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Decisione

36.2005.224

Sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dall'assicurazione malattia di base in seguito all'emissione di attestati di carenza beni non ancora soluti dall'autorità di assistenza sociale.

8 febbraio 2006Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i fornitori di prestazioni conosciuti a cui si rivolge in via ordinaria

l’assicurato moroso.

Per

il cpv. 2 l’assicuratore avverte immediatamente l’IAS quando l’assicurato in

mora ha saldato i crediti scoperti posteriori alla data di cui all’art. 85d

cpv. 3.

6. Va

ancora rilevato che la presente fattispecie, concernente la sospensione del

pagamento delle prestazioni dell’assicuratore sociale nei confronti di

assicurati morosi, fa parte di una serie di vertenze avviate da casse

appartenenti al __________ che vuole far pressione nei confronti del Canton

Ticino per il pagamento degli arretrati non ancora soluti. Nell’ambito di

un’altra causa, di cui all’inc. 36.2005.193, il TCA ha sentito un

rappresentante della Cassa, il quale ha affermato:

" Il rappresentante dell'assicuratore rileva come sia

aperto un braccio di ferro per non dire un contenzioso con il Cantone, in

particolare l'UAM, perchè il credito complessivo vantato dalla __________, che

qui non sa precisare ma che ammonta __________, non viene soluto dal Cantone. A

motivo dei mancati pagamenti l'amministrazione cantonale ritiene argomenti di

dettaglio che non si comprendono. Le ragioni di questi ritardi comunque sono

incomprensibili ed ingiustificate. Questo ha indotto il __________ a sospendere

le prestazioni per diversi assicurati morosi per i quali non è ancora

intervenuto il pagamento.

Il Giudice evidenzia come nel braccio di ferro che si è instaurato tra

il __________ ed il Cantone chi paga lo scotto è in primis l'assicurato toccato

dal provvedimento e conseguentemente il Tribunale già oberato di lavoro ed al

quale il Cantone ha già ridotto all'osso le risorse per fronteggiare le

pendenze. Fa notare che questo genere di procedure ha portato ad un incremento

delle cause specifiche relative all'assicurazione malattia. Osserva comunque

che le norme del Regolamento di applicazione della LCAmal sono precise in

merito.

Il sig. __________ dopo avere udito la sostanza delle norme vigenti

che regolano in materia indica di conoscerne il tenore, rileva che la stretta applicazione

di questo norme purtroppo causa un aumento delle spese amministrative. Da atto

che nessuno degli assicurati oggetto dei provvedimenti recenti del __________

rientra nella casistica di cui alle nuove norme (art. 85a e segg.) adottate dal

Consiglio di Stato per la limitazione del pagamento dei crediti irrecuperabili.

Il rappr. assicuratore fa notare che neppure le procedure che sono

corrette conducono il Cantone al pagamento. Possono esservi delle pratiche

imprecise allora si comprende che in quei casi il pagamento venga sospeso in

attesa di completazione o rettifiche delle procedure ma quando l'iter è

corretto e definitivamente portato avanti incomprensibilmente i versamenti non

avvengono. Fa notare che diversi assicuratori si erano trovati in una

situazione analoga e diversi assicuratori si erano decisi per procedere come il

__________ ha fatto ossia con il decretare a carico di assicurati morosi la

sospensione delle prestazioni. Poi però gli altri assicuratori non hanno

portato avanti questa decisione di principio e solo il __________ ha seguito

questa via.

Il giudice fa osservare, in generale e non solo per quanto attiene al

caso per la sig.ra X, che non risulta (sia nel caso concreto che in altri casi

pendenti) che l'assicuratore abbia tolto l'effetto sospensivo alla sua

decisione ciò rende la decisione non effettiva e conseguentemente impedisce

all'assicuratore di ricusare il pagamento delle prestazioni il cui rimborso

viene richiesto." (doc. X, inc. 36.2005.193)

In

un’altra causa (36.2005.178), analoga alla presente, l’assicuratore ha prodotto

diversa documentazione a comprova della diatriba attualmente in corso con il

Canton Ticino.

Questo

TCA rileva innanzitutto che il modo di agire del __________ non è stato

adottato dalle altre casse con assicurati affiliati nel Canton Ticino. Un altro

gruppo assicurativo, che inizialmente aveva dato avvio a cause analoghe, dopo

aver preso atto dei contenuti dei ricorsi, ha annullato le proprie decisioni di

sospensione (cfr. in particolare le STCA del 16 settembre 2005: inc.

36.2005.118 e 36.2005.120).

A

mente del TCA, a prescindere dall’esito del ricorso, il __________ avrebbe

potuto e dovuto far valere le proprie pretese nei confronti dello Stato in

altro modo, avviando le opportune procedure semmai contro le autorità

competenti.

Agendo

invece tramite la sospensione delle prestazioni di un’assicurazione sociale nei

confronti di persone che si trovano in uno stato di oggettiva precarietà sia

finanziaria che di salute e fondandosi su premi e partecipazioni ai costi

rimasti impagati diversi anni fa, il __________ mette in serie difficoltà gli

assicurati più deboli, senza tuttavia riuscire ad ottenere in tempi brevi

quanto richiesto.

7. In

concreto dagli atti emerge che l’assicuratore in data 30 giugno 2005 ha

trasmesso all’assicurato un avviso di sospensione dei premi sulla base di un

ACB presentato all’IAS per il pagamento unicamente in data 29 agosto 2005,

ossia quasi due mesi dopo, e su un altro ACB pagato dall’IAS il 20 dicembre

2002 (doc. IX).

La

Cassa ritiene di aver agito correttamente poiché, conformemente a quanto

prevede l’art. 90 OAMal, dispone di un attestato di carenza beni ed ha avvisato

l’autorità di assistenza sociale competente.

Come

visto l’art. 90 cpv. 3 OAMal prevede che se la procedura sfocia in un attestato

di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la competente autorità

d’assistenza sociale. Per l’art. 90 cpv. 4 OAMal dopo la notifica

dell’ACB e l’avviso all’autorità d’assistenza sociale, l’assicuratore può

sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché l’importo non sia

interamente pagato.

Nella

fattispecie lo scritto del 30 giugno 2005 all’assicurato, nel quale lo si

informa della sospensione del versamento delle prestazioni, trasmesso solo in

copia all’autorità di assistenza sociale (doc. 5), non può essere assimilato ad

una informazione all’autorità competente.

In

questa lettera “standard”, trasmessa anche ad altri assicurati, con copia

all’IAS, viene fatto solo un cenno generico alla presenza di attestati di

carenza beni, senza che vi sia alcun riferimento preciso al numero di attestati

e al debito scoperto ancora da pagare, rendendo di fatto impossibile

l’intervento dell’autorità di assistenza sociale.

In DTF 129 V 455 il TFA ha stabilito che „Ein Leistungsaufschub

und die damit einhergehende subsidiäre Leistungspflicht der zuständigen

Sozialhilfebehörde rechtfertigt sich nur für Beitragsausstände, welche in einem

bestimmten Verlustschein verkörpert und der Sozialhilfebehörde so

urkundenmässig ausgewiesen zugegangen sind.“ e che „Die

Auslegungskriterien führen zum Schluss, dass es für die Beendigung des

Leistungsaufschubs erforderlich und hinreichend ist, dass diejenigen Prämien

und Akzessorien bezahlt werden, welche Gegenstand des Verlustscheins bildeten,

auf dessen Grundlage der Leistungsaufschub fusste.“ (sottolineature

del redattore).

In

concreto, dallo scritto del 17 gennaio 2006 dell’IAS, emerge che l’autorità

cantonale non ha negato il pagamento degli arretrati sui quali si fonda la

decisione impugnata. Anzi, un ACB figurante sulla decisione formale era già

stato pagato il 20 dicembre 2002 e l’altro ACB è stato presentato all’IAS solo

una settimana prima dell’emanazione della grave decisione formale di sospendere

il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal (cfr. doc. IX: “Nel

caso di specie l’ACB n. __________ è stato presentato all’UAM in data 29 agosto

2005. La pratica è in fase di elaborazione. Da rilevare che l’ACB n. __________,

citato tra i crediti scoperti nella decisione dell’assicuratore 6 settembre

2005, è stato pagato dallo scrivente Ufficio all’assicuratore già in data 20

dicembre 2002!”).

Già

solo per questo motivo, non avendo dato all’autorità di assistenza sociale

nemmeno il tempo materiale di determinarsi in merito, la decisione impugnata

deve essere annullata.

Va ancora rilevato che l’art. 90 cpv. 3 OAMal prevede che la

sospensione può avvenire solo dopo la notifica dell’attestato di carenza

beni e l’avviso all’autorità d’assistenza sociale. In questo caso invece la

sospensione e l’avviso sono state effettuate contemporaneamente, lo stesso

giorno, con lo stesso scritto, impedendo così all’autorità cantonale di

verificare la liceità dell’agire della Cassa, che per l’assicurato toccato

dalla decisione ha gravi e importanti conseguenze che possono mettere in

pericolo la sua stessa sopravvivenza (cfr. l’indicazione secondo la quale “la

nostra cassa non garantirà più il pagamento diretto delle sue medicine e, in

cambio del rilascio di quest’ultime, la farmacia potrà chiederle il pagamento”).

Tale

modo di agire è manifestamente inammissibile.

8. Il

TCA, nella citata sentenza del 23 gennaio 2006, ha già avuto modo di indicare

che il riferimento alla sentenza del 22 ottobre 2002 del TFA (K 102/00),

pubblicata in RDAT I-2003 n. 20 pag. 68 e segg., ed in particolare la

circostanza che il TFA ha citato, al consid. 5.2, l’art. 9 cpv. 2 OAMal, non ha

nessun fondamento.

Infatti,

in quell’occasione, il TFA ha avuto modo di evidenziare come:

" Per l'art. 96 LAMal il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione

della legge stessa. L'Esecutivo emana le disposizioni necessarie (cfr. art. 182 cpv. 2 Cost., art. 102 cif. 5 vCost.; DTF 125 V 268 consid.

2a). Sulla base di

questa disposizione l'Esecutivo federale ha promulgato l'art. 9 cpv. 1 OAMal, secondo cui se, nonostante diffida,

l'assicurato non paga i premi o le partecipazioni ai costi scaduti,

l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un

attestato di carenza di beni, l'assicuratore ne informa la competente autorità

d'assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che contemplano la

previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei premi. Giusta il

capoverso 2, dopo la notifica dell'attestato di carenza di beni e l'avviso

all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può sospendere la

rimunerazione delle prestazioni finché i premi o le partecipazioni ai costi

siano stati interamente pagati. Se questi vengono pagati l'assicuratore deve

assumere i costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.

(…)

6.1Come già accennato nei precedenti considerandi, questa Corte ha già

statuito sull'ammissibilità, per la Cassa malati, di procedere alla

compensazione di premi scaduti con prestazioni dovute, rinviando tra l'altro

alla volontà del legislatore espressa nel relativo messaggio. Pure la dottrina

si è espressa in tal senso, richiamando la giurisprudenza applicabile in ambito

LAMI. In simili circostanze una norma cantonale che esclude questa modalità

esecutiva appare di principio in conflitto con il diritto federale. Poiché

tuttavia l'assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto

federale, va esaminato se la norma in questione può essere applicata nel

rispetto del diritto federale. In proposito Eugster ha evidenziato che la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2 OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione (Eugster,

op. cit., cifra marg. 226). Se è vero, infatti, che la compensazione permette

di evitare l'emissione di attestati di carenza di beni, un simile procedimento

priva la persona assicurata della possibilità di ottenere prestazioni

assistenziali in forma di pagamento del premio, previste dal diritto cantonale.

Inoltre, in seguito alla compensazione, l'assicurato può trovarsi senza i mezzi

necessari e sufficienti per pagare le prestazioni, a scapito del fornitore di

prestazioni. In simili condizioni procedere immediatamente ad una compensazione

è contrario allo spirito della legge (Eugster, op. cit., cifra marg. 226 n.

499; si confronti anche Duc, op. cit., pag. 470).

6.2 Da quanto sopra esposto risulta che l'autore si esprime in favore

almeno di una limitazione temporale dell'applicabilità della compensazione, per

tener conto dello spirito della LAMal e in considerazione delle competenze

cantonali in materia di assistenza sociale e di riduzione dei premi. Secondo

questa Corte a tale opinione si può aderire, in quanto il modo di procedere

proposto, simile a quanto previsto dal diritto cantonale, non solo non

compromette, bensì contribuisce meglio alla realizzazione della LAMal. In

effetti questa modalità di esecuzione permette sia il versamento del premio all'assicuratore

malattia in tempi brevi, che quello dell'onorario pieno al fornitore di

prestazioni, in quanto l'assicurato dispone di tutta la prestazione.

L'interessato può inoltre percepire le prestazioni assistenziali di diritto.

Alla luce di queste considerazioni la disposizione cantonale che vieta

la compensazione nei casi in cui interviene l'assistenza sociale e vi è la

possibilità di ridurre i premi, ambiti in cui è data la competenza cantonale,

entra in conflitto con il diritto federale solo nella misura in cui

l'ammissibilità della compensazione è completamente esclusa. La norma

dev'essere quindi intesa nel senso che la compensazione non va posta in atto

fintanto che la cassa malati non ha dato seguito alla procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 OAMal, consistente nel portare a termine la

procedura esecutiva secondo la LEF, notificare il caso all'autorità

d'assistenza sociale e a quella competente per la riduzione dei premi.

Di conseguenza la giurisprudenza federale sull'ammissibilità per la

Cassa malati di procedere alla compensazione va compresa nel senso che essa è

possibile solo posteriormente alla messa in atto, da parte dell'assicuratore

malattia, della procedura di cui all'art. 9 cpv. 1 OAMal.

6.3 In concreto non è contestato che la Cassa malati non ha posto in

esecuzione il credito vantato nei confronti dell'intimata, né che non ha fatto

capo all'autorità assistenziale competente per il pagamento dei premi.

In simili circostanze non può porre in esecuzione la propria pretesa

tramite compensazione. In quanto infondato il ricorso di diritto amministrativo

va pertanto respinto."

Nella

citata sentenza il TFA ha aderito all’opinione di Eugster, secondo il quale “la

compensazione dovrebbe intervenire solo posteriormente alla messa in atto della

procedura prevista all'art. 9 cpv. 1 e 2

OAMal (esecuzione secondo la LEF, notifica

all'assistenza sociale rispettivamente all'autorità preposta alla riduzione dei

premi). A mente di questo autore l'ufficio preposto al pagamento dei premi in

caso di indigenza dev'essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a

favore della persona assicurata prima della dichiarazione di compensazione

(Eugster, op. cit., cifra marg. 226).”

A

maggior ragione, ciò che vale per la compensazione di premi impagati con

prestazioni fatte valere da un assicurato, deve trovare applicazione anche

nell’ambito della sospensione da ogni pagamento delle prestazioni in caso di

malattia.

Quest’ultima

misura è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze

per l’assicurato, rispetto a quella della compensazione.

Se

la Cassa, quando intende compensare premi impagati con prestazioni, deve

mettere l’Ufficio preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere

con la compensazione, ciò deve valere anche quando la conseguenza è la

sospensione dal pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal.

In

concreto dallo scritto del 17 gennaio 2006 dell’IAS emerge che l’autorità

cantonale ha già pagato l’ACB n. __________ in data 20 dicembre 2002, mentre la

pratica del secondo ACB, presentato solo il 29 agosto 2005 (ossia dopo la

lettera con la quale la Cassa ha informato l’assicurato della sospensione del

pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal), è in fase di elaborazione

(doc. IX).

L’autorità

assistenziale non ha pertanto negato il pagamento degli arretrati dovuti dal

ricorrente.

Già

solo per questo motivo non c’è pertanto alcun fondamento per procedere con la

sospensione del pagamento delle prestazioni dovute.

9. Va

inoltre rilevato che la norma federale (l'art. 90 cpv. 4 OAMal) è incompleta

poiché non fissa modalità e tempi entro i quali l'autorità d'assistenza sociale

deve intervenire ad effettuare il pagamento dei premi. Essa lascia quindi al

Cantone la libertà di legiferare in merito (cfr. STFA 22 ottobre 2002 del TFA

(K 102/00, riprodotta precedentemente).

In

tale prospettiva l’art. 85e Reg. LCAMal ha apportato gli adeguati correttivi e

prevede che la sospensione della rimunerazione delle prestazioni può avvenire

solo dopo aver ricevuto la conferma dell’IAS di sospensione del pagamento dei

crediti irrecuperabili.

In

concreto l’assicuratore non ha rispettato il diritto cantonale, sospendendo il

pagamento delle prestazioni senza aver ottenuto la conferma dell’autorità cantonale

di sospensione del versamento degli arretrati.

Dagli

atti emerge infatti che l’IAS non ha negato il pagamento dell’ACB ancora

scoperto e trasmesso all’autorità cantonale solo recentemente (doc. IX).

La

decisione va di conseguenza annullata.

10. In

concreto l’assicuratore ha adottato una misura incisiva ed estremamente

pericolosa nei confronti di una persona con scarse (se non nulle) conoscenza

giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse siano, di regola,

garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le condizioni, provvede al

versamento del dovuto.

La

superficialità e la leggerezza dell’agire della Cassa ha imposto

all'assicurato, privo di specifiche conoscenze giuridiche, di chiedere

l’emanazione di una decisione formale, di opporsi alla medesima ed infine di inoltrare

ricorso a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con aggravio di

impegno temporale e spese per invii e copie di documenti.

Visto

l’esito dell’impugnativa, per quanto attiene alle ripetibili, va rammentato

come secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale.

Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà

del processo, senza tener conto del valore litigioso.

L’indennità

è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un

avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di

rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC

1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il

patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la

questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore

abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411

consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329).

Ueli

Kieser, ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, rammenta inoltre

che:

" Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo

von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden

kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei

erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine

Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND,

Kommentar zum zürucherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240).

Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der

gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht

zugestimmt werden."

In

DTF 127 V 205 e segg. l’Alta Corte federale rammenta come, in caso di ricorso

temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili

in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c.

4.

Nel

caso concreto la superficialità, la leggerezza e la temerarietà dell'agire

dell'assicuratore, che non ha posto rimedio al suo agire revocando il

provvedimento, impongono il carico di tasse di giustizia e spese ed il

riconoscimento di indennità adeguate in favore del ricorrente.

Come

rammentato nella sentenza 22 aprile 2004 di questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni (36.2004.34):

" In virtù del diritto cantonale la materia è retta

dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la

marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese

processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato

ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per

quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con

sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA)

(…)

in questa circostanza le spese vive desumibili degli atti sopportate

dalla ricorrente possono – in virtù della procedura cantonale – essere poste a

carico di X."

In

concreto si giustifica il carico di una tassa di giustizia di fr.

700.-- e spese processuali cifrate in fr. 200.--, nonché fr. 100.--

a titolo di rimborso spese sopportate per la procedura dal ricorrente.

Copia

della presente va trasmessa all’IAS, quale parte interessata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

La

decisione impugnata è annullata ed è accertato il diritto di RI 1 di ottenere

le prestazioni derivanti dall’assicurazione sociale obbligatoria contro le

malattie.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese processuali di fr. 200.--

sono poste a carico di CO 1 che verserà a RI 1 fr. 100.-- a titolo di rimborso

per le spese sopportate per la procedura.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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