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Decisione

36.2005.223

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale. <

22 febbraio 2006Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

nei precedenti considerandi, questa Corte ha già statuito sull'ammissibilità,

per la Cassa malati, di procedere alla compensazione di premi scaduti con

prestazioni dovute, rinviando tra l'altro alla volontà del legislatore espressa

nel relativo messaggio. Pure la dottrina si è espressa in tal senso,

richiamando la giurisprudenza applicabile in ambito LAMI. In simili circostanze

una norma cantonale che esclude questa modalità esecutiva appare di principio

in conflitto con il diritto federale. Poiché tuttavia l'assicurazione malattia

non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale, va esaminato se la

norma in questione può essere applicata nel rispetto del diritto federale. In

proposito Eugster ha evidenziato che la compensazione dovrebbe intervenire solo

posteriormente alla messa in atto della procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2 OAMal (esecuzione

secondo la LEF, notifica all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità

preposta alla riduzione dei premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto

al pagamento dei premi in caso di indigenza dev'essere messo in condizione di

effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata prima della dichiarazione

di compensazione (Eugster, op. cit., cifra marg. 226). Se è vero, infatti, che

la compensazione permette di evitare l'emissione di attestati di carenza di

beni, un simile procedimento priva la persona assicurata della possibilità di

ottenere prestazioni assistenziali in forma di pagamento del premio, previste

dal diritto cantonale. Inoltre, in seguito alla compensazione, l'assicurato può

trovarsi senza i mezzi necessari e sufficienti per pagare le prestazioni, a

scapito del fornitore di prestazioni. In simili condizioni procedere

immediatamente ad una compensazione è contrario allo spirito della legge (Eugster,

op. cit., cifra marg. 226 n. 499; si confronti anche Duc, op. cit., pag. 470).

6.2 Da quanto sopra

esposto risulta che l'autore si esprime in favore almeno di una limitazione

temporale dell'applicabilità della compensazione, per tener conto dello spirito

della LAMal e in considerazione delle competenze cantonali in materia di

assistenza sociale e di riduzione dei premi. Secondo questa Corte a tale

opinione si può aderire, in quanto il modo di procedere proposto, simile a

quanto previsto dal diritto cantonale, non solo non compromette, bensì

contribuisce meglio alla realizzazione della LAMal. In effetti questa modalità

di esecuzione permette sia il versamento del premio all'assicuratore malattia

in tempi brevi, che quello dell'onorario pieno al fornitore di prestazioni, in

quanto l'assicurato dispone di tutta la prestazione. L'interessato può inoltre

percepire le prestazioni assistenziali di diritto.

Alla luce di queste considerazioni

la disposizione cantonale che vieta la compensazione nei casi in cui interviene

l'assistenza sociale e vi è la possibilità di ridurre i premi, ambiti in cui è

data la competenza cantonale, entra in conflitto con il diritto federale solo

nella misura in cui l'ammissibilità della compensazione è completamente

esclusa. La norma dev'essere quindi intesa nel senso che la compensazione non

va posta in atto fintanto che la cassa malati non ha dato seguito alla

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 OAMal, consistente nel portare a termine la procedura esecutiva secondo

la LEF, notificare il caso all'autorità d'assistenza sociale e a quella

competente per la riduzione dei premi.

Di conseguenza la

giurisprudenza federale sull'ammissibilità per la Cassa malati di procedere

alla compensazione va compresa nel senso che essa è possibile solo

posteriormente alla messa in atto, da parte dell'assicuratore malattia, della

procedura di cui all'art. 9 cpv. 1 OAMal.

6.3 In concreto non è

contestato che la Cassa malati non ha posto in esecuzione il credito vantato

nei confronti dell'intimata, né che non ha fatto capo all'autorità

assistenziale competente per il pagamento dei premi.

In simili circostanze

non può porre in esecuzione la propria pretesa tramite compensazione. In quanto

infondato il ricorso di diritto amministrativo va pertanto respinto."

Nella

citata sentenza il TFA ha aderito all’opinione di Eugster, secondo il quale “la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2

OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226).”

A

maggior ragione, ciò che vale per la compensazione di premi impagati con

prestazioni fatte valere da un assicurato, deve trovare applicazione anche

nell’ambito della sospensione da ogni pagamento delle prestazioni in caso di

malattia.

Quest’ultima

misura è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze

per l’assicurato, rispetto a quella della compensazione.

Se

la Cassa, quando intende compensare premi impagati con prestazioni, deve

mettere l’Ufficio preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere

con la compensazione, ciò deve valere anche quando la conseguenza è la

sospensione dal pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal.

In

concreto la norma federale (l'art. 90 cpv. 4 OAMal) è incompleta poiché non

fissa modalità e tempi entro i quali l'autorità d'assistenza sociale deve

intervenire ad effettuare il pagamento dei premi. Essa lascia quindi al Cantone

la libertà di legiferare in merito (cfr. STFA 22 ottobre 2002 del TFA (K 102/00,

riprodotta precedentemente).

In

tale prospettiva l’art. 22 cpv. 1 lett. b LCAMal ha apportato gli adeguati

correttivi e prevede che nei confronti delle persone soggette all’obbligo

d’assicurazione e per le prestazioni obbligatorie di legge l’assicuratore non

può sospendere le prestazioni.

Inoltre

per l’art. 85e Reg. LCAMal la sospensione della rimunerazione delle prestazioni

può avvenire solo dopo aver ricevuto la conferma dell’IAS di sospensione del

pagamento dei crediti irrecuperabili.

Nel

caso di specie l’autorità cantonale, pendente causa, ha rilevato che “gli

ACB indicati dall’assicuratore sono stati ritornati in data 12 dicembre 2005 al

medesimo, in quanto la trattazione delle pratiche non è conforme alle

disposizioni cantonali. Mancano infatti l’ACB – o la dichiarazione d’insolvenza

– a carico del coniuge, richiamata la responsabilità solidale dei coniugi in

questo ambito ai sensi del CCS. Inoltre

i crediti scoperti relativi al 2002 che riguardano la figlia __________ devono

essere oggetto di una procedura d’incasso a sé stante, essendo, la medesima,

maggiorenne. Evidentemente le omissioni amministrative dell’assicuratore

malattie non possono recare pregiudizio ai ricorrenti.”

(doc. IX).

In

concreto l’assicuratore non ha rispettato il diritto cantonale, sospendendo il

pagamento delle prestazioni senza aver ottenuto la conferma da parte

dell’autorità cantonale di cessazione del versamento degli arretrati ed

indicando, quale base per la sospensione delle prestazioni, anche premi e

partecipazioni ai costi inerenti la moglie e i due figli, di cui uno

maggiorenne, essendo nato nel __________, e pertanto da escutere

individualmente.

La

decisione va di conseguenza annullata.

Va

poi rilevato che sia la lettera di sospensione che le due decisioni (formale e

su opposizione), sono state indirizzate a RI 1, pur indicando, lo scritto del 30

giugno 2005, il numero di assicurato (ma non il nome) del marito, della moglie

e della figlia minorenne (doc. 38).

In

mancanza di decisioni formali e su opposizione, gli altri famigliari non

possono in ogni caso essere toccati dalla decisione di sospensione indirizzata

al padre. Essi, se non hanno ricevuto alcuna decisione, hanno pertanto accesso

alle cure previste dalla LAMal.

La

decisione di sospensione, che si basa anche su premi e partecipazioni ai costi

non pagati dai familiari, è pertanto da annullare.

L’insorgente,

con il proprio ricorso, oltre all’annullamento della decisione con effetto

retroattivo, chiede anche che l’assicuratore corrisponda “le spese di cure

mediche, farmacologiche e quelle correlate con il rifiutato intervento chirurgico,

richiesto a prevenzione di un infarto.” (doc. I). A questo proposito va

rilevato che la decisione impugnata stabilisce una sospensione generale di

tutte le prestazioni derivanti dalla LAMal. Con l’annullamento della decisione

la Cassa è tenuta a riprendere il pagamento con effetto retroattivo. Tuttavia

l’assicuratore è legittimato a rifiutare il pagamento di determinate

prestazioni se non conformi a quanto prevede la LAMal e le ordinanze di

applicazione.

Per

quanto concerne il citato intervento chirurgico richiesto a prevenzione di un

infarto, spetterà alla Cassa, con una decisione separata, decidere se sono dati

i presupposti del pagamento dell’operazione. Contro un’eventuale decisione

negativa l’insorgente potrà opporsi direttamente all’assicuratore ed in seguito

rivolgersi al TCA con un ricorso.

Non

essendo tuttavia oggetto della decisione impugnata, su questo punto il ricorso

si rivela irricevibile.

8. L’assicuratore

ha adottato una misura incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di una

persona, con scarse (se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli

interessi finanziari delle Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il

quale, se sono adempiute le condizioni, provvede al versamento del dovuto.

La

superficialità e la leggerezza dell’agire della Cassa ha imposto

all'assicurato, privo di specifiche conoscenze giuridiche, dapprima di chiedere

l’emanazione di una decisione formale, poi di opporsi alla medesima ed infine

di inoltrare ricorso a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con

aggravio di impegno temporale e spese per invii e copie di documenti.

Visto

l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va rammentato

come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale.

Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà

del processo, senza tener conto del valore litigioso.

L’indennità

è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un

avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di

rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC

1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il

patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la

questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore

abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411

consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329).

Ueli

Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta inoltre

che:

" Eine

Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des

kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder

leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der

Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl.

BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürcherischen Gesetz über

das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung

übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den

Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."

In

DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso

temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili

in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c.

4.

Nel

caso concreto la superficialità, la leggerezza e la temerarietà dell'agire

dell'assicuratore, che non ha posto rimedio al suo agire revocando il

provvedimento, impongono il carico di tasse di giustizia e spese ed il

riconoscimento di indennità adeguate in favore del ricorrente.

Come

rammentato nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni (36.2004.34):

" In virtù del diritto

cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di

patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa

ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle

anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle

spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema

è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si

ritrovano nella LPGA)

(…)

in questa circostanza

le spese vive desumibili degli atti sopportate dalla ricorrente possono – in

virtù della procedura cantonale – essere poste a carico di X."

In

concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia di fr.

700.-- e spese processuali cifrate in fr. 200.--, nonché fr. 100.--

a titolo di rimborso spese sopportate per la procedura dal ricorrente.

Copia

della presente va trasmessa all’IAS, quale parte interessata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, é accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese processuali di fr. 200.--

sono poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 100.-- a titolo di rimborso

per le spese sopportate per la procedura.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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