doc. III).
Il ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V), mentre il TCA ha richiamato l'incarto
dell'Ufficio assicurazione
invalidità e la relativa decisione di rifiuto di concessione di rendita AI che
l'UAI ha emesso il 26 luglio
2007 (docc. VIII-XIV).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. L’attore
ha contestato il grado di capacità lavorativa calcolato da CV 1 dal 1° luglio
2004 in poi (superiore al 50%, quindi la sua incapacità lavorativa è inferiore
al 50% richiesto dalla sua polizza assicurativa), sostenendo che la miopatia, i
dolori alle spalle, specialmente alla sinistra, alle mani e alle ginocchia che lo
affliggevano sin dal 1997, a cui si sono aggiunti quelli all'anca sinistra a seguito di un trauma nel
maggio 2004, lo limitavano considerevolmente nello svolgimento della sua
attività di fisioterapista; dapprima al 50%, successivamente con un grado che, in
alcuni periodi, ha raggiunto anche il 100%.
Un'interruzione al 30
giugno 2004 del versamento delle indennità per perdita di guadagno non sarebbe
pertanto giustificata. Alla luce delle attestazioni mediche prodotte, parte attrice
ha postulato quindi la continuazione - fino al 16 ottobre 2005 - della
concessione di un’indennità giornaliera conformemente ai gradi di incapacità
lavorativa certificati dagli esperti che l'hanno avuto in cura.
3. L'art. 10 CGA (doc. B) precisa che esiste
incapacità lavorativa quando la persona assicurata, in seguito ad una malattia
o ad un infortunio coperti dall'assicurazione, è totalmente o parzialmente inabile ad esercitare la
sua professione o un'altra
attività lucrativa esigibile.
Secondo l'art. 16 cpv.
2 CGA, il diritto alle prestazioni nasce dal momento in cui è sussistita un'incapacità lavorativa pari almeno al 25%
per una durata ininterrotta superiore al periodo d'attesa fissato nella polizza. Le prestazioni sono calcolate in
funzione del grado dell'incapacità
lavorativa. Se essa è pari almeno al 25%, si ha diritto alle prestazioni nella
misura corrispondente. Qualora il grado d'incapacità lavorativa sia pari almeno al 66⅔%, vengono accordate le prestazioni intere.
Il contratto
assicurativo sottoscritto dall'attore
deroga espressamente a questa condizione, contemplando che solo l'incapacità lavorativa pari almeno al 50% dà
diritto alle prestazioni calcolate in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa (doc. A). Questo
aspetto non è contestato.
Il concetto di
inabilità lavorativa di queste CGA riprende la definizione che il Tribunale
federale delle assicurazioni ha estrapolato dall'art. 72 LAMal: è incapace al
lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute
(DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungs-recht, T. I, pag. 286 segg.).
La questione a sapere
se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;
RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità
lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da
motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto,
la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di
guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per
il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato
dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato
del lavoro equilibrato.
L'incapacità di
lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche
nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti
Fatti
i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V
233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;
DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF
105 V 178 consid. 2).
Nell'ambito
dell'assicurazione complementare, secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA
esprime il medesimo principio dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno
(STF del 23 ottobre 1998 nella causa E., Inc.5C.176/1998, consid. 2c).
Quindi, se da un lato
la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso
d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Del resto, deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (Peter, Die
Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi
citata).
4. Circa
l'incapacità lavorativa dell'attore, va osservato come per primo il dottor __________,
attivo presso il reparto di chirurgia ortopedica della Clinica __________ di __________,
abbia attestato un'inabilità
del 50% dal 17 ottobre 2003 al 31 gennaio 2004 (docc.
6 e 9).
Il dottor __________, specialista
FMH in medicina interna e curante dell'attore già dal giugno 2003, per il periodo dal 27 gennaio al 31
maggio 2004 ha certificato un'incapacità lavorativa del 50% (docc. 10,
12-15). Nell'attestato medico
sull'incapacità lavorativa
redatto il 4 marzo 2004 (doc. 13) all'indirizzo del precedente assicuratore, lo specialista ha
diagnosticato una periartropatia omero-scapolare bilaterale grave; incipienti
alterazioni degenerative; lesione SLAP 3 destra glenoide superiore; distacco
caput brevis bicipite destro. Le cure conservative adottate non hanno portato
ad alcun miglioramento, tanto che sia una ripresa dell'attività di fisioterapista sia un aumento della stessa sono stati
negati dal curante.
Quest'ultimo ha richiesto un consulto
specialistico al dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna,
malattie reumatiche e medicina manuale, il quale ha diagnosticato un'iniziale gonartrosi bilaterale delle
ginocchia, una periartropatia omero/scapolare sinistra con piccola lesione di
tipo Slap e delle artralgie. Valutati questi elementi, lo specialista ha
concluso di non avere "elementi per una malattia reumatologica
infiammatoria, ma per delle alterazioni degenerative, in particolare alle
ginocchia e alla spalla. (…). Per le ginocchia si potrebbe pensare
eventualmente a una terapia con acido ialuronico intrarticolare. Per il momento
non vedo indicazioni per protesi totale. Alla spalla si potrebbe procedere con
infiltrazioni intrarticolari. Ho attestato un'inabilità lavorativa del 50% per il mese di
giugno, ma ritengo che a partire da metà luglio il paziente potrà essere abile
almeno al 70% quale fisioterapista (sottolineatura
della redattrice) (doc. 18).
Nell'attestato medico dell'8 luglio 2004 (doc. 20) trasmesso all'assicuratore, che riprende quanto appena
descritto, il dottor __________ ha osservato che l'attore avrebbe potuto riprendere a lavorare al 100% e
consigliava una visita peritale di fiducia dal dottor __________.
Non soddisfatto della
visita esperita presso il precedente dottore, l'attore si è rivolto al dr. med. __________, il quale l'ha inviato dal dr. med. __________ per un
ulteriore consulto. Quest'ultimo
l'ha avuto in cura dal 19
luglio al 30 agosto 2004 ed il 13 settembre 2004 (doc. 29), su invito dell'assicuratore, si è pronunciato sullo stato
di salute dell'assicurato
confermando il grado d'inabilità
lavorativa del 50% come fisioterapista indipendente
come già attestato dal medico curante dr. __________. Specialista FMH in
reumatologia, medicina interna e manuale SAMM, il dottor __________ ha posto la
diagnosi di perioartropatia omeroscapolare bilaterale in a) sospetta rottura
del labbro anterosuperiore, forte sospetto per piccola frattura tipo Hill-Sachs
all'intersezione del muscolo
del tendine infraspinato a destra; b) noto distacco del labbro glenoidale
superiore così come dell'intersezione
del tendine del capo lungo del bicipite (lesione SLAP III) a sinistra; minima
poliatrosi delle dita; coxalgia a sinistra in esito da trauma contusionale dell'anca sinistra il 7 maggio 2004 e minime
gonartrosi bilaterali. Il medico ha esposto l'anamnesi familiare e quella recente dell'attore, i risultati dell'esame reumatologico del 19 luglio 2004 sulla colonna vertebrale e
sulle articolazioni periferiche, e dell'esame neurologico. Ha inoltre descritto gli esiti della risonanza
magnetica con mezzo di contrasto e artrografia della spalla destra del 10
agosto 2004, della radiografia delle mani bilaterali
a/p del 31 agosto 2004, della risonanza magnetica dell'anca del 9 agosto 2004 e
della scintigrafia ossea trifasica del 7 settembre 2004. Esposti tutti questi
elementi nel dettaglio, lo specialista ha pronunciato la propria valutazione
nei termini seguenti:
" (…) riconosciamo una piccola rottura a carico del
labbro anterosuperiore, una piccola lesione tipo Hill-Sachs con presenza di
cisti degenerative a livello dell'intersezione del tendine infraspinato ed un'artrosi acromeo claveare moderata, a destra.
La spalla sinistra (…) mostra segni di artrosi dell'articolazione acromeo claveare, un distacco manico
di secchio del labbro glenoidale superiore così come dell'intersezione del tendine del capo lungo del
bicipite. Rimanendo le algie alle spalle non influenzabili alle misure fisiatriche
già eseguite da questo paziente, l'ho annunciato per una valutazione specialistica dall'ortopedico della spalla Dr. __________. Per i
dolori lamentati a singole articolazioni delle dita con gonfiori, non trovo all'esame clinico, radiologico o scintigrafico, una
spiegazione, in particolare una sinovite; (…) Alle stesse riconosco all'esame clinico-radiologico, minime alterazioni
poliartrosiche. (…) la mobilità delle anche appare simmetrica, dolori a fine
corsa all'inguine sinistro alla rotazione esterna;
alla risonanza magnetica dell'anca
sinistra del 9.8.2004 non vi sono patologie di rilievo; (…). Anche per i dolori
pararotulei e posteriori alle ginocchia bilaterali che appaiono al risveglio,
progressivamente camminando specialmente in salita, non trovo dei correlati
strutturali sufficienti: le ginocchia sono stabili, senza segni meniscali, la
mobilità passiva è simmetrica indolore, (…), strutture legamentarie normali,
(…). Il paziente non riesce a capire come mai soffra di dolori così
invalidanti, (…). L'intensità dei sintomi gli impedisce di
poter continuare a lavorare come fisioterapista oltre il 50%. (…).".
A quest'ultimo proposito, il dottor __________ ha
consigliato l'attore di
sottoporsi ad una visita di seconda opinione presso il Policlinico di
reumatologia __________ di __________.
Il 7 ottobre 2004
(doc. E) il dr. med. __________, operante presso la citata clinica ortopedica, ha
posto la diagnosi di lesione del labbro ventro-craniale ad ambedue le spalle;
periartropatie coxe a sinistra, con sospetta lesione labbrale. Clinicamente, a
livello dell'anca sinistra la
funzione era quasi completa, dolorante solo a fine corsa delle rotazioni. Il
medico ha certificato un'incapacità
lavorativa del 50%.
Dal 6 al 12 dicembre
2004 l'assicurato è stato degente
presso la precitata clinica di reumatologia ed in questo periodo l'incapacità lavorativa era ovviamente del 100%. Il 10 dicembre 2004 (doc. 35) il dr.
med. __________ ha diagnosticato una miopatia di non chiara eziologia - per la
quale il 10 marzo 2005 (doc. 37) è stata esperita una biopsia del muscolo -,
una lieve gonartrosi bilaterale e dolori alle spalle, accentuati su quella
sinistra.
Il primo medico
interpellato dall'allora
assicuratore __________, dr. med. __________, specialista in chirurgia, dopo
aver analizzato l'intera
documentazione medica raccolta fino a quel momento, l'8 luglio 2005 (doc. 38) ha commentato che l'esito della biopsia muscolare non modificava la presa di posizione
dell'assicuratore riguardo ad
una capacità lavorativa dell'attore superiore al 50%.
Il 4 luglio 2005 (doc.
41) l'assicurato si è
sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra presso la __________
di __________ e fino al 15 settembre successivo è stato dichiarato inabile
al 100% (docc. 43 e 45).
I diversi controlli
postoperatori (doc. 45) hanno confermato un'inabilità totale dal 4 luglio al 15 settembre 2005.
Nel dicembre 2005
(doc. 46) l'assicurato ha
informato la convenuta che dall'aprile precedente era in cura presso la psichiatra dr. med. __________,
ma di quest'ultima non ha
prodotto alcun certificato medico attestante un'inabilità lavorativa.
Su invito di CV 1, il
3 gennaio 2006 (doc. 48) il secondo perito, dr. med. __________, specialista FMH
in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, si è pronunciato sullo
stato di salute dell'attore
basandosi sia sulle constatazioni cliniche emerse durante una visita personale esperita
il giorno precedente, sia sui certificati medici allestiti dai numerosi medici che
già l'avevano avuto in cura. Lo
specialista ha posto l'anamnesi
familiare, personale remota, sociale, attuale dell'assicurato, ha analizzato i dati soggettivi dell'attore riguardo ai disturbi concernenti le
spalle, le ginocchia e l'anca
sinistra, ha fatto delle constatazioni obiettive portanti sullo stato generale
dell'assicurato, sullo stato
reumatologico, sullo stato neurologico periferico e sulla radiologia eseguita.
La sua diagnosi è la seguente: esiti da revisione artroscopica della spalla
sinistra (5 luglio 2005) con refissazione del labbro, bursectomia ed
acromioplastica per lesione SLAP di II con impingement; attualmente limitazioni
funzionali moderate di natura algica; lieve sindrome d'attrito sottoacromiale alla spalla destra in presenza di alterazioni
degenerative del labbro superiore e sospetto stato da lesioni Hill-Sachs
(secondo artro-RM del 10 agosto 2004); coxalgia a sinistra con/da iniziale
coxartrosi ed impingement in presenza di una degenerazione del labbro in zona
anterosuperiore; iniziale poliartrosi delle dita; possibile miopatia di
eziologia non chiara; patologia psichiatrica in trattamento specialistico.
Nella sua valutazione
conclusiva, il medico interpellato ha osservato che "Le indagini in
merito ad una causa più specifica della sintomatologia poliarticolare sono rimaste
senza chiaro esito ad eccezione di un sospetto di miopatia espresso dal
Servizio di Reumatologia __________ di __________ in base a reperti di
significato dubbio, rispettivamente ritenuti ancora ai limiti del fisiologico
(…). Le ripetute indagini in merito ad un'eziologia infiammatoria del quadro sono risultate negative (…).
Unico dato oggettivo sono alterazioni degenerative discrete riscontrate nelle
articolazioni interfalangeali distali e prossimali delle mani (…)
rispettivamente del ginocchio destro (…). Quale ulteriore patologia è stata
riscontrata una degenerazione del labbro acetabulare dell'anca sinistra (…).
Le limitazioni
funzionali con ripercussioni sulla capacità lavorativa sono quelle della spalla
sinistra. La riduzione dei movimenti rotatori dell'anca sinistra dovuta alla patologia
degenerativa del labbro e della cartilagine non impedisce il paziente in
maniera significativa per le mansioni del suo lavoro non essendoci alcuna
riduzione oggettiva della funzionalità. I disturbi soggettivi riferiti di tipo
poliarticolare non hanno un impatto sulla capacità fisica non essendoci alcuna
riduzione oggettiva della funzionalità. Con il braccio sinistro il paziente è
al momento limitato nell'alzare pesi sopra l'altezza di un tavolo (capacità ridotta), nello spingere o tirare
oggetti (leggeri e di precisione: normale; medi: ridotta, pesanti: da evitare),
nell'effettuare
movimenti ripetitivi che coinvolgono la spalla in elevazione od in abduzione
maggiore di 30° (ridotta) e nel lavorare con il braccio sopra l'orizzonte (molto ridotta).
Nelle condizioni
attuali ritengo il signor AT 1 abile nella sua professione di fisioterapista
nella misura del 60.6% (2/3) inteso come rendimento ridotto (con una
riduzione del numero di trattamenti al giorno). Le condizioni attuali non sono
quelle definitive, essendoci la buona probabilità di un ulteriore miglioramento
della funzionalità della spalla sinistra. Con un programma riabilitativo
regolare che il paziente potrà svolgere in forma autonoma (…) prevedo un
aumento della capacità lavorativa ad un massimo di 80% raggiungibile entro 3
mesi circa. Poco probabile risulta invece che il paziente possa raggiungere
una capacità lavorativa completa e duratura. (…)."
(sottolineature della redattrice). Il medico fiduciario ha specificato
che la sua valutazione non teneva comunque conto degli aspetti psichiatrici
emersi alcuni mesi prima.
5. Nel
corso del 2004 (doc. 27) l'attore
ha formulato richiesta per ottenere una rendita AI e pendente causa il TCA ha richiamato dall'UAI l'intera documentazione (docc. IX e XIV).
L'UAI ha acquisito gli atti medici esposti in
precedenza, poi il 30 maggio 2005 ha chiesto un parere al dr. med. __________ che
ha attestato, come nel 2004, un'incapacità lavorativa del 50% ed ha
evidenziato, su indicazione dell'assicurato stesso, problematiche psichiatriche (doc. XIV).
Con scritto del 13
giugno 2005, giunto però solo il 21 settembre seguente, l'Amministrazione ha chiesto alla dr. med. __________
un parere psichiatrico sul suo paziente, la quale ha attestato che dal 21
aprile 2005 l'attore era
inabile al 50% per motivi psichici. A dire della specialista, la diminuzione
della concentrazione e dello slancio vitale non renderebbero più proponibile né
l'attività attuale né altre
attività (doc. XIV).
Il 22 settembre 2005 (doc.
IX) l'UAI ha deciso di
sottoporre l'assicurato a
verifiche mediche presso il Servizio accertamento medico (SAM). I giorni 17, 21
e 22 febbraio 2006 e 6, 8 e 29 marzo 2006 (doc. XIV) l'attore è stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari
ambulatoriali presso l'Ospedale
__________. Oltre agli esami di laboratorio e radiologici, il SAM ha chiesto
dei consulti (esterni) psichiatrici, reumatologici, neurologici ed oftalmici.
Nel rapporto peritale
pluridisciplinare allestito il 31 maggio 2006 (doc. XIV) e ricevuto dall'UAI il 13 giugno 2006, il SAM ha posto la
diagnosi di disturbo dell'umore
affettivo persistente F 34,8, di periartropatia omeroscapolare tendinotica alle
spalle bilateralmente con/su: più accentuale a sinistra; pregressa riparazione
SLAP III, borsettomia e acromioplastica sinistra per via artroscopica, di
poliatrosi alle dita delle mani con soprattutto interessamento delle
articolazioni interfalangee prossimali.
Esponendo le
conclusioni dei diversi consulti, il SAM ha evidenziato che il dr. med. __________
ha indicato che i disturbi dell'attore sono in gran parte reattivi alla sua situazione. I sintomi
non sono sufficientemente gravi per poter diagnosticare una ciclotimia, una
distimia, una depressione ricorrente, ma "solo" un disturbo dell'umore affettivo persistente. Dal profilo
psichiatrico, l'assicurato
presentava un''inabilità
lavorativa del 20%, con un'evoluzione favorevole.
Dal profilo
reumatologico, il dr. med. __________, specialista
FMH in reumatologia e riabilitazione, ha ammesso un grado di incapacità
lavorativa nella sua attività professionale di fisioterapista
indipendente del 40%. In altre attività professionali, dove
non deve tenere le braccia alzate sopra l'orizzontale o alzarle ripetutamente sopra gli 80°, non deve fare
forza con le braccia e con le mani, lo specialista ha accertato una capacità
Considerandi
lavorativa medico-teorica superiore, che può raggiungere l'80%.
Il neurologo
dr. med. __________ non ha trovato nulla di patologico, perciò l'attore presentava una capacità
lavorativa piena.
Infine, la dr.ssa __________
ha riscontrato un'atrofia
bilaterale del nervo ottico, che però non impedisce di svolgere l'attività di fisioterapista dal profilo
oftalmico.
La valutazione
medico-teorica globale dell'attuale
(al 31 maggio 2006) capacità lavorativa dell'attore, secondo il SAM, è del 60%
come fisioterapista.
Quali conseguenze
sulla capacità lavorativa, valutate tutte le perizie pluridisciplinari, il SAM
ha concluso che l'assicurato è
limitato nella sua attività di fisioterapista principalmente per il problema
reumatologico quando deve mantenere una posizione statica per lungo tempo con
le braccia alzate, quando deve fare forza con le braccia o quando deve alzarle
al di sopra degli 80° bilateralmente; inoltre, ha problemi alle mani quando
deve stringere fortemente il pugno. Dal lato psichiatrico, secondo il SAM, l'assicurato è solo minimamente limitato,
mentre dal profilo neurologico non v'è nessun impedimento, così pure per i problemi alla vista, a
continuare ad esercitare l'attività
di fisioterapista.
Ritenute tutte queste
patologie, l'attore ha una
capacità lavorativa del 60% come fisioterapista (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto).
Riguardo alla capacità
di integrazione, il SAM ha evidenziato che considerate
le summenzionate patologie, l'attore raggiunge una capacità lavorativa
dell'80% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in
attività leggere e medie in cui non deve tenere le braccia al di sopra dell'orizzontale
o alzarle ripetutamente sopra gli 80° ed in cui non deve fare forza con le
braccia e con le mani. Deve inoltre trattarsi di un'attività in cui non sia
necessaria una buona acuità visiva.
Da ultimo, il Servizio
accertamento medico ha osservato che questa capacità lavorativa è sicuramente
presente da parecchio tempo e che è stata interrotta solo da alcuni ricoveri
ospedalieri.
Visto quanto esposto,
il 14 giugno 2006 l'UAI ha
affidato al Servizio Ispettorato un mandato d'inchiesta AI per indipendenti, incaricandolo di svolgere un'inchiesta economica poi eseguita il 31
agosto 2006 presso lo studio dell'attore. L'analisi
esperita ha portato l'ispettore
AI a concludere il 4 settembre 2006 (doc. IX) che, dal profilo lavorativo,
"al di là dell'asserito
impegno ridotto di oltre il 50%, tenuto conto delle indicazioni mediche agli
atti, con particolare riferimento al rapporto peritale SAM, all'interessato risulta esigibile una presenza
sull'arco dell'intera giornata con un rendimento del 60%.
Tenuto conto delle limitazioni fisiche evidenziate, e comunque della
possibilità per il signor AT 1, favorito dal fatto di essere professionalmente
indipendente, di poter gestire a suo piacimento gli appuntamenti, distribuendo
gli impegni sull'arco
della settimana, a dipendenza anche dal tipo di trattamento, con le necessarie
pause e tempi di recupero, si ritiene che tale percentuale possa essere
ritenuta consona.". Per il lato economico l'ispettore rinvia ad una tabella che ha
allestito. Ha precisato, infine, che "Al grado d'invalidità medico-teorico riconosciuto dal
SAM fa riscontro una perdita economica – cfr. diminuzione della cifra d'affari e degli utili – per lo meno nella %
in questione.".
L'Amministrazione ha quindi acquisito i
certificati allestiti dai medici della Clinica __________ in merito alle
consultazioni dell'attore del 3
luglio 2006 e del 14 agosto 2006, quando si è sottoposto alla risonanza
magnetica della spalla destra (doc. XIV).
Successivamente, l'UAI ha chiesto all'assicuratore malattia una distinta dei periodi di malattia per i
quali esso ha versato delle indennità all'attore.
Sulla scorta degli
elementi a disposizione (perizia SAM, perizia Ispettorato AI), il 26 marzo 2007
(doc. XIV) il medico SMR dr. __________ ha valutato che l'impedimento fisico dell'attore lo rendeva incapace al lavoro
quale fisioterapista nella misura del 40%.
Poi, al fine di
determinare il grado d'invalidità
dell'assicurato, il 23 aprile
2007.
(doc. XIV) il responsabile del servizio ha individuato il reddito da sano
dell'attore, ovvero prima che intervenisse
il danno alla salute. In base alle tassazioni fiscali acquisite, l'UAI ha considerato per il 2004 – anno dell'eventuale diritto alla rendita AI – un
reddito da valido di Fr. 57'000.-.
Nel rapporto finale
del 9 maggio 2007 (doc. XIV) della consulente in integrazione professionale,
poi ripreso nella proposta di decisione del 26 luglio 2007 (doc. XII), è stato
effettuato il calcolo della capacità di guadagno residua. Ritenuto nel 2004 un
reddito da valido di Fr. 57'000.-
ed un reddito da invalido di Fr. 38'935.-, l'UAI ha ottenuto
un grado d'invalidità del 32% ([Fr. 57'000.-
- Fr. 38'935.-] x 100 : Fr.
57'000.-), ossia una capacità
di guadagno residua del 68%, valori, questi, che, anche adattati al 2005, non hanno
permesso di erogare all'attore una
rendita d'invalidità.
6.
Secondo la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni
sociali e relativa alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA
del 25 aprile 2007 nella causa M.J., I 462/05; STFA del 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in
cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 aprile 2007 nella causa M.J., I 462/05; STFA del 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 25
aprile 2007 nella causa M.J., I 462/05STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. concernente un caso di Assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175)- et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel. (…)”.
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 aprile 2007 nella causa M.J., I 462/05; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01).
Tali criteri di valutazione debbono
guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie
rette dalla LCA, come quella in discussione.
7.
Nell'evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il SAM nell'ambito degli accertamenti medici
pluridisciplinari eseguiti su invito dell'Amministrazione. Questo Servizio ha infatti valutato compiutamente
tutta la documentazione medica allestita negli anni agli atti del TCA ed ha fatto visitare l'attore da specialisti, giungendo ad una
conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità dell'assicurato di esercitare la sua abituale
attività di fisioterapista nella misura del 60%.
Infatti, rammentate
le considerazioni generali che si impongono sul tema dell'attendibilità delle certificazioni dei medici
curanti degli assicurati (cfr. in proposito consid. 6; il giudice deve tener
conto del fatto che il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore
del suo paziente), va comunque evidenziato come le loro attestazioni sono state
prese in considerazione sia dai medici fiduciari, sia dai periti, sia ancora dai
medici SMR e SAM (cfr., da ultimo, la presa di posizione del Dr. __________ del
13.
aprile 2007, doc. XIV).
Valutati quindi tutti
i rapporti medici agli atti, la scrivente Corte ritiene che le constatazioni oggettive dei dr. med. __________, __________, __________
e __________ del SAM, specialisti in materia, e del medico SMR __________, siano
complete, convincenti ed esaurienti e di potersi quindi attenere e fare
affidamento sulle conclusioni che entrambi questi Servizi hanno tratto.
In particolare, la
perizia reumatologica effettuata sull'interessato comprende l'anamnesi familiare, personale remota e sociale, l'anamnesi e l'affezione attuale, lo status reumatologico, le radiografie, espone
la diagnosi e valuta il grado di capacità di lavoro. Questo specialista è stato
dunque completo e dettagliato nella sua diagnosi sull'assicurato.
Richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se necessario
intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati), che l'assicurato è abile al lavoro di
fisioterapista nella misura del 60%, in altre parole è incapace al 40%. Questa
conclusione va condivisa sin dal 1° luglio 2004.
Da ciò discende che, in
virtù dell'art. 16 cpv. 2 CGA,
a giusta ragione l'assicuratore
ha negato all'attore ogni e
qualsiasi prestazione oltre quella data – eccetto i periodi di attestata e
comprovata inabilità totale dovuta ad interventi chirurgici, comunque già debitamente
indennizzati -, siccome egli ha diritto ad indennità per perdita di guadagno
soltanto se è inabile al lavoro almeno al 50%.
Non raggiungendo manifestamente
questa percentuale, la petizione dell'attore deve essere di conseguenza respinta.
8.
Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di
diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art.
72.
cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre
decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore
litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è
ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima
istanza e dal Tribunale amministrativo federale.
L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere
la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett.
b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni
cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni
popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97
cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il
ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei
limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in
materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2
lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua
sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui
l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non
può andare oltre le conclusioni delle parti.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del
ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di
eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima
istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale
(cfr., a questo proposito, Bernard Corboz,
Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319
segg., in particolare pag. 351 segg.).
In specie, il valore
litigioso è rappresentato dalle indennità giornaliere che l'assicuratore
dovrebbe versare all'attore dal 1° luglio 2004 in poi a dipendenza della sua
incapacità di lavoro per malattia.
Ritenuto che l'attore ha contrattualmente diritto a 670
giorni d'indennità e che questo suo diritto è iniziato il 17 ottobre 2003 ed è
terminato il 16 ottobre 2005, beneficiando di 281 giorni all'interno di questo periodo, l'importo che
ancora gli spetterebbe raggiunge la soglia minima di Fr. 30'000.-.
Trattandosi di una
causa di carattere pecuniario, sono dati gli estremi per interporre un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Infine, secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, come specificato nelle motivazioni.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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